COMUNE DI MELISSANO PROVINCIA DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA



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REP. n. COMUNE DI MELISSANO PROVINCIA DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA LEGGE 22.10.1971 N. 865 FRA IL COMUNE DI MELISSANO E L'AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L ABITARE SUD SALENTO PER LA CONCESSIONE E LA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE. L anno duemilaquattordici, il giorno del mese di (.. ) in Melissano e nella sede Municipale, innanzi a me Dott.ssa Ivana Peluso, Segretario Generale del Comune di Melissano, non assistito da testimoni per espressa rinuncia concordemente fatta dai comparenti aventi i requisiti di legge e con il mio consenso, si sono costituiti: L ing. Leonardo Campa, nato a Gallipoli il 27 maggio 1975, la quale non si costituisce in proprio ma unicamente nella qualità di Responsabile del Settore Assetto del Territorio pro-tempore e legale rappresentante del COMUNE DI MELISSANO, codice fiscale 81003390754, nella cui sede è domiciliato per la carica e nel cui nome, interesse e conto stipula il presente atto, giusta autorizzazione riveniente dall art. 6 della legge n. 127/1997 come modificato dall art. 107 comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nonchè secondo il provvedimento del Sindaco di attivazione delle funzioni in data 15.01.2103 n. 01, e che nel corso del presente atto sarà anche denominato semplicemente Comune ; l Ing. ALBANESE Enrico, nato a Lecce il 06 agosto 1957, il quale non si costituisce in proprio ma unicamente nella qualità di Coordinatore del Servizio Progettazione pro-tempore e legale rappresentante dell AGENZIA REGIONALE PER LA 1

CASA E L ABITARE SUD SALENTO (c.f.: 00152490751) con sede in Lecce alla Via Salvatore Trinchese 61 (Galleria), che agisce in esecuzione della Deliberazione Commissariale n. 12 del 25.02.2014, che, in copia conforme si allega sotto la lettera A, per formarne parte integrante e sostanziale; nel prosieguo l Ente sarà indicato anche come Agenzia o A.R.C.A.. Della identità personale e poteri delle parti costituite io Segretario rogante sono personalmente certo. PREMESSO CHE: il Comune di Melissano, con Deliberazioni C.C. n. 50 del 15.05.1979 e G.M. n. 572 del 04.11.1985, ratificata con atto di Consiglio Comunale n. 68 del 4/7/1986 ebbe ad accogliere le istanze dell Agenzia oggi costituita per la concessione di aree in diritto di superficie per la realizzazione di separati interventi di edilizia economico-popolare finanziati come appresso: - legge n. 457/1978-1 Biennio; - legge n. 457/1978-4 Biennio; sulle aree complessivamente assegnate e distinte originariamente nel N.C.T. al foglio 12 particelle 1063 e 1067 (mq. 2.518 circa per l intervento ex L. n. 457/1978-1 Biennio) e al foglio 12 particella 1315 (mq. 1.919 circa per l intervento ex L. n. 457/1978 4 Bienno), l Agenzia ha provveduto alla edificazione di numerosi alloggi poi censiti, in forza delle concessioni edilizie n. 1 del 01.02.1980 e n. 79 del 06.11.1986; la formalizzazione della concessione e regolamentazione del diritto di superficie assegnato necessita della stipulazione della convenzione prevista dall art. 35 della legge 865/1971; le aree assegnate sono nella piena disponibilità giuridica del Comune, mentre 2

