Prospetti ST e SX: le regole di compilazione

Documenti analoghi
I prospetti ST, SX e SS: le regole di compilazione Michela Magnani Dottore commercialista in Bologna

Prospetto SV TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF

- ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati entro il relativi all anno 2007;

19. QUADRO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF

19. QUADRO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF

9. PROSPETTO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

770 SEMPLIFICATO QUADRO ST : RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

- ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2006 ed entro il ;

18. QUADRO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL IRPEF

6. PROSPETTO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

I PROSPETTI ST E SV DEL MODELLO 770/2009 SEMPLIFICATO

9.PROSPETTO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

Prospetto ST RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

9. PROSPETTO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

MOD. 770/2015 ADEMPIMENTO " RIFERIMENTI " D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 SOGGETTI INTERESSATI " PROCEDURE " SCADE " 31 luglio 2015

11. PROSPETTO SX - RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI

I l modello 770/2006 Semplificato

8. PROSPETTO SX - RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI

Prospetto SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI

11. PROSPETTO SX - RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI

18. QUADRO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

del credito 2005 derivante dalla precedente dichiarazione e del suo utilizzo; in compensazione orizzontale tramite modello F24

Modello 770: ST e SX

17. QUADRO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

18. QUADRO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

Quadro SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI

770/2007 semplificato, le novità del modello (4)

IL PROSPETTO SX DEL MODELLO 770/2009 SEMPLIFICATO

20. QUADRO SX - RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI

MONOGRAFIA L IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR

QUADRO SX RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI

Anno 2013 N. RF178. La Nuova Redazione Fiscale QUADRI ST E SX DEL MODELLO 770/ CASI PARTICOLARI

20. QUADRO SX - RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI

Mod. 770 struttura. Mod Ordinario. Semplificato. Dividendi Redditi di capitale. Lavoro autonomo Redditi diversi provvigioni

19. QUADRO SX - RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI

IL MODELLO 770/2018. Studio Tributario Paolo Parodi 1

OPERAZIONI STRAORDINARIE: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Il Modello 770 / Semplificato

20. QUADRO SX - RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI

770 SEMPLIFICATO 30 giugno 2006

Il Modello 770 / Semplificato

Quadro ST RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

Anno 2014 N. RF198. La Nuova Redazione Fiscale QUADRI ST E SX DEL MODELLO 770/ CASI PARTICOLARI

Modello 770: ST e SX

QUADRO ST RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE AZIENDALE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

770 semplificato: novità coerenti con la certificazione unica

Il punto di pratica professionale. Modello 770 Semplificato: esempi di compilazione SS, ST, SV, SX e SY

Modello 770. Mod. 770 Semplificato

RISOLUZIONE N. 85/E. Roma, 12 agosto 2011

Modello 730 Istruzioni per la compilazio

MONOGRAFIA IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR

INVIO MENSILE DEI DATI FISCALI

Rimborsi per versamenti in eccedenza

Prospetto SS DATI RIASSUNTIVI

ESEMPI DI COMPILAZIONE DEI PROSPETTI ST ED SX DEL MODELLO 770/2007 SEMPLIFICATO

MODELLO 770/2008 SEMPLIFICATO

Operazioni societarie

PARTE D ASSISTENZA FISCALE 2006

Gli Approfondimenti di Lavorofacile.it Numero 43/2016 Giovedì 10 novembre 2016

15.LGS. 1 APRILE 1996, N. 239, NONCHÉ SUI DIVIDENDI DI CUI ALL ART. 27-TER DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N.

IL PROSPETTO SD DEL MODELLO 770/2009 SEMPLIFICATO ASSISTENZA FISCALE 2008

R21 - QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

Il Modello 770 / 2011 Semplificato

Operazioni di assistenza fiscale: così la comunicazione dei dati Matteo Ferraris Responsabile dei servizi fiscali di Unindustria Alessandria

770 semplificato: in arrivo la scadenza del 31 luglio

Presentazione del Mod. 770/2010 Semplificato

Studio Tributario e Societario. Lo sdoppiamento della CU e l unificazione dei flussi informativi CU e 770

Oggetto: MODELLO 730/2013 REDDITI 2012 CONGUAGLI IN BUSTA PAGA

La comunicazione dei dati relativi alle operazioni di assistenza fiscale

Le compensazioni dei crediti da assistenza fiscale e per eccesso di versamento delle ritenute in F24

Operazioni societarie straordinarie: così la compilazione Michela Magnani Dottore commercialista in Bologna

Il regime sanzionatorio e il ravvedimento operoso Nardia Parducci Dottore commercialista in Lucca

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Le società che nel 2008 hanno partecipato ad

MODELLI 770 SEMPLIFICATO E 730/2007

SCHEMA DI SINTESI. Ritenute fiscali operate, deduzioni riconosciute e detrazioni applicate.

Ritenute emergenti dai modelli 770: la gestione dei crediti di Marco Peverelli e Angelo Francioso - Dottori commercialisti in Milano

Modello 730 presentato al CAF LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO. AF n. 09/2013. Dalla nostra NewsLetter di maggio 2013

4.2.9 QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL IMPOSTA ANNUALE. SEZIONE 2 - Credito anno precedente

CIRCOLARE n. 6/ Oggetto: nuova Certificazione Unica - Consegna al contribuente e invio all Agenzia delle Entrate

QUADRO ST RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

: quali novità per i datori di lavoro

Servizio INFORMATIVA 730

Operazioni societarie straordinarie: così la compilazione

MODELLO redditi 2009

Termini di effettuazione del conguaglio:

PARTE D ASSISTENZA FISCALE 2007

L a dichiarazione dei sostituti

A cura di Debhorah Di Rosa Conguaglio 730: come operare correttamente nel LUL? Di cosa si tratta? Tavola Sinottica... 5 L Esperto risponde...

