Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali



Documenti analoghi
Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP)

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Losanna

Legge federale sulle scuole universitarie professionali

Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure

Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sulle finanze della Confederazione

Ordinanza sulla formazione professionale

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Legge federale sulle scuole universitarie professionali

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

del 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sull energia

Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili

Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo

Ordinanza sull integrazione degli stranieri

Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull energia

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

può partecipare a istituzioni comuni delle università, se queste adempiono compiti di importanza nazionale.

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario

Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza del DEFR sull ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale 1

Ordinanza del DFE. Sezione 1: Oggetto. Sezione 2: Condizioni, procedura e durata del riconoscimento di agenzie. del 4 maggio 2007

Ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole universitarie professionali d economia domestica

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente l organizzazione dell Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1

(Ordinanza sugli studi IUFFP) 1. Sezione 1: Offerta di formazione. del 22 giugno 2010 (Stato 1 agosto 2019)

Convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale sulla collaborazione nell ambito dell infrastruttura

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1

Ordinanza che limita l effettivo degli stranieri

Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione

Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Consultazione. Legge federale sul programma di stabilizzazione Legge del 24 marzo sul personale federale.

Ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento

Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di ristorazione e albergheria

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sugli organismi di vigilanza nell ambito della vigilanza sui mercati finanziari

Ordinanza concernente i sistemi d informazione nella formazione professionale e nel settore universitario

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di tecnica

Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero

Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera

Ordinanza sull assicurazione malattie

Modifica del 20 settembre Il Dipartimento federale dell economia (DFE) ordina:

Avamprogetto del Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie (OCPre)

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza contro l inquinamento fonico

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2018)

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Progettista di sistemi di refrigerazione con attestato federale di capacità (AFC)

Legge federale sull assicurazione malattie

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Ordinanza sull ammissione al Politecnico federale di Losanna

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Legge sulla formazione professionale LFPr. Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) 2

Ordinanza concernente la patente federale d ingegnere geometra

Capitolo 1: Oggetto. del 16 novembre 2017

Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea

Modifica del (avamprogetto del 10 dicembre 2009) Il Dipartimento federale dell economia ordina:

Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull ingegneria genetica

Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Transcript:

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP) Modifica del 24 aprile 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sulle scuole universitarie professionali dell 11 settembre 1996 1 è modificata come segue: Art. 5 cpv. 2 lett. c nonché 3 e 4 2 Nei settori dell economia e dei servizi sono conferiti i seguenti titoli protetti: c. economista informatico SUP. 3 Nel settore delle arti applicate sono conferiti i seguenti titoli protetti: a. «designer SUP»; b. «conservatore-restauratore SUP». 4 Al titolo protetto può essere aggiunta la menzione «diplomato». Il titolo può essere completato con l indicazione del ciclo di studio. Art. 5a Addenda al diploma La scuola universitaria professionale rilascia il diploma con un addenda (addenda al diploma). L addenda è rilasciata nella lingua d insegnamento e in inglese e dà ragguagli in forma standardizzata sui contenuti degli studi e sulle qualificazioni accademiche e professionali. Titolo prima dell art. 14 Capitolo 2: Sussidi federali Sezione 1: Diritto ai sussidi Art. 14 rubrica Abrogata 1 RS 414.711 1358 2001-1849

