Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona Verbale di deliberazione della Giunta Comunale



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COPIA Delibera nº Data 2 10/01/2002 Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Oggetto: ATTO D'INDIRIZZO PER APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON COMIECO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO A BASE CELLULOSICA - MODIFICA CONVENZIONE IN ESSERE CON COOP. SOC. EMMAUS-VERONA PER LA RACCOLTA DI CARTA/CARTONI. L'anno duemiladue, addì dieci del mese di gennaio alle ore 17.30 nella Sala della Giunta, si è riunita la Giunta Comunale. Intervennero i Signori: Nº Nome Carica Presenze 1 LONARDI Mario Sindaco Sì 2 VERONESI Franco Vice Sindaco Sì 3 ALDEGHERI Valeriano Assessore Sì 4 TOFFALINI Umberto Assessore No 5 ZUSI Egidio Assessore Sì 6 FERRARESE Antonio Assessore No 7 PELLEGRINO Giancarlo Assessore Sì Assiste alla seduta il Dr. Lauretta Zanini Segretario del Comune. Il Sig. Mario LONARDI in qualità di Sindaco assume la presidenza ed essendo legale l'adunanza invita a deliberare sulla proposta in oggetto Trasmessa al Co.re.co. in data CO.RE.CO di VENEZIA Nº Scade il Note: Nº 2 reg. Pubbl. REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 c.1 D.Lgs. 18.8.2000, n 267) Certifico io Responsabile di segreteria, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 11/01/2002 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per giorni 15 consecutivi. Addì 11/01/2002 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI f.to Dr.ssa Maddalena Mantovani Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. (Im.p. n Im.p.)

Oggetto: ATTO D'INDIRIZZO PER APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON COMIECO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO A BASE CELLULOSICA - MODIFICA CONVENZIONE IN ESSERE CON COOP. SOC. EMMAUS-VERONA PER LA RACCOLTA DI CARTA/CARTONI. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO CHE: - il decreto Ronchi, D.Lgs. 22/97, al Titolo II, ha disciplinato la gestione degli imballaggi, istituendo un consorzio nazionale imballaggi (CONAI) ed ulteriori consorzi di filiera al fine dell'organizzazione di raccolta, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio; - l'art. 38, comma 9 del D.Lgs. 22/97 pone a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti secondari e terziari, la raccolta dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio; - l'art. 41, comma 3 del decreto prevede che il CONAI possa stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'anci che stabilisca l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare ai comuni, gli obblighi e le sanzioni poste a carico delle parti, nonché le modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio; - in data 8 luglio 1999 è stato sottoscritto tra ANCI e CONAI l'accordo di programma sopracitato, il quale regola essenzialmente le modalità della raccolta differenziata su superficie pubblica dei rifiuti di imballaggio, disciplina le modalità di conferimento del materiale raccolto ad una rete di piattaforme, garantisce ai comuni il ritiro e il reimpiego tramite i consorzi di filiera dei materiali; CONSIDERATO CHE: - questo comune con Determinazione del capo settore n. 601 del 26.06.2000 ha affidato alla Cooperativa Sociale a r.l. Emmaus Verona, con sede in Verona alla Strada Mattaranetta 41, il servizio di raccolta di rifiuti costituiti da carta e cartoni porta a porta con frequenza settimanale per le ditte e quindicinale per le famiglie con relativa raccolta anche presso ecocentro di Via Meucci e Centro Commerciale nonché trasporto e conferimento al macero e raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti per la durata di anni tre, dal 01.07.2000 al 30.06.2003, sulla base di specifica convenzione, per un canone di spesa annua pari a L. 124.000.000 ( 64.040,66) più IVA e compensando il Comune del valore di carta e cartone secondo i prezzi mensili stabiliti dal Listino della Camera di Commercio di Milano; - l'art. 11 della convenzione citata (n. rep. 5571 del 14.09.01) prevede che "La Cooperativa ed il Comune si riservano di valutare l adesione alla convenzione con COMIECO a garanzia del conferimento continuativo del materiale raccolto sul territorio, ed al fine di godere dei benefici economici, come previsto dall accordo ANCI-CONAI. In questo caso, qualora necessario, la presente convenzione verrebbe debitamente corretta ed adeguata." RITENUTA opportuna e vantaggiosa l'adesione al consorzio di filiera COMIECO in virtù sia della riuscita nella differenziazione di carta e cartone da parte della Coop. Emmaus-Verona (frutto di particolari modalità operative che portano la massima separazione delle due frazioni cellulosiche) sia dei corrispettivi fissi elargiti dal consorzio che dell'attuale scarso valore commerciale di tali materiali;

