STATUTO ASSOCIAZIONE STUDICENTRO PUGLIA. Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE



Documenti analoghi
STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO. dell Associazione di associazioni Volontà Solidale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

Regolamento di Veneto Stato. Art. 3 - Iscrizione a gruppi territoriali o tematici

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione

STATUTO dell'associazione "Prison Fellowship Italia Onlus"

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

Statuto e libri sociali: obblighi e comportamenti consigliati. A cura di: Cristiano Corghi e Enrico Savio

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI del CONSERVATORIO della SVIZZERA ITALIANA STATUTO

REGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.

ASSOCIAZIONE CULTURA INFORMATICA

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE LE CITTA' DEI MOTORI

Statuto dell associazione di volontariato Solidali Associazione Disturbi Alimentari Novara

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO della PER - PROMOTING ENVIRONMENTAL RESOURCES. ART. l - COSTITUZIONE E DURATA. E' costituita in Roma, l'associazione PER - PROMOTING RESOURCES

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

Milk è un associazione non lucrativa, i cui associati possono essere persone fisiche, associazioni, imprese o società.

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

STATUTO. Amici d Italia Associazione italiana a Ratisbona.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

Statuto dell Associazione Culturale-Sportiva Scolastica-Franco Formato

Statuto associativo di Libera Uscita

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro GLI AMICI DI LUCA

STATUTO DENOMINAZIONE SEDE DURATA. Articolo 1

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

Art. 1 Denominazione e sede E costituita a Milano, in Via Ezio Biondi1, cap.20154, l Associazione denominata Milano Loves You.

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIANI IN GIRO

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione denominata Clanis.

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. Approvato dall Assemblea Straordinaria dei Soci del 17 maggio 2008

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DON MILANI" ONLUS

COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

STATUTO. dell Association Romande de Médecins (Associazione Romanda di Medici) (AROMED)

STATUTO. della ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO ACQUI TERME. Art. 1 Denominazione

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

Giardini d Infanzia a Mbour Senegal O.N.L.U.S.

STATUTO ASSOCIAZIONE UNITOWN

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI LAVORI della Svizzera Italiana(ADL)

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Denominata. È costituita l Associazione senza scopo di lucro denominata..

STATUTO. Articolo 2 - L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare ha come obiettivo:

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

PROVINCIA DI LECCE STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

ACCORDO DI RETE RETE NAZIONALE SCUOLE ITALIA ORIENTA. con protocollo che riconoscono alla scuola

CENTRO STUDI E RICERCHE IN PSICOANALISI AD ORIENTAMENTO LACANIANO (CRP) STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE Associazione Bepi Zanon

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO. Art. 1 Costituzione, denominazione, sede 1) E costituito il COMITATO REGIONALE PIEMONTESE DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI.

Associazione GLI AMICI DI ZACCHEO Via Borgoratti 57/ Genova Tel. e fax Mail: info@amicidizaccheo.net

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO della. Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia (FIOG)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DASS DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

Articolo 1 Composizione

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

Transcript:

STATUTO ASSOCIAZIONE STUDICENTRO PUGLIA Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE E' costituita, in seno all'associazione nazionale STUDICENTRO, l'associazione regionale denominata STUDICENTRO PUGLIA, di durata illimitata e con sede legale in Lucera (FG). Art. 2 SCOPI E FINALITA' L'associazione STUDICENTRO PUGLIA è un'organizzazione regionale di rappresentanza degli studenti universitari e degli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Si propone di promuovere l'impegno socio-politico, civile e di volontariato all'interno e fuori le scuole e le Università pugliesi. E' un'organizzazione di ispirazione cristiano liberale, autonoma, democratica e senza fini di lucro. Nel proporsi come luogo di incontro e di confronto intergenerazionale tra persone ed enti, l'associazione intende perseguire: a) l'affermazione e la tutela dei diritti degli studenti, così come riconosciuti rispettivamente dallo Statuto dei diritti degli studenti e delle studentesse e dallo Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari; b) la rappresentanza degli interessi e delle istanze degli studenti, per una valorizzazione del protagonismo studentesco nelle scuole secondarie e per un governo democratico dell'università, in tutti gli organi decisionali e di indirizzo previsti dalla vigente normativa; c) l'organizzazione di attività formative e culturali utili ad un miglior perseguimento degli obiettivi della formazione scolastica e universitaria, ad un rafforzamento dell'identità studentesca e allo svolgimento di attività di promozione ed utilità sociale. Art. 3 COLLABORAZIONE CON ENTI E ISTITUZIONI L'associazione STUDICENTRO PUGLIA si impegna a sostenere la collaborazione con le altre associazioni studentesche e universitarie attive sul territorio regionale o presenti solo in singole realtà universitarie, che condividono analoghe finalità e concordi valori. Art. 4 PATRIMONIO a) quote di contribuzione dei soci e dei tesserati; b) contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti quali fondazioni, ONLUS, istituti di credito e istituzioni pubbliche le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali; c) l'organizzazione, il simbolo e la struttura dell'associazione nazionale STUDICENTRO; d) introiti economici derivanti da iniziative promozionali; e) attività produttive e commerciali marginali. Art. 5 ADESIONE I soci si dividono in ordinari, straordinari e fondatori e sono soggetti agli stessi obblighi e partecipano, con identiche modalità, all'attività dell'associazione. Solo i soci ordinari possono accedere alle cariche sociali dell'associazione, mentre godono degli altri diritti anche i soci straordinari. Possono essere soci ordinari tutti gli studenti iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado e tutti gli studenti iscritti ad una Università od Istituto Superiore Universitario nel territorio della Regione Puglia. Sono soci straordinari tutti i soci che, avendo cessato di appartenere alla categoria di soci ordinari, facciano richiesta di transitare in tale categoria entro l'anno successivo all'anzidetta cessazione. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