Titolo prima dell art. 15 Sezione 2: Sussidi per i costi d esercizio legati all insegnamento Art. 15 Base di calcolo 1 L ammontare dei sussidi per l insegnamento è calcolato in base ai corsi di esercizio legati all insegnamento. Sono considerati costi d esercizio le spese di personale, le spese di materiale e di prestazioni di servizio, nonché gli altri costi d esercizio come le spese accessorie, le spese di pulizia e le spese di manutenzione di impianti e immobili. Le spese di infrastruttura non sono considerate spese di esercizio. 2 Sono considerati costi di infrastruttura i costi per l affitto di oggetti propri o appartenenti a terzi, gli interessi effettivi o contabili e gli ammortamenti di investimenti per quanto questi ultimi siano stati cofinanziati da indennità a fondo perso. 3 Il Dipartimento può stabilire che le spese amministrative sono prese in considerazione soltanto fino a una determinata quota dei costi totali d esercizio. Art. 16 Calcolo dei sussidi I sussidi per l insegnamento sono calcolati in base alla media svizzera dei costi d esercizio delle scuole universitarie professionali per lo stesso ciclo di studi di diploma o per un ciclo comparabile. Per assicurare una migliore comparabilità dei costi d esercizio, le scuole universitarie professionali utilizzano il manuale sul calcolo dei costi dell Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale). Art. 16a Sussidi per il perfezionamento 1 Il Dipartimento fissa annualmente l importo destinato a sussidiare il perfezionamento. Il sussidio copre al massimo il 20 per cento dei costi d esercizio della scuola universitaria professionale nell ambito dell insegnamento. 2 L importo è ripartito tra le scuole universitarie professionali in funzione degli attestati di corso postdiploma rilasciati nell anno precedente. Titolo prima dell art. 16b Sezione 3: Sussidi d esercizio per la ricerca applicata e per lo sviluppo Art. 16b 1 Il Dipartimento fissa ogni anno l importo dei sussidi d esercizio per la ricerca applicata e lo sviluppo. 1359

2 I sussidi accordati alle scuole universitarie professionali sono calcolati nel modo seguente: a. il 60 per cento dell importo del sussidio è ripartito in funzione delle attività d insegnamento, di ricerca applicata e di sviluppo. Sono prese in considerazione nel calcolo soltanto le persone la cui attività in questi campi equivale ad almeno il 50 per cento di un posto intero, per quanto esse dedichino l equivalente di almeno il 20 per cento di un posto intero all insegnamento e almeno la stessa parte alla ricerca applicata e altrettanto allo sviluppo. Il sussidio è accordato alla scuola universitaria professionale in funzione della percentuale di posti in rapporto all ammontare totale destinato all insegnamento, alla ricerca applicata e allo sviluppo; b. il 40 per cento dell importo del sussidio è ripartito in funzione dei fondi apportati da terzi. Il sussidio è accordato alla scuola universitaria professionale in funzione della sua quota nell ammontare totale dei fondi apportati da terzi. Titolo prima dell art. 16c Sezione 4: Sussidi per i costi d esercizio delle misure di qualificazione per lo sviluppo di competenze in materia di ricerca e di perfezionamento Art. 16c 1 Il Dipartimento destina al massimo il 5 per cento dei crediti autorizzati a misure di qualificazione volte a sviluppare competenze in materia di ricerca e di perfezionamento. 2 Sono segnatamente considerate misure di qualificazione: a. l elaborazione di misure di perfezionamento didattico e metodologico destinate agli insegnanti; b. la promozione delle nuove leve accademiche. 3 I sussidi sono calcolati in base ai costi d esercizio di questo campo secondo l articolo 15 capoverso 1. 4 I sussidi ammontano al 50 per cento al massimo dei costi d esercizio computabili. 1360

Titolo prima dell art. 16d Sezione 5: Sussidi ai costi d esercizio per la locazione di oggetti appartenenti a terzi Art. 16d 1 Possono essere versati sussidi di esercizio per la locazione di locali e di edifici appartenenti a terzi, per quanto detti locali ed edifici non siano già stati cofinanziati come investimenti immobiliari. 2 Il calcolo è effettuato per m 2 di superficie utile (forfait per unità di superficie) in base al contratto di locazione, senza tener conto del terreno. Secondo il caso, i costi determinanti per il calcolo del sussidio possono essere limitati dal forfait per unità di superficie. 3 L Ufficio federale emana direttive sulla procedura di presentazione delle domande, di calcolo e di pagamento. Titolo prima dell art. 17 Sezione 6: Sussidi per gli investimenti Art. 17 Condizioni 1 Danno diritto a un sussidio per gli investimenti i progetti di costruzione unitari, chiaramente delimitati nel tempo e nello spazio, che non eccedono 300 000 franchi. 2 Sono considerati progetti di costruzione l acquisizione, la costruzione e la trasformazione di edifici, comprese le loro prime attrezzature. Art. 18 Importo del sussidio 1 Il sussidio è di massima calcolato in modo forfettario in base al programma dei locali approvato (forfait per unità di superficie). Il Dipartimento stabilisce i criteri di calcolo. 2 L Ufficio federale può eccezionalmente calcolare l importo del sussidio fondandosi sui costi di costruzione computabili in base al progetto di costruzione e al preventivo dei costi. 3 Emana direttive sulla procedura di presentazione delle domande, di calcolo e di pagamento. Di massima sono applicate le direttive per la determinazione dei sussidi federali per le costruzioni. 1361

