Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia VIII LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI PROPOSTA DI LEGGE N. 321 Presentata dai consiglieri Brussa, Moretton, Degano <<Norme regionali in materia di adozioni internazionali>> Presentata il 17 aprile 2003
Signor Presidente, egregi Colleghi, nell ambito delle proposte di legge in discussione in sede di III Commissione Consiliare ed aventi ad oggetto Interventi a favore della famiglia, si rende necessario, a nostro giudizio, un intervento normativo che abbia ad oggetto il sistema delle adozioni, e segnatamente quelle internazionali. Una ricerca effettuata sul nostro territorio regionale, a seguito di precise denunce, ha reso evidente le disfunzioni delle Istituzioni preposte a dar corso alle procedure previste dalle norme dettate in tema di adozioni. Pur non essendo oggetto di questo intervento, per le evidente ragioni di incompetenza, riteniamo, prima di entrare nel merito della proposta, di porre all attenzione del Consiglio Regionale e della stessa opinione pubblica le gravi carenze di organico del Tribunale dei Minori di Trieste (competente su tutto il territorio regionale) che incidono in maniera rilevante sui tempi di evasione delle pratiche di adozione che, paradossalmente, rappresentano, nell ambito del carico complessivo, una piccola percentuale. Questa situazione di estremo disagio è stata opportunamente segnalata dal nostro Gruppo consiliare, attraverso i nostri Gruppi parlamentari, al Ministro Competente, chiedendo un intervento d urgenza di modifica e potenziamento della pianta organica del Tribunale Regionale dei Minori. Completato l iter davanti al Tribunale dei Minori ed ottenuto il decreto di idoneità, le coppie che intendono adottare un bambino proveniente da un Paese estero si trovano a dovere affrontare una ulteriore fase procedimentale nella quale s impone per le medesime la difficile scelta di un associazione, fra quelle previste dall art. 31 Legge 184/83, cui conferire l incarico a curare la procedura di adozione. Al di là del sito internet www.adozioneinternazionale.net che non tutti sono in grado di consultare, e del passaparola, abbiamo verificato non esservi neppure un censimento regionale delle associazioni autorizzate a svolgere i compiti normativamente previsti dalla legge citata. Ma, circostanza ancor più grave, che ci ha indotto a predisporre la presente proposta di legge, che assume i caratteri dell urgenza, è che gli aspiranti genitori devono necessariamente rivolgersi ad associazioni private, sopportando esborsi di rilevante entità per dare una famiglia ad un bambino. Su questo preciso e grave aspetto la Regione ha il dovere di intervenire dando, semplicemente, attuazione al disposto normativo dell art. 39 bis della citata L. 184/83. Ciò che ci si propone è che la Regione, nell ambito delle proprie competenze, istituisca un servizio per l adozione internazionale, ovvero una struttura che svolga le pratiche previste dall art. 31 della Legge sulle adozioni, dislocando, nell ambito del suo territorio, degli uffici distaccati, anche mandamentali, con la peculiarità di porsi come un Ufficio che offra informazione, assistenza e che, soprattutto, non gravi economicamente sulle singole coppie che aspirino a diventare genitori.
