COMUNE DI BOLGARE REGOLAMENTO DELLE SALE GIOCHI



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COMUNE DI BOLGARE REGOLAMENTO DELLE SALE GIOCHI Approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 38 del 29.11.2010

ART. 1 OGGETTO ART. 2 PRINCIPI GENERALI ART. 3 - LA DOMANDA DI NUOVA APERTURA O TRASFERIMENTO ART. 4 IL SUBINGRESSO E MODIFICHE ART. 5 REQUISITI MORALI ART. 6 AMBITI ESCLUSI, DISTANZE MINIME E DIVIET ART 7 CARATTERISTICHE DEI GIOCHI INSTALLABILI ART. 8 CARATTERISTICHE DEI LOCALI ART. 9 UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA PARTE DEI MINORI ART. 10 DOVERI DI FORMAZIONE VERSO IL PUBBLICO ART. 11 POSIZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI ART. 12 ORARI ART. 13 SANZIONI ART. 14 REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE ART.15 GIOCHI LECITI ALL INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento per sala giochi si intendono uno o più locali appositi ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti biliardi, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita di cui all art. 110 del T.U.L.P.S. nonché apparecchi automatici ( juke box, cine box e simile ) da trattenimento o meccanici da gioco ( calcio balilla e simili ). L esercizio di sala giochi e subordinato a rilascio di autorizzazione del Responsabile del Servizio/Settore Commercio ai sensi dell art. 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, dell art. 19 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e dell art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267. Sono vietati l installazione e l uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d azzardo, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell Enalotto e del Totip in conformità a quanto previsto dalla legge 17.12.1986, n. 904.

ART.1 OGGETTO 1. Il presente regolamento Comunale disciplina l apertura, e trasferimento, le modifiche e la cessione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all intrattenimento di persone mediante apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all art. 110 del testo unico delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito denominato semplicemente TULPS) ART.2 PRINCIPI REGIONALI 1. Le procedure per il rilascio dell autorizzazione si informano ai principi di semplificazione amministrativa e procedimentale. 2. Il dirigente o responsabile del servizio competente rilascia l autorizzazione di apertura di sale giochi ai sensi dell art. 86 del TULPS, nel rispetto al presente regolamento e delle altre normative vigenti in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria, ambientale, sorvegliabilità e prevenzione incendi, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda al protocollo dell ente ai sensi dell L. 241/90. 3. Le autorizzazioni sono, di norma, a tempo indeterminato e si riferiscono al titolare ed al locale in esso indicato. 4. L attivazione dell esercizio dovrà avvenire entro 6 mesi dal rilascio dell autorizzazione, pena la revoca della stessa, salvo proroga nei casi di comprovata forza maggiore. ART.3 LA DOMANDA DI NUOVA APERTURA TRASFERIMENTO O 1. Per l apertura di una nuova sala giochi è necessaria l ottenimento dell autorizzazione per lo svolgimento dell attività di sala giochi, rilasciata dall amministrazione comunale, ai sensi dell art. 19, comma 1, D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e successive modifiche ed

integrazioni, in base alla disciplina di cui all art. 86 e seguenti del T.U.L.P.S. 2. A tal fine l interessato deve presentare apposita domanda dichiarando: a) i dati anagrafici del richiedente e per i soggetti diversi dalla persone fisiche, la ragione sociale, la sede legale e le generalità complete del legale rappresentante; b) il possesso dei requisiti previsti dal TULPS da parte del titolare e dei soci; c) l ubicazione dei locali ed il titolo di detenzione dei medesimi; d) l insussistenza delle cause ostative di cui al presente regolamento; e) il numero e tipologia dei giochi che si intendono attivare e/o installare e i relativi riferimenti al nulla osta rilasciati dall Agenzia delle Entrate/ Monopoli di Stato; f) il rispetto dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazioni d uso dei locali, in materia urbanistica, igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti. 3. Per il trasferimento dell attività all interno del territorio comunale il titolare dovrà produrre apposita domanda e dichiarare che i nuovi locali rispettano tutti i requisiti, e caratteristiche e le distanze previste dal presente regolamento con particolari riferimento agli artt. 6 e 7. 4. Alla domanda, di nuova apertura o trasferimento dell autorizzazione, deve essere allegata la seguente documentazione: a) dichiarazione di cui alla L.R. n. 8/2007, e successive modifiche ed integrazioni, in ordine all inizio dell attività; b) planimetria dei locali in scala 1:100,timbrate e firmate da un tecnico o dal titolare o dal legale rappresentante in caso di società, ed indicante la superficie complessiva e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco, evidenziando l area specificatamente dedicata agli apparecchi di cui all art 110 comma 6 del TULPS; c) gli estremi o copia del certificato di conformità edilizia e agibilità del locale;

d) dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione, qualora l impiantistica sia stata installata dopo il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità; e) certificato di prevenzioni incendi, se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente oppure se la centrale termica prevede tale certificazione f) certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato se la stessa accoglie fino a 200 persone; g) se la struttura accoglie più di 200 persone, occorre le preventive certificazioni di agibilità rilasciata dalla Commissione di Vigilanza; h) relazioni di impatto acustico di cui all art b della legge n. 447/95(legge quadro sull inquinamento acustico); i) documentazione comprovante la disponibilità dei locali. 5. La documentazione deve essere integrata, salvo proroga per comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione, pena l archiviazione della pratica. 6. l attività deve esser attivata entro 180 giorni dal rilascio dell autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità, La mancata attivazione comporta la decadenza dell autorizzazione rilasciata. ART. 4 - IL SUBINGRESSO E MODIFICHE 1. Il subingresso e le modifiche compresa la cessazione dell attività, sono soggette a semplici comunicazioni da presentare a protocollo dall ente. 2. Nel rispetto delle normative vigenti, qualora si intenda incrementare il numero dei giochi installati, il titolare o il legale rappresentante in caso di società, dovrà presentare una apposita documentazione allegando, per ciascun dei nuovi apparecchi da installare, la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia. 3. Secondo quanto previsto dall art. 93 del tulps, il titolare dell autorizzazione può condurre l esercizio mediante un rappresentante. A tale scopo il titolare deve darne comunicazione scritta al Comune unitamente al consenso scritto del

rappresentante. Il rappresentante deve essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi previsti nell articolo seguente e ai quali è assoggettato il richiedente. ART. 5 REQUISITI MORALI 1. Per poter presentare la domanda di nuova apertura di sale gioco il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti della società di persone o di capitali che hanno potere di gestione attiva nella società, devono possedere i seguenti requisiti: a) non essere mai stati dichiarati falliti o se dichiarati tali, aver ottenuto la riabilitazione; b) non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto non colposo, fatto salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione; c) non essere stati sottoposti all ammonizione o a misure di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale professionale o di tendenza; d) non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone, commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all autorità, e) qualora ricorrano i presupposti provvedere o aver provveduto all istruzione elementare dei figli ai termini delle leggi vigenti; f) non aver riportato condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di alcolismo o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanza stupefacenti. g) Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all art. 10 della legge 575 del 31.05.65 e successive modifiche (antimafia). h) Il possesso dei requisiti morali degli artt. 11 e 92 del D.R. 773/31 e degli artt. 1 e 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modificazioni.

ART. 6- AMBITI ESCLUSI, DISTANZE MINIME E DIVIETI 1. L apertura di una sala giochi, è subordinata al rispetto delle seguenti distanze minime la cui misurazione avviene in linea d aria dal limite esterno tra i rispettivi confini: a) metri settecento (700) dalle scuole di ogni ordine e grado ubicate sia sul territorio comunale che in quello di comuni confinanti, da musei, da sale civiche, da centri educativi o altri stabili di proprietà comunale nei quali si svolgono regolarmente attività culturali e ricreative a favore della collettività; b) metri settecento (700) da luoghi di culto e cimiteri; c) metri settecento (700) da ospedali, da case di cura e residenze per anziani; d) metri settecento (700) da altre strutture destinate stabilmente all accoglienza di personale per finalità socio-assistenziali, dagli asili nido siano essi pubblici o privati; e) metri settecento (700) da luoghi di aggregazione giovanile, da centri sportivi di proprietà comunale o destinatari di contributi pubblici finalizzati allo svolgimento e all implementazione della pratica sportiva. 2. La sala giochi non può altresì essere ubicata in edifici di civile abitazione o in locali confinanti con appartamenti regolarmente abitati. 3. E vietata l apertura di sale da giochi in locali comunicanti con pubblici esercizi. Allo stesso modo, non possono aprirsi attività di pubblici esercizi all interno di sale giochi. 4. I circoli sono assimilati ai pubblici esercizi. 5. la distanza minima tra le sale giochi autorizzate deve essere non inferiore a metri mille (1.000) misurato sul percorso pedonale più breve tra i rispettivi accessi ART 7 CARATTERISTICHE DEI GIOCHI INSTALLABILI 1. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l incolumità degli utilizzatori. 2. E consentita l installazione e la gestione di:

a) apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco (art. 110 comma 6 T.U.L.P.S.), collegati alla rete telematica, in cui l elemento di abilità e trattenimento sono presenti insieme all elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1,00, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque non superiore a. 100,00 erogate dalla macchina in monete metalliche. b) apparecchi elettromeccanici(art. 110 comma 7 lett. a) T.U.L.P.S.) privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica attivabile unicamente con l introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore per ciascuna partita a 1,00 che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie di valore complessivo superiore a venti volte il costo della partita; c) apparecchi e congegni (art. 110 comma 7 lett. c) T.U.L.P.S.) basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 0,50. ART. 8 - CARATTERISTICHE LOCALI 1. La sede individuata per l esercizio dell attività deve: a) avere una superficie utile dei locali da adibire al solo gioco non inferiore a mq cento (100) e massima di mq trecento (300) restando escluse dal computo gli spazi destinati a servizi igienici oppure ad ufficio, magazzino, disimpegno, ripostiglio o altro. Sono altresì escluse da tale computo le sale destinate a bowling e/o biliardo; b) rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche; c) essere conforme alle vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d uso, nonché in materia igienico - sanitaria e di inquinamento acustico;

d) di essere dotata di due servizi igienici con antibagno, separato per uomini e donne, di cui uno per portatori di handicap; e) rispettare le distanze minime previste dal presente regolamento. f) I locale devono essere ben areati. La superficie di gioco non deve superare il 50% della superficie utile complessiva. g) I locali devono inoltre rispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui all art. 153 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635. h) Nelle sale giochi non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande neppure se esercitata come attività secondaria e complementare. i) In alternativa a quanto disposto alla lettera h), nelle sale giochi è ammessa l attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici nel rispetto della normativa che disciplina la materia. 2. L Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di condizionare il rilascio dell autorizzazione a valutazioni sulla compatibilità dell esercizio rispetto a: a) alla dotazione di parcheggi esclusivi ed adiacenti ; b) all impatto viabilistico; c) ad eventuali problematiche di pubblica sicurezza; d) residenza circostante; 3. Successivamente al rilascio dell autorizzazione, il Sindaco, previa apposita Ordinanza, può imporre l adozione di particolari misure di insonorizzazione o quant altro atto ad eliminare problemi di convivenza civile, quali condizioni per l esercizio dell attività. ART. 9 -UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA PARTE DI MINORI 1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo: a) ai minori di anni 14, quando non siamo accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne; b) nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 14 ma non

ancora gli anni 18, a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne. c) ai minori di anni 18 di cui all art 110 comma 8 del T.U.L.P.S. relativamente agli apparecchi e congegni di cui al comma 6 del T.U.L.P.S. ART. 10 DOVERI DI INFORMAZIONE VERSO IL PUBBLICO 1. All ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi. 2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all art 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti. 3. esternante a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell art. 110 del T.U.L.P.S., deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all art 110 comma 8 del T.U.L.P.S. 4. nel locale deve essere esposto, in maniera ben visibile, l autorizzazione rilasciato dall amministrazione comunale, i nulla osta dell agenzia delle entrate/ Monopoli di Stato nonché la tabella dei giochi proibiti. 5. le insegne, tabelle, vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana; non è consentito l uso di lingue straniere eccezion fatta per la lingua inglese e per quelle espressioni non in lingua italiana divenute ormai di uso comune; l inosservanza di queste disposizioni è punibile con le sanzioni di cui al presente regolamento; 6. deve altresì essere esposto l orario di apertura e quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari. ART. 11 POSIZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI 1. Gli apparecchi o congegni previsti dall art. 110 comma 6 del TULPS, sono collocati in aree specificatamente dedicate e appositamente individuate nella planimetria di cui all art 3.