Le novità del modello 770/2014 Semplificato. Roma, 18 marzo 2014

Il Modello 770 / 2010 Semplificato

Giovedì 25 ottobre Ultimi giorni per il 730 integrativo

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

DICHIARAZIONE DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI (ART. 20 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 601)

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

ESEMPIO N. 12. Saldo TFM superiore a euro un milione

SECONDO ACCONTO d IMPOSTA 2010 IRPEF, IRES e IRAP

Transcript:

IL Prospetti ST e SX: le regole di compilazione 78 Il modello 770/2007 semplificato si chiude, come di consueto, con i dati riepilogativi delle ritenute operate e delle compensazioni effettuate, contenuti nei prospetti denominati ST ed SX. In merito alla trasmissione degli stessi si ricorda che, come già rilevato, le istruzioni, nell ottica dell accentuazione della autonomia delle diverse categorie interessate, prevedono, qualora si opti per la trasmissione separata delle Comunicazioni, la possibilità di inviare unitamente a ciascuna comunicazione anche i relativi prospetti ST e SX, sempreché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati certificazioni di lavoro dipendente e assimilati, sia Comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; che non siano state effettuate compensazioni «interne» tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli attinenti ai redditi di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale. In caso di opzione per la trasmissione separata delle Comunicazioni, in ciascun prospetto ST dovranno essere presenti codici tributo «coerenti» con la natura della Comunicazione cui i versamenti si riferiscono, risultando diversamente impedita la trasmissione telematica della dichiarazione nella modalità di invio separato. Inoltre, nella considerazione che, in presenza dell obbligo di presentare anche il modello 770/O/ 2007, è anche possibile tenere distinto l invio delle ritenute relative ai redditi dichiarati con il modello Semplificato (contenute nel prospetto ST) da quelle relative ai redditi dichiarati con il modello Ordinario (contenute nel quadro ST), anche coloro che sono obbligati alla trasmissione del modello 770/O potranno, in presenza dei presupposti sopra richiamati, inviare il modello 770/S per le sole Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente ovvero per le sole Comunicazioni dati lavoro autonomo comprendendo i relativi prospetti ST e SX. Per completezza si ricorda infine che l obbligo di presentare il modello ordinario 770/2007 non sussiste qualora, non essendo stati corrisposti utili, la compilazione del quadro SK sia effettuata al solo scopo di comunicare i dati relativi ai soci che hanno depositato le azioni per la partecipazione all assemblea ordinaria al bilancio delle società per azioni. La compilazione del prospetto ST Le istruzioni al modello di quest anno ripropongono le indicazioni già fornite lo scorso anno relativamente alle modalità di compilazione del modello di pagamento F24. In particolare, viene precisato che: l anno di riferimento da indicare sul modello F24 corrisponde al periodo d imposta dei redditi cui si riferisce il tributo (pertanto, nel caso di versamento di ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2007 e riferiti al periodo d imposta 2006, l anno di riferimento è il 2006; nel caso di versamento di trattenute di addizionale regionale e comunale all Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d imposta 2005, l anno di riferimento è il 2005); il ravvedimento, ai sensi dell articolo 13 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti omessi individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato sul medesimo modello F24 indicando ogni versamento omesso in un diverso rigo della delega. La sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata sulla delega separatamente per ciascun adempimento (e non dovrà essere riportata nel prospetto ST). Ritenute e redditi da rappresentare Come indicano le istruzioni, il quadro ST deve contenere: q le ritenute operate sugli emolumenti erogati nel 2006 comprese le ritenute sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2007, se riferiti al 2006, nonché quelle operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2006; q le imposte sostitutive trattenute e versate entro il 16 dicembre 2006, relativamente all acconto sulle rivalutazioni Tfr, ed entro il 16 febbraio 2007, per il saldo; q le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all Irpef effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso

I SUPPLEMENTI del 2006 (e quindi, anche il rateo relativo a 2006 maturato dall inizio dell anno alla data di cessazione del rapporto); q le trattenute relative all addizionale regionale all Irpef effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato, nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica; q le trattenute effettuate, a seguito dell assistenza fiscale prestata nel 2006, a titolo di saldo e acconti Irpef, di addizionale regionale e comunale all Irpef nonché di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata. Le istruzioni precisano che, con riferimento alle ritenute ed alle imposte sostitutive sopra indicate, devono essere riportati i dati corrispondenti ai versamenti relativi al conguaglio 2006. Poiché è possibile che tali operazioni si siano concluse entro febbraio 2007, le ritenute devono essere state versate entro il mese di marzo 2007. È comunque possibile che compaiano anche versamenti successivi conseguenti a ravvedimento operoso che, si ricorda, potrà essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione. Nel prospetto devono, altresì, essere evidenziate le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2006 (e i relativi versamenti effettuati) a seguito dell incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2005, nonché le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionali e comunali all Irpef effettuate in forma rateizzata nell anno 2006 con riferimento all anno 2005. Non devono invece essere indicate le trattenute e i versamenti delle addizionali regionali e comunali all Irpef effettuate in forma rateizzata nel 2007 con riferimento al 2006. Analisi del contenuto delle varie caselle Nel punto 1 «Periodo di riferimento», per ogni importo trattenuto deve essere indicato il periodo di riferimento relativo a ciascun versamento corrispondente, in generale, al mese e all anno di decorrenza dell obbligo di effettuazione del prelievo, anche se il versamento risulta effettuato in un mese diverso a seguito di ravvedimento operoso. Eccezione al caso generale sono: 1) le sole somme corrisposte entro il 12 gennaio 2007 e riferite al 2006, per le quali deve essere indicato il periodo «12.2006» corrispondente al mese di dicembre 2006 e, nel punto 8 («Note»), il codice «B»; 2) le somme che vengono trattenute a seguito di conguaglio 2006 effettuato nei mesi di gennaio o di febbraio 2007 per le quali le istruzioni prevedono di riportare al punto 1 il periodo «12.2006» e nel punto 8 («Note») rispettivamente i codici «D» o «E»; 3) le somme che vengono trattenute a seguito di cessazioni del rapporto di lavoro per le quali deve essere compilato il rigo relativo alle addizionali di competenza del 2006 («punto 1» = mese/2006; «punto 8» = «S»); 4) le somme a titolo di saldo dell imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (cod. 1713): «punto 1» = 12.2006. Per la rappresentazione nel prospetto ST del versamento delle addizionali si ipotizza il caso in cui si sia verificata una cessazione del rapporto di lavoro nel mese di aprile 2006 e, di conseguenza, il sostituto d imposta, sulle somme corrisposte relative a tale mese, abbia dovuto trattenere, per quel dipendente, non solo le rimanenti rate di addizionali regionali e comunali del 2005, ma anche l importo dovuto per il 2006 relativamente ai compensi corrisposti fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Sul corrispondente modello F24 saranno, quindi, stati compilati due righi: uno, con «anno di riferimento» 2005, contenente le rate di addizionali relative agli altri dipendenti nonché le rate residuali del dipendente cessato sempre relative allo stesso anno; uno, con «anno di riferimento» 2006, concernente i ratei di addizionali di competenza del 2006 relativamente al dipendente cessato. A seguito di quanto previsto nelle istruzioni del prospetto ST, tale versamento comporterà la compilazione di due righi anche del prospetto ST del modello 770/2007. Entrambi tali righi avranno come periodo di riferimento 4.2005, mentre nel rigo relativo al versamento delle addizionali di competenza del 2006 (prelevate in un unica soluzione da parte del datore di lavoro a seguito della cessazione del rapporto di lavoro) comparirà, nelle note (punto 8), il codice «S». Nella pratica quindi, il codice «S» comparirà nel rigo del prospetto ST del modello 770/S/2007 tutte le volte in cui, essendosi verificata una cessazione del rapporto di lavoro, occorre rappresentare separatamente i ratei di addizionali di competenza del 2006. Il punto 2: «Ritenute operate» deve contenere: q l importo delle ritenute operate; q l importo delle addizionali regionali e comunali trattenute; q le somme e gli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell assistenza fiscale. Nell ipotesi di assistenza fiscale, l importo relativo agli interessi per rateizzazione deve essere indicato in uno specifico rigo; q l imposta sostitutiva operata e versata sulle ri 79

