MUNICIPALITA 8^ CHIAIANO, PISCINOLA MARIANELLA, SCAMPIA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI



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MUNICIPALITA 8^ CHIAIANO, PISCINOLA MARIANELLA, SCAMPIA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA MUNICIPALITA ISTITUZIONE DEI TAVOLI DEL TERZO SETTORE 1

INDICE articolo 1 Istituzione della Consulta delle Associazioni articolo 2 Settori di attività della Consulta articolo 3 Iscrizione alla Consulta articolo 4 Requisiti per l iscrizione articolo 5 Documenti per la iscrizione articolo 6 Costituzione della Consulta articolo 7 Attività della Consulta articolo 8 Organi della Consulta articolo 9 L Assemblea articolo 10 Il Presidente articolo 11 Modalità di elezione del Presidente articolo 12 Modalità di elezione del Vice-Presidente articolo 13 La Segreteria Tecnica articolo 14 Funzioni della Segreteria Tecnica articolo 15 Modalità di elezione della Segreteria Tecnica articolo 16 Decadenza, scioglimento e dimissioni degli organi della Consulta articolo 17 Partecipazione alle adunanze dell Assemblea ed alla votazione articolo 18 Incompatibilità ed ineleggibilità articolo 19 Cause di esclusione articolo 20 Accesso alle strutture ed ai servizi municipali articolo 21 Entrata in vigore del Regolamento e sue eventuali modifiche 2

ART. 1 Istituzione della Consulta delle Associazioni 1. E istituita, ai sensi dell art. 10 del Regolamento delle Municipalità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 68 del 21/9/2005, la Consulta delle Associazioni e delle organizzazioni di Volontariato, nella consapevolezza che esse rappresentano fondamentali espressioni di autonomia, solidarietà, partecipazione, pluralismo e progresso civile. 2. La Consulta collabora con la Municipalità nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio municipale. In particolare, essa esprime suggerimenti e proposte all azione degli organi municipali istituzionalmente competenti, alla programmazione ed alla gestione delle scelte di politiche sociali e delle iniziative ed attività volte allo sviluppo sella sussidiarietà locale che coinvolgono la Municipalità, per una migliore qualità della vita nel rispetto delle singole individualità, delle diverse sensibilità e dei valori che esse rappresentano. 3. Il presente Regolamento detta le norme e stabilisce i principi a cui devono attenersi le Associazioni che intendono far parte della Consulta. ART. 2 Settori di attività della Consulta 1. La Consulta della Associazioni e delle organizzazioni di volontariato si articola nei seguenti settori di attività: a) Minori a rischio; b) Sanitario; c) Immigrati; d) Socio-assistenziale; e) Anziani; f) Tutela e promozione dei diritti; g) Educazione alla pratica sportiva ed attività ricreative; h) Contrasto alla povertà; i) Tutela del territorio e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; protezione civile; j) Rete scolastica territoriale e diritto allo studio. ART. 3 Iscrizione alla Consulta 1. Le associazioni, i movimenti e le organizzazioni di volontariato, le parrocchie e gli enti religiosi e tutti i soggetti senza scopo di lucro impegnati a favore della comunità locale che intendano partecipare alla Consulta devono presentare apposita istanza al Presidente della Municipalità, sulla base di apposito Bando di partecipazione che sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio della Municipalità. 2. Sono espressamente escluse dalla Consulta i partiti ed i movimenti politici; i sindacati e le associazioni che abbiano come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati. 3. Nell istanza, a firma del rappresentante legale dell associazione, devono essere precisati: a. L oggetto sociale dell associazione; b. L indirizzo della sede sociale; c. L assenza dello scopo di lucro dell associazione; 3

