LA VIGILANZA AMBIENTALE NELL ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE Riedizione 2014



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Assessorato alla Promozione della Sicurezza e alla Polizia Locale LA VIGILANZA AMBIENTALE NELL ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE Riedizione 2014 50 48 Quaderni di aggiornamento per la polizia locale

Comitato di Redazione: Giovanni ACERBO Ermenegilda ALOI Alberto BASSANI Stefano BELLEZZA Stefania BOSIO Alberto CESTE Ignazio CIANCIOLO Ivana MEDINA Maria Pina MUSIO Marco ODASSO Riccardo SARACCO Mauro TABA Enzo VARETTO Dirigente Corpo di P.M. TORINO Comandante Corpo di P.M. PINEROLO Comandante Vicario Corpo di P.M. ALESSANDRIA Dirigente Settore Polizia Locale e Sicurezza REGIONE PIEMONTE Comandante Corpo di P.M. CUNEO Funzionario in P.O. Settore P.L. e Sicurezza REGIONE PIEMONTE Comandante Corpo di P.M. VERBANIA Comandante Corpo di P.M. TRECATE Comandante Corpo di P.M. SETTIMO TORINESE Comandante Corpo di P.M. SAVIGLIANO Comandante Corpo di P.M. ASTI Comandante Corpo di P.M. BRA Funzionario in A.P. Settore P.L. e Sicurezza REGIONE PIEMONTE Lo studio è stato curato da: Dott. Marco BRONDOLO Comandante Corpo di P.M. - DOMODOSSOLA revisionando ed integrando il precedente quaderno n. 39. Collana edita dalla REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO POLIZIA LOCALE, PROMOZIONE della SICUREZZA Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura SETTORE POLIZIA LOCALE E POLITICHE PER LA SICUREZZA Curata da: Dr. Stefano BELLEZZA - Dirigente Responsabile del Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza della Regione Piemonte Hanno collaborato a questo numero:gino SPAMPATTI ed Enzo VARETTO del Settore Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza della REGIONE PIEMONTE Regione Piemonte, 2014 È VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE O TOTALE DEL PRESENTE VOLUME SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL AMMINISTRAZIONE REGIONALE. VOLUMI IN DISTRIBUZIONE GRATUITA AGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE VIETATA LA VENDITA

Il presente quaderno viene dedicato alla memoria di Michele LIGUORI, operatore di Polizia Locale del Comune di Acerra, diventato uno dei simboli della lotta alle ecomafie e contro lo sversamento di rifiuti che hanno avvelenato la terra dei fuochi in Campania, affinché sia ricordato come un fulgido esempio, di passione e di coraggio ambientale, anche per tutti gli operatori della Polizia Locale, nonché per tutti i cittadini (N.d.R.)

PRESENTAZIONE La parola ambiente può avere molti significati e differenti accezioni. Da un punto di vista strettamente biologico ambiente è tutto ciò che può influire sulla vita di un organismo vivente: sia l'insieme complesso di condizioni chimico-fisiche (fattori abiotici) e di quelle biologiche (detti fattori biotici). I fattori fisici determinano ed influenzano il comportamento dei fattori biologici e questi ultimi, a loro volta, modificano i primi. Questo rapporto fa sì che l'ambiente sia in continuo mutamento, proprio come la normativa che lo tutela. E proprio come un organismo in continua evoluzione, l operatore di Polizia Locale deve essere costantemente informato e preparato, al fine di poter accrescere le sue competenze professionali per potersi muovere agevolmente nel nuovo ambiente normativo. Scopo ultimo è l intento di salvaguardare il pubblico interesse e preservare il patrimonio fondamentale nel quale tutti noi viviamo, allo scopo di far sì che il territorio torni ad essere quello che noi vogliamo che sia. La presente pubblicazione, oramai giunta alla terza riedizione, a testimonianza di una consolidata trattazione della materia, frutto dell aggiornamento della normativa ambientale, si riconferma ancora una volta, con l intento di sollecitare l azione degli Operatori di Polizia Locale a vigilare costantemente in questo settore che si può definire come uno tra quelli più complessi di propria competenza. Nonostante le difficoltà oggettive e la limitatezza delle risorse umane, strumentali e finanziarie, la tutela dell ambiente conserva ed accresce, nella coscienza sociale, la sua valenza prioritaria di rilievo costituzionale. I tristi recenti eventi che hanno visto la compromissione di vaste aree del territorio nazionale, violate dalla criminalità per perseguire interessi economici, senza alcuna considerazione per la salute umana, hanno rinnovato l attenzione dell opinione pubblica che è pienamente consapevole delle conseguenze irreparabili che possono derivare da una sottovalutazione delle norme ambientali. E quindi oggi ancora più importante che la Polizia Locale si faccia parte attiva per contribuire ad assicurare il rispetto di queste norme fondamentali, che costituiscono la prima linea di difesa dell ambiente. Se si rinuncia ad adottare risposte tempestive ed adeguate, sia in termini preventivi che repressivi, alle prime avvisaglie di compromissione degli standard di qualità ambientale, il rischio è che si diffonda rapidamente un clima di tolleranza, favorevole alla realizzazione di veri e propri crimini in un settore, peraltro, cruciale per la vocazione turistica della nostra Regione. La risposta a quella domanda non può che essere positiva ed occorre pertanto fornire agli organi incaricati della vigilanza ogni strumento di ausilio e di approfondimento aggiornato al fine di svolgere il proprio compito fondamentale per la salvaguardia dell ambiente. Febbraio 2014 L Assessore Regionale alla Promozione della Sicurezza e Polizia Locale Riccardo MOLINARI 3

