Capitolo 1 - USI BANCARI Sommario



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Capitolo 1 - USI BANCARI Sommario Operazioni di credito documentario (Articoli 1527, 1530 cod. civ.) Art. 1 Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (Articolo 1528 cod. civ.) 2 Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di credito, all atto della presentazione dei documenti secondo le forme d uso (Prova del rifiuto) (Articolo 1530 cod. civ.) 3 Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (Articolo 1845 cod. civ.) 4 Chiusura del conto corrente e interessi composti 5 Liquidazione interessi nei mutui ipotecari e nelle operazioni bancarie in genere 6 Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti (Articolo 1283 cod. civ.) 7 Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (Articolo 1838 comma 2 cod. civ.) 8 Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (Articolo 1850 cod. civ.) 9 Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso Istituto od Azienda di credito (misura del compenso) (Articolo 1838 comma 3 cod. civ.) 10 Sub-deposito e raggruppamento dei titoli al portatore 11 Termine per l esercizio del diritto di opzione 12 Rinnovazione di precedente operazione cambiaria 13 Accredito in conto salvo buon fine 14 Fondi (o somme) a disposizione Significato bancario 15 Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di credito (Articolo 1856 cod. civ.) 16 Incassi 17 Conti correnti intestati a minori 18 Prelievi a mezzo sportello automatico 19 Perfezionamento di pegni su titoli 20 Disposizioni telefoniche per esecuzione di operazioni su titoli 21 Versamenti su conto corrente 22 Addebito di titoli impagati 23

Capitolo 1 - USI BANCARI Art. 1 - Operazioni di credito documentario (Articoli 1527, 1530 cod. civ.). Gli Istituti ed Aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli articoli 1527 e 1530 cod. civ., alle norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari accertati dalla Camera di commercio internazionale (vedi appendice Tav. V). Art. 2 - Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (Articolo 1528 cod. civ.). Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso dovrà essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall articolo 1527 del cod. civ. Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo di Istituto od Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all Istituto od Azienda di credito incaricato, durante l orario di apertura degli sportelli. Art. 3 - Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di credito, all atto della presentazione dei documenti secondo le forme d uso (Prova del rifiuto) (Articolo 1530 cod. civ.). Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti medesimi. Art. 4 - Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura di credito a tempo indeterminato (Articolo 1845 cod. civ.). Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all articolo 1855 cod. civ., il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell utilizzo del credito. Art. 5 - Chiusura del conto corrente e interessi composti. Nelle operazioni bancarie l interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto: a) per i conti e depositi non vincolati, l interesse semplice maturato annualmente; b) per i conti e depositi vincolati, l interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente; c) per i conti correnti, anche saltuariamente debitori, l interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre.

L interesse così portato in conto, produce a sua volta l interesse nella stessa misura. Art. 6 - Liquidazione interessi nei mutui ipotecari e nelle operazioni bancarie in genere. Nel calcolo degli interessi di frazione di anno sui mutui e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli Istituti e le Aziende di credito computano i giorni secondo l anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell anno commerciale. Nel caso di effetti 1 oggetto di sconto cambiario o finanziario, non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, e comunque in misura non inferiore al primerate vigente. Art. 7 - Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti (Articolo 1283 cod. civ.). Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, gli Istituti e le Aziende di credito percepiscono, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora, nella misura indicata nel contratto, a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato. Art. 8 - Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione (Articolo 1838 comma 2 cod. civ.). Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti e dalle Aziende di credito i titoli non quotati ufficialmente nelle Borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso ogni obbligo dell Istituto o della Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli nonché di incassare i dividendi, i premi o i rimborsi di titoli estratti. L Istituto o l Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito. Art. 9 - Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (Articolo 1850 cod. civ.). Se il valore dei beni dati a garanzia dell anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, 1 Effetto - Nella pratica commerciale la parola effetto è equivalente di cambiale, vaglia cambiario e simili, fermo restando sempre l obbligo di legge di usare questi termini nel contesto del titolo cambiario.