d. La denominazione dell associazione, l indicazione del legale rappresentante, il codice fiscale. 4. Le istanze di iscrizione, corredate dei documenti di cui al successivo art. 5, saranno istruite dagli uffici del Servizio municipale Attività Sociali ed Educative e trasmesse alla Commissione Politiche Sociali della Municipalità per i dovuti approfondimenti, sulla base delle modalità stabilite dal Bando di cui al successivo art. 6. 5. Con successivo atto deliberativo, il Consiglio municipale procederà alla ratifica delle iscrizioni. ART. 4 Requisiti per la iscrizione alla Consulta 1. Costituiscono requisiti per l iscrizione alla Consulta: a) Costituzione formale dell associazione da almeno due anni; b) Iscrizione negli appositi registri secondo la configurazione giuridica dell ente; c) Sede legale nell ambito territoriale della Municipalità. ART. 5 Documenti per la iscrizione alla Consulta 1. A corredo della istanza di iscrizione, le associazioni devono presentare: a) Lo Statuto sociale; b) L Atto costitutivo dell associazione; c) L elenco delle cariche sociali; d) La fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante; e) Dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, che non sussistono, a suo carico né a carico degli associati, procedimenti e/o provvedimenti penali ai sensi della normativa vigente e che né egli né gli associati hanno liti pendenti, in quanto parti di un procedimento civile o amministrativo, con il Comune di Napoli; f) Dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la non appartenenza dell associazione all articolazione politicaamministrativa di partiti politici e/o di organizzazioni sindacali o a società segrete; g) Relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sulle attività svolte nell anno precedente e sui programmi che il soggetto associativo intende realizzare. ART. 6 Costituzione della Consulta 1. Entro venti giorni dall approvazione del presente Regolamento, la Municipalità avvia il procedimento per la costituzione della Consulta, tramite Bando, da pubblicare all Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Napoli, che fissi tra l altro un termine non superiore a trenta giorni per la presentazione delle istanze di iscrizione. 2. Resta ferma la facoltà di ogni ulteriore associazione, che risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 o che li abbia maturati dopo la pubblicazione del Bando, di richiedere l iscrizione alla Consulta. 4

ART. 7 Attività della Consulta 1. La Consulta delle Associazioni e delle organizzazioni di Volontariato è uno strumento di partecipazione consapevole alla vita della comunità, per la promozione ed il coordinamento di attività ed iniziative che realizzino e favoriscano la crescita sociale e civile della comunità locale, ponendo particolare attenzione alle fasce più deboli e svantaggiate della popolazione. Essa si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione ed ai valori morali e civili di solidarietà, di collaborazione e di pace. 2. Essa ha uno specifico ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell amministrazione municipale, promuovendo modalità di lavoro e di progettazione che prevedano lo scambio reciproco di informazioni e di esperienze, anche al fine di attivare programmi di collaborazione fra le varie Associazioni verso obiettivi generali comuni e, altresì, di coordinare ed armonizzare i programmi annuali delle diverse Associazioni. 3. La Consulta può presentare al Presidente ed al Consiglio della Municipalità, secondo le competenze a ciascuno assegnate, proposte, osservazioni e valutazioni relative agli indirizzi ed i progetti della Municipalità stessa concernenti i settori di cui al precedente art. 3. Svolge, altresì, attività di studio, ricerca ed esame sulla programmazione e la concretizzazione dei servizi nelle materie di competenza. 4. Può manifestare i suoi orientamenti su ogni tema riconducibile alle proprie competenze con la presentazione di ordini del giorno da sottoporre alla valutazione del Consiglio municipale. 5. L amministrazione municipale si impegna a chiedere il parere consultivo sulla programmazione annuale delle politiche sociali e sulle proposte di intervento locale Il parere, da esprimere nel termine di 30 giorni dalla richiesta, non è vincolante. 6. Le Associazioni che partecipano alla Consulta si impegnano, a loro volta, ad informare l amministrazione municipale delle loro autonome iniziative che abbiano le medesime caratteristiche. 7. La partecipazione alla Consulta è gratuita. Non sono corrisposti compensi e/o rimborsi per la presenza ai lavori ed alle riunioni e per l assunzione di incarichi di qualsivoglia genere. 8. In attuazione degli articoli 9, 20, 22 e 25 della Legge n. 241 del 7/8/1990, nonché dello Statuto del Comune di Napoli e nell ambito del Regolamento per l accesso, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 97/1994, tutti gli uffici della Municipalità garantiscono ai membri della Consulta il diritto di conoscere tutte le deliberazioni del Consiglio municipale nonché tutti gli atti ed i documenti direttamente riconducibili alle attività di propria competenza, con esclusione dei documenti indicati nell art. 24 della Legge n. 41/1990, entro 30 giorni dalla richiesta. ART. 8 Organi della Consulta 1. Sono organi della Consulta : a) l Assemblea; b) Il Presidente; c) La Segreteria Tecnica. 5