Nota introduttiva A seguito della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, che delegò il Governo ad emanare un Testo Unico delle leggi ambientali, è stato promulgato il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 pubblicato sulla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 che reca il titolo di Norme in materia ambientale, nel prosieguo per brevità citato come T.U.A.152/2006. Il testo, particolarmente vasto e corposo, costituisce un tentativo di riordino e coordinamento delle principali disposizioni ambientali vigenti anche se presenta nel suo insieme una serie di revisioni, modificazioni ed innovazioni di non poco conto. Ecco come si presenta il T.U.A 152/2006: Temi trattati Articoli e Allegati PARTE I Disposizioni comuni e principi generali Dal n. 1 al n. 3 sexies PARTE II Autorizzazioni Ambientali: VAS, VIA, IPPC, AIA Dal n. 4 al n. 52 + 12 allegati PARTE III PARTE IV PARTE V PARTE VI - Difesa del suolo - Lotta alla desertificazione - Tutela delle acque e gestione delle risorse idriche - Gestione dei rifiuti - Bonifica dei siti inquinati - Tutela dell aria - Riduzione delle emissioni in atmosfera Tutela risarcitoria contro i danni all ambiente Dal n. 53 al n. 176 + 11 allegati Dal n. 177 al n. 266 + 15 allegati Dal n. 267 al n. 298 + 10 allegati Dal n. 299 al n. 318 + 5 allegati A dispetto dell intenzione del legislatore, il T.U.A. 152/2006 non rappresenta affatto un Testo Unico Ambientale. Ci si riferisce, per esempio, alla materia delle discariche dove il D. lgs. n. 36/2003 continua ad essere tutt ora vigente. Oppure si possono citare i veicoli abbandonati: il D. lgs. n. 209/2003 non è stato abrogato o coordinato con il T.U.A. 152/2006, con il risultato che oggi ci troviamo due diverse normative da applicare, in relazione alla tipologia del veicolo che è stato abbandonato. E questo solo per citare due temi di estremo interesse per la Polizia Locale. Alla luce della complessità della materia, in questo quaderno si è scelto di esaminare solo alcune tematiche, laddove gli operatori di P.M. sono normalmente chiamati ad intervenire: rifiuti, scarichi abusivi di acque reflue, rumore. La materia trattata tiene conto delle numerose novità apportate dalle incessanti modifiche normative, tra le quali le novità apportate dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale " e dal D.Lgs. 03.12.2010 n. 205 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 Novembre 2008 relativa ai rifiuti, che abroga alcune direttive. 5

