IL REGISTRO NAZIONALE DEI SERBATOI FORESTALI DI CARBONIO. di Antonio Lumicisi, Sandro Federici e Vanessa Tedeschi *



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IL REGISTRO NAZIONALE DEI SERBATOI FORESTALI DI CARBONIO di Antonio Lumicisi, Sandro Federici e Vanessa Tedeschi * Approvato con una delibera del CIPE nel 2002, il Piano Nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra è il documento di riferimento per l attuazione nel nostro paese del Protocollo di Kyoto. Il potenziale di assorbimento totale si tradurrà in corrispondenti crediti di carbonio attraverso la certificazione degli assorbimenti avvenuti nei serbatoi di carbonio delle diverse attività sinks. Tra queste iniziative, l istituzione del Registro nazionale dei serbatoti forestali di carbonio è una delle azioni prioritarie per permettere al nostro Paese di vedersi riconosciuti i crediti derivanti dalle attività forestali. Nell articolo si analizza appunto, anche in dettaglio, il ruolo del costituendo Registro. Passed with a resolution by the CIPE in 2002, the National Plan of greenhouse gas emission reduction is the reference document for the implementation of the Kyoto Protocol in our country. The potential of total gas removal will result into correspondent carbon credits through the validation of removals of different sink activities which have taken place in carbon stocks. Among all these initiatives, the creation of a Carbon National Registry is one of the priorities so that our country can be acknowledged credits from forestry activities. The article provides an indepth analysis of the role of the Registry in progress. Come è ormai noto il Protocollo di Kyoto è in vigore dal 16 febbraio 2005, a seguito della ratifica da parte della Federazione Russa. Ma è solo con la formale approvazione degli Accordi di Marrakech, avvenuta il 30 novembre 2005 durante la prima sessione della Conferenza delle Parti che hanno ratificato il * Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) SILVÆ 67

Protocollo (COP/MOP1), che è divenuto completamente operativo. Il settore agro-forestale, più correttamente identificato con l acronimo LU- LUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry), o più semplicemente con il gergo negoziale sinks, è stato tra i più discussi e controversi nel corso degli ultimi otto anni di negoziazione internazionale. Alla fine, la capacità di assorbire anidride carbonica da parte degli ecosistemi agro-forestali è stata formalmente riconosciuta, anche se il sistema di contabilizzazione adottato per le diverse attività eligibili non è risultato tra i più semplici. Si descrivono ora, sinteticamente, le regole e le modalità adottate a livello internazionale, per le attività agro-forestali nell ambito del Protocollo di Kyoto. Le attività agro-forestali nell ambito del Protocollo di Kyoto Gli articoli di riferimento del Protocollo di Kyoto inerenti alle attività agro-forestali sono il 3.3, il 3.4, il 6 e il 12. In particolare, in base all articolo 3.3 i Paesi con impegni di riduzione (Paesi con un impegno di riduzione delle emissioni iscritti nell Annesso B del Protocollo di Kyoto) dovranno obbligatoriamente contabilizzare i bilanci tra assorbimenti ed emissioni di gas ad effetto serra derivanti dalle attività di afforestazione (nuove foreste realizzate su terreni che da almeno 50 anni non ospitavano foreste), riforestazione (nuove foreste realizzate su terreni che alla data del 31/12/1989 non contenevano foreste) e deforestazione (aree trasformate da foresta ad altro uso dal 31/12/1989). Tutte e tre le attività, a norma del Protocollo di Kyoto, devono essere direct human-induced ossia non devono essere determinate da eventi casuali, anche se indirettamente causati dall uomo. Non essendo stato possibile definire, e perciò distinguere, in sede tecnica e scientifica ciò che è direttamente indotto dall uomo da ciò che è indirettamente indotto (tutto il globo terrestre è soggetto direttamente ed indirettamente all impatto dell uomo), si è deciso di utilizzare una variabile proxy per definire ciò che va contabilizzato perché direct human-induced da ciò che non è contabilizzabile: la gestione. In pratica, le aree gestite sono considerate largamente soggette ad attività direct human-induced e quindi, al di là delle singole cause, ogni emissione ed assorbimento che su di esse si genera in seguito a cambiamento di uso delle terre da (deforestazione) e 68 SILVÆ