Ecco allora che nella nostra proposta (dopo che all art. 1 ne vengono delineate le finalità) sono individuate, all art. 2, le competenze che intendiamo far capo alla Regione. Esse sono: - quella di concorrere a sviluppare una rete integrata di servizi; - quella di promuovere la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra i servizi per l adozione internazionale e gli enti autorizzati; - quella di vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi presenti sul territorio regionale. Con l art. 3 la Giunta regionale, nell ambito della propria programmazione socio-assistenziale, adotta linee guida finalizzate all istituzione dei servizi per l adozione internazionale. Tali servizi dovranno essere distribuiti su tutto il territorio regionale avvalendosi in ciò delle Aziende per i Servizi sanitari e in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni, anche mediante il potenziamento dei consultori familiari. In questa azione può essere previsto anche il concorso di organizzazioni del privato sociale, senza fini di lucro, con esperienza nel settore. Per l espletamento delle attività previste dall art. 2 l amministrazione regionale istituisce un osservatorio regionale per le adozioni internazionali. L amministrazione regionale è autorizzata inoltre a concedere finanziamenti finalizzati alla copertura dei costi del procedimento di adozione internazionale come previsto nel successivo art. 7. L art. 4 delinea invece l attività dei servizi per l adozione internazionale, che si esplica sull informazione; sull adozione internazionale e sulle relative procedure; sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà; sulla preparazione degli aspiranti all adozione; sull acquisizione di tutti gli elementi necessari al Tribunale per i Minori per la valutazione dell idoneità all adozione; sull assistenza ai genitori adottivi e al minore per almeno un anno dal momento del suo ingresso in Italia. Con l art. 5 viene istituito l Osservatorio regionale per l adozione internazionale, individuandone anche i relativi compiti che fanno riferimento al coordinamento dei soggetti e delle strutture che operano per l adozione internazionale nel territorio regionale; alla formulazione di proposte e pareri in materia; al mantenimento dei rapporti di collaborazione con la commissione nazionale per le adozioni internazionali. L art. 6 individua la composizione e il funzionamento dell Osservatorio.
Con l art. 7, viene stabilito che l amministrazione regionale sosterrà il costo della pratica di adozione, secondo criteri e modalità che saranno stabiliti da un apposito regolamento. Infine, con l art. 8 vengono definite le norme finanziarie a sostegno della legge. Si auspica una condivisione della proposta ed una sua sollecita approvazione. BRUSSA DEGANO MORETTON
Art. 1 (Finalità) 1. Al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori in situazione di difficoltà e di abbandono e di concorrere allo sviluppo di interventi di solidarietà internazionale, la Regione, nel proprio ambito di competenza, promuove la realizzazione di iniziative volte ad assicurare assistenza e sostegno ai coniugi che intendono adottare minori stranieri, residenti all'estero e ad agevolare l'integrazione dei minori stessi nella famiglia e nella società. 2. Gli interventi regionali si svolgono nel rispetto dell'ordinamento giuridico statale e internazionale e in particolare della Convenzione per la cooperazione in materia di adozioni internazionali sottoscritta a L'Aja il 29 maggio 1993 e della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore a una famiglia), modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale e modifiche della legge 184/1983) e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, che viene denominata "legge statale sull'adozione". Art. 2 (Interventi della Regione) per: 1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art.1, la Regione adotta iniziative a) concorrere a sviluppare una rete integrata di servizi, di seguito denominati "servizi per l'adozione internazionale", per lo svolgimento delle attività regionali in materia di adozione; b) promuovere la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra i servizi per l'adozione internazionale e gli enti autorizzati di cui all'art 39 ter della legge statale per le adozioni, nonchè forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili; c) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi presenti sul territorio regionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento, fatte salve le competenze della Commissione per l'adozione internazionale di cui all'articolo 39 della legge statale; d) favorire l'adozione dei minori in stato di abbandono mediante il sostegno delle coppie che ricorrono all'adozione internazionale. Art. 3 (Modalità di attuazione) 1. Nell'ambito della programmazione socio-assistenziale, la Giunta regionale adotta linee guida finalizzate all'istituzione dei servizi per l'adozione internazionale, adeguatamente distribuiti sul territorio regionale, avvalendosi delle
