Comune di Alliste Provincia di Lecce PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2013-2015 DECRETO-LEGGE 25/06/2008 n. 112, G.U. n. 147 del 25/06/2008 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. LEGGE 06/08/2008 n. 133, G.U. n. 195 del 21/08/2008 - Suppl. Ord. n. 196 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 16 dicembre 2009 Parziale illegittimità costituzionale dell'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 n. 133 Art. 17 L.R. 25-2-2010 n. 5 Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse. Pubblicata nel B.U. Puglia 2 marzo 2010, n. 40 supp. L articolo 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112 (convertito con la L. 06/08/2008 n. 133) prevede che i comuni, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, provvedono con delibera del Consiglio Comunale ad individuare, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili, ricadenti nel territorio comunale, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 340 del 16/12/2009, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del 2 comma del citato art. 58 (sopra perciò non riportato) laddove lo stesso articolato prevedeva la possibilità per i comuni di variare la destinazione urbanistica degli immobili individuati senza che tale variazione dovesse essere sottoposta alle verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province o delle Regioni. L art. 17 della Legge Regionale Puglia n. 5 del 25/02/2010, proprio in considerazione della citata sentenza della Corte Costituzionale, ha così disciplinato (di fatto 1
ricostituendo l originario dettato della Legge 133/2008) il procedimento delle varianti ex articolo 58 L. 133/2008: «1. Le deliberazioni dei consigli comunali dei comuni della Puglia di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni ai sensi dell articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di controllo regionale. 2. Ove le varianti di cui al comma 1 riguardino terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente, sono sottoposte a controllo di compatibilità rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata, previa istruttoria del servizio competente, da parte della Giunta regionale, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. Decorso tale termine, le varianti si intendono approvate. Qualora la Giunta regionale deliberi la non compatibilità delle varianti, si applicano le procedure di cui agli articoli 9, 10 e 11 della L.R. n. 20/2001 poste in capo al Comune e alla Regione, con i termini ridotti della metà. Le varianti sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP)». L elenco redatto, da pubblicare secondo le forme di legge, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile 1, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Il Comune può in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi. Il Comune può altresì conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Alle dismissioni degli immobili inclusi nell elenco si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 2. Al fine di operare il «riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare», in modo da addivenire a una migliore economicità nell'impiego dei cespiti immobiliari di proprietà comunale, con conseguenti positivi effetti sul bilancio comunale, l ufficio tecnico ha proceduto alla formazione degli elenchi degli immobili da valorizzare o dimettere, redatti sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici e dell inventario generale del patrimonio risultante al dicembre 2012. 1 Art. 2644 Codice Civile - Effetti della trascrizione. Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore. 2 Art. 3 D.L. 25/09/2001 n. 351. 18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanisticaedilizia e fiscale. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di cui al comma 1 può essere disposta in favore delle società benefìciarie del trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei canoni di affitto o locazione (34). 19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti, le società sono esonerate dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per evizione è a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore delle società. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle rivendite da parte delle società di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla metà. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare le formalità di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse non siano state già eseguite (35). 2