verso (afforestazione, riforestazione) foresta. In caso di saldo positivo tra le attività di A, R e D, i relativi crediti di carbonio che potranno essere generati dal Paese (noti con l acronimo RMU, Removal Unit) potranno essere utilizzati dallo stesso per il raggiungimento del proprio obiettivo di riduzione delle emissioni. Non ci sono limiti per il rilascio ed utilizzo di tali crediti e, in teoria, un Paese potrebbe raggiungere il proprio obiettivo di riduzione utilizzando solo RMU da attività relative all articolo 3.3. La stessa condizione di eligibilità (attività direct human-induced ) vale per le attività relative all articolo 3.4. Con questo articolo si dà la possibilità ai Paesi dell Annesso B di conteggiare i crediti generabili da altre quattro attività: la gestione forestale, la rivegetazione, la gestione dei terreni agricoli e la gestione dei prati e pascoli. Tali attività sono definite addizionali, nel senso che sarà il singolo Paese a scegliere se includerne una o più di esse o no nei propri bilanci e, di conseguenza a contabilizzare le variazioni degli stock di carbonio da esse derivanti. Da notare che, per quanto riguarda la gestione forestale, è stato introdotto, a seguito di un negoziato non solo tecnico ma anche politico un limite massimo ai crediti potenzialmente generabili dal singolo Paese, mentre non esistono dei limiti, al pari delle attività contemplate nell articolo 3.3, per le altre tre attività dell articolo 3.4. Per la gestione forestale vi era un altro problema da affrontare, e cioè quello relativo al fatto che la crescita delle foreste esistenti è in parte dovuta anche a cause non direttamente collegate all attività umana, ma ad effetti indiretti e naturali quali l aumento della concentrazione di CO 2 nell atmosfera e le deposizioni azotate. Per tener conto di questi effetti indiretti e del fatto che la variazione degli stock è in parte collegata agli interventi dell uomo effettuati prima del 1990, fu deciso nell ambito delle negoziazioni di introdurre un tetto (cap) alla quantità di crediti generabili dall attività di gestione delle foreste. Il cap è stato calcolato applicando una regola che prevedeva un fattore di sconto dell 85% all assorbimento netto stimato per l anno 2000 della superficie forestale soggetta ad attività di gestione, e tenendo conto che il valore risultante non avrebbe potuto eccedere in nessun caso il 3% delle emissioni del Paese nell anno di riferimento (1990). Pertanto, l assegnazione dei valori relativi ai crediti derivanti dalla gestione forestale fu fat- SILVÆ 69

ta sulla base dei dati specifici forniti dai singoli paesi o in possesso della FAO tranne che per Canada, Giappone e Federazione Russa che imposero, a livello politico durante i lavori della COP7 di Marrakech nel 2001, dei valori molto più alti. Ciò fu accettato da tutti come compromesso per evitare un ulteriore fallimento ed interruzione del negoziato, come era già avvenuto in precedenza alla COP6 dell Aia nel 2000. Per quanto riguarda i metodi di contabilizzazione, per le attività dell articolo 3.3 e per la gestione forestale si fa riferimento ad un sistema che considera esclusivamente le variazioni di stock di carbonio dovute al bilancio tra le emissioni e gli assorbimenti all interno del periodo di impegno del Protocollo di Kyoto (2008-2012), senza quindi che ci sia un confronto con le variazioni degli stock nell anno di riferimento (1990). In questo modo, un credito di carbonio viene emesso se l attività porta ad assorbimenti superiori alle emissioni, a prescindere da quale fosse il flusso nel 1990 o prima dell inizio dell attività stessa. Per quanto riguarda le altre tre attività dell articolo 3.4 si fa riferimento ad un sistema che confronta le variazioni degli stock di carbonio avvenute nel corso del quinquennio 2008-2012 con quelle dell anno di riferimento (1990). Le due diverse metodologie per la contabilizzazione sono state adottate al fine di limitare la forte sproporzione tra le quantità di crediti generabili dalle varie attività inerenti gli articoli 3.3 e 3.4. Il Protocollo di Kyoto permette anche di ottenere crediti generati da progetti agro-forestali realizzati al di fuori dei confini nazionali, attraverso i meccanismi JI (articolo 6) e CDM (articolo 12). In particolare, per il primo periodo di impegno 2008-2012 le uniche tipologie di progetto eligibili nell ambito del Clean Development Mechanism (CDM) sono quelle relative ai progetti di Afforestazione e Riforestazione, effettuati su terreni che non risultavano forestati nel 1990. Anche qui è stato posto un limite: i crediti derivanti da questi progetti potranno essere conteggiati fino ad una quantità pari all 1% delle emissioni nazionali nell anno di riferimento (1990). Le regole e modalità adottate per la realizzazione di progetti forestali nei Paesi in via di sviluppo attraverso il CDM risultano molto complesse e, in alcuni casi, di difficile applicazione. In particolare, al fine di tenere in considerazione l alto rischio di fallimento del progetto è stato 70 SILVÆ