80 valutazioni del Tfr e sul risultato netto maturato presso il fondo pensione. Gli interessi trattenuti a seguito di rateizzazione per assistenza fiscale devono essere esposti adottando un apposito rigo per ogni tipologia di tributo per cui è stato calcolato. Si rammenta, infatti, che sono stati predisposti distinti codici tributo per distinte fattispecie (1668 per Irpef, 3805 per l addizionale regionale, 3804 per l addizionale comunale). In relazione alle restituzioni di ritenute a seguito di conguaglio di fine anno o di fine rapporto a credito, si ricorda che: ove il rimborso sia stato effettuato utilizzando le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e l importo disponibile nel mese sia capiente, nel punto 2 deve essere indicata la differenza pari all importo da versare (esposizione del dato «al netto» del rimborsato); nel caso in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati disponibili nel mese di effettuazione del conguaglio siano uguali o inferiori alle ritenute da rimborsare, nel punto 2 non deve essere effettuata alcuna indicazione, poiché non si è proceduto ad alcun versamento. Con riferimento alla restituzione del credito scaturente dal conguaglio di fine anno o di fine rapporto, qualora questa venga effettuata con ritenute diverse da quelle relative ai redditi (correnti) di lavoro dipendente, è opportuno effettuare le precisazioni che seguono: q se la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d imposta: compensando con le addizionali regionali e comunali all Irpef da versare o, compensando con ritenute relative ad altre categorie di reddito, dovrà essere compilato un apposito rigo indicando: nel punto 2 l ammontare delle addizionali all Irpef o delle imposte sostitutive o delle ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati trattenute e non versate ovvero trattenute e parzialmente versate per effetto delle predette restituzioni; nel punto 3 «Ritenute versate in eccesso e restituzioni», l ammontare delle somme evidenziate al punto 2 utilizzato per la restituzione; nel punto 5 «Importo versato», l importo che si ottiene sottraendo dall importo del punto 2 gli importi dei punti 3 e 4 dovrà quindi essere indicato in tale punto l importo da versare anche se pari a zero; nel punto 9, il codice tributo riferito alla tipologia di reddito utilizzato per la restituzione, corrispondente, quindi, alle ritenute evidenziate al punto 2. q se la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d imposta anticipando direttamente le somme da restituire, il punto 3 del prospetto dovrà essere compilato nel mese di utilizzo del credito derivante anticipazione effettuata, compensando tale credito con i versamenti delle ritenute relativi a quel mese. Inoltre, le istruzioni ricordano che l importo restituito utilizzando tali somme, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, va indicato nel prospetto SX con le seguenti modalità: q nel rigo SX 1: colonna 1; q nel rigo SX 4, a colonna 3, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni utilizzati mentre a colonna 4 andrà indicato l importo utilizzato per le restituzioni già rappresentato nel punto 3 del prospetto ST. Esempio Nel mese di novembre il datore di lavoro, a seguito della cessazione del rapporto, ha restituito al proprio (unico) dipendente 300. L Irpef relativa a quel dipendente, per tale mese, ammontava a 100. Nello stesso mese eroga allo stesso dipendente il Tfr e trattiene un Irpef sul Tfr pari a 150. La restituzione di 300 è effettuata: - per 100 «internamente» al codice 1001; - per 150 utilizzando ritenute relative ad altre categorie di reddito (cod. 1012); - per 50 mediante anticipazione del sostituto d imposta. In tale caso i quadri ST e SX dovranno essere compilati nel seguente modo: - Prospetto ST: Punto 1: 11.2005 Punto 2: 150 Punto 3: 150 Punto 9: 1012 - Prospetto SX Rigo SX1, colonna 1: 200 Rigo SX4, colonna 3: 200 Rigo SX4, colonna 4: 150 Rigo SX4, colonna 5: 50 Relativamente al punto 2 si segnala da ultimo che, nell ipotesi in cui il sostituto abbia operato la restituzione di una ritenuta, in precedenza trattenuta e versata indebitamente (fattispecie che realizza i requisiti previsti dall art. 1 del Dpr n. 445/1997), il relativo importo da evidenziare è pari alle ritenute effettivamente dovute. A tale proposito le istruzioni precisano che qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all articolo 4, commi 6 ter e 6 quater, del Dpr n. 322/1998 (Cud2007), il sostituto d imposta abbia restituito al sostituito importi relativi alle trattenute operate e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l importo effettivamente dovuto (importo che doveva essere trattenuto quindi «al netto» del restituito)