2. All interno della superficie destinata alla sola attività di sala giochi o spazio utilizzato per tutti, gli apparecchi da gioco non potranno superare il 50% della superficie medesima. 3. In nessun caso è consentita l istallazione degli apparecchi da gioco all esterno dei locali o fuori dall aree destinate all attività di sala giochi. 4. E fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni relative al numero massimo e alle tipologie di apparecchi e congegni da gioco che possono essere presenti in ciascuna sala giochi relativamente alla superficie della stessa. 5. l istallazione degli apparecchi da gioco in qualsiasi tipo di struttura non deve arrecare intralcio al regolare flusso della clientela ART. 12 - ORARI 1. L orario di esercizio delle sale giochi è disciplinato con apposita Ordinanza dal Sindaco tenuto conto delle varie zone del territorio di Bolgare. 2. Nel caso di accertata incompatibilità con lo svolgimento di altre attività, con il rispetto della quiete pubblica e privata e dell ordine pubblico, il Sindaco potrà ordinare che sia effettuato un orario inferiore a quello massimo autorizzabile. Inoltre potrà stabilire norme particolari per il contenimento dei rumori e per evitare assembramenti di qualsiasi genere. 3. Salvo comunque il potere del Sindaco di variare sia le fasce orarie che i singoli orari, nella domanda di rilascio autorizzazione, il richiedente deve indicare almeno un giorno di chiusura settimanale e l orario che intende effettuare nell ambito delle seguenti fasce orarie: a) mattino dalle 09,00 alle 13,00 b) pomeriggio dalle 16,00 alle 22,00 4. Il titolare è tenuto al rispetto dell orario prestabilito e all esposizione di un cartello ben visibile dall esterno riportante gli orari di apertura effettuati, dandone comunicazione al Comune. Ogni variazione deve essere resa nota nelle stesse forme

ART. 13 - SANZIONI 1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS sono punite a norma degli art. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del TULPS. 2. Le altre violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria ed accessoria indicate di seguito: a) sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80,00 a 500,00. applicata ai seni del capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689; b) sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell attività da 1 a 90 giorni in caso di violazioni reiterate, di problemi relativi all ordine pubblico o intralcio al traffico veicolare o pedonale a causa dell assembramento di persone o della presenza di veicoli, o comunque in caso di disturbo della quiete pubblica; c) In casi più gravi l autorizzazione può essere revocata (vedere art 99 del tulps) 3. Se l autore degli illeciti di cui all art 110 comma 9 del TULPS, è titolare di autorizzazione di pubblico esercizio, l autorizzazione è sospesa da uno a sei mesi e in caso di recidiva, ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell art. 8 bis della l. 689/91, la stessa autorizzazione è revocata. Art. 14 - REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE 1) L autorizzazione è revocata nei seguenti casi a) abuso del titolare e del conduttore (art. 10 del tulps) b) art.99 tulps c) sospensione dell attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o comunque superiore a 90 giorni salvo casi di forza maggiore, d) perdita dei requisiti previsti nel presente regolamento da parte del titolare o conduttore;

e) mancato inizio attività entro 180 giorni dal rilascio dell autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata forza maggiore; f) su richiesta del Prefetto o Questore per motivi di ordine pubblico (art 100 dl tulps) ART.15 GIOCHI LECITI ALL INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE Presso gli esercizi che svolgono in modo prevalente l attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita, come attività accessoria, l'installazione di apparecchi da gioco o da trattenimento, nel rispetto del numero massimo stabilito dai D. Dirett. 27.10.2003 e 18.1.2007, ossia: 1) in ciascun bar, esercizio assimilabile ed in circoli privati con somministrazione, è installabile un apparecchio o congegno di cui all art. 110, commi 6 lett. a) e 7, ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a quattro. 2) In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all art. 110, commi 6 lett. a) e 7, ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a quattro. L offerta deve essere diversificata e non può riguardare solo i giochi di cui all art. 110 comma 6 del TULPS. Sono esclusi dai limiti di cui sopra gli apparecchi meccanici (es: biliardi, juke box,ping-pong ecc.) Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI 1.In caso di chiusura temporanea dell attività comunicazione al comune. dovrà essere data

2. Le autorizzazioni per le sale giochi rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e/o regolamenti vigenti, anche successivi, in materia che verranno di conseguenza automaticamente recepiti.