l Agenzia ha adempiuto a tutti i suoi obblighi nei tempi prescritti, quindi nulla osta acché si proceda al rogito della convenzione e della conseguente assegnazione. Tutto ciò premesso e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le costituite parti convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 - Il presente atto ha per oggetto la convenzione tra il Comune di Melissano e l Agenzia Regionale per la Casa e l Abitare Sud Salento per la assegnazione di suoli da parte del Comune e la realizzazione su di essi da parte della assegnataria di alloggi secondo le norme finanziatrici di cui alle premesse. A tal fine, il Comune di Melissano, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di assegnare e cedere, come in effetti assegna e cede, all Agenzia Regionale per la Casa e l Abitare Sud Salento, che come sopra rappresentata accetta ed acquista per sè e per i propri aventi causa, il diritto di superficie per il periodo stabilito nel successivo articolo 2 sulle aree già alla medesima assegnate in via provvisoria con le Deliberazioni C.C. n. 50 del 15.05.1979 e G.M. n. 572 del 04.11.1985, per la realizzazione degli interventi di edilizia economico-popolare finanziati come appresso: Ÿlegge n. 457/1978-1 Biennio, per uno sviluppo planivolumetrico complessivo di mc. 7.180,00; Ÿlegge n. 457/1978-4 Biennio, per uno sviluppo planivolumetrico complessivo di mc. 4.840,00; Detti suoli sono siti in Melissano e sono riportati attualmente in N.C.T. con le seguenti identificazioni: Ÿper l intervento ex L. n. 457/1978-1 Biennio: foglio 12 particella 1063, di are 9,98, ente urbano; foglio 12 particella 1067, di are 15,20, ente urbano; 3

Ÿper l intervento ex L. n. 457/1978-4 Biennio: foglio 12 particella 1315, di are 19,19, ente urbano; tutte complessivamente interessate dai succitati interventi. Il tutto nei confini: per l intervento ex L. n. 457/1978-1 Biennio con via C. Rosselli, via Gen. C. A. Dalla Chiesa e altra proprietà del Comune di Melissano; per l intervento ex L. n. 457/1978-4 Biennio con via P. Bianchi, via P. La Torre e altra proprietà del Comune di Melissano; tutti salvo altri ed eventuali. Il diritto di superficie come sopra concesso si intende esteso alla utilizzazione del sottosuolo e delle aree esterne alla costruzione nei limiti necessari all esecuzione, alla manutenzione e all uso delle opere previste dai progetti approvati dal Comune. Sui suoli suelencati sono stati realizzati, a cura e spese della stessa parte assegnataria, diversi edifici per i quali, in conseguenza della attuale formalizzazione della costituzione del diritto di superficie, viene altresì a formalizzarsi in testa all Agenzia assegnatario la proprietà superficiaria sugli immobili edificati; gli immobili in questione sono così identificati nel N.C.E.U. di Melissano al foglio 12 con le seguenti particelle: - per l intervento ex L. n. 457/1978-1 Biennio: particella 1063 sub 5, ctg. A/3 cl. 3^, v. 6,5, p.t, int. 1,. 258,49; particella 1063 sub 6, ctg. A/3 cl. 3^, v. 6,0, p.t, int. 2,. 238,60; particella 1063 sub 7, ctg. A/3 cl. 3^, v. 6,5, p.1, int. 3,. 258,49; particella 1063 sub 8, ctg. A/3 cl. 3^, v. 7,5, p.1, int. 4,. 298,25; particella 1063 sub 9, ctg. A/3 cl. 3^, v. 6,5, p.2, int. 5,. 258,49; particella 1063 sub 10, ctg. A/3 cl. 3^, v. 7,5, p.2, int. 6,. 298,25; particella 1063 sub 11, ctg. A/3 cl. 3^, v. 6,0, p.t, int. 2,. 238,60; 4

