STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE E DEL TEMPO LIBERO



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STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE E DEL TEMPO LIBERO Sede, costituzione, durata e scopo Art. 1. E costituita l associazione denominata Associazione Italiana per l Orientamento Scolastico (AIPOS). L Associazione è costituita ai sensi e per gli effetti degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, dell art. 19 della costituzione repubblicana. Il presente Statuto viene redatto tenendo conto della legge 460 del 18/11/1997 e la legge 383 del 07/12/ 2000. Art. 2. L Associazione ha sede legale e operativa in Roma in Via Ugo De Carolis n. 104 e può essere trasferita dal Consiglio Direttivo, mediante semplice delibera, purché in Italia. L Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e la sua durata è illimitata. Art. 3. E vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge. Art. 4. L Associazione Italiana per l Orientamento Scolastico (AIPOS) ha per scopo quello di accompagnare i ragazzi a scegliere con consapevolezza la propria strada formativa e professionale. Ogni ragazzo che effettua la scelta giusta per il proprio futuro permette: - a se stesso di perseguire direttamente la strada in cui può dare (e dalla quale può ricevere) il massimo; - alla propria famiglia di investire economicamente soltanto su quanto utile: i soldi spesi per scuole, facoltà o professioni che vengono poi abbandonate per incompatibilità costituiscono un esborso che non dà un ritorno; - alla società di valorizzare al meglio le attitudini individuali in relazione alle diverse professioni, favorendo: un cospicuo risparmio economico per lo Stato; un abbassamento dell età media di conseguimento del titolo di studio; un aumento della possibilità di trovare un impiego. L Associazione favorisce tutte le iniziative di carattere culturale e scientifico che si dimostrino idonee a perseguire in via diretta o indiretta lo scopo sociale. Nello specifico, l Associazione si propone di: - guidare gli studenti dell ultimo anno delle scuole medie inferiori a scegliere il percorso di studi superiori. Per fare questo, si attiverà per presentare ai ragazzi e alle loro famiglie il quadro

completo dell offerta formativa delle scuole superiori e analizzerà le attitudini individuali relative a ogni possibile indirizzo; - supportare gli studenti dell ultimo anno delle scuole superiori a compiere la scelta da cui dipende il proprio futuro professionale: la direzione in cui andare dopo la maturità. A tal fine assisterà ogni ragazzo in modo da renderlo edotto dello scenario attuale e futuro ipotizzabile del mercato del lavoro, delle proprie attitudini e potenzialità in relazione ai diversi ambiti formativi e professionali; delle storie e delle giornate tipo degli studenti universitari di ogni facoltà e dei professionisti di ogni ambito. Il percorso di orientamento è costituito, in linea generale, da più incontri e diverse prove (scritte e orali), al cui termine ogni ragazzo riceve un dettagliato profilo scritto con indicazioni e consigli sulla strada da intraprendere. Ulteriori protocolli potranno essere stabiliti con apposito regolamento da emettersi a cura dell Organo amministrativo. Per raggiungere i propri scopi, l Associazione, altresì, in via esemplificativa e non esaustiva, potrà: - organizzare e farsi promotrice, in Italia e all estero, di corsi, seminari, studi, convegni, nonché ogni attività similare ritenuta utile al fine del conseguimento dello scopo associativo; - contribuire alla promozione ed al sostegno di tutte quelle iniziative culturali volte a promuovere lo sviluppo dell orientamento scolastico; - svolgere tutte le attività complementari e strumentali a quelle istituzionali, nei soli limiti previsti dalle leggi vigenti. Infine, l Associazione potrà aderire ad iniziative promosse da altre Associazioni, Fondazioni e Enti che hanno come finalità istituzionale gli stessi scopi sociali della AIPOS. Soci adesione, diritti e doveri Soci ordinari Art. 5. Possono essere soci dell Associazione tutti i cittadini che condividano le motivazioni e gli scopi dell Associazione stessa. I soci acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera e ad usufruire dei servizi dell Associazione con il pagamento di una iniziale quota di iscrizione e della relativa quota sociale. Tutti i soci hanno diritto di voto e possono partecipare alle iniziative dell Associazione, ricoprire incarichi negli organi deliberanti e di controllo previsti dal presente Statuto, partecipare alle assemblee. Le quote associative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità dell Associazione.

