Il provvedimento sindacale col quale si ordini la cessazione di attivita rumorose eccedenti i limiti di tollerabilita consentiti puo essere adottato senza previa contestazione e contraddittorio con l interessato. Tar Basilicata, Potenza, Sentenza n. 331 del 19/05/2004 Il Collegio condivide l opinione di parte della giurisprudenza (cfr. T.A.R. Toscana, II, 19/2/99 n.203 e 14/2/00 n.168) che ritiene che il provvedimento sindacale col quale si ordini la cessazione di attivita rumorose eccedenti i limiti di tollerabilita consentiti puo essere adottato senza previa contestazione e contraddittorio con l interessato (in mancanza di una norma che espressamente preveda tale obbligo in capo all autorita procedente). In particolare, in base agli articoli 7 e 8 della legge n.241/90, l operativita dell obbligo di comunicazione dell avvio del procedimento e esclusa laddove ricorrano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenza di celerita del procedimento. Nell ipotesi di esercitazioni pomeridiane di pianoforte, svolte in un appartamento privato sito in uno stabile condominiale, che generino disturbo sonoro proveniente dal citato appartamento, confermato a seguito diaccertamenti dell AUSL, si applica la legge quadro sull inquinamento acustico (n. 447/95), che, fra le sorgenti sonore fisse indica, oltre agli impianti tecnici degli edifici, anche le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore. In particolare l art. 9 della legge citata disciplina le ordinanze contingibili ed urgenti del sindaco in questa materia a fini di tutela della salute pubblica o dell ambiente. Tale norma costituisce espressione specifica del piu generale potere di ordinanza previsto dall art. 38 comma 2 della legge n.142/90 sugli enti locali che la giurisprudenza ha considerato quale fonte d un allargamento della sfera d azione dei provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco quale ufficiale di governo, in materia di sanita, disponendo che gli stessi possono essere emessi anche al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l incolumita dei cittadini; di qui dunque la legittimita del provvedimento col quale il sindaco, con riferimento alla sudetta norma, ordini, come nella specie, l abbattimento delle emissioni rumorose che superino i limiti di rumorosita consentiti e costituiscano quindi la fonte di rischi da esposizione ad inquinamento acustico (cfr. T.A.R. Lazio, II, 22/2/95 n.242; T.A.R. Toscana, II, 14/2/00 n. 168; T.A.R. Sicilia- Palermo, II, 1/7/93 n.564). Tar Basilicata, Potenza, Sentenza n. 331 del 19/05/2004 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lapetina Luigi rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Matteo Pugliese e con lo stesso elettivamente domiciliato in Potenza alla Piazza M. Pagano n.118 CONTRO Il Comune di Potenza in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dalle
Avv.tesse Brigida Pignatari D Errico e Concetta Matera e con le stesse elettivamente domiciliato in Potenza presso l ufficio legale dell ente sito alla contrada Sant Antonio La Macchia; L Azienda Sanitaria Locale n.2 di Potenza in persona del legale rappresentante p.t., n.c. e nei confronti di Tucci Clara, n.c. per l'annullamento -dell ordinanza sindacale del 27/2/87, prot. 3549, notificato il 28 successivo, con la quale si diffida il ricorrente a porre in essere sistemi di insonorizzazione nella sua casa di abitazione sita in via Campania n.8 di Potenza; -dei rilievi fonometrici eseguiti dal settore fisico ambientale dell A.U.S.L. n.2 di Potenza; -della relazione tecnica in data 6/2/96 prot. 90/97 dello stesso settore fisico ambientale dell AUSL n.2; -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o coneguenziale. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l' atto di costituzione in giudizio del Comune intimato; Vista l ordinanza collegiale n.301 del 19/6/97 di accoglimento dell istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza del 26 febbraio 2004 - relatore il magistrato Pennetti -; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. F A T T O La figlia maggiorenne del ricorrente, studentessa del Conservatorio di Musica, svolge, nell appartamento di abitazione preso in locazione in via Campania n.8 in Potenza, esercitazioni pomeridiane di pianoforte fra le 18 e le 20 per tre giorni settimanali. Il 28/2/97 gli e pero stata notificata l ordinanza impugnata basata sulla circostanza che alcuni inquilini dello stabile avevano lamentato l esistenza d una fonte di disturbo sonoro proveniente dal citato appartamento e che i successivi accertamenti dell AUSL avevano accertato e confermato. Sono stati dedotti i seguenti motivi:
1.- errata individuazione del destinatario del provvedimento. Destinatario dell ordinanza doveva essere la figlia del ricorrente Lapetina Anna in quanto utilizzatrice materiale del pianoforte; 2.- eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione- difetto di istruttoria. L ordinanza e carente di motivazione dato che mancano data e ora dell esecuzione dei rilievi fonometrici i quali peraltro non si sono svolti in contraddittorio col ricorrente; inoltre la motivazione non e comunque sufficiente dato che l ordinanza rinvia a rilievi rimasti ignoti all istante e neppure riassunti succintamente nel provvedimento dal quale quindi non si evince di quanto sarebbe stato superato il limite di legge; 3.-violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 14 della legge n.447/95- incompetenza- eccesso di potere per sviamento dall interesse pubblico- errata applicazione dell art. 9 l.n.447/95- carenza di motivazioni. Si sostiene che la legge non da competenze ai comuni in materia di rilevazione e controllo delle emissioni sonore provenienti da abitazioni private. Neppure puo dirsi che nella specie ricorrano gli estremi per l adozione di un ordinanza contingibile ed urgente (art. 9 l.n.447/95) dato che manca l eccezionale ed urgente necessita di tutela della salute pubblica; 4.-violazione del d.p.c.m. 1/3/91 all. B nn. 2 e 9 lett. i)- violazione del principio del contraddittorio- contraddittorieta tra atti del procedimento. La scheda di rilevamento redatta dai tecnici dell AUSL non indica il tipo di strumento utilizzato per la calibrazione del fonometro ne l indicazione della classe di destinazione d'uso a cui appartiene il luogo di misura e i relativi lavori dei limiti massimi di esposizione, dati tutti che, in base al punto 9 lett. i) dell allegato B del d.p.c.m. 1/3/91, devono essere necessariamente contenuti nel rapporto recante i risultati del rilevamento. Ancora, e incerta la data di svolgimento degli accertamenti e, infine, al ricorrente non e stata preventivamente comunicata la data e l ora di inizio delle operazioni; 5.- violazione degli articoli 3, 7 e 8 della legge n.241/90- violazione del giusto procedimentocarenza d istruttoria. Si e omesso di comunicare l avvio del procedimento che ha portato al provvedimento impugnato. Si e costituito il Comune che resiste e chiede il rigetto del gravame. Con ordinanza collegiale n. 301/97 e stata accolta l istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2004 il ricorso e stato ritenuto per la decisione. D I R I T T O E anzitutto infondato il quinto motivo nonche quelle parti del secondo e del quarto motivo nelle quali si ribadisce la mancata previa comunicazione della data e dell ora di inizio delle operazioni di
verifica fonometrica. Il Collegio condivide infatti l opinione di parte della giurisprudenza (cfr. T.A.R. Toscana, II, 19/2/99 n.203 e 14/2/00 n.168) che ritiene che il provvedimento sindacale col quale si ordini la cessazione di attivita rumorose eccedenti i limiti di tollerabilita consentiti puo essere adottato senza previa contestazione e contraddittorio con l interessato (in mancanza di una norma che espressamente preveda tale obbligo in capo all autorita procedente). In particolare, in base agli articoli 7 e 8 della legge n.241/90, l operativita dell obbligo di comunicazione dell avvio del procedimento e esclusa laddove ricorrano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenza di celerita del procedimento. E pure infondato il primo motivo di ricorso. Ed infatti la diffida impugnata e stata correttamente rivolta al signor Lapetina Luigi Rocco, in quanto, essendo egli locatario dell appartamento in questione, e il solo titolare del potere di disposizione sull alloggio che ospita la sorgente del rumore in questione, restando quindi indifferente la persona che materialmente provoca tale rumore e cio anche alla luce del contenuto dell ordine rivolto che implica l esecuzione di lavori di insonorizzazione realizzabili solo a cura del titolare del diritto personale di godimento sull immobile. Infondato, ancora, e il terzo motivo. Preliminarmente deve precisarsi che, nell ipotesi in esame, si applica la legge quadro sull inquinamento acustico (n. 447/95), che, fra le sorgenti sonore fisse indica, oltre agli impianti tecnici degli edifici, anche le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore. Il fondamento giuridico della diffida impugnata e quindi rinvenibile nell art. 9 della legge citata che disciplina le ordinanze contingibili ed urgenti del sindaco in questa materia a fini di tutela della salute pubblica o dell ambiente. Tale norma costituisce espressione specifica del piu generale potere di ordinanza previsto dall art. 38 comma 2 della legge n.142/90 sugli enti locali che la giurisprudenza ha considerato quale fonte d un allargamento della sfera d azione dei provvedimenti contingibili ed urgenti del sindaco quale ufficiale di governo, in materia di sanita, disponendo che gli stessi possono essere emessi anche al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l incolumita dei cittadini; di qui dunque la legittimita del provvedimento col quale il sindaco, con riferimento alla sudetta norma, ordini, come nella specie, l abbattimento delle emissioni rumorose che superino i limiti di rumorosita consentiti e costituiscano quindi la fonte di rischi da esposizione ad inquinamento acustico (cfr. T.A.R. Lazio, II, 22/2/95 n.242; T.A.R. Toscana, II, 14/2/00 n. 168; T.A.R. Sicilia- Palermo, II, 1/7/93 n.564). Nella fattispecie la urgente necessita di tutela non difetta e, semmai, e indicata per relationem sia all esposto con cui i condomini del quinto e terzo piano dell immobile condominiale in questione hanno denunciato l esistenza del disturbo sonoro in questione e sia all esito della verifica effettuata dall AUSL nel senso che il superamento dei limiti di legge e ex se nocivo per la salute e impone un immediato intervento di in- sonorizzazione. Infondati sono pure il secondo e il quarto motivo di ricorso.