1. LA GESTIONE DEI RIFIUTI - Parte IV del D. lgs. n. 152/2006 1.1 Nozione di rifiuto Non tutte le sostanze od oggetti che per noi sono considerati rifiuto lo sono anche per il legislatore. Peraltro occorre stare molto attenti ad iniziare un procedimento sanzionatorio in materia di gestione di un rifiuto, quando la sostanza od oggetto non possiede quei determinanti elementi per considerarlo tale, si corre il rischio di vedersi archiviare il procedimento. Invero, leggendo l articolo 183 del D. lgs. n. 152/2006 si comprende come sia diversa la nozione di rifiuto che il legislatore ha in mente, rispetto a quanto noi intendiamo normalmente: << 183. Definizioni. 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; [ ]>> Da quanto sopra ricaviamo che devono essere presenti alcune condizioni, affinché una sostanza od oggetto possano essere considerati rifiuto, ai sensi del T.U.A. 152/2006. Le fattispecie che si possono verificare, sono le seguenti: RIFIUTO IN FLAGRANZA DI ABBANDONO: il detentore viene colto proprio mentre si spoglia del possesso della sostanza od oggetto, costituente rifiuto in senso oggettivo. E purtroppo, il caso meno frequente, in cui l operatore di Polizia Locale riesce ad individuare il trasgressore proprio mentre questi è ancora intento ad abbandonare, depositare o immettere il rifiuto in violazione di legge. Per esempio: la pattuglia ferma una persona mentre questa è intenta a gettare in un area boschiva alcuni sacchi di plastica contenenti rifiuti solidi urbani, che un attimo prima si trovavano custoditi nel vano di carico dell autoveicolo del trasgressore; RIFIUTO SOGGETTIVO del quale il detentore abbia deciso, mediante l adozione di un comportamento idoneo, diretto in modo non equivoco al disfarsi, di spogliarsi del possesso. E un caso di più difficoltosa individuazione, per il cui accertamento occorre che l operatore di Polizia Locale raccolta un quadro probatorio sufficiente a reggere al vaglio dell autorità amministrativa o giudiziaria, mediante accertamenti e rilievi, anche fotografici ed, inoltre, mediante l assunzione di sommarie informazioni testimoniali. Per esempio: un cumulo di rifiuti inerti da demolizione, apparentemente abbandonati o depositati in area privata; il detentore afferma in un primo tempo di volerli riutilizzare nell ambito di un attività di costruzione autorizzata, ma il cumulo di rifiuti rimane sul posto per lungo tempo ed inizia ad essere ricoperto dalla vegetazione spontanea. Per il buon esito della procedura sanzionatoria occorre che la P.L. svolga un attività di indagine. RIFIUTO EX LEGE: la volontà del detentore di disfarsi o di mantenere il possesso della sostanza od oggetto costituente rifiuto è qui ininfluente, perché esiste una norma di legge o di regolamento, oppure un provvedimento dell autorità amministrativa o giudiziaria che individua quella sostanza od oggetto come rifiuto. Uno dei casi più frequenti è quello del veicolo fuori uso che, qualora cancellato dall archivio del P.R.A. non può che essere consegnato al centro di rottamazione raccolta, essendo esclusa ogni facoltà del detentore di conservarne ancora il possesso, nemmeno su area privata. Le condizioni sopra elencate possono quindi essere soddisfatte solo qualora, rispettivamente: - il detentore si disfi: conferisce il rifiuto a terzi con la evidente intenzione di disfarsene o provvede personalmente ad allontanarli dal luogo di produzione; 6

- o abbia deciso di disfarsi: il detentore pone in essere atti finalizzati in modo inequivocabile a stabilire che abbia deciso di disfarsi: li deposita nell impianto nell area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti, li deposita in modo incontrollato rendendo inutilizzabile un successivo impiego ecc; - o abbia l obbligo di disfarsi: perché imposto da una norma come la legislazione sugli oli contaminati da PCB o la normativa sull amianto. L obbligo può essere imposto anche da un ordinanza sindacale che preveda lo sgombero di un immobile da beni o sostanze depositate in modo incontrollato. L art.39 del D.Lgs. 03.12.2010 n. 205 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, e che abroga alcune direttive, ha abrogato anche l allegato A alla parte IV del D.L.vo 152/2006 che, prima del 25.03.2012, era utilizzato quale elemento per completare la definizione di rifiuto ai sensi del citato T.U.A 152/2006. 1.1.1 Campo di applicazione. Per l applicabilità della normativa di cui alla parte IV del T.U.A. 152/2006 l operatore di Polizia Locale deve avere l accortezza di verificare che la sostanza od oggetto non rientri in una delle numerose fattispecie che esulano, per precisa volontà del legislatore, dal regime gestionale dei rifiuti, elencate dall articolo che segue: << 185. Esclusioni dall ambito di applicazione.. 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l ambiente né mettono in pericolo la salute umana. 2. Sono esclusi dall ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all incenerimento, allo smaltimento in discarica o all utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; 7