Art.6. L appartenenza all Associazione implica per i soci l accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso. Tutti i soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno diritto di: A) frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall Associazione; B) partecipare a tutte le attività promosse dall Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati, nel rispetto delle norme e dei regolamenti interni. Tutti i Soci sono tenuti a comunicare all Associazione ogni modificazione dei requisiti previsti dal presente Statuto. Art. 7. E esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall Associazione o non si verifichi una delle cause che ne prevedono l esclusione, come stabilito dal successivo art. 9. Tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età e sono in regola con i pagamenti hanno diritto di voto in assemblea, per l approvazione e le modificazioni del presente Statuto e dei regolamenti. Art. 8. I soci hanno diritto di ricevere all atto dell ammissione, la tessera sociale della validità di un anno e sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed all osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Art. 9. La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi: - per dimissioni; - quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; - quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo; - quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all Associazione. Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all art. 25 del presente Statuto e del Regolamento interno. Soci onorari Art. 10. L Associazione ha anche i soci onorari. Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che favoriscono l attività dell Associazione senza assumere la qualifica di socio ordinario. Lo status di socio onorario è riconosciuto e disciplinato con delibera del Consiglio Direttivo.

Gli organi dell Associazione sono: L Assemblea dei Soci; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente; Il Segretario Generale; Il Revisore Unico; Il Direttore Scientifico; Il Comitato Scientifico. Organi dell Associazione Art. 11. Art. 12. L assemblea dei Soci L Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell Associazione almeno otto giorni prima della riunione e contenere i punti all ordine del giorno, la data, l ora ed il luogo dell assemblea, nonché la data, l ora ed il luogo dell eventuale assemblea di seconda convocazione. La comunicazione può essere effettuata anche con avviso da spedire a mezzo raccomandata a tutti i soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo, anche elettronico. Art. 13. L assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l anno. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Essa approva: - le linee generali del programma di attività per l anno sociale; - approva il bilancio, il quale, viene esposto nella sede sociale, a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima e dopo la sua approvazione; - approva e modifica il Regolamento interno dell Associazione; - delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo e su quant altro ad essa demandato per legge o per Statuto. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell Associazione durante i sette giorni che seguono l assemblea. Art. 14. L Assemblea straordinaria è convocata per deliberare: - sulle modifiche dello Statuto; - sullo scioglimento dell Associazione; - su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 15. In prima convocazione l Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all ordine del giorno. In seconda convocazione, l assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei soci presenti su tutte le questioni poste all ordine del giorno. La seconda convocazione, sia essa per l assemblea ordinaria, sia per quella straordinaria non può avere luogo lo stesso giorno della prima convocazione. L assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione 2/3 dei soci, in seconda convocazione la metà più uno e in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti; essa delibera a maggioranza dei soci presenti. Art. 16. Le votazioni dell Assemblea possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo. Art. 17. Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove Consiglieri, nominati per la prima volta dai soggetti che danno vita all Associazione. Successivamente sono nominati, a maggioranza, dal Presidente, dal Segretario Generale e dal Direttore Scientifico riuniti. Restano in carica due anni e sono rieleggibili. Nella prima seduta, a seguito della costituzione dell Associazione, il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri, il Segretario Generale ed il Direttore Scientifico. Successivamente, in occasione di ogni elezione biennale, il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri, il Presidente, il Segretario Generale ed il Direttore Scientifico. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti fra gli Associati. Art. 18. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario Generale. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo: - redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall assemblea dei soci; - cura l esecuzione delle deliberazioni dell assemblea; - stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l attività sociale; - delibera circa l ammissione, la sospensione, la radiazione e l espulsione dei soci; - determina l ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; - delibera su ogni altra questione riguardante l attività dell Associazione per l attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie; - delibera sugli assetti organizzativi interni al Consiglio Direttivo in rapporto alle esigenze di funzionalità della Associazione;

