RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO SUI TIROCINI PREVIGENTE ALL ART. 11 LEGGE 148/2011



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RICOSTRUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO SUI TIROCINI PREVIGENTE ALL ART. 11 LEGGE 148/2011 1. Riferimenti normativi nazionali e regionali Legge 196/97 Norme in materia di promozione dell occupazione, art. 18 Tirocini formativi e di orientamento DM 142/98 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento Circolare Ministeriale 92/98 Oggetto: Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98 Legge 53/2003 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", art. 4 Alternanza scuola-lavoro D.Lgs 276/2003 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 60 Tirocini estivi di orientamento Circolare Ministeriale 32/2004 Oggetto: Circolare in materia di tirocini estivi di orientamento di cui all articolo 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003 D.Lgs 77/2005 Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 DM 509/99 Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, art. 10, comma 1, lett. f DM 270/04 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, art. 10, comma 5, lett. d LR 12/2003, Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, in part. art. 9 Metodologie didattiche nel sistema formativo e art. 30 Accesso alla formazione professionale iniziale LR 17/2005 Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro, artt. 24-26 Circolare Ministeriale 4746/2007 Oggetto: adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Legge Finanziaria 2007) Ulteriori indirizzi operativi DGR 105/2010 Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/02/2005, n. 265. 2. Durata Tirocini (DM 142/98, LR 17/2005) Beneficiari Studenti di scuola secondaria Lavoratori inoccupati e disoccupati (compresi gli iscritti alle liste di mobilità) Durata non superiore a 4 mesi 6 mesi 1

Allievi di istituti professionali statali, corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi 6 mesi Studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 18 mesi successici al termine degli studi 12 mesi Persone svantaggiate ai sensi dell art. 4, comma 1 della L. 381/91, con esclusione dei soggetti portatori di handicap Soggetti portatori di handicap L. 68/99 12 mesi 24 mesi 3. Soggetti Promotori (DM 142/98, LR 17/2005) DM 142/98 art. 2 LR 17/2005 art. 25, comma 3 a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici c) provveditorati agli studi a) le Province h) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 32, comma 2, secondo i limiti stabiliti dalla Giunta Regionale i) i Comuni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione, ai sensi degli articoli 39 e 40, all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti, che sono definiti dalla Giunta Regionale b) le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici 2

d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento; e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione c) le istituzioni scolastiche statali e paritarie, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio d) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale e) le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario in quanto esercitano funzioni di orientamento ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 9 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20); f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti individuati dalla Giunta Regionale e relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale g) le Aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo 2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione. j) gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5 4. La distinzione tra tirocini curricolari ed extracurricolari L art. 18 della L. 196/97 prevede l emanazione di disposizioni al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, attraverso iniziative di tirocini e stages..., senza però spiegare la differenza tra i due termini. Il regolamento di attuazione, DM 142/98, regolamenta esclusivamente i tirocini formativi e di orientamento. All art. 2 Modalità di attivazione individua tra i possibili soggetti promotori, alla voce d), le Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, ed aggiunge la specifica anche nell ambito dei piano di studio previsti dal vigente ordinamento, il che equivale ai tirocini curricolari. Solo in seguito all introduzione delle Comunicazioni Obbligatorie anche per i tirocini, ed in particolare allo sforzo di discriminare i tirocini soggetti all obbligo da quelli non soggetti all obbligo, si è giunti, con la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 14/02/2007, n. 4746, avente ad oggetto Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Legge Finanziaria 2007) Ulteriori indirizzi operativi, ad individuare un confine netto tra i tirocini curricolari, non soggetti all obbligo di CO ( esperienze previste all interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non è 3

direttamente quella di favorire l inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di apprendimento e di formazione ) e non curricolari, soggetti all obbligo di CO ( tirocini promossi dai centri per l impiego e da altri soggetti operanti nel campo delle politiche del lavoro a favore di soggetti inoccupati o disoccupati, nonché di soggetti svantaggiati o di disabili, con la finalità di favorirne l inserimento lavorativo ). Anche all interno delle normative che regolano i sistemi dell istruzione e dell università, quando si prevedono esperienze formative in azienda, il riferimento resta la normativa sui tirocini. La L. 53/2003 all art. 4 (Alternanza scuola-lavoro), riconferma la validità della disciplina generale dei tirocini (DM 142/98) anche per questa tipologia di esperienza in azienda. Anche per quanto riguarda l università, il DM 509/ 1999 e ss.mm. all art. 10, comma 1, lett. f individua, tra le tipologie di attività formative, i tirocini di cui al DM 142/98. 5. Tirocini nella formazione professionale La DGR 105/2010, che detta le disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, inserisce la definizione di tirocinio e stage tra le modalità didattiche delle attività formative finanziabili o autorizzabili. In particolare: Lo stage è una modalità didattica che prevede la possibilità di contestualizzare gli apprendimenti del corso presso aziende o strutture lavorative al fine di consentire anche l approfondimento di modalità di intervento e modelli relazionali e organizzativi coerenti con il corso frequentato e/o in contesti lavorativi caratterizzati da processi e attività coerenti con quelli di riferimento della qualifica. Il riferimento è costituito dalla Circolare n. 52/99 del Ministero del Lavoro Oggetto: stages in azienda, dedicata agli stages effettuati nell ambito di progetti di formazione professionale cofinanziati dal FSE, in cui si precisa che gli stessi non rientrano nel campo di applicazione del decreto ministeriale del 25/3/98 n. 142, recante norme sui tirocini formativi e di orientamento. Tirocini formativi: Il riferimento per tutte le modalità attuative è il DM n. 142/98. Gli standard formativi dei percorsi finalizzati all acquisizione di qualifiche del SRQ (la cui articolazione si differenzia a seconda della tipologia di utenza, delle caratteristiche della qualifica professionale e delle finalità istituzionalmente assegnate agli interventi formativi) prevedono un monte ore di stage proporzionato alla durata del percorso stesso. La proporzione varia dal 20 al 40 % del monte ore complessivo a seconda della tipologia di qualifica e dei destinatari. Il sistema dell istruzione Nel sistema dell istruzione convivono due tipologie di formazione in azienda: il tirocinio e l alternanza studio-lavoro. L alternanza studio-lavoro, introdotta dalla legge 53/2003, è una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Può essere un alternativa all apprendistato per l espletamento del diritto-dovere. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Il sistema universitario La disciplina dell autonomia didattica degli Atenei (Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509, modificato dal Decreto 270/2004) individua tra le attività formative indispensabili per conseguire gli obiettivi formativi delle classi di corsi di studio attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142. 4

ART. 11 LEGGE 148/2011 Legge 148/2011 Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre), art. 11: Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini 1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. 2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e il relativo regolamento di attuazione. 5