ART. 9 Assemblea 1. L Assemblea è l organo deliberante della Consulta. E composta dal Presidente e da un solo rappresentante per ogni associazione ammessa. 2. Resta in carica per tutta la durata del Consiglio della Municipalità e decade con lo scioglimento del Consiglio. 3. L Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all anno ed ogni volta che lo richiede il Presidente della Municipalità o almeno 1/3 dei rappresentanti delle associazioni ammesse. 4. L Assemblea è convocata in prima e seconda adunanza a distanza di un ora. Si considera validamente costituita, in prima adunanza, quando è presente 1/3 più uno dei componenti diritto al voto; nella seconda adunanza, quando siano presenti almeno ¼ dei componenti aventi diritto al voto. 5. L avviso di convocazione deve contenere l ordine del giorno, la data, l ora ed il luogo di svolgimento e deve essere inviato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione. 6. La prima seduta dell assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Municipalità o da un suo delegato per procedere alla elezione del Presidente dell assemblea delle associazioni. 7. Successivamente, l assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza, da un Vice-Presidente eletto con le modalità di cui al successivo art. 12. 8. All apertura della seduta, il Presidente verifica la validità della seduta, nomina tre scrutatori e può deliberare solo con la maggioranza dei presenti. ART. 10 Il Presidente 1. Il Presidente è eletto dall assemblea tra i presidenti delle associazioni iscritte alla Consulta, e resta in carica due anni. Il Vice-Presidente resta in carica per lo stesso periodo del Presidente. 2. E eletto Presidente colui che riporta il maggior numero di preferenza espresse dai partecipanti alla votazione; a parità di voti, prevale l anzianità anagrafica. 3. Il Presidente: a) Rappresenta l assemblea, la convoca e la presiede; b) Convoca e presiede la Segreteria Tecnica; c) Cura, in collaborazione con la Segreteria Tecnica, la programmazione, la formazione dell ordine del giorno, la data, l ora ed il luogo dell incontro; d) Adotta i provvedimenti necessari per il corretto funzionamento della Consulta. ART. 11 Modalità di elezione del Presidente 1. Il Presidente è eletto dall assemblea in seduta pubblica, a scrutinio segreto, alla quale siano presenti almeno il 50% più uno dei Presidenti delle associazioni ammesse. 2. I candidati alla carica di Presidente devono ricoprire la carica di Presidente dell associazione che rappresentano. 3. Le proposte di candidatura devono essere presentate per iscritto al Presidente della Municipalità almeno tre giorni prima della data fissata per l assemblea. 4. Ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare per iscritto, all atto della presentazione della candidatura, le linee-guida del suo operato. 6

5. La scheda per la elezione del Presidente reca i nomi ed i cognomi dei candidati, in ordine nel rispetto cronologico della presentazione della candidatura, scritti in un apposito rettangolo. 6. L elettore può votare un solo candidato tracciando un solo segno sul relativo rettangolo. 7. E proclamato Presidente il candidato che ottiene la maggioranza di cui al comma 2 dell art. 10. ART. 12 Modalità di elezione del Vice-Presidente 1. Il Vice-Presidente è eletto dall assemblea in seduta pubblica, a scrutinio segreto, alla quale sono presenti almeno il 50% più uno dei Presidenti delle associazioni iscritte, ed è scelto tra i membri della Segreteria Tecnica. 2. Il Vice-Presidente resta in carica per lo stesso periodo del Presidente. 3. Le proposte di candidatura devono essere presentate per iscritto al Presidente almeno tre giorni prima della data fissata per l assemblea. 4. La scheda per l elezione e le modalità di voto sono identiche a quelle per la elezione del Presidente. 5. E proclamato Vice-Presidente il candidato che ottiene la maggioranza di cui al comma 2 dell art. 10. ART. 13 La Segreteria Tecnica 1. La Segreteria Tecnica è un organo esecutivo e di supporto al Presidente. Esso è rappresentativo dei vari settori di attività e delle diverse realtà associative presenti nell ambito della Consulta. 2. E composta da sei membri, eletti dall assemblea, e dura in carica 2 anni. 3. La Segreteria Tecnica è eletta dall assemblea tra i presidenti delle associazioni iscritte alla Consulta con le modalità di cui all art. 15. ART. 14 Funzioni della Segreteria Tecnica 1. La segreteria tecnica: a) Concerta con il Presidente le convocazioni dell assemblea; b) Attua i progetti della Consulta e propone ogni iniziativa intesa alla valorizzazione ed al proseguimento degli scopi della Consulta; c) Propone attività e progetti in un ottica di integrazione tra le diverse realtà associative; d) Predispone tutti gli adempimenti necessari sulle attività della Consulta per i relativi pareri della Commissione Politiche Sociali e gli atti esecutivi del Consiglio municipale. ART. 15 Modalità di elezione della Segreteria Tecnica 7

