Le novità sulla riscossione: il D.Lgs. n. 159/2015 a cura del Dott. Giorgio Gavelli Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati
2 1 CAMBIA LA RATEAZIONE delle somme dovute per gli avvisi bonari di cui agli articoli 36-bis e 36-ter DPR n. 600/73 compresi quelli per i redditi a tassazione separata (art. 3-bis D.Lgs n. 462/97) Importo Vecchia rateazione Nuova rateazione Fino a 5.000 MAX 6 rate trimestrali MAX 8 rate trimestrali Superiore a 5.000 MAX 20 rate trimestrali MAX 20 rate trimestrali Decorrenza Per art. 36-bis DICHIARAZIONI DEL PERIODO 2014 Per art. 36-ter DICHIARAZIONI DEL PERIODO 2013 Per redditi a tassazione separata DICHIARAZIONI DEL PERIODO 2012
3 2 CAMBIA LA RATEAZIONE delle somme dovute in acquiescenza o per effetto dell accertamento con adesione (art. 8 D.Lgs n. 218/97) e altri istituti definitori (mediazione, conciliazione) Importo Vecchia rateazione Nuova rateazione Fino a 50.000 MAX 8 rate trimestrali MAX 8 rate trimestrali Superiore a 50.000 MAX 12 rate trimestrali MAX 16 rate trimestrali Decorrenza 3 Atti non ancora definiti al 22.10.2015 Dopo un provvedimento di autotutela parziale si ha diritto di ACCEDERE agli istituti definitori agevolati con le stesse condizioni esistenti alla notifica dell atto originario
4 4 Conseguenze del MANCATO PAGAMENTO di una delle rate (diverse dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva (art. 15-ter DPR 602/73), che costituisce il termine per il ravvedimento operoso: AVVISI BONARI Decadenza beneficio rateazione Iscrizione a ruolo imposta residua, interessi e sanzioni piene (30%) ACCERTAMENTI CON ADESIONE (e altri istituti definitori) Decadenza beneficio rateazione Iscrizione a ruolo imposta dovuta, interessi, sanzioni + sanzione 30% aumentata di ½ (ossia 45%) su tutto l importo residuo. Prima era il 60%
5 5 INTRODOTTA (per avvisi bonari e definizioni) la disciplina dell errore scusabile (ovvero «lieve inadempimento») in caso di: Versamento insufficiente della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 Tardivo versamento della prima rata non superiore a 7 giorni 6 RIDOTTO il numero delle rate non consecutive che comporta la decadenza del piano di rateazione fissato con Equitalia (art. 19, comma 3, DPR n. 602/73). Da 8 si passa a 5, sempre non consecutive Per una nuova rateazione occorre saldare le rate scadute alla stessa data 7 Viene prevista una nuova rateazione per i piani decaduti nei 24 mesi antecedenti l entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2015), da richiedere entro 30 giorni dall entrata in vigore (21 novembre). Previste fino a 72 rate mensili. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, fa di nuovo decadere dalla rateazione.
6 8 PREVISTA (dal 1 giugno 2016) la notifica della cartella esclusivamente tramite PEC nei confronti di: Imprese individuali o societarie Professionisti iscritti in albi o elenchi 10 9 11 In caso di sospensione amministrativa o giudiziale, la rateazione si interrompe e, se termina la sospensione (es. rigetto del ricorso), si può rateizzare il debito residuo Viene prevista, in caso di rateazione del debito, la possibilità di domiciliazione delle rate sul conto corrente indicato dal debitore. Non è confermata, invece, la proposta di «anatocismo», ossia di applicare gli interessi di mora anche su sanzioni e interessi (art. 30 D.P.R. n. 602/73)
7 12 Estesa la rateazione agli importi dovuti a seguito di acquiescenza: agli avvisi di liquidazione per decadenza dalle agevolazioni (es. «prima casa» e «p.p.c.»); agli avvisi di rettifica e liquidazione dell imposta di successione (eliminato, tra l altro, l obbligo della garanzia); agli avvisi di accertamento dell imposta di registro per occultamento del corrispettivo. Non si è colta, invece, l occasione per introdurre la rateazione dell accertamento esecutivo: inspiegabilmente occorre ancora attendere l affidamento del carico tributario ad Equitalia (con l aggravio che ciò significa). 13 Vengono modificati: l art. 1 Legge n. 423/1995 (riscossione delle sanzioni per problemi sui versamenti anche del sostituto d imposta - causati dalla condotta illecita del professionista in esecuzione del mandato) la disciplina sulla sospensione dei termini in caso di eventi eccezionali
8 Oneri della riscossione SONO A CARICO DEL DEBITORE (carichi affidati ad Equitalia dal 1 gennaio 2016) L 1% in caso di riscossione spontanea (es. consorzio bonifica) Il 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il 60 giorno dalla notifica della cartella Una quota per la notifica della cartella e degli altri atti della riscossione (da determinarsi con apposito decreto) Il 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora, in caso di pagamento oltre tale termine Una quota a titolo di spese esecutive per l attivazione di procedure esecutive e cautelari