PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PREFETTURA DI SIENA, GLI ISTITUTI DI CREDITO DELLA PROVINCIA, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E LE ASSOCIAZIONI ANTIUSURA E ANTIRACKET PER LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELL USURA E DEL RACKET E LA RIDUZIONE DEI TEMPI PER L ACCESSO AL CREDITO SIENA, 23 FEBBRAIO 2010
PREMESSA Il presente Protocollo, in applicazione dell Accordo-Quadro per la prevenzione dell usura, sottoscritto il 31 luglio 2007 presso il Ministero dell Interno, ha la finalità di: - intensificare la collaborazione tra i soggetti firmatari in funzione di prevenzione del fenomeno dell usura; - attivare procedure operative più snelle ed efficaci per la migliore utilizzazione dei fondi antiusura di cui all art.15 della Legge n. 108/96; - potenziare il rapporto tra Banche, Fondazioni ed Associazioni antiusura nella prospettiva di una maggiore operatività degli anzidetti fondi per le famiglie ed altri soggetti che non hanno accesso ai Confidi. Sono innegabili la valenza sociale della legislazione antiusura e l impatto negativo che ogni forma di criminalità economica produce nel libero fluire del mercato dei beni e dei servizi per le imprese e le famiglie, nonché del clima di collaborazione registrato tra il settore bancario e quello dei consorzi di garanzia collettiva fidi. Il contenuto del presente Protocollo, e in particolare la necessità di ridefinire l iter per la concessione di finanziamenti, è stato annunciato nel corso della riunione dell Osservatorio provinciale per il credito e l economia, tenutasi il 19 ottobre 2009, anche per uniformarsi a quanto già sottoscritto presso le Prefetture di Firenze, Prato e Arezzo dalle Associazione di categoria e dagli Istituti di credito di quelle province. Per le finalità in precedenza richiamate viene quindi sottoscritto il presente Protocollo d intesa, che si compone delle disposizioni di seguito riportate. 1
ART. 1 (Referente per i finanziamenti) Le banche aderenti al presente protocollo si impegnano ad individuare al proprio interno uno o più soggetti con adeguata capacità professionale con il compito di seguire l iter istruttorio delle pratiche di fido relative all utilizzo dei Fondi di prevenzione dell usura (art. 15 della Legge n. 108/1996) e di interloquire con i Confidi, nonché con le Fondazioni e le Associazioni antiusura e antiracket (di seguito denominate Fondazioni e Associazioni) in convenzione con la Banca stessa. ART. 2 (Attività istruttoria) Le Banche aderenti al presente Protocollo si impegnano, tenendo nella massima considerazione le relazioni dei Confidi, nonché della Fondazione Toscana per la prevenzione dell usura, per quanto riguarda, in particolare, il rapporto garanzia/credito erogato, ad assumere le decisioni sulle proposte di finanziamento in tempi rapidi, rapportabili, in media, a 15 giorni e comunque non superiori a 30 giorni e, acquisita la necessaria documentazione, ad erogare negli stessi tempi le relative somme. (Nota) ART. 3 (Moltiplicatore) Le Banche, i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni aderenti al presente Protocollo si impegnano a prevedere, all interno delle singole convenzioni già stipulate, i moltiplicatori da applicare, con riferimento ai fondi antiusura, nella misura minima di 2 per i prestiti a privati e, nella misura minima di 4 per i prestiti ad imprese (ivi comprese le ditte individuali e le imprese familiari), salvo specifiche situazioni che potranno essere aggiornate soltanto in misura crescente. 2
ART.4 (Soggetti beneficiari) Le Banche, i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni convengono che, nell esame del merito creditizio del soggetto richiedente l affidamento, non possa essere considerata di per sé pregiudizievole la condizione di protestato, dovendo effettuare una valutazione approfondita dei singoli casi, con particolare riferimento a quelli in cui la garanzia complessivamente offerta copra il 100% del rischio. Le Banche, i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni si impegnano altresì a prestare una particolare attenzione nella valutazione del merito creditizio nei confronti di quegli operatori economici che si siano opposti al racket e che abbiano presentato una domanda di elargizione, anche sulla base di una segnalazione alle associazioni riconosciute ai sensi dell art. 13 della legge n. 44/1999. ART.5 (Promozione) I firmatari del presente Protocollo si impegnano a promuovere iniziative di informazione allo scopo di far conoscere l opportunità di utilizzo di detti fondi antiusura, recependo l eventuale disponibilità dei mass media operanti sul territorio. Art. 6 (Soggetti firmatari) Al presente protocollo possono aderire, anche successivamente, tutti i soggetti riconosciuti ai sensi dell art. 15 della citata legge 108/96. (Nota) La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in relazione all organizzazione ed alla complessità delle procedure interne, conferma l impegno del rispetto dei tempi stabiliti di cui all art. 2 - Attività istruttoria sulle proposte di finanziamento, con le seguenti ulteriori disposizioni di dettaglio: Sono fatti salvi i ritardi derivanti da: 3
acquisizione di documentazione tecnico e/o legale necessaria alla istruttoria/erogazione fornita da professionisti esterni alla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa; società e/o soggetti ricadenti nell ambito di cui alle disposizioni dell art. 136 T.U.B., che comportano la necessità di delibere esclusivamente da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca (che si riunisce con cadenza, di regola, quindicinale); finanziamenti in pool (congiunti) con altri Istituti di credito; soggetti ricadenti nei dettami di cui alla Legge Fallimentare Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 così come coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169 (Ristrutturazioni finanziarie); soggetti appartenenti a Gruppi Economici che richiedono un esame congiunto con altri soggetti economici; entità e complessità delle concessioni proposte che comportano gradi di autonomie diverse con il coinvolgimento di altrettante figure all interno della Banca. Prefetto della provincia di Siena Dr.ssa Gerarda Maria Pantalone Banca Monte dei Paschi di Siena Unicredit - Banca di Roma Banca CRAS - Credito Cooperativo Chianciano Terme - Sovicille Banca Monteriggioni - Credito Cooperativo Banca Credito Cooperativo Montepulciano Banca Valdichiana Credito Cooperativo Cariparma 4
Cassa di Risparmio di Firenze Cassa di Risparmio di Prato ABI - Delegazione provinciale di Siena Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Siena Associazione Industriali di Siena Confidi Assindustria Associazione Commercianti - Confcommercio Confederazione Provinciale Esercenti Siena Confederazione Nazionale Artigiani - Siena Confartigianato - Siena Fondazione Toscana per la Prevenzione dell Usura Siena, 23 febbraio 2010 5