L'adesione è subordinata alla condivisione delle finalità del presente statuto e al versamento, a titolo d'iscrizione, di una eventuale quota annuale, il cui importo è fissato dal Direttivo Regionale dell'associazione. La domanda di iscrizione, sottoscritta dall'aspirante socio, è presentata personalmente al segretario dell'associazione unitamente ad una copia di un documento di riconoscimento e con il contestuale versamento dell'eventuale quota d'iscrizione. Non possono aderire coloro che aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalità contrastanti con quelle dell'associazione. Art. 5bis I TESSERATI Sono tesserati tutti quegli studenti o persone fisiche o giuridiche che vogliono partecipare all'attività dell'associazione, anche finanziando le iniziative della stessa, senza avere diritti e/o obblighi derivanti dallo status di socio. I modi di adesione sono previsti dal precedente articolo. Solo per il tesseramento è prevista anche l'adesione tramite sito internet dell'associazione, se esistente. Il tesseramento dura un anno e può essere rinnovato dal Direttivo. Art. 6 DIRITTI DEI SOCI I soci hanno il diritto di partecipare all'attività sociale, di contribuire alla determinazione della linea di indirizzo dell'associazione e di concorrere, esclusivamente per i soci ordinari, all'elezione degli organi statutari. I soci possono esercitare l'elettorato attivo e passivo decorsi sei mesi dalla loro iscrizione. Art. 7 DOVERI DEI SOCI Ogni socio è tenuto all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla loro attuazione ed a quella del programma associativo, a partecipare attivamente alla vita dell'associazione, assolvendo i compiti affidatigli. Art. 8 PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO Un socio perde il proprio status, salvo non sia espressamente previsto diversamente nel presente Statuto, nei seguenti casi: a) scioglimento o messa in liquidazione della società; b) definitiva cessazione dell'attività; c) rinuncia dell'adesione, mediante comunicazione scritta da consegnare personalmente al segretario dell'associazione. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienze ai doveri o per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Direttivo Regionale anche su proposta del Portavoce Regionale. Art. 9 CIRCOSCRIZIONI E STRUTTURE TERRITORIALI L'associazione regionale STUDICENTRO PUGLIA si inserisce nei coordinamenti regionali dell'associazione nazionale STUDICENTRO, come previsto dall'art.10 dello Statuto di quest'ultima. Art. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi dell'associazione: l'assemblea dei soci; il Portavoce Regionale; il Direttivo Regionale; il Vice-Portavoce Regionale; il Segretario; il Collegio di Garanzia Regionale; i Coordinatori Provinciali. Art.11 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea Regionale rappresenta la base degli iscritti, ordinari, straordinari e fondatori. L'assemblea propone, discute e stabilisce le linee politiche e di indirizzo dell'associazione e lo svolgimento di iniziative. Nel caso in cui è chiamata a deliberare sull'elezione delle cariche previste dal presente statuto, sulle linee programmatiche o sull'approvazione del bilancio, è validamente costituita se in prima convocazione sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione con la maggioranza relativa dei presenti. Approva il bilancio annuale. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed è convocata dal Portavoce Regionale, anche su richiesta della maggioranza dei componenti del Direttivo Regionale o di 1/3 dei componenti dell'assemblea medesima, con un preavviso di almeno 15 giorni. E' convocata in via straordinaria ogni volta che questioni di particolare importanza lo richiedono e in quest'ultimo caso il preavviso può essere ridotto. Spetta inoltre all'assemblea, la modifica del presente statuto, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti. Nel caso in cui all'ordine del giorno siano previste mozioni di sfiducia la relativa deliberazione è valida se è presente la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. L'Assemblea può revocare il Direttivo Regionale se tale deliberazione è presa con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. La votazioni delle cariche sono a scrutinio segreto. Il verbale delle assemblee è redatto a cura del Vice-Portavoce Regionale ed è controfirmato dal Portavoce Regionale. L'Assemblea Regionale può convocarsi tramite e-mail. Art. 12 IL PORTAVOCE REGIONALE Il Portavoce Regionale è nominato dall'assemblea Regionale, dura in carica tre anni e ha la rappresentanza legale dell'associazione, presiede l'assemblea Regionale, il Direttivo Regionale e il Collegio di Garanzia e ne cura l'ordinaria amministrazione avvalendosi della collaborazione del Vice-Portavoce Regionale e del Segretario nonché dei Coordinatori Provinciali. Attua le deliberazioni del Direttivo Regionale e realizza, assieme a quest'ultimo, le linee politiche espresse dall'assemblea Regionale. Convoca l'assemblea dei soci e il Direttivo Regionale. Può, in conformità all'art.3 del presente Statuto, in veste di legale rappresentante dell'associazione, e con delibera del Direttivo regionale stipulare accordi, collaborazioni, intese, consorzi e partnership con associazioni, enti e istituzioni che non siano contrarie agli scopi e alle finalità dell'associazione STUDICENTRO PUGLIA previste dall'art. 2 del presente Statuto. Può essere socio fondatore di altri enti. L'Assemblea approva, secondo la maggioranza prevista dell'art.12, la revoca del Portavoce Regionale. Fino alla nomina del nuovo Portavoce Regionale restano comunque in carica il Direttivo Regionale, il Vice-Portavoce Regionale e il Segretario ai quali spetta l'esercizio di atti di ordinaria amministrazione. Art. 13 IL DIRETTIVO REGIONALE Il Direttivo Regionale è convocato dal Portavoce Regionale, o dalla maggioranza dei suoi componenti, almeno una volta ogni anno. Attua i documenti programmatici e le mozioni illustrate dall'assemblea Regionale, ed in particolare: a) redige i programmi di attività sociale, sviluppa gli orientamenti politici dell'associazione e approva le candidature per le elezioni universitarie; b) propone la fissazione delle unità di contribuzione associative annuali; c) propone all'assemblea l'approvazione dei bilanci; d) adotta, modifica e revoca gli atti e i regolamenti di funzionamento dell'associazione. Il Direttivo Regionale è nominato e revocato dal Portavoce Regionale ed è composto da massimo 20 membri. Può essere revocato anche dall'assemblea, nelle modalità dell'art.12 del presente Statuto. Sono membri di diritto del Direttivo Regionale: il Portavoce Regionale, il Vice-Portavoce Regionale e il Segretario. Ad esso spetta ogni altro potere non riservato ad altri organi o non