L ordinanza impugnata specifica che: -dai rilievi fonometrici eseguiti all interno dell abitazione della controinteressata Tucci e risultato dall analisi dei valori rilevati che la differenza tra rumore ambientale e rumore residuo (criterio differenziale) supera il limite massimo fissato dal D.P.C.M. 1/3/91 e dalla legge 26/10/95 n.447; -la relazione tecnica del 6/2/96 prot. n.90/97 del responsabile dello stesso settore fisicoambientale con la quale si propone, a seguito di analisi e valutazione globale del livello sonoro riscontrato nell abitazione della Tucci, l adozione di soluzioni tecniche, con sistemi di insonorizzazione degli strumenti musicali e/o del locale fonte di rumore mediante l installazione di idonei pannelli fonoassorbenti o di soluzioni alternative equivalenti. Come si vede, l atto cui per relationem si lega la diffida e riportato in sintesi e reso individuabile nei suoi estremi identificativi con conseguente accessibilita dello stesso ai sensi delle disposizioni in tal senso dettate dalla legge n.241/90 (art. 3 in relazione all art. 22 e ss.). Relativamente poi alle censure afferenti il contenuto della scheda di rilevamento, va, alla luce dell allegato 2 B del D.P.C.M. 1/3/91, escluso che il tipo di strumento utilizzato per la calibrazione del fonometro debba essere indicato nel rapporto potendo bastare, oltre alla specificazione del tipo di fonometro utilizzato, l attestazione dell avvenuta calibrazione, con i relativi coefficienti, all inizio e alla fine della misurazione, dati -questi- riportati a pagina 5 della relazione AUSL depositata dal Comune. La relazione rispetta poi le disposizioni del citato allegato quanto ai valori dei limiti massimi di esposizione registrati nel corso delle verifiche. Deve premettersi che nella relazione non compare l indicazione di alcuna zona fra quelle indicate nella tabella 1, evidentemente in quanto il Comune di Potenza non ha effettuato la relativa suddivisione (cfr. art. 2 d.p.c.m. 1/3/91); i tecnici della AUSL si limitano infatti a parlare, per il fabbricato de quo, di collocazione all'interno del centro abitato. Senonche il citato decreto, all articolo 6, in attesa di tale zonizzazione, indica i limiti di accettabilita applicabili per le sorgenti sonore fisse quale quella in esame. Nella relativa tabella si indicano, fra l altro, le zone A e B del D.M. n.1444/68 e le zone esclusivamente industriali con la specificazione, zona per zona, dei coefficienti-limite, diurno e notturno, misurati in Leq (A) cioe di livello sonoro equivalente, del rumore. Inoltre, al comma 2 del richiamato articolo 6 si stabilisce inoltre, per le zone diverse da quelle esclusivamente industriali, che vengano rispettate anche alcune differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (cd. criterio differenziale), e per il periodo diurno tale differenza e fissata in 5 db(a) per il Leq(A). Ebbene, proprio sotto quest ultimo profilo, e sufficiente esaminare i rilevamenti riportati a pagina 8 della relazione per rendersi conto che quest ultimo limite e stato, durante il periodo di osservazione, abbondantemente superato dato che la differenza registrata fra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo e stato di ben 18.5 db, dato questo che si ottiene sottraendo ai 48.5 db(a) del valore medio ambientale, i 30.0 db(a) del valore medio residuo, come spiegato a pagina 2 della relazione medesima.
Quanto alla diversita di data di effettuazione delle rilevazioni,, tale difformita, ad avviso del Collegio potenzialmente riferibile anche ad errore materiale non e comunque in grado di per se di inficiare la validita della rilevazione. In conclusione il ricorso va rigettato. Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti. P.Q.M. IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorita Amministrativa. Cosi deciso in Potenza, addi 26 febbraio 2004, con l' intervento dei signori: Antonio Camozzi PRESIDENTE Giancarlo Pennetti COMPONENTE Est. Giuseppe Buscicchio COMPONENTE IL PRESIDENTE L ESTENSORE SEGRETARIO Francesco Mucci - Depositata in Segreteria il 19 Maggio 2004 ( da www.litis.it )