COMUNE DI MIRA Provincia di Venezia



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COMUNE DI MIRA Provincia di Venezia OGGETTO: Convenzione disciplinante modalità per la concessione di finanziamenti ai dipendenti da parte di banche ed intermediari finanziari con delegazione convenzionale. Rep. N. Prot. N. L anno, addì del mese di nella Sede Municipale TRA I SIGNORI 1), nato a il, Dirigente del Settore Risorse Umane, Formative, Informative e Culturali del Comune Di MIRA (Cod. fisc. 00368570271) nel seguito per brevità anche Comune, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell esclusivo interesse dell Amministrazione che rappresenta giusto Decreto concernente l individuazione di detto incarico dirigenziale; 2), nato a il, in qualità di della S.p.A. con Sede Legale in, partita Iva n., U.I.C. n. - nel seguito per brevità anche Istituto ; PREMESSO CHE l Istituto concede finanziamenti ai dipendenti del Comune di Mira, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata; le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni dello stipendio di cui al DPR n. 180/1950; i suddetti prestiti non sono garantiti dall Amministrazione; i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all art. 32 del DPR n. 180/1950; l Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi; VISTE 1) Il DPR 05/01/1950 n. 180 e le circolari nr. 46 del 08/08/1995, nr. 63 del 16/10/1996, nr. 29 del 11/03/1998, 37 del 05/09/2003, nr. 21 del 03/06/2005, nr. 13 del 13/3/2006, nr. 1 del 17/01/2011 e n. 30 del 20 ottobre 2011 emanate dal Ministero dell Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;

2) la deliberazione di Giunta Comunale n. del che descrive ed approva le motivazioni che hanno determinato l intenzione di ricorrere alla presente convenzione ed approva altresì la bozza della convenzione stessa; CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: Art. 1 La Convenzione disciplina le modalità operative per la concessione, da parte di banche ed intermediari Finanziari di cui agli art 106 e 107 del D.lgs n. 385 del 01/09/1993, di prestiti da estinguersi con trattenuta mensile in busta paga per i dipendenti in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Art. 2 Le domande relative ai prodotti di finanziamento devono essere presentate dai richiedenti direttamente presso i punti operativi dell Istituto aderente. Il dipendente dovrà richiedere il rilascio del certificato di stipendio. Il contratto di finanziamento andrà notificato a questa Amministrazione, presso il Settore Risorse Umane, Formative, Informative e Culturali Ufficio Stipendi e Previdenza, attraverso una delle seguenti modalità: tramite ufficiale giudiziario, raccomandata o a mano entro 30 giorni dalla stipula. Art. 3 L Istituto concede crediti ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune Di Mira da estinguersi con pagamenti mediante trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata. I contratti di finanziamento possono avere durata massima decennale e comunque tale da non eccedere la data del conseguimento del diritto al trattamento di quescenza. Le trattenute saranno effettuate a decorrere dal mese successivo al ricevimento del contratto. Qualora il dipendente usufruisca di un prestito con ritenute sullo stipendio ed intenda estinguerlo o contrarne uno nuovo, agli atti dell Amministrazione dovrà pervenire la documentazione comprovante l avvenuta estinzione del precedente prestito. Le richieste di rinnovo del contratto di finanziamento saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei medesimi. L Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dal mese successivo a quello di ricezione dell attestazione dell avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione. Al fine di ottenere il prestito non è necessario che il destinatario sia titolare di un conto corrente presso l istituto che concede il finanziamento. Art. 4 Le ritenute delegate non dovranno essere superiori ai limiti di cedibilità previsti dal Testo Unico approvato con D.P.R. 05.01.1950 n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per