introdotto, all interno del sistema di contabilità, il concetto di credito temporaneo di carbonio (tcer/lcer) che dovrà poi essere sostituito alla sua scadenza con un altro credito di carbonio. I progetti di piccola scala, cioè quei progetti con un potenziale di assorbimento non superiore alle 8.000 tco 2 /anno (limite innalzato a 16.000 tco 2 /anno alla conferenza di Bali nel dicembre 2007), potranno beneficiare di alcune regole semplificate, relative alla stima delle condizioni di riferimento dell area sulla quale è previsto il progetto (baseline) e le attività di monitoraggio e verifica del carbonio sequestrato. Queste semplificazioni hanno lo scopo di contenere i costi di transazione che risultano in questo caso più elevati a parità di crediti di carbonio generati, anche se fino ad ora si è evidenziato uno scarso interesse degli investitori verso questa tipologia di progetti, soprattutto nei paesi più poveri. Per quanto riguarda invece i progetti agro-forestali nell ambito del Joint Implementation (JI) essi comprendono tutte le attività previste a livello nazionale ma sono soggetti al rischio di non vedersi riconosciuti, in termini di crediti, gli assorbimenti netti raggiunti. Infatti, gli assorbimenti netti di tali progetti vanno a far parte del bilancio complessivo del Paese per tali attività e solo se il bilancio nazionale sarà positivo (ossia mostrerà un assorbimento netto) e se sarà positivo per una quantità pari, o superiore, all assorbimento netto del progetto, allora si vedrà riconosciuti i crediti spettanti. Al fine di rafforzare l intero impianto interpretativo e dotare l Italia di uno strumento legale idoneo a perseguire chi causerà un danno economico al Paese in seguito all emissione di gas serra dalle superfici forestali quale conseguenza di un azione di danneggiamento, sarà necessaria l approvazione entro il corrente anno del disegno di legge (ddl) Tutela degli ecosistemi forestali al fine della protezione dell ambiente (A.S. n. 547), attualmente all attenzione delle Commissioni Ambiente e Agricoltura del Senato. Le attività agro-forestali nell ambito dello schema ETS dell UE Per quanto riguarda le attività forestali e il sistema di Emission Trading dell Unione Europea (ETS), si rileva che il sistema ETS, lanciato operativamente dal 1 gennaio 2005, è al momento il più esteso SILVÆ 71

mercato operativo del carbonio ed è stato pianificato per permettere all UE di raggiungere i propri obiettivi di riduzione di gas serra (-8% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2008-2012) nell ambito del Protocollo di Kyoto. Ai circa 12.000 impianti che consumano energia primaria (combustibili fossili) e che emettono anidride carbonica, sono state assegnate delle quote/permessi di emissione, denominate EU Allowances - EUAs. Ci si aspetta che l innovazione tecnologica renderà possibile una riduzione delle emissioni a costi competitivi, cosicché quegli impianti che hanno raggiunto il proprio obiettivo potranno vendere le quote eccedenti a quelli ancora in deficit. In questo modo, in generale, l UE prevede di raggiungere l obiettivo di Kyoto ad un costo più basso rispetto ad un meccanismo di imposizione di specifici standard o tasse ad hoc. Con particolare attenzione alla CO 2 ed al settore energetico, l ETS copre circa il 45% delle emissioni totali di gas serra dell UE. Al fine di creare maggiore flessibilità, l ETS è anche collegato ai meccanismi del CDM e JI del Protocollo di Kyoto. Quindi, i crediti generati da progetti CDM, emessi dall Executive Board del CDM, possono essere importati e commercializzati nell ETS. Tuttavia, nella prima fase dell ETS (2005-2007), i crediti temporanei generati da progetti di afforestazione e riforestazione (A/R), gli unici al momento eligibili nell ambito del CDM, sono esclusi da questo meccanismo di collegamento. Una delle ragioni per questa esclusione è di natura tecnica, cioè come rendere i crediti temporanei da progetti CDM A/R completamente equivalenti alle EUAs. Il punto centrale è che un EUA rappresenta un permesso ad emettere una tonnellata di CO 2 equivalente (tco 2 eq.) e può essere commercializzata dagli impianti che l hanno avuta assegnata solo se l impianto ha ridotto le sue emissioni ovvero se una tco 2 eq. non è stata definitivamente emessa, mentre un credito temporaneo rappresenta una tco 2 eq. che è stata sequestrata e che lo resterà per un limitato periodo di tempo (e.g. fino all utilizzazione della foresta). L ETS dovrà essere rivisto dalla Commissione UE, e una delle questioni da affrontare sarà proprio quella relativa a se e come includere i crediti temporanei nello schema ETS dal 2008 in poi. Al momento, se alcuni Paesi dell UE hanno mostrato un approccio positivo nella possi- 72 SILVÆ