I SUPPLEMENTI risultante dalle predette certificazioni e, nel punto 5, deve essere riportato l importo effettivamente versato (superiore a quello dovuto). In tal modo, il sostituto d imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante conseguente alla restituzione al dipendente di ritenute erroneamente effettuate che sarà recuperato (o che è già stato recuperato) con i versamenti successivi. Con le istruzioni sopra commentate viene quindi riconosciuta anche da parte dell Amministrazione finanziaria la prassi, consolidata nella pratica, in base alla quale il sostituto nei termini di consegna del modello Cud, può «sistemare» l eccesso di ritenute effettuate e versate: 1. restituendo al dipendente le maggiori ritenute effettuate; 2. rilasciando un modello Cud che contenga l importo delle ritenute «corretto»; 3. compensando a proprio favore, in occasione del primo versamento di ritenute, l importo restituito al dipendente in quanto erroneamente trattenuto. Riassumendo, in tale caso, il prospetto ST del modello 770/S sarà compilato indicando: 1. nel rigo relativo al mese in cui è stato fatto l errore, l eccesso di versamento (casella 2, l imposta effettivamente dovuta; casella 5, la maggiore imposta effettivamente versata); 2. nel rigo relativo al mese in cui, usufruendo della compensazione verticale, sono state versate minori ritenute rispetto a quelle effettuate, il rimborso al sostituito dell importo restituito mediante anticipazione da parte del sostituto (casella 2, l imposta effettivamente dovuta; casella 3, l imposta compensata (ovvero rimborsata), casella 5, la minore imposta versata). Il caso particolare del recupero del 50% dell imposta relativa all esodo agevolato effettuato nel 2007 Poiché tuttavia è possibile che, in mancanza di chiarimenti (e cioè prima della emanazione della circolare n. 10/2007) i datori di lavoro, pur in presenza dei presupposti previsti dalla norma, abbia optato per la tassazione piena delle somme erogate a titolo di esodo, si propone, di seguito, una procedura che permetta di «recuperare» e «restituire» la maggiore somma già trattenuta qualora si ritenga corretta tale tassazione. A tal fine, si ricorda che il Dpr n. 445/1997 (1) consente di recuperare l eccesso di versamento (pari, nel caso specifico, al 50% della ritenuta effettuata) già in occasione della prima scadenza di versamento di ritenute successiva a quella in cui si è operato il maggiore versamento mediante una compensazione cd. «interna». In pratica, qualora si utilizzi tale istituto, viene versato sul modello F24, l importo al netto del valore recuperato. Con riferimento alle ipotesi in cui, nel dubbio, si sia tassato ad aliquota «piena» (pur in presenza dei presupposti, ora confermati dall Agenzia) un incentivo all esodo, la maggiore ritenuta e, di conseguenza, il maggiore versamento, sarà stato effettuato nel corso del 2006. Pertanto il sostituto d imposta potrà procedere a recuperare quanto spettante in occasione del primo versamento delle ritenute successivo ai chiarimenti forniti dall Agenzia restituendo, poi, ai dipendenti l importo agli stessi spettante. Si ritiene infatti che, anche se è già stato rilasciato il modello Cud 2007 con l indicazione della ritenuta «piena», poiché le somme a titolo di esodo non devono essere riportate nella dichiarazione dei redditi, ma vengono riliquidate dall Ufficio sulla base dei dati forniti dal sostituto d imposta nel modello 770/S/2007, sia possibile «correggere» quanto indicato nelle certificazioni già rilasciate fino al termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d imposta (1 ottobre 2007). Quindi, nel caso in cui il sostituto d imposta abbia trattenuto e versato ritenute in eccesso potrà: 1. restituire ai dipendenti le maggiori ritenute effettuate; 2. rilasciare nuovi modelli Cud che contengano l importo delle ritenute in commento «corretti»; 3. compensare a proprio favore, in occasione del primo versamento di ritenute, gli importi restituiti (o da restituire) ai dipendenti in quanto «erroneamente» trattenuti. Tale operato dovrà, poi, essere rappresentato nei prospetti ST ed SX dei modelli 770/2007 (relativo alle ritenute effettuate nel 2006) e 770/2008 (relativo alle ritenute effettuate nel 2007). Al fine di meglio chiarire la procedura che può essere seguita per «recuperare» la maggiore imposta trattenuta e versata, si propone il seguente: Esempio Aliquota relativa al Tfr erogato: 30%. Importo erogato a titolo di esodo nel mese di agosto 2006: 30.000. Trattenuta effettuata: 9.000. Ritenendo che sussistano i presupposti per l applicazione dell aliquota ridotta, il sostituto provvede a recuperare il 50% dell imposta trattenuta (1) L articolo 1 di tale provvedimento stabilisce espressamente che «Il sostituto d imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facoltà di scomputare l eccedenza dai versamenti successivi». 81

82 in occasione del versamento delle ritenute relative al mese di aprile (16 maggio 2007). Pertanto, in tale mese, il sostituto d imposta provvederà a versare ritenute su redditi di lavoro dipendente, ma è possibile la compensazione su qualsiasi codice, per un importo al netto di 4.500 euro. Ad esempio, se il sostituto deve versare 10.000 euro con il codice 1012, provvederà invece a versarne solo 5.500 euro. La situazione sopra esposta comporterà la seguente rappresentazione sul prospetto ST del modello 770/2007 (2) : - punto 1, 8.2006; - punto 2, 4.500; - punto 5, 9.000; - punto 12, 16.9.2006. Inoltre, nel prospetto SX del modello 770/2007 dovrà essere riportato: - nel rigo SX1, colonna 4, l importo di 4.500; - nel rigo SX4, colonna 3 e 5, l importo di 4.500. Lo stesso importo dovrà essere riportato anche nel rigo SX 36, colonna 2, al fine di fare risultare il modello 770/2007 a credito. Per completezza si ricorda che, nella parte relativa al Tfr della comunicazione dati relativa al dipendente cui è stato erogato l esodo che, si ritiene, possa rientrare tra quelli ancora agevolati, l importo dell esodo stesso dovrà comparire nelle caselle 108 e 126 ridotto del 50%. La situazione sopra indicata dovrà essere esposta anche nel 770/2008. In particolare, nel prospetto ST del modello 770/2008, in conseguenza del fatto che, con il versamento del mese di maggio 2007 si effettua la compensazione «interna» o «verticale», dovrà essere indicato: punto 1, 4.2007; punto 2, 10.000; punto 3, 4.500; punto 5, 5.500; punto 12, 16.5.2007. Infine, nel prospetto SX del modello 770/2008 dovrà essere riportato: nel rigo SX4, colonna 1 e 4, l importo di 4.500. Nel punto 3 «Importi utilizzati a scomputo», deve essere indicato l importo delle eccedenze di ritenute versate in misura superiore rispetto a quanto trattenuto di cui all art. 1 del Dpr n. 445/1997 e utilizzate a scomputo dei versamenti di ritenute di cui al punto 2, nonché le altre restituzioni effettuate dal sostituto d imposta anche a seguito di assistenza fiscale. Pertanto, in tale casella viene indicato l importo di ritenuta operata che non viene versata perché il sostituto: q ha rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno (2006) o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente e assimilati (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX) utilizzando: ritenute disponibili nel mese, diverse da quelle operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; somme trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all Irpef; importi anticipati dal sostituto stesso; q ha rimborsato crediti di addizionali all Irpef derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del prospetto SX); q ha a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2005 (da evidenziare nel rigo SX4 colonna 1 del prospetto SX). L importo utilizzabile è al netto di quanto compensato «orizzontalmente» sul modello F24 ai sensi del Dlgs n. 241/1997 (importo da evidenziare nel rigo SX4 colonna 2 del prospetto SX); q ha rimborsato ai percipienti crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (da indicare nel rigo SX 1, colonna 2 del prospetto SX); q ha a disposizione un credito derivante dal compenso scaturente dall assistenza fiscale prestata (da indicare nel rigo SX1, colonna 3 del prospetto SX); q ha a disposizione un eccedenza di ritenute che si è generata a seguito di versamenti relativi al 2006 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto (compensazione ai sensi del Dpr n. 445/1997) da indicare nel rigo SX1, colonna 4 del prospetto SX. Con riferimento all ultima fattispecie, si evidenzia che il punto 3 descrive gli utilizzi, mentre nel punto 5 sono riportati gli importi dei versamenti che, se eccedenti rispetto al dovuto, originano il credito. Nel punto 4: «Ritenute compensate con crediti d imposta» va indicata la cd. «compensazione ver (2) A pagina 49 delle istruzioni del modello 770/S/2007 viene infatti precisato che «Qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all articolo 4, commi 6 ter e 6 quater, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322, il sostituto d imposta abbia restituito al sostituito ritenute e trattenute a titolo di addizionali all Irpef operate nell anno 2006 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e, nel punto 5, deve essere riportato l importo effettivamente versato. In tal modo, il sostituto d imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante».