particella 1063 sub 12, ctg. A/3 cl. 3^, v. 6,5, p.t, int. 1,. 258,49; particella 1063 sub 13, ctg. A/3 cl. 3^, v. 7,5, p.1, int. 4,. 298,25; particella 1063 sub 14, ctg. A/3 cl. 3^, v. 6,5, p.1, int. 3,. 258,49; particella 1063 sub 15, ctg. A/3 cl. 3^, v. 7,5, p.2, int. 6,. 298,25; particella 1063 sub 16, ctg. A/3 cl. 3^, v. 6,5, p.2, int. 5,. 258,49; particella 1067 sub 5, ctg. A/3 cl. 3^, v. 6,5, p.t, int. 1,. 258,49; particella 1067 sub 6, ctg. A/3 cl. 3^, v. 6,0, p.t, int. 2,. 238,60; particella 1067 sub 7, ctg. A/3 cl. 3^, v. 6,5, p.1, int. 3,. 258,49; particella 1067 sub 8, ctg. A/3 cl. 3^, v. 7,5, p.1, int. 4,. 298,25; particella 1067 sub 9, ctg. A/3 cl. 3^, v. 7,5, p.2, int. 5,. 298,25; particella 1067 sub 10, ctg. A/3 cl. 3^, v. 6,0, p.t, int. 2,. 238,60; particella 1067 sub 11, ctg. A/3 cl. 3^, v. 6,5, p.t, int. 1,. 258,49; particella 1067 sub 12, ctg. A/3 cl. 3^, v. 7,5, p.1, int. 4,. 298,25; particella 1067 sub 13, ctg. A/3 cl. 3^, v. 6,5, p.1, int. 3,. 258,49; particella 1067 sub 14, ctg. A/3 cl. 3^, v. 7,5, p.2, int. 5,. 298,25; - per l intervento ex L. n. 457/1978-4 Biennio: particella 1315 sub 1, ctg. A/3 cl. 3^, v. 5,0, p.t - 1,. 198,84; particella 1315 sub 2, ctg. A/3 cl. 3^, v. 5,0, p.t - 1,. 198,84; particella 1315 sub 3, ctg. A/3 cl. 3^, v. 7,5, p.t - 1,. 298,25; particella 1315 sub 4, ctg. A/3 cl. 3^, v. 6,0, p.t - 1,. 238,60; particella 1315 sub 5, ctg. A/3 cl. 3^, v. 6,0, p.t - 1,. 238,60; particella 1315 sub 6, ctg. A/3 cl. 3^, v. 7,5, p.t - 1,. 298,25; particella 1315 sub 7, ctg. A/3 cl. 3^, v. 7,5, p.t - 1,. 298,25; particella 1315 sub 8, ctg. A/3 cl. 3^, v. 6,0, p.t - 1,. 238,60; particella 1315 sub 9, ctg. A/3 cl. 3^, v. 6,0, p.t - 1,. 238,60; 5

particella 1315 sub 10, ctg. A/3 cl. 3^, v. 7,5, p.t - 1,. 298,25; particella 1315 sub 11, ctg. A/3 cl. 3^, v. 7,0, p.t - 1,. 278,37; particella 1315 sub 12, ctg. A/3 cl. 3^, v. 7,0, p.t - 1,. 278,37; particella 1315 sub 13, ctg. A/3 cl. 3^, v. 6,0, p.t - 1,. 238,60; particella 1315 sub 14, ctg. A/3 cl. 3^, v. 5,0, p.t - 1,. 198,84; particella 1315 sub 15, ctg. A/3 cl. 3^, v. 5,0, p.t - 1,. 198,84; particella 1315 sub 16, ctg. C/6 cl. 3^, mq. 13, p.t,. 18,13; particella 1315 sub 17, ctg. C/6 cl. 3^, mq. 13, p.t,. 18,13; particella 1315 sub 18, ctg. C/6 cl. 3^, mq. 13, p.t,. 18,13; particella 1315 sub 19, ctg. C/6 cl. 3^, mq. 13, p.t,. 18,13; particella 1315 sub 20, ctg. C/6 cl. 3^, mq. 13, p.t,. 18,13; particella 1315 sub 21, ctg. C/6 cl. 3^, mq. 13, p.t,. 18,13; particella 1315 sub 22, ctg. C/6 cl. 3^, mq. 13, p.t,. 18,13; particella 1315 sub 23, ctg. C/6 cl. 3^, mq. 13, p.t,. 18,13; particella 1315 sub 24, ctg. C/6 cl. 3^, mq. 13, p.t,. 18,13; particella 1315 sub 25, ctg. C/6 cl. 3^, mq. 13, p.t,. 18,13; particella 1315 sub 26, ctg. C/6 cl. 3^, mq. 13, p.t,. 18,13; particella 1315 sub 27, ctg. C/6 cl. 3^, mq. 13, p.t,. 18,13; particella 1315 sub 28, ctg. C/6 cl. 3^, mq. 13, p.t,. 18,13; particella 1315 sub 29, ctg. C/6 cl. 3^, mq. 13, p.t,. 18,13; particella 1315 sub 30, ctg. C/6 cl. 3^, mq. 13, p.t,. 18,13; tutti gli immobili sono esattamente censiti in catasto. Le aree sono cedute in diritto di superficie dal Comune di Melissano nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessorio, pertinenza e dipendenza, con le servitù attive e passive, se e come esistenti in loco, ed il Comune medesimo ne dichiara e 6