bile inclusione dei crediti temporanei nell ETS, altri guardano questa tematica ancora con molta diffidenza. Le preoccupazioni di alcuni Stati membri sono basate sul concetto che gli obiettivi dell ETS debbano essere raggiunti esclusivamente attraverso la riforma nelle infrastrutture e nei settori energetici. Probabilmente questi Paesi non utilizzeranno per intero la loro quota di crediti temporanei corrispondenti all 1% delle emissioni del 1990 e, quindi, non autorizzeranno il proprio settore privato all utilizzo dei crediti temporanei. Tuttavia, l inclusione dei crediti temporanei nell ETS, sulla base di alcune condizioni, potrebbe risultare auspicabile, tenendo in considerazione i benefici che questi progetti potrebbero apportare per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile del CDM, in particolare nei Paesi più poveri. Inoltre, molti Paesi in via di sviluppo hanno un bassissimo potenziale per i CDM energetici poiché o il loro consumo di energia è molto basso (come molti paesi africani), o il loro mix energetico è principalmente formato da fonti rinnovabili quali la biomassa o l idroelettrico (come molti paesi latino-americani). Quindi, l inclusione delle attività di A/R nell ETS potrebbe risultare essenziale, non solo per coinvolgere tali Paesi nella lotta contro i cambiamenti climatici ma anche per affrontare il problema veramente a livello globale. Infine, senza tale inclusione sarà molto difficile il coinvolgimento del settore privato nei progetti A/R, mettendo così un freno allo sviluppo del mercato stesso. Il programma italiano per le attività agro-forestali nell ambito del Protocollo di Kyoto La Delibera CIPE n. 123/2002 ha approvato il Piano nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra, documento di riferimento per l attuazione del Protocollo di Kyoto nel nostro Paese. All interno di tale piano, particolare attenzione è rivolta al settore agro-forestale e al suo potenziale contributo per il raggiungimento dell obiettivo nazionale di riduzione di gas serra. Dopo 5 anni dalla sua approvazione, la delibera è al momento in corso di revisione al fine di inserire le necessarie modifiche dovute all esito del negoziato relativo al cap assegnato all Italia per l attività di gestione forestale. Si ricorda, infatti, che in se- SILVÆ 73

