N. 00279/2016 REG.PROV.CAU. N. 00253/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 253 del 2016, proposto dalla Vrg Wind 060 s.r.l. a socio unico, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Mangano, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Palermo, Via Nunzio Morello 40; contro Regione Siciliana; Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana, Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, rappresentati e difesi dall'avvocatura Distrettuale dello Stato, con la quale sono domiciliati in Palermo, Via De Gasperi 81; nei confronti di Associazione Nazionale Energia del Vento, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ragazzo, con domicilio eletto presso Giovanni Barraja in Palermo, Via Nunzio Morello 40; per la riforma dell'ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA PALERMO, Sez. II, n. 322/2016, resa tra le parti, concernente sospensione dei lavori delle conferenze dei servizi fintanto che non saranno individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore ai 20 kv. Visto l'art. 62 cod. proc. amm; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell Amministrazione regionale e dell Associazione Nazionale Energia del Vento; Vista l impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Viste le memorie difensive; Relatore nella Camera di consiglio del giorno 14 aprile 2016 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti l avv. M. Mangano e l'avv. dello Stato Tutino; Ritenuto che, anche ad ammettere che la normativa regionale abbia inteso disporre (o comunque possa fondare) la sospensione dei procedimenti in corso, una lettura ragionevole e quindi- restrittiva di tale normativa, idonea a scongiurarne o almeno ridurne il contrasto con i parametri evocati da parte ricorrente, impone di limitare gli effetti della sospensione procedimentale impugnata entro il tempo stimato come congruo dallo stesso legislatore regionale per l adozione del decreto attuativo di individuazione delle aree non idonee ; Ritenuto, pertanto, che la sospensione dei lavori delle Conferenze di servizi disposta dal decreto impugnato deve essere limitata temporalmente ad un massimo di 180 giorni decorrenti dall entrata in vigore della L.R. n. 29/2015, ossia fino al 27 maggio 2016, accogliendo quindi in parte qua la domanda cautelare; P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie in parte l appello, e, per l effetto, in parziale riforma dell ordinanza impugnata, accoglie l istanza cautelare proposta in primo grado nei termini e con gli effetti di cui in motivazione. Condanna la Regione Sicilia al pagamento all appellante delle spese processuali della presente fase, che liquida nella misura di euro duemila oltre gli accessori di legge. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 14 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati: Claudio Zucchelli, Presidente Hadrian Simonetti, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore Giuseppe Mineo, Consigliere Alessandro Corbino, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/04/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 2014 - giustizia-amministrativa.it Guida al sito Mappa del sito Accessibilità N. 00232/2016 REG.PROV.CAU. N. 00254/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2016, proposto da: E.On Climate & Renewables Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. ti Massimiliano Mangano e Claudio Vivani, con domicilio eletto presso il primo di essi in Palermo, Via Nunzio Morello, 40; contro Regione Sicilia Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Assessorato Territorio e Ambiente, Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana, Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Presidenza della Regione Siciliana, tutti rappresentati e difesi dall'avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliata in Palermo, Via De Gasperi, 81; per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA - PALERMO: sezione II n. 323/2016, resa tra le parti, concernente l istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti eolici - sospensione dei lavori delle conferenze dei servizi dei procedimenti già attivati in attesa di emanazione del d.p.reg. di individuazione delle aree non idonee Visto l'art. 62 cod. proc. amm; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio degli Assessorati; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2016 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti gli Avvocati Mangano, Vivani e l'avvocato dello Stato La Spina; Riservato al merito, già fissato dinanzi al Tar, l approfondimento delle articolate questioni di diritto sollevate con l originario ricorso; Rilevato, già in questa sede, che, anche ammettendosi che la normativa regionale abbia inteso disporre (o comunque possa fondare, in via amministrativa) la sospensione dei procedimenti in corso, una lettura ragionevole e (quindi) restrittiva di tale normativa, idonea a scongiurarne o a ridurne il contrasto con i parametri evocati da parte ricorrente, impone di limitare gli effetti di questa sospensione amministrativa al tempo stimato come congruo dallo stesso legislatore per l adozione del decreto attuativo di individuazione delle aree non idonee ; Ritenuto che pertanto, accogliendo in parte qua la domanda cautelare, la sospensione dei lavori delle Conferenze di servizi, disposta con l art. 1 del decreto n. 13 del 21 gennaio 2016, deve essere limitata temporalmente ad un massimo di 180 giorni decorrenti dall entrata in vigore della l.r. 29/2015, ossia sino al 27 maggio 2016; P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie in parte l'appello (Ricorso numero: 254/2016) e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado nei termini e con gli effetti di cui in motivazione; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la conferma della sollecita udienza di merito già fissata ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Condanna la Regione Sicilia al pagamento delle spese processuali che liquida nell importo di euro 2.000 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati: Claudio Zucchelli, Presidente Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore Nicola Gaviano, Consigliere Giuseppe Mineo, Consigliere Alessandro Corbino, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/04/2016 (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) IL SEGRETARIO