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Transcript:

RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi da soggetto non residente Artt. 7 e 10 del D.P.R. n. 633 del 1972. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione degli artt. 7 e 10, comma 1, n. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente QUESITO La società istante chiede chiarimenti circa la possibilità di applicare il regime di esenzione IVA alla prestazione di servizi resa da un soggetto non residente avente ad oggetto la fissazione delle quote o quotazioni degli eventi oggetto delle scommesse accettate dalla società istante. Al riguardo precisa che, a seguito della gara pubblica indetta dall Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in virtù del decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze 21 dicembre 2006, è risultata aggiudicataria di diritti per l affidamento in concessione dei Giochi Pubblici diversi dalle corse dei cavalli, quale società nominata da altre due imprese e che nel 2007 ha iniziato ad operare nel settore dell'accettazione delle scommesse. A tale fine la società istante ha stipulato con la società di diritto cipriota Alfa Ltd, appartenente al suo stesso gruppo, un contratto avente ad oggetto la fissazione, da parte di Alfa, delle quote delle scommesse relative ad eventi sportivi selezionati dall istante, necessaria per consentire all istante di

2 provvedere alla collocazione delle scommesse sul relativo mercato in base alle quotazioni ricevute. La procedura di fissazione delle quote consta di alcuni passaggi: a) l istante comunica alla Alfa gli eventi inclusi nel programma ufficiale pubblicato dalla AAMS; b) Alfa assume l'incarico di inviare al più presto le quotazioni richieste dall'istante; c) prima che l'istante pubblichi le proprie scommesse, Alfa le fornisce una lista di proposte di quotazioni; d) ricevute le proposte di quotazioni, la società istante intraprende con Alfa una fase di definizione finale delle scommesse. In particolare, è previsto che la società istante tenga in considerazione le linee guida di volta in volta definite con Alfa. L'istante evidenzia che il contratto in questione ha per oggetto la determinazione delle quote, elemento senza il quale non potrebbe aversi giuridicamente una scommessa, cioè l operazione riferita a un contratto col quale le parti, assumendo reciprocamente il rischio dell esito di un giuoco o dell esattezza di una loro opinione, si obbligano l una verso l altra a pagare la posta pattuita nei casi in cui l esito si verifichi in modo sfavorevole oppure l affermata opinione risulti sbagliata. Rileva altresì come l attività del soggetto che accetta le scommesse consiste essenzialmente in due fasi: (i) individuazione degli eventi oggetto delle scommesse; (ii) quotazione dei diversi esiti pronosticabili connessi a ciascun evento. Tale ricostruzione giuridica trova diretta conferma nella vigente normativa in materia di scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, di cui al Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze 1 marzo 2006 n. 111, con particolare riferimento all oggetto delle scommesse (artt. 1 e 3), alle scommesse ammesse (art. 4) e al programma delle scommesse (art. 5).

3 SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE In merito alle implicazioni fiscali del descritto rapporto contrattuale l istante rileva che, ai sensi dell art.11, secondo comma, del D.M. n.111 del 2006, le operazioni relative all esercizio delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall imposta sul valore aggiunto ai sensi dell art. 10, primo comma, n. 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Peraltro, tale ultima norma non fornisce una definizione del servizio di scommessa ma si limita a stabilire che il regime di esenzione IVA si rende applicabile alle operazioni relative all esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere. Premesso che la circolare dell Agenzia delle Entrate n. 10 del 13 marzo 2006 ha precisato che l esenzione in esame si riferisce alle operazioni attive poste in essere dai soggetti che organizzano le attività indicate nel medesimo numero, l istante ritiene che tale posizione vada interpretata anche alla luce dei chiarimenti forniti dall amministrazione finanziaria in particolare nella risoluzione 13 giugno 2003 n. 133, laddove a proposito dei servizi collaterali resi da istituti di credito è stato precisato che l esenzione IVA si applica a prescindere sia dall esame delle qualità giuridiche del prestatore sia delle modalità tecniche con cui l operazione viene eseguita. Tale interpretazione, di carattere generale, a detta dell istante dovrebbe estendersi anche al caso di specie. D altronde la Corte di Giustizia dell UE, chiamata ad esprimersi sulla fornitura di servizi di call center ad un organizzatore di scommesse sportive (sentenza C-89/05), ha negato il beneficio dell esenzione da IVA ex art. 13, parte b, lett. f), della direttiva 77/388/CEE in quanto la prestazione di servizi in esame non poteva essere qualificata come operazione di scommessa ai sensi della disposizione in questione. Dalla sentenza citata, a parere dell istante, si deduce che ai fini dell esenzione IVA le scommesse devono contenere: a) la definizione degli eventi tra quelli che lecitamente possono essere oggetto di scommesse; b) la definizione delle singole

4 quotazioni di ciascun esito pronosticabile di un evento; c) l attribuzione di una possibilità di guadagno legata all alea dell evento stesso. Pertanto essa ritiene che, nel caso di specie, l attività svolta da Alfa in base al contratto costituisce parte integrante dell attività di scommessa poiché è tramite la definizione delle quote che viene quantificato e predefinito economicamente il rischio insito nella scommessa e quindi l attribuzione in capo al soggetto scommettitore di un aspettativa di guadagno. In particolare, essa ritiene che l attività resa da Alfa rientri nel concetto di prestazione di scommessa per la quale è prevista una specifica esenzione IVA. Inoltre, poiché per tale tipologia di prestazioni non è fissato alcun criterio speciale di territorialità agli effetti dell IVA, nel caso prospettato va applicata la regola generale prevista dal terzo comma del citato art. 7 per le prestazioni di servizi generiche, secondo la quale queste ultime sono territorialmente rilevanti in Italia se rese da un soggetto passivo ivi residente. Pertanto, ai fini Iva, la prestazione resa da Alfa deve considerarsi non rilevante territorialmente in Italia. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L art. 10, n. 7, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che sono esenti dall IVA le operazioni relative all esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi,... La circolare 13 marzo 2006, n. 10 ha chiarito che l esenzione si applica solo alle operazioni attive, ovvero all accettazione delle scommesse, poste in essere dai soggetti che organizzano le predette operazioni. Ciò premesso, le prestazioni di servizi rese dalla Alfa L.T.D. nei confronti dell istante Beta s.r.l., consistenti nella fissazione delle quote delle scommesse, non possono essere qualificate come operazioni relative alla raccolta delle scommesse nei sensi specificati dalla sopra citata circolare n. 10 del 2006. Invero, trattasi della fornitura di dati che, sebbene necessari per la collocazione delle scommesse sul mercato, attengono ad una fase distinta dall accettazione delle giocate. Tali prestazioni rientranti tra i servizi elencati nell art. 7, quarto

5 comma, lett. d) del d.p.r. n. 633, del 1972, sono da considerare territorialmente rilevanti in Italia agli effetti dell IVA in quanto rese a soggetto domiciliato nel territorio dello Stato e non utilizzate fuori dal territorio della Comunità europea, con la conseguenza che la società istante sarà tenuta ad emettere una fattura con applicazione dell IVA nella misura ordinaria del 20 %, secondo le modalità previste dall art. 17, terzo comma, del d.p.r. n. 633 del 1972. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 29.