garantisce la assoluta disponibilità, dichiarando le stesse libere e franche da pesi, vincoli, oneri, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli di qualsivoglia natura e specie, privilegi anche fiscali, e che sulle stesse non grava riserva, prerogativa o diritto alcuno a favore di coloni, mezzadri, affittuari, etc. in dipendenza di qualsivoglia contratto eventualmente intercorso in passato; presta in ogni caso le più ampie garanzie per casi di molestie ed evizione. Quanto alla provenienza, le aree cedute in diritto di superficie sono pervenute al Comune: la particella 1063 per atto notar Cascione rep. n. 11052 del 23.09.1980, registrato a Casarano il 08.10.1980 e trascritto a Lecce il 15.10.1980 ai nn. 29210 e 25592 di particolare dalla legittima proprietaria Corvaglia Rosa; la particella 1067 per delibera G.M. n. 73 del 03.06.1997 rep. n. 73, registrata a Casarano il 17.06.1977 al n. 566 e trascritta a Lecce il 13.09.1997 ai nn. 27795 e 22617 di particolare dai legittimi proprietari De Iaco Costanza, Giannuzzi Velia e Orlando Pasqualina; la particella 1315 per delibera G.M. n. 321 del 07.07.1980 rep. n. 321, registrata a Casarano il 08.08.1980 al n. 219 e trascritta a Lecce il 05.09.19801 ai nn. 24951 e 21875 di particolare dai legittimi proprietari Corvaglia Rosa, Staiano Achille, Staiano Candida, Staiano Francesca, Staiano Gioacchino, Staiano Giorgio e Staiano Tommaso; pertanto, è accertata la corrispondenza, anche storica, tra intestazione catastale ed intestazione ipotecaria della proprietà. Tale dichiarazione, per quanto possa occorrere, è resa anche ai sensi e per gli effetti del D.L. 31.05.2010 n. 78, per come convertito nella L. 30.07.2010 n. 122. Per quanto possa occorrere, stante il tempo trascorso dal termine delle procedure ablative, ed in assenza di pendenze con le ditte espropriate, il Comune si assume piena 7