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117. 3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.>> 1.2 Classificazione dei rifiuti Ai fini della parte IV del T.U.A., ed ai sensi dell articolo 184, i rifiuti sono classificati: e - secondo l'origine: in rifiuti urbani e rifiuti speciali, - secondo le caratteristiche (intrinseche) di pericolosità: in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Sono considerati rifiuti urbani, ai sensi dell art.184, comma 2 : a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). Sono invece considerati rifiuti speciali, ai sensi dell art.184, comma 3 : a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; 8

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; Sono pertanto considerati dal legislatore quali rifiuti assimilati agli urbani: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, (individuati dal Comune in apposito regolamento). Questi rifiuti, anche se prodotti da attività artigianali, di servizi, commerciali e industriali possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei RSU. Sono invece considerati rifiuti pericolosi, ai sensi dell art.184, comma 4 quei rifiuti indicati espressamente come tali, mediante apposito asterisco, nell elenco di cui all allegato D alla parte IV del T.U.A. (allegato prima sostituito dal comma 5 dell art. 39, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 e poi modificato dal comma 6 dell art. 3, D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28), e cioè quei rifiuti che: [ ] recano le caratteristiche di cui all allegato I della parte quarta del presente decreto. 5. L elenco dei rifiuti di cui all allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L inclusione di una sostanza o di un oggetto nell elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all articolo 183. Con decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I. E importante far rilevare, anche ai fini di assicurare l applicabilità delle sanzioni penali previste dal T.U.A. che, ai sensi dell art.184, comma 5 -ter: [ ] La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. Poiché tuttavia anche rifiuti prodotti dalle utenze domestiche potrebbero possedere caratteristiche di pericolosità, il legislatore, con l intento di semplificare le procedure di gestione: raccolta, trasporto, smaltimento e recupero, ha previsto che: 5-quater. L obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all articolo 193 e l obbligo di tenuta dei registri di cui all art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un impresa che abbiano ottenuto l autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216. Il citato allegato D contiene l Elenco dei rifiuti istituto dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, cosiddetto elenco armonizzato di rifiuti che verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. 9

Occorre evidenziare nuovamente che l inclusione di una sostanza o di un oggetto nell elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all articolo 3, punto 1 della direttiva 2008/98/CE, quella riprodotta dall art.183 del T.U.A. esposta al paragrafo 1.1. della presente pubblicazione Si riporta di seguito il testo dell allegato D che contiene l elenco armonizzato dei rifiuti: 1. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE, a condizione che non trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 7 della direttiva 2008/98/CE. 2. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue: 3. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01. 3.1 Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. 3.2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16. 3.3. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 3.1. 4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco «*» sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 20. Si ritiene che tali rifiuti presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche: - punto di infiammabilità < o = 55 C, - una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%, - una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%, - una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%, - una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%, - una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%, - una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%, - una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > o = 20%, - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%, - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%, - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%, - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%, - una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%, - una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > o = 1%. Ai fini del presente Allegato per «sostanza pericolosa» si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per «metallo pesante» si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose. 5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all'allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento 10

alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ispra, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7. 6. Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell'elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione. Esso li iscrive nella relazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento. 7. Uno Stato membro può considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell'elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento. 8. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui al punto 3.4 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue. Occorre preliminarmente identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica ), che nel capitolo 11 (Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa) o ancora nel capitolo 08 (Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti, in funzione delle varie fasi della produzione. Allegato D - Indice: 9. Indice CAPITOLI DELL'ELENCO 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 Rifiuti dei processi chimici organici 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa 09 Rifiuti dell'industria fotografica 10 Rifiuti provenienti da processi termici 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12) 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08) 11

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico) 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata Esempio Rifiuto pericoloso 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 16 01 04 * veicoli fuori uso 16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose *significa che il rifiuto è già stato individuato come rifiuto pericoloso. 1.3 Terre e rocce da scavo, materiali da scavo, inerti, sedimenti, materiali da riporto di origine antropica. Dal 21 Agosto 2013 le terre e rocce da scavo, per non essere soggette al regime della parte IV, relativo ai rifiuti, se provengono da attività soggette a VIA o AIA debbono rispettare il DM 161/2012. Per questa tipologia di grandi cantieri si applica quindi il D.M.10.08.2012, n.161 Regolamento recante la disciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo (in vigore dal 06.10.2012) che, all art.3 rubricato Ambiti di applicazione ed esclusione, così dispone: [ ] Il presente regolamento si applica alla gestione dei materiali da scavo. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Poiché l art.8 bis del D.L.43/2013 Deroga alla disciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo è stato abrogato dall art.41 bis comma 6 del D.L.69/2013, ai cantieri di piccole dimensioni (ex art.266 con produzione inferiore a 6.000 metri cubi), non sono più applicabili le norme dell art. 186 T.U.A. 12