de negoziale nel 2001 fu assegnato al nostro Paese un cap per la gestione forestale palesemente sottostimato. Tale cap, a seguito di un intenso negoziato da parte degli esperti italiani, prima a livello europeo e poi a livello internazionale, è stato ufficialmente modificato alla COP12 (Nairobi, 2006) riconoscendo appieno il valore del patrimonio forestale del nostro Paese. In termini quantitativi, tale cap risulta pari a 10,2 MtCO 2 /anno. La revisione in corso della delibera fisserà il contributo, aggiornato in termini di CO 2 assorbita, delle diverse attività domestiche relative agli articoli 3.3 e 3.4 e i relativi costi di implementazione. In totale, come sintetizzato nella Tabella 1, le attività sinks nazionali hanno un potenziale di assorbimento stimato in 16,2 MtCO 2, pari a circa il 15% dell obiettivo nazionale di riduzione. Oltre il 60% di tale potenziale di assorbimento deriva dalla gestione forestale, cioè dal patrimonio forestale esistente nel nostro Paese. Il resto del potenziale si divide quasi equamente tra le attività di nuova forestazione e di ricolonizzazione indotta da parte della foresta di ex-coltivi e pascoli, impropriamente definita come riforestazione naturale. Per quanto riguarda le attività del settore agricolo, a causa delle incertezze relative alla loro valutazione nell ambito delle azioni inerenti l attuazione del Protocollo di Kyoto nel nostro Paese, è stata riconosciuta l opportunità di non eleggerle tra le attività addizionali incluse nell art. 3.4 del Protocollo. Tra le attività nel settore forestale potenzialmente utili al nostro Paese per il raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto risulta evidente l alto costo marginale di abbattimento delle emissioni nel caso delle attività di nuova forestazione. In particolare, laddove tale attività viene messa in atto in zone ad alto rischio idrogeologico, i costi sono i più alti in assoluto. In termini quantitativi, il programma decennale (2003-2012) approvato dalla delibera nel 2002 prevedeva attività di nuova forestazione su circa 100.000 ettari ad un costo di circa 500 milioni di euro. Fin dalla sua approvazione, però, tale programma non è stato reso operativo a causa della mancanza di copertura finanziaria. Si coglie l occasione per ricordare che i benefici ambientali e sociali, nonché economici (ad esempio, riduzione dei costi dovuti alle frane, alle valanghe ed alle alluvioni), derivanti da tali attività dovrebbero convin- 74 SILVÆ

cere anche i più scettici sull utilità di investire nella forestazione, in particolare nelle zone a rischio del nostro Paese. Il potenziale di assorbimento totale si tradurrà in corrispondenti crediti di carbonio attraverso la certificazione degli assorbimenti avvenuti nei serbatoi di carbonio delle diverse attività sinks. I serbatoi eligibili per il calcolo degli assorbimenti sono la biomassa epigea, la biomassa ipogea, la lettiera, la necromassa e il carbonio nei suoli. La certificazione, che dovrà essere consistente con le linee guida per le attività agro-forestali approvate dal Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC, GPG-LULUCF 2003), e il conseguente rilascio dei crediti di carbonio è la principale attività che dovrà essere svolta dal Registro nazionale dei serbatoi di carbonio forestali. Nel maggio 2005, il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in accordo con il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, aveva sottoposto all attenzione della Conferenza unificata Stato-Regioni una proposta operativa relativa al piano dettagliato per il triennio 2004-2006 riguardo alla realizzazione del potenziale massimo nazionale di assorbimento di carbonio, come richiesto dalla delibera CIPE 123/2002. Tale proposta prevedeva una serie di azioni operative al fine di attuare quanto approvato dalla delibera stessa. Tra queste azioni, l istituzione del Registro è una delle azioni prioritarie per permettere al nostro Paese di vedersi riconosciuti i crediti derivanti dalle attività forestali. Nella Figura 1 viene descritto lo schema di funzionamento del Registro modificato dopo la presa d atto che nel primo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto (2008-2012) dovrà essere l Amministrazione centrale a gestire completamente l implementazione delle attività previste all interno degli art. 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto. Nella versione precedente, infatti, si prevedeva il coinvolgimento delle Regioni nella gestione del suddetto Registro con la ricaduta dei benefici (crediti di carbonio) sul territorio, ovvero sui proprietari che avrebbero accettato il rischio ed il conseguente potenziale profitto dovuto ad un attività di gestione delle foreste e/o di riforestazione, seguendo semplici indirizzi per la rendicontazione finale nell ambito della contabilità nazionale del Protocollo di Kyoto. Constatato che ad oggi la Conferenza Stato- SILVÆ 75