- nomina il Presidente, il Segretario Generale, il Direttore Scientifico, il Comitato Scientifico ed il Revisore Unico. Art. 19. Il Presidente Al Presidente compete la legale rappresentanza dell Associazione. Viene eletto per la prima volta dai soggetti che danno vita all Associazione e successivamente dal Consiglio Direttivo, con votazione a maggioranza semplice. Dura in carica due anni e può essere rieletto. Egli presiede e convoca l assemblea ordinaria, straordinaria e il Consiglio Direttivo. Il Presidente sovraintende l attività dell Associazione, in caso di sua momentanea assenza o di impedimento, tutte le mansioni spettano temporaneamente al Segretario Generale. Nomina, congiuntamente al Segretario Generale ed al Direttore Scientifico, con votazione a maggioranza semplice, i membri del Consiglio Direttivo. Art. 20. Il Segretario Generale Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, con votazione a maggioranza semplice. Resta in carica per due anni e può essere rieletto. In via esemplificativa e non tassativa, il Segretario: - coadiuva l attività del Presidente; - cura la corrispondenza; - organizza le riunioni del Consiglio Direttivo; - favorisce l informazione e la comunicazione interna all Associazione; - nomina, congiuntamente al Presidente ed al Direttore Scientifico, con votazione a maggioranza semplice, i membri del Consiglio Direttivo. Art. 21. Il Revisore Unico La gestione dell Associazione è controllata da un Revisore Unico, scelto dal Consiglio Direttivo, con votazione a maggioranza semplice, tra gli iscritti nel Registro degli Esperti Contabili. Il Revisore deve: - vigilare sull amministrazione dell Associazione; - redigere ed approvare una relazione al bilancio annuale. Il Revisore dei Conti dura in carica due anni ed è rieleggibile. Art. 22. Il Direttore Scientifico Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, con votazione a maggioranza semplice, resta in carica per due anni e può essere rieletto. Il suo ruolo consiste nel coordinare l attività del Comitato Scientifico e nel nominare, congiuntamente al Presidente ed al Segretario Generale, con votazione a maggioranza semplice, i membri del Consiglio Direttivo, nonché coadiuvare nelle attività di direzione il Presidente e il Segretario Generale.

Art. 23. Il Comitato Scientifico II Comitato Scientifico è composto da due a otto membri scelti, dal Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza semplice, tra personalità e studiosi della materia. Detti membri restano in carica due anni e possono essere rieletti. Il Comitato provvede ad esprimere delle linee guida sull attività scientifica dell Associazione ed esprime pareri, non vincolanti, sulle questioni poste alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo. È presieduto e coordinato dal Direttore Scientifico. Art. 24. In merito alle elezioni e nomine delle cariche sociali, al termine di ogni biennio, si procede con la nomina del Consiglio Direttivo da parte degli uscenti Presidente, Segretario Generale e Direttore Scientifico. Successivamente si procede con l elezione del Presidente, del Segretario Generale e del Direttore Scientifico da parte del Consiglio Direttivo. Sanzioni a carico dei soci Art. 25. In caso di violazione da parte dei soci delle norme sancite dal presente Statuto e dal regolamenti interni, nonché di inosservanza delle comuni regole di educazione, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni: a) richiamo; b) sospensione dalle attività per un periodo non superiore a sei mesi; c) esclusione definitiva da socio dell Associazione. Contro le sanzioni di cui al comma 1 l'interessato può, entro quindici giorni dalla data di notificazione dei provvedimento, fare ricorso al Collegio Direttivo che è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dalia ricezione del ricorso. Patrimonio dell Associazione Art. 26. Il fondo patrimoniale dell Associazione è indivisibile ed è costituito: - dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell Associazione; - dai contributi annuali e straordinari degli associati; - dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; - da raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente; - da tutti gli altri proventi, conseguiti dall Associazione per il perseguimento o il supporto dell attività istituzionale, previsti dalle normative vigenti in materia. Art. 27. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili. Rendiconto economico-finanziario

Art. 28. Il rendiconto economico-finanziario comprende l esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all assemblea dei soci per la sua approvazione, di norma entro il giorno trentuno marzo dell anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria entro il giorno trenta del mese di aprile. Scioglimento dell Associazione Art. 29. Lo scioglimento dell Associazione deve essere deliberato dall assemblea dei soci con le modalità previste all articolo 15 del presente Statuto. Art. 30. In caso di scioglimento deliberato dall assemblea, il patrimonio sociale, soddisfatto ogni creditore dell Associazione, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell Associazione o a fini di pubblica utilità, altra destinazione imposta dalla legge. Il presente Statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per le Associazioni no - profit. Controversie Art. 31. In caso di controversie fra i soci o fra i soci e l Associazione, relativamente al presente Statuto, sarà competente un Collegio di tre Arbitri, nominati uno per ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, salvo che tali controversie non siano per legge demandate al giudizio dell autorità giudiziaria. La decisione presa a maggioranza, viene dal Consiglio Direttivo, comunicata per iscritto all interessato. Disposizioni finali Art. 32. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.