VISTO lo schema di convenzione, allegata alla presente, inoltrata da COMIECO ed acquisita al prot. gen. n. 29764 del 02.11.2001 e n. 34644 del 20.12.01 la quale prevede: - che la convenzione abbia efficacia fino al 31.12.2003 e che ci sia rinnovo automatico, fatta salva la disdetta di una delle parti entro i sei mesi antecedenti a tale data; - un corrispettivo per il Comune pari a L. 26/kg (13,43 euro/ton) per la carta (raccolta congiunta) e di L. 170/kg (87,80 euro/ton) per il cartone (raccolta selettiva imballaggi cellulosici); - che i materiali vengano conferiti alla PIATTAFORMA "Usvardi Gino & C. snc", avente sede in Via Monte Pastello 42 di San Giovanni Lupatoto (VR) e che vengano successivamente conferiti alla CARTIERA "Cartiera del Polesine Spa, con sede in Via Stazione 1 di Loreo (RO); - che fino al momento del trasferimento in Piattaforma la presenza dei materiali estranei sia inferiore al 5% in peso, ed abbia un livello di umidità non superiore al 10%; - che in caso di materiali estranei maggiori del 5% in peso, l'onere di smaltimento sia a carico del Comune e che il corrispettivo venga ridotto; VISTO che l'art. 14.1 dello schema di convenzione prevede il rinnovo tacito alla scadenza del contratto salvo disdetta di una delle parti entro i sei mesi da tale data; VISTO che in merito alla compatibilità di detta clausola con l'art. 44 della legge 724/94 sono state formulate delle osservazioni a COMIECO; PRESO ATTO delle precisazioni formulate da COMIECO ed inoltrate con nota datata 18.12.01 e valutato che: a) il contratto riguarda entrate che il comune andrebbe a realizzare con vantaggio per l'amministrazione e quindi non ci si riferisce a tipologie di contratti passivi; b) la sottoscrizione della convenzione comporta vantaggi economici per l'amministrazione come è ben possibile accertare; RITENUTO pertanto di accettare, per le considerazioni suesposte, le clausole del tacito rinnovo alla scadenza salvo disdetta di una delle parti entro i sei mesi da tale data; CONSIDERATO che COMIECO con nota acquisita al prot. gen. n. 28208 del 18.10.01 ha comunicato che in attesa della firma della prossima firma della convenzione, si intende dare decorrenza alla stessa a far data dal 02.11.2001; DATO ATTO che i quantitativi previsionali raccolta di carta e cartone e dei relativi corrispettivi COMIECO sono i seguenti: per l'anno 2001, mesi di novembre e dicembre, 90 t. di carta e 30 t. di cartone, pari ad un corrispettivo totale di circa 3.800. per l'anno 2002, 570 t. di carta e 240 t. di cartone, pari ad un corrispettivo totale di circa 28.700