Titolo prima dell art. 19 Sezione 7: Procedura di concessione dei sussidi (art. 19 cpv. 2 OSUP) Art. 19 Presentazione della domanda La domanda di sussidio è presentata all Ufficio federale. Art. 20 Domanda di sussidio per gli investimenti 1 La domanda di sussidio per gli investimenti deve contenere le indicazioni seguenti: a. lo scopo e le caratteristiche del progetto di investimento; b. gli utenti; c. i bisogni; d. la prova della collaborazione con altre scuole universitarie professionali; e. i costi e il finanziamento previsti. 2 La scuola universitaria professionale che domanda un sussidio per un investimento edile i cui costi previsti ammontano a più di 10 milioni di franchi sottopone il programma dei locali all Ufficio federale, prima dell elaborazione dei piani, indicando le spese susseguenti prevedibili annue. Esaminata la domanda e sulla base della valutazione della Commissione federale delle scuole universitarie professionali, l Ufficio federale invita la scuola universitaria professionale a sottoporgli, per approvazione, il progetto preliminare, il programma dei locali e la valutazione dei costi. L assegnazione dei contributi federali si conforma al progetto di costruzione. 3 Per gli investimenti edili non superiori a 10 milioni di franchi, la scuola universitaria professionale presenta, per approvazione, il programma dei locali all Ufficio federale prima dell elaborazione dei piani. Se l Ufficio federale l approva, essa gli presenta il progetto edile, il programma dei locali, la descrizione del progetto e un preventivo. 4 La domanda deve essere accompagnata dall attestazione scritta secondo cui l organo responsabile ha dato il suo consenso di principio di assumere la propria parte di finanziamento. Inoltre, la scuola universitaria professionale deve fornire la prova che non vi sono più infrastrutture disponibili a livello regionale. Art. 21 Audizione di organi competenti in materia di politica delle scuole universitarie e di ricerca su progetti di investimento (art. 24 cpv. 3 OSUP) 1 Quando un progetto d investimento solleva questioni fondamentali di politica della scienza, segnatamente di politica della ricerca o di politica della tecnologia o quando ne risultano problemi di coordinamento a livello nazionale, sono sentiti i seguenti organi: a. la Commissione federale delle scuole universitarie professionali; b. il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia; 1362

c. gli organi responsabili delle scuole universitarie professionali e i loro organi comuni; d. le direzioni delle scuole universitarie professionali; e. la Conferenza universitaria svizzera; f. i servizi interessati della Confederazione. 2 Gli organi di cui nel capoverso 1 sono di regola sentiti una sola volta su un determinato progetto. Si tiene una seconda audizione se un progetto è stato essenzialmente modificato. Art. 26 Disposizioni transitorie (art. 25 cpv. 1 OSUP) 1 I titolari di un diploma di una scuola d ingegneria STS riconosciuta, di una scuola superiore per i quadri dell economia e dell amministrazione SSQEA, di una scuola superiore di arti applicate SSAA o di una scuola superiore di economia domestica SSED o le persone che hanno ottenuto negli anni 1998, 1999 o 2000 il diploma della Scuola alberghiera di Losanna possono chiedere, dopo il riconoscimento dei primo diploma di scuola universitaria professionale, il corrispondente titolo di scuola universitaria professionale, nella misura in cui possano dimostrare di aver svolto per almeno cinque anni un attività professionale riconosciuta o di aver frequentato un corso postdiploma a livello universitario. Il Dipartimento disciplina i particolari. 2 Le persone che hanno ottenuto il titolo protetto di «Gestalter FH/Gestalterin FH» sono autorizzate a usare il titolo protetto di «designer SUP». 3 Le persone che hanno ottenuto il titolo protetto di «designer SUP, specializzato in conservazione e restaurazione» sono autorizzate a usare il titolo di «conservatore restauratore SUP». II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1 giugno 2002. 2 Gli articoli 15-21 entrano in vigore il 1 gennaio 2003. 24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 3377 1363

Per mantenere il parallelismo d impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota. 1364