Quindi, per gli altri materiali da scavo, derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2 bis dell art.184 bis del D.Lgs.152/2006, come espressamente previsto dall art.41 bis comma 5 del D.L.69/2013, si applicano ora le disposizioni dei commi da1 a 4 del citato art.41 bis, norma valida a tutti i materiali da scavo, ai quali non risulta applicabile la disciplina del D.M.161/2012, indipendentemente dalle quantità di materiali prodotte, purché non si tratti di cantieri soggetti a VIA o AIA. Art. 41-bis Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo (inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.), nel testo in vigore dal 21 Agosto 2013 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra: a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. 2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione. 3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. 4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni. 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto. 6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato. 7. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 13

Per avvalersi dell esclusione dal regime gestionale dei rifiuti di cui alla parte IV del T.U.A. è indispensabile che i materiali di scavo possiedano tutti i requisiti da questa previsti dalla norma appena citata, tra i quali si evidenziano la necessaria destinazione dei materiali da scavo all utilizzo diretto presso sito o ciclo produttivo determinati, senza alcun preventivo trattamento diverso dalla normale pratica industriale o di cantiere, il rispetto dei valori massimi di contaminazione, l assenza di rischi per la salute e di emissioni superiori, la conformità alla disciplina urbanistica, l autodichiarazione all ARPA, con termine di conclusione operazioni entro un anno, l utilizzo della scheda D.Lgs 286/2005 per il trasporto di residui. Pertanto l ipotesi di commissione dei reati di illecita gestione dei rifiuti, previsti dalla parte IV del T.U.A per il caso in cui l operatore di Polizia Locale si trovi di fronte a terre e rocce da scavo deve essere verificata, in via alternativa, alla luce delle seguenti norme: per le attività soggette a VIA o AIA, con il DM 161/2012 che assorbe nella definizione di materiali da scavo quella di terre e rocce da scavo (prima prevista dall art.186 T.U.A. norma abrogata dal comma 4 dell art.39 del D.Lgs.205/2010), in quanto l effettiva configurabilità dei reati dipende dalla loro effettiva qualifica come rifiuti ovvero sottoprodotti ; per le attività non soggette a VIA o AIA, con l art.41 bis comma 5 del D.L.69/2013; Per ulteriori informazioni sull argomento si suggerisce il riferimento ai seguenti link: http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/modulistica; http://www.regione.piemonte.it/ambiente/bonifiche/doc_spec.htm Per quanto riguarda invece i sedimenti fluviali e lacuali, tema di crescente interesse anche in ragione delle preminenti finalità di tutela idrogeologica del territorio e di misure preventive nel campo della protezione civile, occorre fare riferimento all art. 39, comma 13, del D.L.vo n. 205/2010, secondo il quale, la normativa del sottoprodotto di cui all'art. 184-bis del TUA si applica "anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti". Ed anche all art. 185, comma 3, del D.L.vo n. 152/2006, il quale prevede che, salvi gli obblighi di natura comunitaria, sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti "i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni". Per i materiali da riporto di origine antropica, entrati a far parte del suolo, il Decreto del Fare prevede (art. 41 comma 3 lettera b) una modifica all'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (Decreto Ambiente). Questo Decreto a sua volta modificava l'articolo 185 del Codice Ambiente che esclude dall'applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 "il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati (let b)". 14

I materiali di riporto, di origine antropica entrati a far parte del suolo sono quindi esclusi dalla Parte IV del T.U.A. solo ove risultino conformi ai limiti massimi previsti dai test di cessione. Nonostante i ripetuti tentativi di fare rientrare nell esonero del concetto di rifiuto i materiali che provengono dall attività di demolizione edilizia, va sottolineato che quest ultimi non rientrano nel concetto di Terre e rocce da scavo ( prima definito dall art. 186 del D. lgs. n. 152/06, norma ora abrogata) e, più precisamente, non sono affatto esenti dalla parte IV del T.U.A 152/2006. Questo significa che gli inerti sono normalmente considerati rifiuti speciali, con tutto quello che ne consegue a livello sanzionatorio. Estratto Art. 41 Disposizioni in materia ambientale D.L. 21-6-2013 n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013, n. 144, S.O. (così modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98) in vigore dal 21 agosto 2013 [ ] 2. All'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto.». 3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012. n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.»; b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. 3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute. 3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.». [ ] La giurisprudenza più risalente individuava una responsabilità del proprietario dell immobile: Cass. Sez. III, n.4957 del 21.04.2000 - il proprietario dell immobile committente o l intestatario della concessione edilizia [ ] devono essere considerati produttori [ ] incombe sempre in capo allo stesso [proprietario] un obbligo di vigilanza e controllo in virtù della responsabilità propria del 15