l'amministrazione (ritenute per il pagamento di quote del prezzo o della pigione di alloggi popolari e altre fattispecie, di cui all'art. 58 dello stesso T.U.), non può superarsi la metà dello stipendio. In caso di concorso della delega convenzionata con altro prestito contro cessione del quinto, diverso da quello di cui al punto precedente, la somma delle due trattenute non può comunque superare il quaranta per cento della retribuzione al netto delle ritenute di legge. Si precisa che la quota relativa all istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili. Qualora lo stipendio sia gravato da pignoramento verrà dato avvio alle ritenute delegate unicamente dopo avere ricevuto dal creditore pignoratizio la comunicazione di totale estinzione del debito. Art. 5 In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295, o di ritenute d ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 T.U. nr. 180/1950 o altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata su convenzione continuerà ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento anteriormente alla riduzione. In caso contrario potrà essere ridotta o sospesa. Art. 6 La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio del dipendente per qualunque causa, a far data dall avvenuta cessazione. Art. 7 L effettuazione delle trattenute di cui ai precedenti articoli verrà eseguita dall Amministrazione a mezzo dei propri uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione della ritenuta stessa. Art. 8 L Amministrazione provvederà a versare, entro il 10 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta, l importo della stessa mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamento sul c/c postale nr. intestato a o su c/c bancario IBAN: intestato a Art. 9 L'Istituto si impegna, quale corrispettivo per i servizi resi dall Amministrazione (risorse umane ed informatiche impiegate), a corrispondere per ogni delega le seguenti somme, determinate in riferimento alla circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato n. 1 del 17/01/2011: - 18,00 (euro diciotto/00) una tantum per ogni delega di nuova attivazione; - 2,05 (euro due/05) mensili per ogni delega attiva;

Fermo restando l esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere. Art. 10 L'Istituto, contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento con il dipendente, si impegna a versare la somma una tantum ed in via anticipata l importo pari alla quota mensile dovuta per i mesi che decorrono dalla data di inizio della trattenuta al 31 dicembre. Art. 11 Le somme dovute di cui ai precedenti articoli, sono versate dall Istituto con una delle seguenti modalità: Bonifico sul c/c bancario. Coordinate IBAN: IT versamento sul c/c postale n. intestato al Comune di MIRA Servizio Tesoreria, causale rimborso onere per prestiti delegati. In particolare, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'istituto provvede con le suindicate modalità al versamento delle somme di cui all art. 10 in relazione all'anno in corso, e per il numero di deleghe effettivamente attivate nell'anno precedente. Art. 12 E prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 13. Art. 13 La presente convenzione ha validità triennale a decorrere dal, salvo rinnovo per un ulteriore triennio espresso tramite scambio di lettere raccomandate, fatte comunque salve le clausole contenute negli art.14 e 15. Art. 14 L Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario. L istituto si impegna a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari quali un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi inferiori al "Tasso Soglia", risultante dalla rilevazione trimestrale dal Ministero dell Economia e delle Finanze in applicazione della legge 7 marzo 1996 n. 108 per la categoria n. 10 Altri finanziamenti alle famiglie ed alle imprese vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, ridotto di 3 punti percentuali. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria dellla pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L eventuale inadempienza a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della convenzione, senza obbligo di preavviso. Art. 15 Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato nell art. 13, l Istituto si impegna comunicare all Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l istituto stesso quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l avvenuta cessione del credito nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione. Art. 16 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni conosciute nell esecuzione della presente convenzione. Le parti si impegnano inoltre all osservanza, ciascuna nel proprio ambito e per la migliore esecuzione della presente convenzione, delle norme in materia della privacy (D. Lgs. 196/2003) e del segreto bancario. A tal fine le parti prendono atto, dandone reciprocamente conferma, che le stesse si configurano ai fini privacy quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali, ciascuna per quanto di sua spettanza e nel proprio ambito di competenza. Art 17 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico dell Istituto. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Art 18 Qualsiasi controversia relativa e conseguente all esistenza, alla validità, all interpretazione ed alle modalità di esecuzione della presente convenzione, insorta in corso o al termine del rapporto convenzionale, è decisa preliminarmente in via amministrativa. La decisione compete di norma al dirigente interessato, salvo che non comporti modifiche sostanziali all assetto originario degli interessi, oneri aggiuntivi di spesa o lo scioglimento della convenzione, in tali casi deciderà la Giunta Comunale. Qualora le parti non raggiungano un accordo per risolvere la controversia, ogni decisione dovrà essere rimessa al giudice ordinario, a norma del codice di procedura civile e sarà competente il Foro di Venezia. La presente convenzione letta e confermata dalle parti, viene così sottoscritta PER IL COMUNE DI MIRA IL DIRIGENTE PER L ISTITUTO IL LEGALE RAPPRESENTANTE