DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AL DIFENSORE



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PATROCINIO DEI NON ABBIENTI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI AL DIFENSORE Le pronunce della Corte di Cassazione, più rilevanti in materia, nel corso dell anno 2008 Corte di cassazione, sez. IV penale, sentenza 17 luglio 2008, n 30040 ONORARI AL DIFENSORE In tema di patrocinio a spese dello Stato, il compenso per le impugnazioni coltivate non e' liquidato soltanto nel caso in cui le medesime siano dichiarate inammissibili. La domanda di ammissione al patrocinio è attività propria del difensore e le relative spese per l'assistenza difensiva sono rimborsabili. La domanda di ammissione al patrocinio e', anzi, una delle (prime, nelle sequenze del procedimento penale) manifestazioni del diritto di volersi avvalere di un'effettiva difesa tecnica. Nella stessa prospettiva va, dunque, vista la volontà di avvalersi dell'opera di un difensore nel caso di rigetto della domanda di ammissione. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al riconoscimento delle voci relative al compenso per la redazione della istanza di liquidazione e deposito. La superata distinzione tra onorari e competenze, con la conseguente unificazione dei compensi per onorari ed indennità, trova conferma nella tabella allegata alla tariffa penale approvata con Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, che menziona esclusivamente gli onorari. Corte di cassazione, sez. Unite penali, sentenza 26 giugno 2008, n. 25931 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL DIFENSORE - OPPOSIZIONE DEL DIFENSORE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 75 D.P.R. N.115 DEL 2002 - ESCLUSIONE - FONDAMENTO CONSEGUENZE Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia) proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell'ambito delle "eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse" di cui all'art. 75 del menzionato d.p.r.. Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (artt. 91 e 92, commi 1 e 2, cod. proc. civ.). Corte di cassazione, sez. I civile, sentenza 30 maggio 2008, n. 14594 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - AMMISSIONE DELL'IMPUTATO E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

A FAVORE DEL DIFENSORE - ISCRIZIONE SOLO SUCCESSIVA DI QUEST'ULTIMO NEGLI ELENCHI SPECIALI - REVOCA D'UFFICIO In tema di revoca d'ufficio, da parte del giudice, dell'ammissione al gratuito patrocinio per i non abbienti, l'art. 112 del d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 limita l'esercizio di tale potere di autotutela ai soli casi ivi previsti, da interpretarsi in senso restrittivo, senza che alla medesima autorità giudiziaria, che ha assunto il provvedimento di ammissione, sia riservato il potere di rimozione dell'atto ove ne ravvisi l'illegittimità per altra causa, nè tale intervento può configurarsi quando il provvedimento abbia ormai esaurito i suoi effetti e nessuna impugnazione vi sia stata; ne consegue l'illegittimità della revoca dell'ammissione e della liquidazione dei compensi per l'opera prestata dal difensore in caso di espletamento dell'incarico già avvenuto, quando si riscontri successivamente che l'iscrizione del predetto professionista negli appositi elenchi (di cui agli artt. 80 e 81 d.p.r. citato) sia avvenuta solo dopo la nomina e la liquidazione del compenso da parte del giudice. Corte di Cassazione sez. IV penale, sentenza 21 maggio 2008, n. 20378 DIFENSORE E DIFESA - DIFENSORE - D'UFFICIO - SPESE A CARICO DELLO STATO - RICORSO IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA' E' inammissibile per genericità il ricorso per cassazione in cui l'avvocato dopo aver enunciato principi in via generale non ha precisato rispetto a quali singole voci della richiesta di liquidazione dei compensi professionali si sarebbe in concreto realizzata la violazione dei suddetti principi da parte del giudice di merito. Corte di cassazione, sez. IV penale, sentenza 5 maggio 2008, n. 17720 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - COMPENSO DOVUTO AL DIFENSORE - ESTENSIONE ANCHE ALL'ATTIVITÀ DI REDAZIONE DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO - SUSSISTENZA In tema di patrocinio dei non abbienti, è da ritenere che al difensore del soggetto ammesso alla fruizione del beneficio sia dovuto il compenso anche per la redazione dell'istanza volta ad ottenere detta ammissione nonché per l'esame e lo studio del provvedimento conclusivo del procedimento al quale la stessa si riferisce, indipendentemente dalla circostanza che tale provvedimento sia stato o meno oggetto di impugnazione. Corte di cassazione, sez. IV penale, sentenza 24 aprile 2008, n. 17042 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - AMMISSIONE AL BENEFICIO EFFETTUATA DAL P.M. - DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI - SUSSISTENZA Il difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha diritto alla liquidazione degli onorari spettantigli per l'attività svolta anche qualora il provvedimento di ammissione sia stato irritualmente adottato dal pubblico ministero e non dal giudice competente.