I SUPPLEMENTI ticale» (o interna) e quindi l importo dei crediti d imposta utilizzati a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicati nel punto 2. In tale punto non devono essere indicati i crediti d imposta che possono essere utilizzati esclusivamente nel modello F24 (cd. «compensazione orizzontale») attraverso l evidenziazione di un apposito codice tributo quale, ad esempio, la parte di credito relativo all anticipo d imposta sul Tfr di cui all art. 3, comma 213, della legge n. 662/1996 (codice 1250) utilizzata sul modello F24 per compensare il debito dovuto per l imposta sostitutiva dell 11% dovuta sulla rivalutazione del Tfr (senza i limiti percentuali 9,78% e in valore assoluto 516.456,90 previsti rispettivamente dall art. 3, comma 213, della legge n. 662/1996 e dall art. 34 della legge n. 388/2000). Poiché invece lo stesso credito per l anticipo d imposta sul Tfr di cui all art. 3, comma 213, della legge n. 662/1996, può essere utilizzato anche per una compensazione «verticale» all interno del codice 1012 relativo alle ritenute sul Tfr (3), tale utilizzo andrà riportato al punto 4 in commento. In particolare, in tale ultima fattispecie, al punto 2 dovrà essere evidenziato l importo effettivamente trattenuto, al punto 4 il credito d imposta utilizzato ed al punto 5 l importo effettivamente versato. Nel punto 5: «Importo versato» va riportato, come per gli anni passati, l importo versato. Tale importo deve trovare riscontro nella colonna «Importi a debito versati» del modello di pagamento F24 e, innovativamente, lo stesso deve essere comprensivo degli eventuali interessi che devono comunque essere indicati separatamente al successivo punto 6. Tale criterio di compilazione deve essere sempre applicato ad eccezione delle ipotesi sotto riportate. Casi particolari di compilazione del punto 5 Compilazione del punto 5 in ipotesi di operazioni straordinarie In occasione delle operazioni straordinarie con scomparsa di soggetti, ad esempio nell ipotesi di fusione per incorporazione, la ritenuta d acconto viene, di regola, effettuata dalla società incorporata all atto del pagamento del compenso (momento anteriore all operazione di fusione), mentre il relativo versamento viene effettuato dalla società incorporante successivamente a tale operazione. In tale caso la società incorporante deve quest anno compilare due prospetti ST nel seguente modo: q nel primo, intestato alla società incorporata, deve essere compilato con le ordinarie modalità riportando il codice «L» al punto 8; q nel secondo, intestato alla società incorporante, non è invece necessario compilare alcun rigo con riferimento a tale versamento. Tali modalità di indicazione dei dati dovranno essere seguite anche qualora la società estinta abbia effettuato trattenute a titolo di addizionale all Irpef, ma il relativo versamento sia stato eseguito dalla società risultante dall operazione straordinaria. Compilazione in ipotesi di erronea indicazione sul modello F24 del codice tributo e/o codice regione Nel caso di erronea indicazione, sul modello F24, del codice tributo e/o del codice regione la regolarizzazione potrà essere effettuata soltanto con comunicazione all ufficio locale dell Agenzia delle Entrate. In tale caso quindi, la compilazione del prospetto ST deve essere effettuata con le ordinarie modalità riportando, nei rispettivi punti, il codice tributo e/o il codice regione corretto senza effettuare alcuna segnalazione nelle note. Termini per l effettuazione del ravvedimento operoso Con riferimento ai termini per usufruire del ravvedimento operoso preme sottolineare che le istruzioni, in premessa, precisano che tali termini scadono: il 1 ottobre 2007 qualora gli adempimenti dichiarativi siano riconducibili agli obblighi riferiti al modello 770/2006 Semplificato; il 31 ottobre 2007 qualora gli adempimenti siano riconducibili agli obblighi riferiti al modello 770/2006 Ordinario. Compilazione nell ipotesi di ravvedimento operoso Qualora debba essere evidenziato un versamento collegato ad un ravvedimento operoso ai sensi dell articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, le istruzioni precisano che, nel punto 5, deve essere riportato l importo versato comprensivo dei relativi interessi che devono anche essere esposti al successivo punto 6. In particolare, quindi, il rigo relativo al versamento delle ritenute e degli interessi dovrà essere compilato nel modo seguente: q punto 1: periodo di riferimento della ritenuta; (3) Si ricorda che tale credito può essere utilizzato solo sul Tfr e non sulle altre indennità e somme, nei limiti del 9,78% dei trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2000 (compresa la rivalutazione, ma al netto dell imposta dell 11%) ovvero, se superiore, nella misura derivante dal rapporto tra il credito d imposta residuo e i trattamenti di fine rapporto alla stessa data «...o nella maggiore percentuale, calcolata al 1 gennaio di ciascun anno, derivante dal rapporto tra il credito d imposta residuo e i trattamenti di fine rapporto» (cfr circolare 78/E del 6 agosto 2001). 83