Sul piano operativo è stata effettuata una rilevazione analitica del patrimonio, nelle sue differenti componenti, redigendo apposite schede contenenti i dati tecnici e catastali di ogni singolo immobile. Il patrimonio immobiliare comunale è stato quindi suddiviso in funzione della destinazione prevista, della potenziale alienabilità del bene e delle previsioni di valorizzazione dello stesso. Gli elenchi sono inseriti nel Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili comunali da allegarsi al Bilancio di Previsione e da approvarsi da parte del Consiglio Comunale, ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate (art. 58 D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008). Con deliberazione della G.C. n. 13 del 02/03/2012 sono stati approvati gli elenchi degli immobili terreni e fabbricati inseriti nell inventario patrimoniale suscettibili di valorizzazione e/o dismissione per il triennio 2012-2014, da sottoporre all esame del Consiglio Comunale e da allegare al Bilancio di previsione 2012. Con Deliberazione n. 6 del 30 marzo 2012, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2012-2014, allegato alla Deliberazione di approvazione del Bilancio comunale n. 31 del 09/10/2012. Il P.A.V. così approvato è stato variato con deliberazioni del C.C. n. 25 del 09/10/2012 e n. 36 del 30/11/2012. Nell anno 2012 è stato alienato n. 1 immobile riportato al n. 28 dell Elenco n. 3 (Terreni da alienare) allegato alla citata deliberazione del C.C. n. 6/2012. Inoltre, in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 16 del 30/06/2011 e come già avvenuto nelle ultime due annualità, è stata disposta l affrancazione di alcuni terreni in favore dei livellari aventi titolo e riportati nell Elenco n. 5 (Terreni concessi per livello) allegato alla citata deliberazione del C.C. n. 6/2012 e ss.mm.ii. Per tali immobili si precisa che, con determinazione R.S. n. 119 del 29/11/2012 (R.G. n. 576 del 04/12/2012), in seguito all aggiornamento della ricognizione sugli immobili già gravati da diritti reali in favore del Comune di Alliste, è stata accertata in 1.465.280,37 la somma da prevedere in entrata per diritti di affrancazione con riferimento all esercizio di bilancio 2012, in funzione delle disposizioni sopra richiamate. Tale ricognizione è in continuo aggiornamento, anche per via delle indagini in corso di espletamento preso l Agenzia del Territorio di Lecce, con ricerca delle intestazioni delle partite originarie risultanti all impianto del Catasto Terreni. Pertanto l elenco n. 5 (Terreni concessi per livello) qui allegato contiene ulteriori immobili oltre a quelli già compresi negli allegati alla citata determinazione R.S. n. 119/2012. Nel mese di gennaio 2013 è stata accertata la mancata volturazione in favore del Comune di Alliste di alcuni terreni di fatto parte della sede stradale di Via Milite Ignoto, nel tratto finale della stessa all incrocio con Via Pozzonardo. Tali immobili risultano ancora in testa alla originaria proprietà e, per essi, occorrerà procedere alla volturazione in Catasto con la classificazione di strade pubbliche. Si tratta degli immobili riportati in Catasto al Foglio 2, particelle nn. 1758 (intera), 165 (parte), 166 (parte), 168 (parte), 169 (intera), 170 (intera), 171 (intera), 172 (intera). Tali immobili sono stati inseriti nell elenco n. 1 (Generale Terreni) e nell elenco n. 2 (Terreni da valorizzare). Con relazione del Responsabile del 3 Settore in data 26/11/2012, in atti, è stato comunicato che il terreno individuato nel N.C.T. al Foglio n. 23, particella n. 1056, della superficie di mq. 5.665,00, già ceduta al Comune dalla società Il Giardino dei Pini S.r.l. quale area standard, risultando intercluso ed «in posizione marginale rispetto alla strada ed all area costiera, omissis non svolge in maniera adeguata la funzione propria di uno spazio a servizi facilmente fruibile dalla collettività». Pertanto non risulta funzionale all organizzazione della rete degli spazi a servizi del comune di Alliste. 3