espressamente previsto dal presente Statuto. I modi di convocazione sono previsti dall'art.11 del presente Statuto. Art. 14 IL COLLEGIO DI GARANZIA REGIONALE Il Collegio dei Garanti è composto dai soci fondatori. Ad esso sono rimesse le controversie che dovessero nascere sull'interpretazione del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni e su tutte le questioni che avessero ad insorgere tra i soci e gli organi dell'associazione. I soci possono, entro 30 giorni dalla relativa adozione, impugnare i deliberati del Direttivo Regionale e dell'assemblea Regionale, notificando il relativo atto al Collegio di Garanzia. Le delibere impugnate, sono tempestivamente sospese nella loro efficacia. Il Collegio decide a maggioranza dei componenti, senza formalità di procedure e le sue decisioni sono inappellabili, con l'obbligo di pronunciarsi entro 30 giorni da quando viene adito. Art. 15 IL VICE-PORTAVOCE REGIONALE Il Vice-Portavoce regionale è nominato dall'assemblea Regionale, coadiuva il Portavoce Regionale e supplisce allo stesso in caso di sua assenza. Ha la rappresentanza legale dell'associazione solo in caso di delega scritta da parte del Portavoce Regionale, salvo il caso di grave impossibilità sopravvenuta e comunque per giusta causa. In mancanza di giusta causa deve essere autorizzato dal Direttivo Regionale a maggioranza dei suoi membri. Provvede alla predisposizione tecnica del bilancio. Provvede alla sottoscrizione, insieme al Portavoce Regionale, dei singoli provvedimenti di pagamento e di incasso. Coordina le attività di reperimento delle risorse finanziare i programmi e le attività dell'associazione. Appone il visto agli atti dell'assemblea e del Direttivo. Art. 16 IL SEGRETARIO Il Segretario è nominato dall'assemblea Regionale. Può essere revocato, con provvedimento motivato, da parte del Direttivo Regionale. Coadiuva il Vice-Portavoce Regionale nella predisposizione tecnica del bilancio. Il Segretario supplisce al Vice-Portavoce Regionale in caso di assenza. Art. 17 INCOMPATIBILITA' La partecipazione a qualsiasi titolo ad azioni organizzate, liste elettorali concorrenti o altre associazioni di rappresentanza studentesca che si configurino come alternative è incompatibile con l'adesione all'associazione STUDICENTRO PUGLIA. Art. 18 SCIOGLIMENTO La decisione dello scioglimento spetta all'assemblea Regionale. In caso di scioglimento l'assemblea Regionale delibera sulla destinazione del patrimonio, dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente statuto. Art. 19 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento allo Statuto dell'associazione nazionale STUDICENTRO e alla legislazione vigente in materia. Al fine di garantire il corretto avviamento dell'attività dell'associazione regionale STUDICENTRO

PUGLIA, al momento della stipula dell'atto costitutivo, viene nominato il Portavoce Regionale, il Vice-Portavoce Regionale e il Segretario dell'associazione stessa. Lucera, 21 maggio 2014