84 q punto 2: importo trattenuto; q punto 5: importo della ritenuta versata comprensivo degli interessi; q punto 6: interessi versati; q punto 7: barrare la casella; q punto 9: codice tributo. Non devono invece essere fornite informazioni relativamente al versamento della sanzione. Rappresentazione del versamento delle sanzioni e degli interessi in un momento successivo rispetto a quello di versamento delle ritenute Può accadere che la regolarizzazione di un tardivo versamento di ritenute ai sensi dell articolo 13 del Dlgs n. 472/1997 avvenga in un momento successivo rispetto a quello in cui il contribuente ha versato (in ritardo) l imposta trattenuta. Tale situazione si potrebbe verificare, ad esempio, nell ipotesi in cui le ritenute siano state versate in ritardo dal sostituto d imposta e la relativa regolarizzazione venga effettuata dal consulente in occasione della predisposizione del modello 770 e prima della trasmissione dello stesso. In tale caso, si ritiene che il prospetto ST del modello 770/S/2007 debba essere compilato nel seguente modo. Un rigo dovrebbe rappresentare il tardivo versamento e, pertanto: q nel punto 1 andrà riportato il mese di pagamento del compenso da cui è scaturita la ritenuta versata in ritardo; q nel punto 2 andrà riportato l importo della ritenuta tardivamente versata; q nel punto 5, l intero importo versato con il modello F24; q nel punto 9, andrà riportato il codice tributo relativo alla ritenuta tardivamente versata; q nel punto 12, la data di versamento. Un rigo successivo dovrebbe invece rappresentare il ravvedimento operoso e, pertanto: q nel punto 1 andrà riportato il mese di pagamento del compenso da cui è scaturita la ritenuta versata in ritardo (stessa data del rigo precedente); q nel punto 5 andrà indicato l importo versato; q nel punto 6, andranno riportati gli interessi versati in occasione del versamento operoso; q dovrà essere barrato il punto 7; q nel punto 9, andrà riportato il codice tributo relativo alla ritenuta tardivamente versata; q nel punto 12, la data di versamento. Nulla andrà indicato relativamente al versamento delle sanzioni. Compilazione in ipotesi di versamento in eccesso e di restituzione di ritenute applicate e non dovute Come in parte già commentato nei paragrafi precedenti, nell ipotesi in cui il sostituto d imposta abbia effettuato, per qualsiasi ragione, un versamento in eccesso rispetto a quello dovuto e voglia usufruire della compensazione «cd. verticale» ai sensi del Dpr n. 445/1997, il sostituto d imposta dovrà indicare: q nel punto 2 del rigo relativo al mese in cui si è verificato il versamento errato, l importo effettivamente da prelevare; q nel punto 5 dello stesso rigo, l importo effettivamente ed erroneamente versato. Tale modalità di compilazione consentirà al sostituto d imposta di evidenziare il credito spettante recuperabile con le ordinarie modalità, a partire dal primo versamento utile successivo. Ad esempio quindi, nell ipotesi in cui, nel maggio 2006, siano state erroneamente trattenute (e versate) 500 euro di codice 1001 anziché 300 euro, l importo di 200 euro trattenuti e versati in eccesso sono utilizzati nel mese successivo in cui, pur in presenza di una ritenuta di 1.000 euro viene effettuato un versamento per 800 euro. In tale caso il quadro ST va compilato con le seguenti modalità: Punto 1: 5.2006 Punto 2: 300 Punto 5: 500 Punto 9: 1001 Punto 12: 16.6.2006 Con riferimento ai versamenti del mese successivo: Punto 1: 6.2006 Punto 2: 1000 Punto 3: 200 Punto 5: 800 Punto 9: qualsiasi codice Punto 12: 16.7.2006 I punti 6 e 7, come visto, riguardano rispettivamente gli interessi e il ravvedimento operoso. Nel punto 8, riservato alle note, devono essere segnalati i seguenti codici: A se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall art. 2, comma 1, del Dpr n. 445/1997; B se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del Dpr n. 600/1973, su somme e valori relativi al 2006 erogati entro il 12/1/076; C nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31.12.2000, erogata a lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040;

I SUPPLEMENTI Compilazione nell ipotesi di ravvedimento operoso - Esempio Nel mese di giugno 2006 non sono stati versati 1.000 con codice tributo 1004. Tale versamento viene effettuato con gli interessi il 16 giugno 2007. Il versamento con F24 è di 1.030,00 05 2006 1.000 1.030 30 X 16 06 2007 Nell ipotesi particolare in cui il sostituto abbia effettuato il ravvedimento per ritenute relative a più mesi mediante un unico versamento, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento, indicando nel punto 5 l importo corrispondente alle ritenute operate in ciascun periodo di riferimento (compreso degli interessi indicati nel punto 6). Non è più richiesto di indicare il codice «C» al punto 8. Ravvedimento per ritenute relative a più mesi mediante un unico versamento - Esempio Un sostituto d imposta il 30 novembre 2006 ha effettuato un ravvedimento operoso relativo ad un omissione di versamento di ritenute di lavoro dipendente di complessivi 100 euro (e relativi interessi) per mancate effettuazioni di versamenti di 25 nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2006. Le ritenute sono state versate cumulativamente. 01 2006 25 29 4 02 2006 3 03 2006 2 04 2006 X X 1 X X 30 11 2006 25 25 25 28 30 11 2006 27 30 11 2006 26 30 11 2006 85

86 D se il sostituto d imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2006 nel mese di gennaio 2007; E se il sostituto d imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2006 nel mese di febbraio 2007; F presenza nella colonna «importi a debito versati» del modello di pagamento F24 di importi inferiori all unità di euro che per effetto del troncamento non trovano esposizione nel punto 5 del prospetto ST; L se nel rigo, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto, sono riportati i dati del versamento effettuato dal soggetto che prosegue l attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni; M se nel rigo sono riportati i dati dell ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale Irpef, di addizionale comunale all Irpef, nonché del saldo e primo acconto Irpef, delle addizionali regionale e comunale all Irpef, degli acconti a tassazione separata nonché del secondo acconto Irpef dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, non prelevato per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d imposta; N se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all Irpef, di addizionale comunale all Irpef, nonché del saldo e primo acconto Irpef, delle addizionali regionale e comunale all Irpef, degli acconti a tassazione separata nonché del secondo acconto Irpef dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d imposta; S se nel rigo sono riportati i dati dell ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell anno d imposta corrente; Z nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte; Casi particolari di compilazione del punto 7 Versamenti nel modello F24 di importi inferiori all unità di euro Il codice «F» deve essere utilizzato nel punto 7 del prospetto ST del modello 770/ 2007 ogni volta che la delega di pagamento, con riferimento a ciascun codice tributo, evidenzi un importo versato inferiore all unità di euro. Poiché tale importo, per effetto del troncamento, non può trovare esposizione nel punto 5 del prospetto ST, pur essendo compilati, per tale rigo, sia il punto 1 «periodo di riferimento» che 12 «data di versamento» in passato, in mancanza di un codice particolare per la trasmissione della dichiarazione contenente tale tipologia di versamento, era necessario effettuare una forzatura ovvero «ripulire» il prospetto ST dai righi compilati, ma che non presentavano alcun valore al punto 5. La presenza del codice «F» nelle note da, quindi, per scontato che le banche, per prassi, non tengano più in considerazione il limite minimo del versamento pari a 1,03 così come risulta dalle precisazioni contenute nelle circolari 13 maggio 1998, n. 125/E (risposta 13) e 9 giugno 1998, n. 144/E (risposta 7.8). Pertanto, poiché sono possibili anche i versamenti pari a centesimi di euro per ogni codice tributo (situazione che si verifica molto spesso per le rate di addizionali regionali a seguito di assistenza fiscale) gli stessi versamenti dovranno essere interamente rappresentati anche nel prospetto ST. Compilazione in ipotesi di operazioni straordinarie Per l utilizzo del codice «L» che permette la corretta rappresentazione dei versamenti in ipotesi di operazioni straordinarie con scomparsa di soggetti (ad esempio fusione per incorporazione) si rinvia a quanto già precisato supra nei casi particolari di compilazione del punto 5. Compilazione nel caso di versamento di addizionali regionali e comunali Per l esposizione dei versamenti delle addizionali e l utilizzo del codice «S» si rinvia alle considerazioni già effettuate a commento del punto 2. Passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro: i codici M ed N Anche quest anno le istruzioni prevedono che, nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro senza estinzione del precedente sostituto d imposta (ad esempio cessione di ramo di azienda, intervenuta nel corso del 2006) ovvero, come visto nella sezione relativa alle operazioni straordinarie anche nelle ipotesi di cessione di contratto, i dati relativi alle residue rate delle addizionali all Irpef dovute a seguito delle operazioni di conguaglio relative al 2005 (e, di regola, prelevate in massimo 11 rate nel 2006) nonché i dati relativi alle residue rate dovute a seguito di assistenza fiscale non prelevate per effetto del predetto passaggio, devono essere distintamente indicati dal sostituto da cui sono stati trasferiti i dipendenti. In particolare è previsto che, in tale ipotesi, il soggetto dal quale vengono trasferiti i dipendenti (società cedente, l affittante, la società che si scinde e anche la società che ha ceduto il contratto di dipendenti) deve indicare distintamente:

I SUPPLEMENTI q i dati relativi alle residue rate di addizionali regionale e comunale all Irpef, non prelevate per effetto del predetto passaggio dovute a seguito delle operazioni di conguaglio relative all anno di imposta 2005; q i dati relativi alle residue rate del saldo e del 1 acconto dell Irpef, delle addizionali regionale e comunale all Irpef e degli acconti a tassazione separata, non prelevate per effetto del predetto passaggio dovute a seguito di assistenza fiscale. L indicazione sopra riportata riguarda quindi i codici: q 3802 addizionale regionale; q 3816 addizionale comunale; q 4731 saldo Irpef assistenza fiscale; q 4730 acconto Irpef assistenza fiscale; q 3803 addizionale regionale assistenza fiscale; q 3818 addizionale comunale assistenza fiscale; q 4201 acconto tassazione separata. Al fine della rappresentazione dell operato dei sostituti d imposta interessati dall operazione in commento dovranno essere utilizzati e riportati nel punto 8 del prospetto ST: q dal cedente, il codice «M», se nel rigo sono riportati i dati dell ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale Irpef, di addizionale comunale all Irpef, nonché del saldo e primo acconto Irpef, delle addizionali regionali e comunali all Irpef, degli acconti a tassazione separata nonché del secondo acconto Irpef dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, non prelevato per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d imposta; q dal cessionario, il codice «N», se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all Irpef, di addizionale comunale all Irpef, nonché del saldo e primo acconto Irpef, delle addizionali regionale e comunale all Irpef, degli acconti a tassazione separata nonché del secondo acconto Irpef dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d imposta. In particolare, il soggetto cedente dovrà compilare più righi (uno per ciascuno dei codici sotto indicati) del prospetto ST, come segue: q nel punto 1, il periodo di riferimento, 12.2006; q nel punto 2, l ammontare complessivo delle residue rate non prelevate; q nel punto 7, il codice «M»; q nel punto 9, il codice tributo corrispondente alle residue rate non prelevate. In particolare, dovrà essere riportato il codice 3802, per l addizionale regionale, il codice 3816 per l addizionale comunale e, relativamente all assistenza fiscale, i codici: 4731 per il saldo dell Irpef, 4730 per il 1 acconto dell Irpef, 3803 e 3818 rispettivamente per le addizionali regionale e comunale all Irpef e 4201 per gli acconti a tassazione separata. Il sostituto a cui sono passati i dipendenti dovrà, invece, riportare per ciascun periodo di riferimento e per ogni codice tributo un apposito rigo con le ordinarie modalità indicando il codice «N» al punto 8. Si ipotizzi il seguente Esempio Si supponga che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto in ottobre il sostituto d imposta cedente non abbia prelevato le ultime 2 rate di addizionale regionale di 100 e ciascuna. ST cedente: punto 1: 12.2006 punto 2: 200 punto 8: M punto 9: 3802 ST cessionario: punto 1: 10.2006 punto 2: 100 punto 5: 100 punto 8: N punto 9: 3802 punto 11: 05 punto 12: 16.11.2006 punto 1: 11/2006 punto 2: 100 punto 5: 100 punto 8: N punto 9: 3802 punto 11: 05 punto 12: 18.12.2006 Si evidenzia che il cessionario dovendo riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto dei passaggi di dipendenti con le ordinarie modalità (indicando al punto 8 il codice N) dovrà effettuare tale versamento separatamente rispetto a quello effettuato per i suoi dipendenti già in forza. Presenza contemporanea di più codici da indicare nel punto 7 «annotazioni» Può accadere che, per un determinato versamento da indicare nel prospetto ST, si debbano riportare nella colonna 8 (annotazioni) più codici. Tale situazione non è prevista nelle istruzioni allegate al modello 770/2007, ma essendo contemplata nelle specifiche tecniche per la predisposizione del file (dove si legge: tale campo può assumere uno o più tra i seguenti valori: A, B, C, E, F, L, M, N, S, Z) può, comunque, essere correttamente gestita e rappresentata. 87