Regioni non ha ancora espresso alcun parere in merito al piano, l Amministrazione centrale dello Stato ha provveduto, e sta provvedendo, alla realizzazione e gestione del suddetto Registro in assenza del coinvolgimento diretto delle Regioni, visto che, in ogni caso, i conti per Kyoto dovranno essere presentati e la responsabilità ultima, in ogni caso, rimarrà a carico dell Amministrazione centrale dello Stato. In termini monetari, il corrispondente valore dei crediti potenzialmente derivanti dall insieme delle attività sinks incluse nel Protocollo di Kyoto è stimato per il nostro Paese in oltre 1,2 miliardi di euro nel quinquennio 2008-2012. Ovviamente, se non riuscissimo ad attuare quanto previsto dalla delibera CIPE 123/2002 tale valore si tramuterà in una spesa per il nostro Paese dovuto al fatto che saremo costretti a ricorrere all acquisto sul mercato di crediti di pari ammontare. Con il Report on the determination of Italy s assigned amount under Article 7, paragraph 4, of the Kyoto Protocol (UNFCCC, 2006), l Italia, come tra l altro richiesto dagli Accordi di Marrakech, ha ufficialmente comunicato al Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) sia la decisione di eleggere solo la Gestione forestale nell ambito delle attività addizionali previste dall art. 3.4 del Protocollo di Kyoto che la propria definizione di foresta da adottare ai fini del Protocollo di Kyoto e consistente in terreno di area minima di mezzo ettaro (0,5 ha) con copertura arborea superiore al dieci per cento (10%) con alberi con altezza potenziale a maturità, in situ, di almeno cinque metri (5 m), e che non sia considerato una coltura agraria o verde urbano. Una foresta può consistere in formazioni forestali chiuse, dove gli alberi dei vari strati coprono un alta porzione del suolo, oppure in formazioni forestali aperte. I giovani soprassuoli naturali e tutte le piantagioni che non hanno ancora raggiunto una densità di copertura del dieci per cento od un altezza di cinque metri sono considerati foresta, come fossero aree normalmente formanti parte della superficie forestale che, per intervento dell uomo, come per le utilizzazioni, o per cause naturali, sono temporaneamente prive di copertura ma che ci si aspetta ritornino boscate. Tale definizione risulta consistente con la definizione FAO e, di conseguenza, con la defini- 76 SILVÆ

zione adottata dall Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio (INFC). Il Registro Nazionale dei serbatoi di carbonio forestali Si analizza ora più nel dettaglio il ruolo del costituendo Registro Nazionale dei serbatoi di carbonio forestali. Nell ambito delle attività di preparazione del Registro, il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sta coinvolgendo gli esperti afferenti ai diversi istituti di ricerca, università e organi dello Stato competenti in materia con l obiettivo di realizzare un sistema inventariale nazionale che consenta di contabilizzare l assorbimento di carbonio (al netto delle emissioni dei gas non-co 2 ) delle attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e selvicoltura (Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF), secondo le specifiche tecniche e metodologiche del Protocollo di Kyoto. Tali esperti daranno il proprio contributo nell ambito delle attività del Comitato di Consultazione Scientifica (CCS) del registro che si è già riunito due volte nel periodo maggio-agosto 2007. Al momento sono stati coinvolti esperti di: Apat, CE-JRC, Cealp, Cfs, Cnr, Ipla, Isafa, Issds, MPI, Unibas, Unibo, Unifi, Unimol, Unina, Unipa, Unipd, Unito e Unitus, ma rimane la ferma volontà del ministero dell Ambiente di coinvolgere ogni altro ente o istituto di ricerca interessato alle tematiche inerenti all attuazione e alla gestione del Registro. Una volta definito l impianto più idoneo del sistema di contabilità, sarà cura del ministero dell Ambiente organizzare una riunione con i rappresentanti delle Amministrazioni regionali e degli Enti locali al fine di presentare loro la proposta concordata con il CCS e mettere in atto le necessarie sinergie, in particolare in merito alla condivisione delle informazioni e dei dati su scala nazionale e locale. Il CCS è al momento impegnato sulle due priorità presentate dal ministero stesso: la prima, assoluta necessità di completare l Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio (INFC) con un ulteriore fase che ci permetta di ricavare dati sul contenuto di carbonio nei serbatoi al momento ancora non oggetto di appositi campionamenti (lettiera, necromassa e suoli) e, la seconda, la realizzazione di un sistema che ci permetta di identifi- SILVÆ 77

