REPUBBLICA ITALIANA N. Reg. Ric. 2861/08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I^ bis N. Reg. Sent. ANNO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2861/08 R.G. proposto da Riglioni Salvatore, rappresentato e difeso dall avv. Giorgio Carta e Giovanni Carta, presso il cui studio in Roma, via B. Buozzi n. 87, è elettivamente domiciliato; contro il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l Avvocatura generale dello Stato; per l'annullamento della determinazione n. 1145-5 del 15 febbraio 2008 con la quale il Capo di Stato Maggiore del Comando Regione Carabinieri Lazio ha respinto l istanza di accesso proposta dal ricorrente Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 23 aprile 2008 il magistrato dott. Giuseppe Rotondo; Presenti i difensori delle parti come da verbale d udienza; Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue: FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente chiede ordinarsi al ministero della difesa l esibizione della registrazione della telefonata pervenuta al 112 pronto intervento -. Il ricorrente premette in fatto che: -il 17 novembre 2007 in occasione di un intervento richiesto su un reato di furto, la vettura di servizio da lui condotta è rimasta coinvolta in un incidente stradale che ha cagionato la morte di un pedone; -a seguito di tale evento, egli è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di omicidio colposo; -qualche tempo dopo, è stato informato della circostanza che un cittadino, alcuni giorni dopo l incidente, aveva chiamato al numero 112 del pronto intervento ed aveva esposto che contrariamente a quanto scritto da alcuni giornali l autoradio dei Carabinieri condotta dal ricorrente, al momento dell incidente, aveva inseriti sia il lampeggiante che la sirena, così come prescrive il codice della strada; -ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990 ha chiesto di accedere alla predetta registrazione telefonica; -l amministrazione ha negato l accesso atteso che la telefonata: - è un atto giudiziario e non documento amministrativo; -è espressamente esclusa dall accesso dall art. 24 della legge n. 241/90. Il ricorso è fondato. L art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso ) della legge 7 agosto 1990, n. 241 recita: 2
Ai fini del presente capo si intende: a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; c) omissis d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Sotto il profilo oggettivo, non v è dubbio che la registrazione della telefonata può qualificarsi alla stregua di un esposto-denuncia riprodotto su supporto magnetico e, dunque, una rappresentazione elettromagnetica detenuta dall amministrazione. Neppure è revocabile in dubbio, ad avviso del Collegio, la circostanza che la detenzione sia qualificata nel senso che di esso documento l amministrazione della Difesa ne farà o potrà fare uso per la sua attività amministrativa funzionale (interesse pubblico) ai compiti istituzionali, quali ad esempio: accertativi della violazione o meno del codice della strada (ai fini dell applicazione eventuale delle sanzioni depenalizzate); disciplinari nei confronti del ricorrente, statistici, punti 3
patente, ecc. Sotto il profilo soggettivo, è indubitabile che il ricorrente necessitato a svolgere la proprio difesa in ogni più opportuna sede e, comunque, legittimato a pretendere l accertamento della verità dei fatti per le conseguenze che ne possono derivare alla propria sfera giuridico/patrimoniale - sia portatore di un interesse giuridicamente rilevante all accesso di natura concreta, personale ed attuale. L intimata amministrazione ha denegato, invero, l ostensione attribuendo alla telefonata la natura di atto giudiziario coperto da segreto. Evidentemente, il dirigente ha ritenuto che la registrazione in parola, oggetto della domanda di accesso, siccome rilevante in ambito di procedimento penale, ovvero trasmessa al giudice penale, muti per ciò stesso la propria natura giuridica. Così non è, anche perché non consta che la telefonata sia stata oggetto di uno specifico provvedimento di sequestro giudiziario in grado di revocare in dubbio l ostensibilità del documento. In questo senso è la giurisprudenza univoca del giudice della legittimità, di primo e di secondo grado, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi risultando ineccepibili e, comunque, conformi a pacifici principi di diritto e all esigenza di trasparenza che deve connotare l attività della pubblica Amministrazione le motivazioni che sorreggono tale conclusione (Cons. Stato IV Sez. 28 ottobre 1996 n.1170; 20 maggio 1996 n.665; 4 aprile 1998 n.548, per la quale la mera inerenza degli atti richiesti in visione ad indagini di polizia, ma funzionali ad un procedimento sanzionatorio a carattere 4
amministrativo, non vale a sottrarre la relativa documentazione al diritto di accesso; T.A.R. Reggio Calabria 13 settembre 1995 n.730, per il quale il soggetto denunciato all Autorità giudiziaria per aver realizzato una costruzione edilizia senza la prescritta concessione ha diritto di prendere visione dei verbali redatti dai vigili urbani in occasione del sopralluogo che ha dato origine alla denuncia). Ne consegue, per quanto sin qui argomentato che l intimata amministrazione è tenuta all ostensione della riproduzione magnetica della telefonata. Prima di procedere in tal senso essa, però, dovrà avere cura di integrare dapprima il contraddittorio procedimentale nei confronti del controinteressato, informandolo sulla pendenza dell istanza avanzata in tal senso dal ricorrente. Per le ragioni che precedono, altrettanto inconferente s appalesa l evocazione dell art. 24 della legge n. 241/1990 che tra i casi di esclusione dall accesso affatto non contempla la fattispecie in esame. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi e precisazioni di cui sopra; mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio accoglie il ricorso meglio in epigrafe specificato. Condanna il ministero della difesa alla refusione delle spese processuali che liquida in 1.000,00. Così deciso, in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del 5
Lazio, sez. I^ bis, nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2008, con l intervento dei sigg.ri Magistrati: Dott. Elia Orciuolo - Presidente Dott. Donatella Scala - Consigliere Dott. Giuseppe Rotondo - Giudice relatore ed estensore IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE 6