Esempio - Conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro Mese di gennaio 2006: - addizionale comunale 2006: 0,90 (codice 3816) 01 2006 S E 3816 16 02 2006 88 Nel punto 9 deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento è stato fatto alla Tesoreria Provinciale dello Stato, deve essere indicato l importo delle ritenute operate nel punto 2, l importo delle ritenute versate nel punto 5, il capitolo nel punto 9 e deve essere barrata la casella del punto 10 e la data di versamento deve essere riportata nel punto 12. Per i versamenti delle addizionali indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti con F24. Se nello stesso periodo sono effettuati più versamenti alla stessa tesoreria con il medesimo capitolo, i relativi dati possono essere evidenziati cumulativamente esponendoli in un solo rigo. Nel punto 11 deve essere indicato il codice regione rilevato dal modello di pagamento, ovvero dalla tabella SF dell appendice qualora, per una qualsiasi delle causali di cui al punto 8, non sia stato effettuato il versamento. Nel punto 12 va indicata la data di versamento così come risulta dal modello F24. Prospetto SX: riepilogo delle compensazioni Il prospetto SX del modello 770/2007 Semplificato deve contenere i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d imposta relativamente agli importi indicati nel punto 3 del prospetto ST nonché le compensazioni tramite il modello F24. La rappresentazione di tale operato deve essere riportata nel rigo SX4. Il prospetto SX evidenzia le compensazioni effettuate dal sostituto d imposta, ai sensi dell art. 1 del Dpr n. 445/1997, nonché tramite modello F24, tra debiti e crediti esistenti nei confronti dell erario, delle singole regioni e dei comuni, al fine del riscontro e della ripartizione dei fondi tra i vari enti destinatari dell imposizione. In pratica, tale prospetto permette di distribuire correttamente i versamenti effettuati alle varie regioni e a comuni, appartenenti a gruppi diversi, a titolo di addizionale nonché di evidenziare le compensazioni effettuate (sia «verticalmente» ai sensi del Dpr n. 445/1997, che «orizzontalmente» sul modello F24) dal sostituto d imposta tra debiti e crediti esistenti nei confronti dei diversi enti destinatari dell imposizione (erario, regioni e comuni). Tali compensazioni sono ripartite analiticamente nei righi da SX5 a SX34 e nelle relative colonne. Rispetto allo scorso anno il rigo SX1 relativo ai crediti è stato ulteriormente aggiornato mediante l inserimento di una nuova colonna nella quale devono essere indicati, separatamente, i versamenti in eccesso effettuati nel 2006. In tale rigo, nella sostanza, si ripartiscono le ipotesi di minori versamenti di ritenute del punto 3 del prospetto ST. Inoltre, è stato aggiornato il contenuto del rigo in cui deve essere riportato l utilizzo del credito per anticipo d imposta sul Tfr di cui alla legge n. 662/1996 posizionato nella sezione relativa al riepilogo dei crediti. La compilazione del prospetto SX Il rigo SX1 è suddiviso in quattro colonne e richiede l evidenziazione separata anche dei crediti (e di conseguenza delle restituzioni) scaturenti

I SUPPLEMENTI dal conguaglio per assistenza fiscale, del credito spettante al datore di lavoro per avere prestato assistenza diretta, nonché del credito per versamenti in eccesso scaturenti dal prospetto ST. Nel rigo SX1, colonna 1 deve essere indicato l importo complessivo dei crediti di ritenute derivanti dal conguaglio di fine anno o di fine rapporto restituiti utilizzando: l importo delle somme anticipate dal sostituto d imposta per la restituzione di ritenute ai dipendenti a seguito di conguaglio a credito di fine anno o in corso d anno; l importo delle ritenute su redditi diversi (ad esempio di lavoro autonomo o soggetti a tassazione separata) da quelli di lavoro dipendente e assimilati utilizzati per la restituzione di ritenute a seguito di conguaglio a credito a fine anno o in corso d anno; l importo delle trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale utilizzato per la restituzione di ritenute a seguito di conguaglio a credito a fine anno o in corso d anno; l importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato, entro febbraio 2007, utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primi due mesi del 2007; l importo dei crediti per addizionali regionali e comunali all Irpef restituiti ai dipendenti in sede di conguaglio di fine anno o in corso d anno. Esempio Si ipotizzi che per una qualsiasi ragione, il datore di lavoro, nei confronti di un unico dipendente, nel mese di febbraio 2007, abbia «riaperto» il conguaglio e che, da tale operazione, risulti un credito di 258. In tale caso il quadro SX dovrà essere compilato nel seguente modo: - Rigo SX1, colonna 1: 258 - Rigo SX4, colonna 3: 258 - Rigo SX4, colonna 5: 258 In questo modo il 770/2007 risulta a credito «almeno» per 258. Tale credito, che tra l altro, come si vedrà, dovrà essere riportato anche a rigo SX36, colonna 2, dovrà essere riportato a casella 3 del prospetto ST del 770/2008 per evidenziare il minore versamento di 258 effettuato nel mese di marzo, relativamente alle retribuzioni del mese di febbraio, mentre evidentemente non potrà essere utilizzato in compensazione sul modello F24 in quanto tale compensazione è già avvenuta «verticalmente» utilizzando le disposizioni contenute nel Dpr n. 445/1997. Nel rigo SX1, colonna 2 deve essere indicato l importo del credito derivante dal conguaglio da assistenza fiscale prestata nel 2006, già indicato nel punto 3 del prospetto ST relativo alle restituzioni di crediti. Nel rigo SX1, colonna 3 deve essere indicato l importo del credito derivante dal compenso scaturente dall assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d imposta. Nel rigo SX1, colonna 4, di nuova istituzione, deve essere indicato l ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultanti dal prospetto ST. I valori del rigo SX1, colonne 1, 2, 3 e 4 devono essere riportati nel rigo SX4, colonna 3. I righi da SX4 a SX34 sono strutturati in 6 colonne. Il rigo SX4 deve contenere il totale delle compensazioni effettuate nell anno 2006, mentre i successivi righi da SX5 a SX34 ripartiscono tali utilizzi dei crediti tra i diversi enti impositori: erario, regioni e comuni. Poiché i righi da SX5 a SX 34 rappresentano le compensazioni di imposte tra i vari enti impositori, si ricorda che, gli stessi righi, non devono essere compilati: dai sostituti d imposta che non hanno effettuato compensazioni ai sensi del citato art. 1 del Dpr n. 445/1997; dai sostituti d imposta che hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell art. 1 del Dpr n. 445/ 1997, esclusivamente nell ambito dei medesimi enti destinatari del tributo (nel caso dell addizionale comunale all Irpef nell ambito del medesimo raggruppamento), purché non risultino crediti residui (da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso) verso enti diversi dall erario. Per quanto riguarda il rigo SX4 relativo ai totali si segnala che: nella colonna 1: «credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d imposta 2005» (770/ 2006) va indicato l importo a credito risultante dalla colonna 5 del rigo SX4 della precedente dichiarazione. In conseguenza della possibilità di inviare separatamente la dichiarazione, le istruzioni ricordano che, in caso di invio separato dei prospetti ST e SX del modello 770/S (dove la separazione riguarda le comunicazioni dati lavoro dipendente e assimilati dalle comunicazioni lavoro autonomo ecc), ovvero dei quadri ST e SX del modello 770/O (dove la separazione è relativa unicamente ai prospetti e ai quadri ST e SX relativi ai diversi redditi soggetti a ritenuta da dichiarare con tali modelli), la colonna 1 sarà compilata in modo diverso in funzione delle scelte operate dal contribuente. In particolare: nel caso di trasmissione integrale della dichiarazione modello 770/2007/S (sezione I del riquadro «Redazione della dichiarazione» del frontespizio compilata), l ammontare del credito da riportare a colonna 1 si ottiene dalle seguenti colonne del modello 770/2006: 89