custode ex art.2051 Cod. Civ.[ ] non è ammissibile il trasferimento, per via contrattuale, della propria posizione di garanzia ad altro soggetto [ ] il Direttore dei lavori [ ] non assume posizioni di garanzia [ ]. Era stata anche ritenuta la responsabilità dell affittuario: RIFIUTI - Terreno in affitto - Smaltimento illecito di rifiuti - Responsabilità personale dell affittuario - Culpa in vigilando - Responsabilità del proprietario - Fattispecie. In materia di responsabilità per lo smaltimento illecito di rifiuti su terreno in affitto, non può escludersi la responsabilità personale dell'affittuario, proprio perché egli ha la gestione diretta del terreno, tuttavia, sussiste anche la responsabilità del proprietario, almeno sotto il profilo della culpa in vigilando. Fattispecie: abbandono di materiali di risulta provenienti dalla demolizione di un muro. Pres. Papa Est. Onorato Ric. Cantelmi ed altro. (conferma Tribunale Monocratico di Tivoli sentenza 9.12.2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 04/06/2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n. 21677 Chi scrive ritiene invece più condivisibile l orientamento giurisprudenziale più recente per il quale, in caso di lavori edilizi, è considerato produttore dei rifiuti l impresario edile, e non il proprietario dell immobile demolito. Rifiuti - Smaltimento dei rifiuti - Committente dei lavori edili - Poteri di controllo - Limiti - Svolgimento dell'appalto - Responsabilità - Esclusione. Il committente dei lavori edili, anche in qualità di proprietario dell area su cui si svolgono i lavori, non può, per ciò solo, essere considerato responsabile della mancata osservanza da parte dell'assuntore di detti lavori, delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti, non essendo derivabile da alcuna fonte giuridica l esistenza, in capo al committente, di un dovere di garanzia della esatta osservanza delle norme in materia (D. Lgs. n 22/1997), (Cass. Sez. III, n. 1 5165 del 1.4.2003, Capecchi, rv. 224706). Egli, ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori nel suo interesse ex art. 1662 cod. civ., per esempio verificando che i materiali utilizzati siano conformi a quelli pattuiti o che le opere siano eseguite a regola d'arte; ma non ha il diritto di interferire sullo svolgimento dei lavori a tutela degli interessi ambientali, a meno che questi non coincidano col suo interesse contrattuale. Più concretamente, ha la facoltà di controllare la qualità dei materiali utilizzati per il riempimento del terreno, ma non ha il potere (e non ha l obbligo) di chiedere all appaltatore se è abilitato allo smaltimento dei rifiuti utilizzati allo scopo; e tanto meno ha il potere di impedire all appaltatore non autorizzato di smaltire i rifiuti che lui utilizza per lo svolgimento dell'appalto. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 19 ottobre 2004 Sentenza n. 40618 Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Responsabilità penale di tutti i soggetti coinvolti - Presupposti - Principi di responsabilizzazione e di cooperazione - Artt. 2, c.3 e 10, c.1, D.Lgs. n. 22/1997 - Committente di lavori edili o urbanistici - Esclusione - Fondamento. In tema di gestione dei rifiuti è tradizionale l'affermazione che ogni soggetto che interviene nello smaltimento degli stessi ha il dovere d accertarsi che colui al quale sono consegnati i materiali per l'ulteriore fase di gestione sia fornito della necessaria autorizzazione, sicché in caso di omesso controllo egli ne risponde penalmente a titolo di concorso. A fondamento di questa conclusione si richiama la norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 22/1997, secondo cui "la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario ; nonché la norma di cui all'art. 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo, secondo cui "gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto (i - e le operazioni di smaltimento), e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti". Tuttavia è errato utilizzare queste fonti legali per sostenere che anche il committente (di lavori edili o urbanistici) è "garante" della corretta gestione dei rifiuti da parte dell'appaltatore e quindi penalmente corresponsabile del reato di abusiva attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti che l'appaltatore abbia effettuato nell'esecuzione dell'appalto. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 19 ottobre 2004 Sentenza n. 40618 Inquinamento - Rifiuti - Tutela dell ambiente - Principio della responsabilità penale personale (art. 40 c.p.) - Presupposti - Committente di lavori edili - Obbligo giuridico di impedire - Esclusione - Fattispecie: scorretta gestione di rifiuti da parte dell'appaltante. Secondo il principio della responsabilità penale personale, la condizione di "garante" rispetto a un bene da tutelare (nel caso concreto, la integrità ambientale) presuppone in capo al soggetto il potere giuridico di impedire la lesione del bene, ovverosia quell'evento (reato) evocato dal capoverso dell'art. 40 c.p.. Quando questa norma precisa che "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a 16