Aziende per i servizi sanitari e in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni, anche mediante il potenziamento dei consultori familiari. Può altresì essere previsto il concorso di organizzazioni del privato sociale, senza fini di lucro, con esperienza nel settore. 2. Per l'espletamento delle attività previste all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), l'amministrazione regionale istituisce l'osservatorio regionale per le adozioni internazionali di cui all'articolo 5. 3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti finalizzati alla copertura dei costi del procedimento di adozione internazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 7. Art. 4 (Attività dei servizi per l'adozione internazionale) 1. I servizi per l'adozione internazionale, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge statale sulle adozioni, svolgono le seguenti attività: a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, b) preparazione degli aspiranti all'adozione; c) cquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi e quant'altro sia necessario al Tribunale per i Minori per la valutazione dell'idoneità all'adozione. d) assistenza dei genitori adottivi e del minore per almeno un anno dal momento del suo ingresso in Italia, su richiesta degli interessati, per agevolare una corretta integrazione familiare e sociale. Di tali interventi riferiscono al tribunale per i minorenni. Art. 5 (Osservatorio regionale per le adozioni internazionali) 1. E' istituito l'osservatorio regionale per le adozioni internazionali che svolge i seguenti compiti: a) formula proposte, esprime pareri e viene sentito dalla Giunta regionale per gli interventi in materia di adozioni; b) provvede al coordinamento dei soggetti e delle strutture che operano per l'adozione internazionale nel territorio regionale, vigila sul loro funzionamento e ne
riferisce, annualmente, alla Giunta regionale. Una relazione viene inviata anche alla competente Commissione consiliare; c) mantiene rapporti di collaborazione con la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge statale per le adozioni, e in tale ambito promuove iniziative di comunicazione e informazione dei cittadini sulla materia delle adozioni. Art. 6 (Composizione e funzionamento dell'osservatorio) 1. L'Osservatorio regionale per le adozioni internazionali è composto da: a) l'assessore alle politiche sociali che lo presiede o suo delegato; b) il direttore della struttura regionale competente in materia di politiche sociali; c) il Tutore dei minori o da un suo delegato; d) un rappresentante, per ogni provincia, degli enti gestori dei servizi socioassistenziali dei comuni; e) un rappresentante per ciascuna delle Aziende per i servizi sanitari, esperto in materia; f) il presidente del Tribunale dei minori o da un suo delegato 2. Il Presidente della Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina dei componenti dell'osservatorio. 3. I componenti dell'osservatorio durano in carica cinque anni e possono essere confermati. 4. L'Osservatorio si riunisce almeno due volte l'anno, ha sede presso la struttura regionale competente in materia di politiche sociali e si avvale del personale messo a disposizione dall'amministrazione regionale. 5. Ai componenti dell'osservatorio spettano le indennità e i rimborsi previsti dalla vigente normativa regionale. Art. 7 (Finanziamenti per le adozioni internazionali ) 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei coniugi che conferiscono l'incarico di curare la procedura di adozione agli enti
autorizzati ai sensi dell'articolo 39 ter della legge statale sull'adozione, un finanziamento pari al costo della pratica di adozione. 2. I criteri e le modalita del finanziamento regionale sono stabiliti con regolamento del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che può prevedere altresì la corresponsione del finanziamento direttamente agli enti autorizzati, previa stipula di un'apposita convenzione. 3. Le domande di finanziamento di cui al comma 1 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali. Art. 8 (Norme finanziarie) 1. Per le finalità di cui all articolo 3, comma 1, e all articolo 4, comma 1, e autorizzata la spesa di euro per l anno 2003 a carico dell unita previsionale di base di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l anno 2003, alla funzione obiettivo n. 8 - programma 8.2 - rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali spese correnti - con la denominazione <<Interventi per le adozioni internazionali>> con riferimento al capitolo di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali - con la denominazione <<Finanziamenti per l istituzione e il funzionamento dei servizi per l adozione internazionale>> e con lo stanziamento di euro per l anno 2003. 2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all articolo 6, comma 5, fanno carico all unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l anno 2003, con riferimento al capitolo 69 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 3. Per le finalità di cui all articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di euro per l anno 2003 a carico dell unità previsionale di base di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l anno 2003, alla funzione obiettivo n. 8 - programma 8.2 - rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali spese correnti - con la denominazione <<Interventi per le adozioni internazionali>>, con riferimento al capitolo di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali - con la denominazione <<Finanziamento delle pratiche di adozione internazionale a favore delle coppie che hanno conferito il relativo incarico agli enti autorizzati ai sensi dell articolo 39 ter della legge 184/1983>> e con lo stanziamento di euro per l anno 2003. 4. All onere complessivo di euro per l anno 2003, derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi 1 e 3 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per
l anno 2003, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).