FOCUS PRODOTTI CHIMICI SDS S.Croce sull Arno, 5 marzo 2013
SDS - RUOLO ED UTILIZZO Le schede di sicurezza sono la principale FONTE DI INFORMAZIONE per il controllo e la gestione dei pericoli, compresi i pericoli per l ambiente, connessi con l uso di agenti chimici in ambiente di lavoro. Contestualmente, le SDS costituiscono il principale strumento informativo per la gestione degli obblighi introdotti dal REACh in ordine alla presenza/controllo di determinate sostanze pericolose e/o soggette a specifiche limitazioni.
SDS - RUOLO ED UTILIZZO (REACh Titolo IV) Informazioni all interno della catena di approvvigionamento Art. 31 Prescrizioni relative alle SDS Art. 32 - Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza Art. 33 Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli Art. 34 - Obbligo di comunicare nuove informazioni a monte della catena d approvvigionamento Art. 35 Accesso dei lavoratori alle informazioni Art. 36 - Obbligo di conservare informazioni dopo l ultimo uso
SDS Prescrizioni generali (REACh Titolo IV, Art.31) Come deve essere redatta? Quando e come deve essere fornita? In lingua italiana Deve riportare la data di compilazione e la revisione sulla prima pagina 16 titoli e relativi sottotitoli Neicasiin cui ne è previsto l obbligo In occasione o anteriormente alla prima fornitura Fornita su carta (lettera, fax) o elettronicamente (email)
Fino al 31 maggio 2015 SDS Prescrizioni (REACh Titolo IV, Art.31,36) Obbligo fornitura a) sostanza classificata come pericolosa secondo il reg. (CE) n. 1272/2008 o miscela rispondente ai criteri di classificazione come pericolosa secondo la direttiva 1999/45/CE; o b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all allegato XIII; o c) quando una sostanza è inclusa nella Candidate list (Reg. REACh, art. 59)
SDS Prescrizioni (REACh Titolo IV, Art.31) Fornitura su richiesta (per determinate miscele) Fino al 31 maggio 2015 Non classificate non pericolose, ma che contengono: a) almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente in una concentrazione individuale > 1 % in peso per le miscele non gassose o > 0,2 % in volume per le miscele gassose; o b) almeno una sostanza che è persistente, bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all allegato XIII o che è stata inclusa nell elenco stabilito a norma dell articolo 59 (candidate list) in concentrazione individuale > 0.1 % in peso per le miscele non gassose; o c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro. L'etichetta sull'imballaggio deve riportare informazioni che indichino la disponibilità della SDS.
SDS Prescrizioni (REACh Titolo IV, Art.32) Nessun obbligo di fornitura per tutte le altre sostanze/miscele Il fornitore è comunque tenuto a comunicare al destinatario per le sostanze in quanto tali o in miscele: - numero di registrazione - se la sostanza è o meno soggetta ad autorizzazione - precisazioni sulle eventuali restrizioni imposte - qualsiasi altra informazione disponibile e pertinente sulla sostanza necessaria per consentire l'individuazione e l'applicazione di misure appropriate alla gestione dei rischi. Per tali informazioni, non è definito un formato specifico. Le informazioni possono essere comunicate nella scheda tecnica, in una nota informativa specifica o compilando una SDS, anche se non prescritto. (In tal caso è auspicabile sia indicato esplicitamente che l SDS è utilizzata per comunicare le informazioni di cui all art. 32 e che lo stesso non è prescritto a norma di legge, al fine di evitare l'insorgere di inutili questioni di conformità e ottemperanza).
SDS Prescrizioni (REACh Titolo IV, Artt.34, 36) Obbligo comunicazione a monte della catena di approvvigionamento Ogni attore della catena comunica: a) nuove informazioni sulle proprietà pericolose, indipendentemente dagli usi interessati; b) ogni altra informazione che potrebbe porre in dubbio l adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate in una SDS che gli è stata fornita Obbligo conservazione informazioni 10 anni. Anche per le SDS.