cagionarlo" fonda la responsabilità penale dell'omittente non solo sull'obbligo, ma anche sul connesso potere giuridico di questi di impedire l'evento. Responsabilizzare un soggetto per non aver impedito un evento, anche quando egli non aveva alcun potere giuridico (oltre che materiale) per impedirlo, significherebbe vulnerare palesemente il principio di cui all'art. 27 Cost.. Alla luce di questo principio è evidente come il committente di lavori edili o urbanistici non può essere "garante" della corretta gestione di rifiuti da parte dell'appaltante, e quindi penalmente responsabile della abusiva gestione di rifiuti eventualmente effettuata dal secondo. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 19 ottobre 2004 Sentenza n. 40618 In senso conforme anche Cass. Sez.III 22.06.2011 n.25041: Nessun obbligo è imposto dalla legge [a carico del committente, dell appaltante e del direttore lavori NDR] riguardo all osservanza della disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti. Il committente conserva invece il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori nel suo interesse ex art.1662 del Codice Civile e, per i principi generali del TUA anche il diritto contrattuale di intervenire a tutela degli interessi ambientali, che posso avere un rilievo contrattuale. Potrebbe tuttavia residuare una responsabilità, nel caso in cui il committente sia a conoscenza o abbia agevolato le attività illecite dell appaltatore, ai sensi dell art.188 del T.U.A. con la decorrenza dalla sua effettiva entrata in vigore (ut supra paragrafo 1.7.) ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti) 1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste. 2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema. 3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. Quindi 1013/2006, il trasporto la responsabilità di rifiuti dei soggetti effettuato non iscritti dall impresa sistema edile controllo si configura della tracciabilità come dei trasporto rifiuti (SISTRI) in conto di cui all articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri proprio di rifiuti speciali, con iscrizione all Albo Gestori ambientali (art. 212 TUA) e utilizzo del rifiuti non pericolosi è esclusa: formulario a) a seguito di identificazione del conferimento dei di rifiuti al durante servizio pubblico il trasporto di raccolta (ex art. previa 193 convenzione; TUA). L imprenditore b) a seguito edile del conferimento deve essere dei iscritto rifiuti a all Albo soggetti autorizzati nazionale alle dei attività gestori di recupero ambientali o di a smaltimento, seguito della a semplice condizione richiesta che il produttore scritta, sia cosiddetta in possesso del iscrizione formulario light di cui all'articolo costo 193 di controfirmato 50,00 all anno. e datato in Il arrivo comitato dal nazionale destinatario dell Albo entro tre mesi Gestori dalla data Ambientali, di conferimento con dei circolare rifiuti al trasportatore, n.691 del ovvero 12.06.2013, alla scadenza ha del definito predettole termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le condizioni per il trasporto ai sensi dell art.212 comma 8 dei rifiuti prodotti nell attività spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione. dell impresa 4. Gli enti o le edile, imprese che che provvedono possono essere alla raccolta trasportati o al trasporto dalla dei stessa rifiuti a impresa titolo professionale, (con CODICE conferiscono CER i 20.03.07). rifiuti raccolti In e questo trasportati caso agli le impianti sezioni autorizzati regionali alla dell Albo, gestione dei nei rifiuti provvedimenti ai sensi degli articoli di iscrizione, 208, 209, apportano 211, 213, l annotazione 214 e 216 e nel proveniente rispetto delle disposizioni da attività di cui del all cantiere articolo 177, edile comma connessa 4. all attività di demolizione e costruzione. 5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. In assenza di questa iscrizione si applicano le sanzioni penali di cui all art.256 (gestione illecita trasporto illecito) unitamente alla confisca del mezzo ex art.259, c.2 (anche i n caso di sentenza ex art.444 C.P.P.) Cass. Pen. Sez.III, 11.12.2003, n.47432. Vedi Cass., sez. III, 24.10.2012, n.41464: [ ] come già chiarito da questa Corte [ ] tutte le fasi della gestione dei rifiuti, per essere legittime, devono essere precedute da autorizzazione, 17