Per ciò che concerne la stima del prezzo di alienazione si è considerato quanto rilevato dal Settore Gestione Risorse del Comune di Alliste, Servizio Tributi, che attribuisce a tali aree il valore di 14,60/mq. (anno 2007), rivalutato con calcolo delle variazione indici ISTAT ad 15,49/mq nell anno 2012. In assenza di determinazioni per l anno corrente tale valore è stato prudenzialmente incrementato e portato a 16,00/mq. In data 30/11/2012 il Commissario ad acta del Consorzio A.T.O. Lecce 3 ha decretato il finanziamento di 219.384,55 in favore del Comune di Alliste per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta e che il Responsabile del 3 Settore interessato ha individuato la localizzazione dell intervento presso l ex deposito automezzi del Comune, sito sulla S.P. 67 Alliste-Felline, già inserito nel P.A.V. 2012-2014 e che, quindi, occorre modificare tale previsione inserendo l immobile nell elenco n. 7 (Fabbricati da valorizzare), con conseguente variante della destinazione urbanistica (da zona B2a Insediamenti Residenziali Aperti a zona Sc2 Attrezzature Pubbliche di interesse comune ). Si precisa che per tale immobile, con l approvazione del P.A.V. 2012-2014 era stata variata la destinazione urbanistica da zona Sc2 (Attr. Pubbl. interesse comune) a zona B2a Insed. Resid. Aperti (variante senza variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dalle previsioni allora vigenti per tale area come deliberate in seguito all approvazione del P.A.V. 2009-2011 con Deliberazione del C.C. n. 5 del 20/03/2009). Per quanto concerne gli immobili riportati negli elenchi n. 3 (terreni da alienare) e n. 8 (fabbricati da alienare) si propone una stima del valore di alienazione inferiore del 10% rispetto al valore risultante dall ultima asta pubblica del 19/04/2012 per gli immobili non alienati a causa di mancanza di offerte, e con le seguenti eccezioni per gli immobili di cui all elenco n. 3 (terreni da alienare): I terreni indicati ai nn. da 4 a 10, per i quali il valore di alienazione sarà oggetto di quantificazione nel Piano di Lottizzazione in corso di approvazione dai competenti organi comunali; I terreni indicati al n. 12, in quanto non ancora frazionati e, quindi, suscettibili di revisione della stima una volta definiti nei nuovi confini; I terreni indicati ai nn. 19, 22, 23 e 24, in quanto il valore già stimato appare congruo. Di seguito, per il triennio 2013-2015, si riportano i seguenti elenchi degli immobili terreni e fabbricati inseriti nell inventario patrimoniale suscettibili di valorizzazione e/o dismissione in quanto non strumentali all esercizio delle funzioni istituzionali. Gli elenchi costituiscono aggiornamento dei precedenti elenchi inseriti nel P.A.V. vigente, approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 30/03/2012. 1. Generale Terreni: sono riportati tutti i terreni in cui l intestatario risulta essere il Comune di Alliste, compresi quelli gravati da concessione di livello. 2. Terreni da valorizzare: sono riportati i terreni strumentali all esercizio di funzioni istituzionali, i terreni demaniali, quelli concessi in diritto di superficie, i relitti stradali non alienabili e le aree destinate ad urbanizzazioni. 3. Terreni da alienare: sono riportati i terreni suscettibili di dismissione in quanto non strumentali all esercizio delle funzioni istituzionali. 4. Terreni da verificare: sono riportati i terreni per i quali occorre un approfondimento di indagine per accertarne o l effettiva intestazione o la consistenza, o per altre verifiche da espletare prima di deciderne la classificazione negli elenchi sopra riportati. 5. Terreni concessi per livello: sono riportati i terreni per i quali il Comune di Alliste risulta intestatario e sono concessi con diritto di livello a privati. Nell elenco sono inseriti anche i terreni per i quali è stata già disposta 4
l affrancazione negli anni 2011, 2012 ed in quello corrente, in attuazione al disposto della Deliberazione del C.C. n. 16 del 30/06/2011. Inoltre, rispetto all elenco riportato nel precedente P.A.V. 2012-2014 sono stati inseriti nuovi terreni risultanti dalle indagini ricognitive effettuate dall ufficio nell anno 2012 e tuttora in corso. 6. Generale Fabbricati: sono riportati tutti i fabbricati di proprietà comunale. Per alcuni di essi non risulta il frazionamento dell area di insistenza, il trasferimento della proprietà, la relativa voltura e l accatastamento dell immobile. 7. Fabbricati da valorizzare: sono riportati i fabbricati ritenuti strumentali all esercizio di funzioni istituzionali. 8. Fabbricati da alienare: sono riportati i fabbricati suscettibili di dismissione in quanto non strumentali all esercizio delle funzioni istituzionali. 9. Fabbricati da verificare: sono riportati i fabbricati per i quali occorre un approfondimento di indagine per accertarne o l effettiva intestazione o la consistenza, o per altre verifiche da espletare prima di deciderne la classificazione negli elenchi sopra riportati. Alliste, marzo 2013 Il Responsabile IV Settore Arch. Nicola Miglietta 5