PREMESSA Obblighi dei fornitori di prodotti chimici Aggiornamento tempestivo (art. 31 REACh) quando: - si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli (es. PBT, vpvb, SVHC) - è rilasciata o negata un autorizzazione - è imposta una restrizione La nuova versione SDS, datata ed identificata come revisione nella prima pagina deve essere inviata a tutti i destinatari ai quali la sostanza/miscela è stata inviata nei 12 mesi precedenti Negli aggiornamenti successivi alla registrazione, comparirà il numero di registrazione (18 o 14 cifre)
CLP-REACh-SDS Scadenze
Dal 1 dicembre 2012 Sostanze Classificazione Doppia: sia secondo Dir.67/548/CE che CLP Etichettatura e imballaggio Secondo CLP SDS Conforme all all. 1 del Reg.UE 453/2010 Miscele Classificazione Secondo Dir. 1999/45/CE Etichettatura e imballaggio Secondo Dir. 1999/45/CE SDS Conforme all all. 1 del Reg.UE 453/2010
LE NUOVE SDS Livello di dettaglio 16 titoli 1. Identificazione della sostanza/miscela e della Società/impresa 2. Identificazione dei pericoli 3. Composizione/informazione sugli ingredienti 4. Interventi di primo soccorso 5. Misure antincendio 6. Misure in caso di rilascio accidentale 7. Manipolazione ed immagazzinamento 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 9. Proprietà fisiche e chimiche 10. Stabilità e reattività 11. Informazioni tossicologiche 12. Informazioni ecologiche 13. Considerazioni sullo smaltimento 14. Informazioni sul trasporto 15. Informazioni sulla regolamentazione 16. Altre informazioni 48 sottotitoli obbligatori Non dovranno essere presenti sottosezioni prive di testo. Se non applicabile, occorre indicarne i motivi Informazioni chiare, semplici, pertinenti Può essere pericolosa Nessun effetto sulla salute Innocua
LE NUOVE SDS Sezione 1 - IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA /IMPRESA 1.1 Identificatore del prodotto 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza 1.4 Numero telefonico di emergenza Per le sostanze l identificatore del prodotto (Index Number, CAS, num. Registrazione, ecc.) nella lingua ufficiale del Paese in cui è distribuita
LE NUOVE SDS Sezione 2 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 2.2 Elementi dell etichetta Se la MISCELA non è classificata come pericolosa, va indicato chiaramente Se la classificazione non è riportata per esteso si fa riferimento alla sezione 16, dove va fornito il testo completo di ogni classificazione, comprese tutte le indicazioni di pericolo (H e R). 2.3 Altri pericoli Informazioni sul fatto che la sostanza o la miscela soddisfi i criteri per PBT o vpvb. informazioni su altri pericoli che non determinano la classificazione, ma che possono contribuire al pericolo generale connesso alla sostanza o alla miscela. Es. formazione di contaminanti atmosferici, polverosità, pericolo di esplosione di polveri, soffocamento, presenza di sensibilizzanti (cfr. art. 25 CLP)
LE NUOVE SDS Sezione 3 - COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 3.1 Sostanze 3.2 Miscele Riporta l identità chimica degli ingredienti della sostanza (3.1) o miscela (3.2), comprese le impurezze e gli stabilizzanti Miscele: deve essere riportato per ogni sostanza per cui sussiste l obbligo di classificazione o citazione (es. PBT, Candidate List), oltre all identificatore, il numero di registrazione, l identificatore del prodotto, la concentrazione o l intervallo di concentrazione, indicando: la classificazione della sostanza ai sensi della DSP, compresi l indicazione di pericolo, le lettere che indicano il simbolo e frasi R (Solo per All. I) la classificazione della sostanza secondo il CLP compresi le classi di pericolo, nonché le indicazioni di pericolo (H) Le indicazioni di pericolo e le frasi R non devono essere riportate per intero in tale sezione (ma eventualmente nella sezione 16); è sufficiente indicare i rispettivi codici Se la sostanza non soddisfa i criteri di classificazione, il motivo per il quale essa è indicata
LE NUOVE SDS Sezione 15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza/miscela 15.2 Valutazione della sicurezza chimica Indicazione se la SOSTANZA/MISCELA è oggetto di specifiche disposizioni comunitarie (es. autorizzazioni ex Titolo VII o restrizioni ex Titolo VIII) Altre informazioni importanti relative alla legislazione applicabile: Legislazioni nazionali inerenti salute e sicurezza in ambiente di lavoro Informazioni derivanti dalla legislazione biocidi/prodotti fitosanitari (approvazione/autorizzazione, informazioni supplementari sull etichettatura) Direttiva 2004/42/CE sulla limitazione delle emissioni dei COV Regolamento detergenti (n. 648/2004)
LE NUOVE SDS Sezione 15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza/miscela 15.2 Valutazione della sicurezza chimica È indicato se per la SOSTANZA/MISCELA il fornitore ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica (CSA) e, quindi, ha predisposto gli SCENARI DI ESPOSIZIONE (SE) per gli usi identificati Gli scenari di esposizione devono essere preparati ed allegati alle SDS delle sostanze che dovevano essere registrate entro il 1 dicembre 2010 (q > 10 t/anno) NOTA Le informazioni sull etichettatura, prima in questa sezione sono ora spostate alla sezione 2
LE NUOVE SDS SANZIONI Severo regime sanzionatorio (sanzioni pecuniarie): Da 10.000 a 60.000 per mancata fornitura Da 10.000 a 60.000 per mancato aggiornamento (in casi specifici relativi ad autorizzazioni o restrizioni all uso, nuovi rischi) Da 3.000 a 18.000 per mancato aggiornamento dei dati Da 3.000 a 18.000 mancata fornitura in lingua italiana Da 10.000 a 60.000 per omissione degli scenari di esposizione