iscrizione, comunicazione. La violazione di tale precetto è sanzionata penalmente dall art.256 [ ] La attività di trasporto è inserita tra quelle di gestione dei rifiuti (per la chiara norma definitoria dell art.1183, comma 1 lettera d) e, pertanto, la mancanza di un provvedimento che la sorregga ha rilevanza penale [ ] il reato in esame si configura come istantaneo [ ] è sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie di reato [ ] Sulla differenza tra la violazione penale di cui all art.256 (gestione illecita di rifiuti trasporto illecito) e quella di cui all art.260 (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti) si rinvia alla recentissima sentenza della Corte di Cassazione, Sez.III pen. del 27 Marzo - 30 luglio 2013, n. 32955, che analizza un episodio di traffico illecito avente per oggetto rifiuti costituiti da vestiti usati, falsamente sottoposti a recupero: [ ] Venendo all interpretazione del richiamato art. 260, è sufficiente in questa sede ricordare che gli elementi costitutivi del reato ivi previsto sono: a) la finalità di conseguire un ingiusto profitto; b) la pluralità delle operazioni e l'allestimento di mezzi e attività continuative e organizzate; c) la cessione, la ricezione, il trasporto, l'esportazione, l'importazione, o comunque la gestione di rifiuti; d) l'abusività di tali attività; e) l'ingente quantitativo di tali rifiuti. La sussistenza di detti elementi costituisce il discrimine fra la fattispecie di cui all'art. 260 e quella di cui al precedente art. 256, comma 1, la quale ultima non richiede nè il dolo specifico di profitto, nè la predisposizione di mezzi o la continuità della condotta, nè l'ingente quantitativo di rifiuti. Quanto al requisito dell'abusività dell'attività, esso deve ritenersi integrato sia qualora non vi sia autorizzazione (sez. 3^, 13 luglio 2004, n. 30373) sia quando vi sia una totale e palese difformità da quanto autorizzato (sez. 3^, 6 ottobre 2005, n. 40828). Quanto all'ingente quantitativo di rifiuti gestiti, devono essere ritenute applicabili le normali regole sulla formazione e la valutazione della prova; di talchè la quantità di rifiuti può essere desunta, oltre che da misurazioni direttamente effettuate, anche da elementi indiziari, quali i risultati di intercettazioni telefoniche, l'entità e le modalità di organizzazione dell'attività di gestione, il numero e le tipologie dei mezzi utilizzati, il numero dei soggetti che partecipano alla gestione stessa. [ ]. Del tutto adeguata risulta, infatti, la motivazione fornita quanto al fumus della sussistenza del reato, perchè lo stesso Tribunale, data per scontata la sussistenza in capo alla società dell'imputato dei titoli per effettuare il trasporto dei rifiuti, inclusa la categoria cui gli abiti dismessi oggetto dell'attività appartengono, ha evidenziato che quel materiale, in ingente quantità, non poteva essere trasportato con le modalità che sono emerse dall'istruttorie e, in particolare, dall'informativa del Corpo forestale dello Stato. Il trasporto avveniva, infatti, senza il necessario passaggio presso lo stabilimento della XXXXXX, dove si sarebbero dovute effettuare quelle attività di fumigazione e disinfestazione idonee a trasformare gli abiti in materie prime secondarie (come indicato dallo stesso Tribunale, all'esito del trattamento di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. q). Ne consegue l'assoluta irrilevanza di tutte le argomentazioni relative alle autorizzazioni, alla tipologia dei rifiuti, all'esistenza dei formulari, la cui veridicità, del resto, risulta allo stato confutata dal complessivo quadro istruttorio.[ ] 1.3.1. Accertamento deposito di macerie all interno di un cantiere: - Le macerie sono rifiuti speciali, ai sensi dell articolo 184 del D. lgs. n. 152/2006. - Potrebbe trattarsi di un deposito temporaneo. Lo stesso può avvenire all interno del cantiere dove le macerie sono state prodotte. Se vengono trasportate in un altro luogo il trasporto deve essere accompagnato dal formulario ex art. 193 del D. lgs. n. 152/06. 18