1. I membri della Segreteria Tecnica vengono eletti dall assemblea entro dieci giorni successivi alla elezione del Presidente, in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con il quorum dei partecipanti al voto e le modalità previste per la elezione del Presidente. 2. Le proposte di candidatura devono essere presentate al Presidente almeno cinque giorni prima della data fissata per l assemblea. La scheda per la elezione e le modalità di voto sono identiche a quelle per la elezione del Presidente. 3. Risultano eletti nella Segreteria Tecnica i sei candidati che ottengono il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano di età. ART. 16 Decadenza, scioglimento e dimissioni degli organi della Consulta 1. La decadenza si verifica in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dall art. 18 del presente regolamento. Essa è deliberata dall Assemblea appositamente convocata. 2. Si procede allo scioglimento della Segreteria Tecnica, ed alla indizione di nuove elezioni, nel caso in cui almeno la metà dei suoi componenti risulti decaduto o dimissionario e non sia possibile procedere alla sostituzione dei membri decaduti per esaurimento della lista dei candidati. 3. Le dimissioni dei membri della Consulta si intendono irrevocabili all atto della loro presentazione al protocollo della Municipalità. 4. In caso di dimissioni, impedimento o decadenza del Presidente e del vice- Presidente, si procede alla indizione di nuove elezioni. ART. 17 Partecipazione alle adunanze dell Assemblea ed alla votazione 1. Ogni associazione componente della Consulta ha diritto di voto. 2. Il voto può essere espresso dal presidente dell associazione o da un suo rappresentante munito di apposita delega scritta. 3. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre membri della Consulta, può invitare a partecipare alle adunanze il Presidente della Municipalità, gli assessori, i consiglieri municipali, i funzionari del Comune o della Municipalità per audizioni o chiarimenti. Essi partecipano senza avere diritto di voto. 4. Le sedute sono pubbliche salvo che il Presidente, con provvedimento motivato, decida diversamente. 5. La Consulta adotta le sue decisioni a maggioranza dei votanti per alzata di mano con la presenza di almeno la metà dei componenti. ART. 18 Incompatibilità ed ineleggibilità 1. La carica di Presidente, di Vice-Presidente e di membro della Segreteria Tecnica è incompatibile con altre cariche pubbliche. 2. Parimenti, chi riveste cariche pubbliche non può essere eletto Presidente, Vice- Presidente o membro della Segreteria Tecnica. 8

ART. 19 Cause di esclusione 1. L esclusione si verifica quando il soggetto associativo non partecipa ad almeno la metà delle assemblee convocate nell anno solare ovvero non intervenga a tre sedute consecutive senza giustificato motivo. 2. L esclusione viene deliberata dall assemblea, su proposta del suo Presidente, con votazione segreta e con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. ART. 20 Accesso alle strutture ed ai servizi municipali 1. Il Presidente della Municipalità, sentiti i Capigruppo consiliari, assegna alla Consulta una sede propria, adeguatamente attrezzata, individuata tra le strutture municipali, per consentire il perseguimento delle finalità e delle funzioni ad essa riconducibili. 2. Il Direttore della Municipalità, su conforme parere del Presidente, può concedere, alla Consulta o a singole Associazioni o gruppi di esse, l uso delle strutture municipali per lo svolgimento di specifiche iniziative sulla base di apposita richiesta che ne precisi le finalità. 3. Può, inoltre, consentire l inserimento in appositi spazi all interno delle strutture municipali di notizie riguardanti i soggetti associativi appartenenti alla Consulta e le iniziative o manifestazioni da essi promosse. ART. 21 Entrata in vigore del Regolamento e sue eventuali modifiche 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio della Municipalità. Contestualmente è disapplicato ogni precedente atto in contrasto con esso. 2. Ogni modifica del presente Regolamento dovrà essere deliberata dal Consiglio della Municipalità. 3. Per tutto quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al vigente Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.323 del 12/10/1995. 9