Corte di Cassazione sez. IV penale, sentenza 16 aprile 2008, n. 15754 ONORARI AL DIFENSORE - ARTICOLO 130 D.P.R. N. 115/2002 - MAGGIORAZIONE DEGLI ONORARI L'articolo 130 Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 non e' applicabile al processo penale. Il Decreto del Presidente della Repubblica cit. articolo 130 è contenuto nel titolo 4 relativo alle disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed al capo 5 si riferisce ai difensori ed ai consulenti di parte, sicché l'ulteriore riduzione della metà concerne solo detti giudizi e trova una sua logica spiegazione nell'intervenuta estensione del patrocinio dei non abbienti pure a dette controversie e nella differente tipologia delle tariffe professionali dei difensori di dette cause. Non sussiste un obbligo di motivazione sulla ragione per cui non si ritiene di attribuire la maggiorazione degli onorari per la particolare complessità della causa, non ricevibile dalla sua durata ne' dall'esito del giudizio, nonché per l'impegno eccezionale e massivo e per la difficoltà derivante dalla soluzioni di importanti questioni tecnico scientifiche. Corte di cassazione, sez. L. civile, sentenza 11 febbraio 2008, n. 3211 LAVORO - ASSISTENZA - GIURIDICA - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO - ONORARI DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE AL DIFENSORE DELLA PARTE AMMESSA A GRATUITO PATROCINIO - LIQUIDAZIONE - ATTRIBUZIONE ALLA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO NORMATIVO Anche nel rito del lavoro, alla stregua dell'art. 15 "quattordecies" della legge n. 134 del 2001 (applicabile al rito lavoristico "ex" art. 1 della legge n. 437 del 2001), la liquidazione degli onorari del giudizio di legittimità maturati in favore del difensore della parte ammessa a gratuito patrocinio compete non già alla Corte di cassazione, bensì al giudice di primo grado, atteso che la liquidazione deve essere effettuata con decreto motivato al termine di ciascuna fase del procedimento. Corte di cassazione, sez. IV penale, sentenza 28 gennaio 2008, n 4153 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - LIQUIDAZIONE ONORARI E SPESE - IRREPERIBILITÀ DEL PATROCINATO - NOZIONE - CONSEGUENZE In tema di gratuito patrocinio, la condizione di irreperibilità del patrocinato alla quale l'art. 117 del d.p.r. n. 115 del 2002 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto - indipendente dalla pronunzia processuale di irreperibilità - che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale. Corte di cassazione, sez. IV. penale, sentenza 28 gennaio 2008, n 4142 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - LIQUIDAZIONE ONORARI

Il difensore, purché iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori, e' legittimato a presentare personalmente il ricorso per cassazione in materia di liquidazione delle sue competenze professionali, anche se il relativo procedimento incidentale e' accessorio ad un processo penale principale (Corte di Cassazione, sez. Unite penali, sentenza 30/1/2007, n. 6816) Corte di cassazione, sez. IV penale, sentenza 14 gennaio 2008, n 1686 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI - OPPOSIZIONE DEL SOLO INTERESSATO - PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE CHE DETERMINA UNA "REFORMATIO IN PEIUS" - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE In tema di patrocinio dei non abbienti, nel caso di opposizione promossa dal difensore avverso il decreto di liquidazione dei propri compensi professionali vale il divieto di "reformatio in peius". Pertanto è illegittimo il decreto del Presidente della Corte d'appello che, decidendo il gravame, abbia revocato il provvedimento impugnato per la mancanza della prova dell'iscrizione del difensore nell'elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato. Corte di cassazione, sez. IV. penale, sentenza 14 gennaio 2008, n 1637 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'iscrizione del difensore nell'albo speciale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 81 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) costituisce presupposto necessario per l'assunzione dell'incarico e per la conseguente liquidazione del compenso, anche se l'ammissione al patrocinio medesimo sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del citato testo unico, purché dopo quella della Legge 29 marzo 2001, n. 134, in quanto l'articolo 17 bis di quest'ultima, pur essendosi limitato ad istituire il predetto albo speciale, ha comportato in modo implicito, ma inequivocabile, la necessità dell'iscrizione ad esso quale condizione per l'assunzione della difesa fiduciaria di chi e' stato ammesso a tale patrocinio (ordinanza n. 299 del 2002 della Consulta) Corte di cassazione, sez. IV penale, sentenza 14 gennaio 2008, n 1606 DIFENSORE E DIFESA - DIFENSORE - COMPENSO PROFESSIONALE - LIQUIDAZIONE - RIGETTO - OPPOSIZIONE - DEPOSITO NELLA CANCELLERIA DEL LUOGO IN CUI SI TROVA LA PARTE - AMMISSIBILITÀ Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha deciso con la speciale procedura prevista dalla Legge n. 794 del 1942 articolo 29 sui ricorsi avverso i decreti emessi nel procedimento penale o in quello penale militare in materia di rigetto dell'istanza di ammissione, revoca o modificazione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché di liquidazione dei compensi professionali, va trattato in base alle regole procedurali proprie del rito penale. Per cui trova applicazione il disposto dell'articolo 582 c.p.p., comma 2, a tenore del quale "le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del

giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento". Corte di cassazione, sez. IV penale, sentenza 4 gennaio 2008, n 69 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEL DIFENSORE EFFETTUATA DALLA CORTE D'ASSISE - OPPOSIZIONE - GIUDICE COMPETENTE - TRIBUNALE In tema di patrocinio a spese dello Stato, quando i compensi professionali del difensore vengono liquidati dalla Corte d'assise, il giudice competente a decidere sulla opposizione al relativo decreto è il Tribunale - e per esso il suo Presidente - e non già la stessa Corte d'assise, che del primo è una articolazione interna e permanente. Corte di cassazione, sez. IV penale, sentenza 4 gennaio 2008, n 60 ONORARI AL DIFENSORE - TARIFFA VIGENTE ALL'EPOCA DI PRESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE - NECESSITÀ In tema di patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari al difensore deve essere effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state prestate, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito, ovvero, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento della cessazione. Corte di cassazione, sez. IV penale, sentenza 4 gennaio 2008, n 36 SENTENZA PENALE - CONDANNA - SPESE DI LITE - LIQUIDAZIONE - CRITERI DI LIQUIDAZIONE - OBBLIGO DI INDICAZIONE In tema di liquidazione dei compensi professionali ai difensori, il giudice di merito ha l'obbligo di indicare il criterio seguito nella liquidazione; in particolare, in riferimento alla partecipazione alle udienze non può indiscriminatamente applicare i parametri di cui alla tabella n. 5 senza diversificazione tre le attività di patrocinio svolte concretamente.