PRESO ATTO inoltre che la convenzione prevede il corrispettivo a saldo della raccolta di carta e cartone avvenuta nel pregresso a decorrere dal 01.09.2000 al 31.10.2001 derivante dalla differenza tra corrispettivo previsto dalla convenzione e gli introiti già avuti per lo stesso materiale nello stesso periodo e che il totale dell'importo a saldo da introitare è pari a 18.147,25; VISTA la nota della Coop. Emmaus-Verona, acquisita al prot. n. 28974 del 25.10.01, con la quale ha comunicato che pur nella disponibilità e nella convenienza generale alla modifica della convenzione per l'adesione al CONAI ed a fronte dei buoni risultati di raccolta e differenziazione, la Cooperativa, in caso di adesione, avrebbe maggiori costi dovuti alla perdita della proprietà dei materiali e dei margini di trattativa legati alla qualità del materiale raccolto i quali compensano i maggiori costi che sostiene nel servizio, a fronte di un sensibile aumento del quantitativo raccolto rispetto ai dati presunti di inizio convenzione e dell'aumento conseguente del numero dei trasporti alla piattaforma dove viene conferita la carta/cartone; PRESO ATTO che con la nota sopra citata la Coop. Emmaus-Verona ha richiesto un ritocco al canone annuo del servizio in modo da compensare i maggiori costi che si avranno al momento del convenzionamento al CONAI, pari a circa L. 14.000.000 annui ( 7.230,40); VISTA la nota prot. 31458 del 19.11.2001 inoltrata alla Coop. Emmaus-Verona da parte dell'ufficio Ecologia, con la quale propone di accordare tale ritocco sotto forma di incentivo economico in relazione alla migliore separazione possibile di carta e cartone. Pertanto la Cooperativa avrebbe un canone annuo, in rate mensili, composto da una parte fissa (che è quella stabilita dalla determinazione 601/2000) e da una parte variabile legata al quantitativo di cartone raccolto sul territorio comunale e c/o l ecocentro comunale (e valutato dalla Piattaforma qualitativamente idoneo al percepimento del corrispettivo COMIECO da parte di questo Comune, in merito alla purezza del materiale). La parte variabile avrebbe valore corrispondente alla quantità di cartone raccolto espressa in chilogrammi moltiplicata per L. 60/kg. Tale corrispettivo, è stato calcolato sulla base dell andamento medio di cartone raccolto nel corso del 2001, in modo che possa equivalere all integrazione del canone richiesta dalla Cooperativa RITENUTE ammissibili e congrue le richieste della cooperativa sociale Emmaus-Verona e le modalità di integrazione del canone sotto forma di incentivo economico proposte dall'ufficio Ecologia; CONSIDERATO che con i correnti quantitativi di carta e cartone raccolti e gli attuali prezzi di mercato, gli introiti per il Comune nella cessione del materiale alla Coop. Emmaus-Verona (come da convenzione in essere) sarebbero di circa 5.600 annui, mentre quelli previsti dalla convenzione con COMIECO sarebbero di circa 28.700, quindi la convenienza economica sarebbe comunque evidente anche nel ritocco al canone annuo alla Coop. Emmaus-Verona, stimato in circa 7.200/anno; CONSIDERATO inoltre che l'adesione a COMIECO consentirebbe una programmazione attendibile dei ricavi ottenibili dalla raccolta di carta e cartone e non aleatoria come quella attuale legata alle variazioni del prezzo di mercato; VISTA la disponibilità finanziaria per le integrazioni in argomento nel capitolo 1262.0 int. 1090203 del Bilancio 2002 e seguenti;

Dato atto che sono stati acquisiti il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica a firma Geom. Marco Anderloni in data 09.01.2002, il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile a firma Rag. Lorenzo Todeschini in data 09.01.2002; Con voti unanimi favorevoli espressi da tutti i presenti aventi diritto: DELIBERA 1) Che tutto quanto espresso in narrativa è parte integrante della presente deliberazione 2) Di esprimere l'indirizzo di approvare e stipulare la convenzione citata in premessa con COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) provvedendo alle opportune modifiche alla convenzione in essere con la Cooperativa Sociale a r.l. Emmaus Verona, per il servizio di raccolta di rifiuti costituiti da carta e cartoni porta a porta nonché trasporto e conferimento al macero e raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti per la durata di anni tre, (dal 01.07.2000 al 30.06.2003), con decorrenza dal 02.11.01, secondo quanto proposto dall'ufficio Ecologia e conferendo espresso incarico allo stesso Ufficio, di provvedere alle determinazioni conseguenti e successive secondo quanto esposto in narrativa e secondo quanto riterrà necessario; 3) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/00.

IL PRESIDENTE f.to Mario LONARDI IL SEGRETARIO f.to Dr. Lauretta Zanini CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) Si certifica che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3 COMMA dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; Si certifica che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 4 COMMA dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; Lì 11/01/2002 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI f.to Dr.ssa Maddalena Mantovani La presente deliberazione, viene trasmessa per l'esecuzione AI SEGUENTI UFFICI: SEGRETERIA CONTRATTI LEGALE INFORMATICA RAGIONERIA TRIBUTI ECONOMATO COMMERCIO DEMOGRAFICI ELETTORALE PERSONALE ECOLOGIA MANUT.-PROGETT. URBANISTICA PATRIMONIO EDILIZIA PRIVATA POLIZIA MUNIC. BIBLIOTECA SPORT E CULTURA ASSISTENZA ISTRUZIONE Lì 11/01/2002 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI f.to Dr.ssa Maddalena Mantovani Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Lì 11/01/2002 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI Dr.ssa Maddalena Mantovani