Comunicato Stampa ANIMALISTI ITALIANI ONLUS ASSOCIAZIONE VITTIME DELLA CACCIA - ENPA LAC LAV LIPU VAS WWF Il Presidente della regione Nichi Vendola intervenga immediatamente e faccia annullare le modifiche al calendario venatorio regionale per evitare la consumazione di un reato istituzionale: la intenzionale sottrazione indebita di patrimonio indisponibile dello Stato Lo scrivono le associazioni Animalisti Italiani Onlus, ENPA, LAC, LAV, LIPU, VAS, Vittime della caccia, WWF dopo la decisione della Giunta regionale della Puglia di prolungare la stagione venatoria ai tordi e alla beccaccia fino al 30 gennaio, contro la legge nazionale ed il parere dell autorità scientifica. Con la delibera varata ieri dalla Giunta regionale in seduta straordinaria, su proposta dell Assessore all Agricoltura Dario Stefàno, si è consumato un atto clamorosamente illegittimo che corrisponde ad una sottrazione indebita di patrimonio dello Stato: permettere l abbattimento di animali selvatici in periodo di massimo divieto di caccia, così come stabilito dalla direttiva Uccelli (articolo 7.4), dalla legge nazionale 157/1992 (art. 18, comma 1 bis) e dal parere tecnico, obbligatorio per legge, dell ISPRA, l autorità scientifica nazionale. Il gravissimo atto della Giunta regionale aveva avuto come premessa, pochi giorni prima, il voto favorevole del Comitato Venatorio regionale, che peraltro dichiarava apertamente di non aver chiesto il parere dell ISPRA. Un parere che sarebbe stato senz altro negativo, perché l ISPRA si è già espresso con il documento ufficiale del luglio 2010 nel quale si chiarisce quali sono i tempi massimi di chiusura della caccia alle varie specie. Se il Comitato venatorio pugliese ha dunque consapevolmente ignorato le indicazioni dell ISPRA, la Giunta regionale è andata oltre, riunendosi in seduta straordinaria e accogliendo senza esitazioni la richiesta dello stesso Comitato venatorio regionale, modificando il calendario in modo da consentire la caccia a tordi e beccacce in periodo vietato dalla legge. Gravissima in tutto questo la responsabilità dell Assessore Stefàno che, pur consapevole degli obblighi regionali, non solo ha consentito l operazione ma l ha addirittura proposta e avallata, in un operazione che denuncia tutta la subalternità di un certo mondo amministrativo nei confronti delle lobby venatorie. Siamo in sostanza di fronte ad un atto vergognoso, di una gravità estrema, che si prende gioco della legge, delle regole e delle istituzioni, ma che costituisce anche un danno oggettivo e irrimediabile a quel patrimonio indisponibile della collettività rappresentato dagli animali selvatici. 1 / 7
Chiediamo dunque al Presidente della Puglia Nichi Vendola di intervenire immediatamente per esercitare il potere di autotutela che gli compete per far annullare, senza perdere un solo istante, l illegittima delibera della Giunta, per impedire la consumazione di quello che si configura come un vero e proprio reato istituzionalizzato, di cui le Associazioni non mancheranno di chiedere i danni per la lesione dei propri interessi. In caso di inerzia le associazioni si rivolgeranno alle autorità giudiziarie competenti per fare accertare la responsabilità collegiale dell organo che ha intenzionalmente approvato tale provvedimento, macroscopicamente illegittimo chiedendo al contempo misure cautelari urgenti idonee a preservare l integrità del patrimonio indisponibile dello Stato, ed impedire così gli illeciti abbattimenti. 19 gennaio 2011 ANIMALISTI ITALIANI ONLUS - ASSOCIAZIONE VITTIME DELLA CACCIA - ENPA - LAC LAV LIPU VAS WWF On.le Silvio Berlusconi Presidente del Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi Roma (fax 06 67793543) On.le Stefania Prestigiacomo Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio 2 / 7