care e quantificare le sorgenti di emissione dei gas ad effetto serra non-co 2 (CH 4 e N 2 O) dovute agli incendi nelle aree ad uso forestale. Gli elementi fondamentali che costituiscono il sistema di contabilità gestito dal Registro, oggetto di analisi da parte del CCS, sono rappresentati da basi dati cartografiche e numeriche a copertura nazionale, realizzate in conformità con le linee guida e le buone pratiche dell IPCC. Tra queste l Inventario dell uso delle terre d Italia (IUTI) assicura la classificazione dell intero territorio italiano nelle sei categorie di uso delle terre (Settlements, Cropland, Forest Land, Grassland, Wetland, Other Lands) previste dal sistema di contabilità dei gas ad effetto serra, secondo la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Questo strumento consente di rilevare le porzioni del territorio nazionale che presentano i requisiti per essere annoverate nella contabilità del Protocollo di Kyoto, stabilire a quale delle attività del Protocollo di Kyoto esse siano soggette e quindi quali regole di contabilità debbano essere applicate, e, infine, ricostruire, su sequenze temporali stabilite, le variazioni di superficie che concorrono ad aumentare o diminuire la superficie forestale nazionale oggetto di contabilità. In stretto collegamento con IUTI opera l Inventario degli stock di carbonio d Italia (ISCI), dal momento che questo consente di quantificare lo stock di carbonio associato alle categorie di uso del suolo riportate da IUTI stesso. Con ISCI è possibile attribuire un valore di assorbimento/emissione di carbonio da associare rispettivamente ad aumenti o diminuzioni di superficie forestale e stabilire così l entità del contributo delle foreste per la riduzione del bilancio nazionale delle emissioni di gas serra. Il repertorio delle basi dati del Registro dei serbatoi di carbonio forestali si completa con il Censimento degli incendi forestali d Italia (CIFI) e l Inventario delle emissioni da incendi forestali (IEIF). La prima base dati ha lo scopo di rilevare, localizzare e classificare le superfici forestali percorse da fuoco fornendo i dati di input per la seconda di queste (IEIF). Quest ultima, a partire dai dati di superficie, tipologia di vegetazione ed informazioni sullo stock preesistente e sull entità del danno da fuoco fornisce, mediante l applicazione di appositi fattori, le emissioni di N 2 O e CH 4 sulle superfici forestali bruciate. 78 SILVÆ

Tabella 1 - Potenziale nazionale massimo di assorbimento di carbonio (aggiornamento della tabella 6 della delibera CIPE 123/2002 in corso di revisione) Valori Delibera CIPE 123/02 Nuovi valori Invest. Delibera CIPE123/02 Nuovi valori Invest. art. 3.4: Gestione forestale art. 3.4: Gestione terre agricole, pascoli e rivegetazione art. 3.3: Afforestazione e Riforestazione (vecchi impianti) e superfici soggette a ricolonizzazione indotta della vegetazione art. 3.3: Afforestazione e Riforestazione (nuovi impianti) art. 3.3: Afforestazione e Riforestazione (nuovi impianti) su aree soggette a dissesto idrogeologico (MtCO 2 ) (MtCO 2 ) (Meuro) (Meuro) 4,1 10,2 10 16 0,1 0,0 4,2 0,0 4,0 4,0 12,5 12,5 1,0 1,0 200 200 1,0 1,0 300 300 Totale 10,2 16,2 526,7 528,5 Schema di funzionamento del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio forestali SILVÆ 79

Bibliografia LUMICISI, A. (2006) - I boschi nel Protocollo. QualEnergia, Anno IV - n. 1, gennaio-febbraio 2006: pp. 17-21. LUMICISI, A.- TEDESCHI, V.- FEDERICI, S. (2006) - Il Registro Nazionale dei Serbatoi di Carbonio Agro-Forestale. Agronomi forestali, n. 2/200: pp. 16-18. LUMICISI,A.- TEDESCHI,V.- VITULLO,M.- FEDERICI,S.- POMPEI, E. (2007) - Il ruolo dello Stato e delle Amministrazioni Regionali e Locali nell applicazione del Protocollo di Kyoto nel settore forestale. Forest@ 4 (3): pp. 246-249. LUMICISI,A.- FEDERICI, S. (2007) - Il negoziato sulla valorizzazione delle foreste italiane, Alberi e Territorio, n. 1/2: pp. 30-33. UNFCCC (2006) - Report on the determination of Italy s assigned amount under Article 7, paragraph 4, of the Kyoto Protocol : http://unfccc.int/files/national_reports/initial_reports_under_the_kyoto_protocol/application/pdf/aa-report-notificato.pdf. UNFCCC (2006) - Decisione 8/CMP.2 (Forest management under Article 3, paragraph 4, of the Kyoto Protocol: Italy): http://unfccc.int/resource/docs/2006/cmp2/-eng/10a01.pdf#page=33. 80 SILVÆ