Comune di Padova Settore Edilizia Privata Settore Pianificazione Urbanistica Piano Regolatore Generale Nuovo Regolamento Edilizio Comunale (Approvato con Deliberazione del C.C. n. 41 del 05/06/2006) Specifiche Operative ai sensi dell articolo 2, comma 6, del Regolamento Edilizio Comunale Art. 13 Ristrutturazione edilizia Testo redatto ai sensi dell articolo 2, comma 6, del Regolamento Edilizio e approvato con determina dirigenziale n 2007/23/51 del 28/12/2007
Art. 13 Ristrutturazione edilizia 1. Sono definiti di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell art. 3 lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell edificio, l eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l adeguamento alla normativa antisismica e quelle previste dalla L.R. 30 luglio 1996 n. 21. 2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia non devono pregiudicare le caratteristiche ambientali della zona né possono comportare incrementi di volume all esterno della sagoma esistente. Qualora, contestualmente alla ristrutturazione edilizia, siano previsti incrementi di volume all esterno della sagoma esistente, l intervento viene considerato di nuova costruzione ed è disciplinato dal successivo articolo 14. 3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, secondo le disposizioni degli artt.10 e 22 del D.P.R 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere eseguiti mediante denuncia di inizio attività o permesso di costruire. INDICAZIONI SPECIFICHE Comma 1 Gli interventi di ristrutturazione edilizia comportano un cambiamento sostanziale dell assetto edilizio precedente, con una modifica degli elementi tipologici, formali e strutturali, parziale o complessiva, dell'organismo edilizio interessato. In ogni caso, per eseguire un intervento di ristrutturazione è necessaria la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare e cioè di un organismo edilizio dotato di strutture 1
perimetrali, orizzontali e di copertura tali da definire un volume edilizio: la ricostruzione di ruderi non costituisce un intervento di ristrutturazione edilizia ma di nuova costruzione. Se gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su edifici ricadenti in Centro Storico - artt. 41 e ss delle NTA del PRG - o in Zona di tutela delle unità insediative di interesse storico, architettonico e ambientale esterne al Centro Storico - art. 24 delle NTA, gli stessi devono essere progettati ed eseguiti nel rispetto della metodologia d intervento richiesta dalle rispettive norme del PRG. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione è possibile inserire i volumi tecnici, gli abbaini - nei limiti stabiliti dall articolo 20 del R.E. - e adottare le innovazioni necessarie per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica ai sensi della L.R. 30 luglio 1996 n. 21. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono modifiche, sostituzioni e nuovi inserimenti di: strutture ed elementi distributivi verticali e orizzontali dell'edificio, anche condominiali (es. modifica di scale comuni), con inserimento di nuovi solai o traslazione di quelli esistenti e con creazione di nuova superficie utile, inserimento di nuovi locali anche con diversa destinazione d uso, modifica di fronti edilizi, facciate e coperture. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia si distinguono quelli di ristrutturazione leggera da quelli di ristrutturazione pesante ; in particolare costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia pesante quelli che determinano la creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, o che, per gli immobili ricadenti nelle zone omogenee A, comportano mutamenti delle destinazioni d uso ( art. 10 comma 1 lett. c del DPR 380/2001). Gli interventi di ristrutturazione edilizia pesante, come sopra definiti, sono soggetti a permesso di costruire o a DIA alternativa al permesso di costruire. Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione La ristrutturazione edilizia da attuarsi con le modalità della demolizione e successiva ricostruzione è consentita solo se riguarda edifici privi di valore ambientale e architettonico e in assenza degli elementi decorativi di cui all art. 50 del D. Leg.vo 42/2004 (affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e altri elementi decorativi ), 2
salvo che venga acquisita l autorizzazione della Soprintendenza. Non è ammessa per tutti gli edifici inseriti nelle ZTO "A", a meno che si tratti di immobili classificati come UDP di classe E ( edifici posteriori al 1936 privi di valore documentale). Con questo tipo di intervento l'edificio potrà essere interamente riprogettato, a condizione che rimangano immutati il volume e la sagoma dell'immobile preesistente. Sono consentiti modesti spostamenti dell area di sedime, al fine di migliorare la collocazione dell edificio all interno del lotto di pertinenza con riferimento ai distacchi dai confini e/o dalle costruzioni, ecc. e quelli minimi necessari per la ricostruzione al di fuori delle fasce di rispetto. Sono altresì consentiti gli adeguamenti ai sensi della L.R. 30 luglio 1996 n. 21, quelli alla normativa antisismica, nonché l inserimento di abbaini nei limiti di cui all art. 20 delle NTA. Comma 2 Qualora nell ambito di un intervento di ristrutturazione si prevedano interventi che comportano modifiche al volume occorre distinguere tra : a) modifiche al volume all interno della sagoma dell edificio ( es. volumi interrati, intervento di chiusura di un portico o passaggio coperto, interventi al piano sottotetto), e b) modifiche al volume che comportano alterazioni della sagoma dell edificio all esterno di quella preesistente: queste ultime devono essere attuate a parità di volume complessivo e nel rispetto della normativa di PRG che riguarda le distanze ( art 7 delle NTA ) e le fasce di rispetto. Comma 3 Gli interventi di ristrutturazione leggera sono eseguiti con DIA ordinaria; possono essere eseguiti con DIA ordinaria anche gli interventi di questo genere che prevedano la demolizione e ricostruzione dell edificio, eventuali adeguamenti alla normativa antisismica, alla L.R. 30 luglio 1996 n. 21 e la realizzazione degli abbaini nei limiti dell art. 20 della NTA. Gli interventi di ristrutturazione pesante come indicati al comma 1, ivi compresi quelli che prevedono incrementi di superficie, di volumi interrati accessori o la chiusura di portici all interno della sagoma esistente, ovvero il cambio di destinazione d uso nelle ZTO A, sono realizzabili attraverso permesso di costruire o DIA alternativa al permesso di costruire. 3
Riferimenti normativi Art. 3 lett. d) del D.P.R. 380/2001. Art. 10 comma 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001 Art. 22 comma 3 del D.P.R. 380/2001 Circolare Min. Infrastrutture e Trasporti 7/8/2003 n. 4174/316/26 avente ad oggetto Chiarimenti interpretativi in ordine all inclusione dell intervento di demolizione e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilzia( c.d. Circolare Lunardi) 4