e del Mare Via Cristoforo Colombo, 44 Roma (fax 06 57288513) On. Raffaele Fitto Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale Via della Stamperia, 7 Roma (fax 06 67794383) Roma, 18 gennaio 2011 Oggetto: Richiesta di impugnazione dell art. 37 della Legge Regionale della Regione Puglia 31 dicembre 2010 n. 19 concernente Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (Parte I) n. 195 del 31 dicembre 2010. Con la presente le scriventi Associazioni di protezione ambientale segnalano agli Organi Governativi competenti che le disposizioni contenute nell art. 37 della Legge Regionale in epigrafe appaiono costituzionalmente illegittime, in quanto contrastanti con i principi fondamentali fissati dalla vigente normativa statale in materia di tutela dell ambiente e degli 3 / 7
ecosistemi. Infatti: A) Il comma 7 dell'art. 4 (Azioni di valorizzazione del territorio e norme di tutela) della legge regionale n. 18 del 20.12.2005, con cui é stato istituito il parco naturale regionale "Terra delle Gravine", prevedeva alla lettera d) il divieto di <<esercitare l'attività venatoria>>. L'art. 37 abroga la lettera suddetta in violazione del divieto di caccia nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali prescritto dal 6 comma dell'art. 22 della legge n. 394 del 6.12.1991 relativo alle norme quadro per la disciplina delle aree naturali protette regionali, che ogni Regione é tenuta a rispettare. Le norme contenute nella legge n. 394 del 1991, nella vigenza del testo originario del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, costituivano principi fondamentali, ai fini dell esercizio della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di caccia. A seguito della riforma costituzionale del 2001, la trasformazione della competenza legislativa regionale in materia da concorrente a residuale non ha fatto venir meno la forza vincolante delle suddette norme statali, le quali oggi assumono la veste di standard minimi uniformi, previsti dalla legislazione statale, nell esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell ambiente, di cui all art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, questa Corte ha riconosciuto, come si accennava sopra, con giurisprudenza costante, la competenza legislativa piena dello Stato in materia di aree naturali protette (ex plurimis, sentenze n. 272 del 2009, n. 387 del 2008, n. 108 del 2005, n. 422 del 2002). B) Il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 18 del 20.12.2005, con cui é stato istituito il parco 4 / 7
naturale regionale "Terra delle Gravine", prevedeva alla lettera i) il divieto di <<transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvopastorali>> L'art. 37 abroga la lettera suddetta in violazione dell art. 22 della legge della Regione Puglia n. 19 del 24 luglio 1997 concernente "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia", il cui comma 3 dispone che <<i contenuti del regolamento sono analoghi a quelli previsti dall art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394>>, ai sensi del 2 comma del quale, lettera c), il regolamento del parco disciplina in particolare <<il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto>>. Per le ragioni sopra indicate, siamo dunque a chiedere che il Governo proceda all impugnazione dell art. 37 della legge della Regione Puglia 31/12/2010 n. 19 presso la Corte Costituzionale, ai sensi dell articolo 127, comma primo, della Costituzione italiana. Distinti saluti Guido Pollice Presidente Verdi Ambiente e Società (VAS) per le Associazioni scriventi ANIMALISTI ITALIANI ONLUS ENPA LAC 5 / 7
LAV LIPU VITTIME DELLA CACCIA WWF Allegato: REGIONE PUGLIA --------------- TESTO DI LEGGE APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA PUGLIA NELLA SEDUTA DEL 28 DICEMBRE 2010 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013 DELLA REGIONE PUGLIA Art. 37 Abrogazione lettere d) ed i) del comma 7 6 / 7
dell articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 1. Sono abrogate le lettere d) ed i) del comma 7 dell articolo 4 (Azioni di valorizzazione del territorio e norme di tutela) della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale Terra delle gravine ). Le Associazioni chiederanno che siano accertate davanti all autorità giudiziaria le responsabilità collegiali 7 / 7