responsabilità, lasciando indenne l Agenzia, per eventuali danni derivanti da occupazioni illegittime di tutti i suoli oggetto della presente convenzione. Ai sensi dell art. 30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni si allega sotto la lettera B il certificato di destinazione urbanistica relativo all area interessata, rilasciato dal Comune di Melissano il 23.07.2014, dichiarando il rappresentante dell Ente cedente, previa ammonizione circa la responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, che a tutt oggi non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici che concernono tali terreni. Relativamente ai fabbricati ed alle opere edilizie già eseguite sulle aree da parte della stessa odierna cessionaria a propria sua esclusiva cura e spese, per quanto possa occorrere, le parti dichiarano e riconoscono che esse sono state eseguite in distinte fasi in forza dei seguenti titoli autorizzativi: Ÿintervento ex lege n. 457/78 1 Biennio: concessione edilizia n. 1 rilasciata il 01.02.1980; Ÿintervento ex lege n. 457/78 4 Biennio: concessione edilizia n. 79 rilasciata il 06.11.1986; e che ad oggi non sono state eseguite direttamente dall Agenzia modifiche tali da richiedere permesso di costruire anche in sanatoria, nonché che non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori di cui all art. 41 della legge n. 47/85. Anche tale dichiarazione è resa previa mia ammonizione circa la responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi del D.L.vo n. 445 del 28.12.2000. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei dettami normativi contenuti nel D. Lgs. n. 192 del 19.08.2005, per come modificato dal D. Lgs. n. 311 del 29.12.2006 e dal 8

D.L. n. 63 del 04.06.2013, per come convertito con L. n. 90 del 03.08.2013, si allegano in originale al presente atto sotto la lettera C gli Attestati di Prestazione Energetica rilasciati in data 22/02/2014, con la precisazione che, a decorrere dalla data del suo rilascio, non si sono verificate cause di decadenza dell efficacia degli Attestati medesimi; la parte cessionaria dà pertanto atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva degli Attestati, in ordine all attestazione della prestazione energetica degli edifici. L Agenzia e il Comune convengono, altresì, che alla sola gestione delle aree libere residuate dagli interventi di edilizia residenziale pubblica come in precedenza descritti provvederà lo stesso Comune, il quale curerà e manuterrà le aree in questione, di fatto aventi destinazione pubblica, direttamente o tramite affidamento a terzi del servizio. Le modalità con cui verrà espletato il servizio saranno stabilite dal Comune stesso secondo criteri di funzionalità, secondo le condizioni più confacenti al decoro urbano e al contesto urbanistico e avendo riguardo degli edifici esistenti. Il Comune potrà anche sub-concedere in tutto o in parte dette aree per la realizzazione di manufatti da destinare a servizi pubblici, richiedendo ed ottenendo preventivo assenso da parte dell Agenzia. A partire dalla data di sottoscrizione del presente atto l Agenzia è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose derivante dall uso pubblico di dette aree. ART. 2 - La concessione di cui al precedente articolo 1 viene convenuta in anni 99 (novantanove) a partire dalla data del presente atto e potrà essere rinnovata secondo quanto previsto dal successivo articolo 9. ART. 3 - I corrispettivi per la presente concessione del diritto di superficie sono così determinati: Ÿintervento ex lege n.457/78-1 Biennio: Euro 37.694,46, pari al costo sostenuto per 9

l acquisizione delle aree, il tutto secondo quanto previsto dall art. 35 legge 865/71; Ÿintervento ex lege n.457/78-4 Biennio: Euro 28.727,43, pari al costo sostenuto per l acquisizione delle aree, il tutto secondo quanto previsto dall art. 35 legge 865/71; e quindi, per complessivi Euro 66.421,89 (sessantaseimilaquattrocentoventuno/89), che saranno versati dall Agenzia al Comune cedente successivamente alla registrazione del presente atto e dopo l accredito delle somme da parte della Regione Puglia. Il Comune cedente rinunzia espressamente all ipoteca legale ex art. 2834 C.C. scaturente dalla dilazione di pagamento. ART. 4 - Il Comune, a mezzo del suo costituito legale rappresentante, riconosce e da atto che, all infuori delle cifre su menzionate e di quanto previsto al successivo art.11, nessun altra somma, per qualsiasi titolo, causa o ragione, potrà essere chiesta all A.R.C.A. o suoi aventi causa con riferimento alla presente concessione, così come nessun onere sarà posto a carico dell Agenzia concessionaria o suoi aventi causa per la realizzazione, da parte del Comune o di altri soggetti, di ulteriori opere di urbanizzazione primarie e secondarie a completamento di quanto previsto nello strumento urbanistico. ART. 5 - Entrambe le parti costituite, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, ai sensi della vigente normativa urbanistica e per come espressamente precisato nel precedente articolo 1, dichiarano che sui suoli concessi ed indicati al precedente art.1 sono stati realizzati gli edifici pure ivi esattamente descritti, e che gli stessi hanno le caratteristiche costruttive e tipologiche previste per la tipologia dell area e più esplicitamente indicate nelle concessioni edilizie citate nel precedente art. 1. ART. 6 - Gli alloggi realizzati sono stati assegnati in locazione secondo le disposizioni all epoca vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Per la determinazione e la revisione periodica dei relativi canoni le parti fanno riferimento alle norme in conformità della L.R. Puglia n. 10 del 7.4.2014. 1