anche ai fini dell articolo 1850 cod. civ., usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di 5 giorni oltre il quale l Istituto od Azienda di credito ha il diritto di far vendere senz altro avviso il pegno. Art. 10 - Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso Istituto od Azienda di credito (misura del compenso) (Articolo 1838 comma 3 cod. civ.). Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione, gli Istituti e le Aziende di credito percepiscono un compenso in misura non inferiore a quella fissata nelle condizioni e nelle norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari sottoscritte alla stipula del contratto. Art. 11 - Sub-deposito e raggruppamento dei titoli al portatore. Gli Istituti e le Aziende di credito hanno facoltà di sub-depositare, anche senza darne avviso al depositante, i titoli presso organismi che ne permettono la custodia e l amministrazione accentrata. Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, gli Istituti e le Aziende di credito possono procedere al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e qualità. Art. 12 - Termine per l esercizio del diritto di opzione. Nelle richieste inviate ai depositanti di titoli a custodia ed amministrazione, il termine ultimo entro il quale le istruzioni per l esercizio del diritto di opzione devono pervenire agli Istituti ed alle Aziende di credito- è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione in borsa del diritto, onde consentire l esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa. Art. 13 - Rinnovazione di precedente operazione cambiaria. Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l estinzione dell effetto in scadenza. Art. 14 - Accredito in conto salvo buon fine. L importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine, e non è disponibile prima che l Istituto od Azienda di credito ne abbia effettuato l incasso. La valuta applicata all accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell importo.

E tuttavia in facoltà dell Istituto od Azienda di credito di rendere disponibile l importo anche prima di averne effettuato l incasso. In caso di mancato incasso, all Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all articolo 1829 del cod. civ. La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine. Art. 15 - Fondi (o somme) a disposizione - Significato bancario. Le espressioni fondi a disposizione o somme a disposizione stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere. Art. 16 - Esecuzione di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di credito (Articolo 1856 cod. civ.). Gli incarichi che gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall estero sono regolati dalla legge italiana. Art. 17 - Incassi. Gli Istituti ed Aziende di credito si attengono alle Norme uniformi relative agli incassi accertate dalla Camera di Commercio Internazionale (vedi Appendice Tav. VI). Art. 18 - Conti correnti intestati a minori. Gli Istituti e le Aziende di credito aprono conti intestati a minori, senza assegni e ad operatività limitata, previo rilascio di dichiarazione di assenso sottoscritta da un genitore o da chi esercita la patria potestà. Art. 19 - Prelievi a mezzo sportello automatico. I prelievi a mezzo sportello automatico effettuati nei giorni festivi sono addebitati con valuta primo giorno lavorativo antecedente la data del prelievo. Art. 20 - Perfezionamento di pegni su titoli. Gli Istituti e le Aziende di credito usano perfezionare i pegni su titoli, mancanti di materialità o rappresentati da titoli cumulativi custoditi presso la Banca d Italia o la Monte Titoli S.p.A., anche sulla base del fissato bollato di acquisto dei titoli medesimi. Art. 21 - Disposizioni telefoniche per esecuzione di operazioni su titoli. Gli Istituti e le Aziende di credito usano accettare disposizioni telefoniche da clienti in esecuzione di operazioni su titoli nel rispetto della nuova normativa che regola le Società di Intermediazione Mobiliare (SIM). Art. 22 - Versamenti su conto corrente. Gli Istituti e le Aziende di credito accettano versamenti effettuati presso propri sportelli anche diversi da quello presso il quale risulta in essere il conto corrente.

Art. 23 - Addebito di titoli impagati. Gli Istituti e le Aziende di credito usano addebitare sul conto corrente l importo di titoli impagati, già accreditati salvo buon fine, per i quali sia giunta notizia del mancato pagamento prima della ricezione materiale dei titoli.