ART. 7 - I lavori di costruzione sono stati eseguiti secondo i termini indicati nei diversi provvedimenti autorizzativi dei lavori edili come sopra analiticamente individuati. ART. 8 - Considerate le caratteristiche e le finalità dell intervento, in particolare la sua natura di intervento di edilizia residenziale pubblica destinato alla locazione secondo le norme di cui all art. 6, il tipo di finanziamento, la normativa che ne regola l attuazione, il quadro istituzionale nel quale si colloca l Agenzia concessionaria, il Comune assegnante non ritiene di dover configurare specifiche sanzioni a carico della concessionaria medesima per l inosservanza degli obblighi stabiliti nella presente convenzione, anche in considerazione della avvenuta realizzazione delle opere senza alcun rilievo mosso dal Comune all Agenzia. L inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, qualora avesse a verificarsi, dovrà essere comunque contestata per iscritto all Agenzia concessionaria, accordando alla stessa un termine non inferiore ad un mese per presentare eventuali controdeduzioni. ART. 9 - La presente convenzione è rinnovabile alla sua scadenza per un uguale periodo, salvo soltanto il caso in cui vi ostino motivi di carattere urbanistico e comunque di pubblica utilità da valutarsi dal Comune in relazione allo strumento urbanistico che sarà operante al momento della scadenza. In caso di rinnovo della concessione alla sua scadenza, il corrispettivo della concessione verrà determinato in misura pari al prezzo di acquisizione dell area, secondo la normativa vigente per l edilizia economica popolare al momento del rinnovo dello stesso, aumentato della spesa prevista, con stima dell Ufficio Tecnico Comunale, per il rinnovo e l adeguamento delle urbanizzazioni. ART. 10 - Le parti autorizzano la trascrizione immediata del presente atto presso la competente Agenzia del Territorio - Reparto di Pubblicità Immobiliare - di Lecce, 1

reiterando qui, per quanto possa occorrere, la rinunzia alla iscrizione di qualsiasi ipoteca legale eventualmente scaturente dal presente atto ed esonerando il Conservatore da ogni responsabilità in merito. ART. 11 - Le spese del presente atto e sue inerenti e conseguenti sono a carico del Comune, salvo eventuale recupero da effettuare nei confronti dell Agenzia solo nel caso in cui la Regione Puglia riconosca dette spese ammissibili a finanziamento. Ai fini della registrazione di quest atto le parti dichiarano che lo stesso è esente dalla applicazione dell I.V.A., giusta quanto stabilito dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 8/478013 del 16.06.1993. ART. 12 - Le parti a tutti gli effetti del presente atto, eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi. DICHIARAZIONI FINALI Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, del cui contenuto si dichiarano a conoscenza. E richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, in formato elettronico composto da 12 pagine scritte per intero, del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono: Letto, confermato e sottoscritto. Il Comune di Melissano Leonardo Campa L A.R.C.A. di Lecce Enrico Albanese L Ufficiale rogante Ivana Peluso 1