CONDIZIONI GENERALI PARTE II Servizi di Monte Titoli



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CONDIZIONI GENERALI PARTE II Servizi di Monte Titoli 1. - Definizioni 1.1 I termini con la lettera iniziale maiuscola impiegati nelle presenti Condizioni Generali Parte II si intendono usati salvo diversa indicazione nello stesso significato di cui alle definizioni contenute nelle Condizioni Generali Parte I e negli Allegati. 1.2 Nella presente parte delle Condizioni Generali il termine: - Dati dei Servizi : indica i Dati così come definiti dalle Condizioni Generali Parte I e, in particolare, i dati e le informazioni sia elementari che aggregati che cioè risultano da elaborazioni di dati elementari effettuate sulla base di algoritmi, che entrano in possesso del Cliente per effetto della partecipazione ai Servizi ovvero comunque resi disponibili al Cliente nell ambito dell erogazione dei Servizi. - Ente Pagatore : indica il soggetto incaricato dal Cliente del Servizio di Gestione Accentrata e/o del Servizio RCC di effettuare i pagamenti nell ambito dei Servizi stessi. - Istruzioni : indica la documentazione emanata da Monte Titoli contenente le disposizioni operative di generale applicazione relative ai Servizi, come successivamente integrate e modificate. - Regolamento Operativo : indica il Regolamento operativo dei Servizi di Liquidazione (Express II) e delle attività accessorie approvato dalla Banca d Italia, d intesa con la Consob, come successivamente integrato e modificato. - Regolamento dei Servizi : indica il Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali, approvato da Consob d intesa con Banca d Italia, come successivamente integrato e modificato. - Regolamento del Servizio X-COM : indica il Regolamento del servizio di Collateral Management (X-COM), approvato da Consob e Banca d Italia, come successivamente integrato e modificato. - Servizi : indica uno o più dei servizi forniti da Monte Titoli e disciplinati dalle presenti Condizioni Generali Parte II. - Servizio CPA : indica il servizio fornito da Monte Titoli che consente l invio di flussi informativi relativi alle partecipazioni assembleari. - Servizio EPAG : indica il servizio fornito da Monte Titoli agli Enti Pagatori che, attraverso specifiche funzionalità informative, consente la gestione degli incarichi di pagamento ricevuti dai Clienti del Servizio di Gestione Accentrata e/o del Servizio RCC. - Servizio FIS : indica il servizio fornito da Monte Titoli che consente l invio di flussi informativi relativi alle segnalazioni nominative degli azionisti. - Servizio X-TRM : indica il servizio fornito da Monte Ttoli che consente l acquisizione, il riscontro, la rettifica e l inoltro delle operazioni ai Servizi di Liquidazione italiani ed esteri. - Servizio di Regolamento Estero : indica il servizio fornito da Monte Titoli che consente il regolamento sui conti aperti da Monte Titoli presso altri sistemi di regolamento delle operazioni tra un partecipante al sistema Monte Titoli e un partecipante ad un sistema di regolamento estero su strumenti finanziari gestiti da Monte Titoli per il tramite di sistemi esteri di deposito secondo le modalità e le regole del sistema di regolamento estero. - Servizio di Gestione Accentrata : indica il servizio fornito da Monte Titoli rivolto agli emittenti e agli intermediari che consente, attraverso conti aperti a nome degli stessi, la gestione accentrata di strumenti finanziari. Edizione febbraio 2015

- Servizi di Liquidazione : indica il servizio fornito da Monte Titoli di liquidazione netta che consente il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base multilaterale delle operazioni su strumenti finanziari non derivati e il servizio di liquidazione lorda, che consente il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari non derivati singolarmente considerate. - Servizio RCC : indica il servizio fornito da Monte Titoli, rivolto agli Intermediari ed Emittenti, che consente il calcolo e il regolamento dei corrispettivi dovuti dagli emittenti agli intermediari per l attività dagli stessi svolta in relazione alle operazioni societarie su strumenti finanziari accentrati e gestiti nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli. - Servizio ATIE : indica il servizio consente la raccolta e la divulgazione delle segnalazioni relative a strumenti finanziari smarriti, sottratti, denunciati o colpiti da ordine di sequestro nonché di quelle segnalazioni relative a estrazioni per premi e rimborsi effettuate dagli emittenti su titoli di Stato e obbligazioni. - Servizio Prestito Titoli : indica il servizio fornito da Monte Titoli che consente di effettuare operazioni di prestito titoli con garanzia operando in qualità di prestatore o prenditore. - Servizio X-COM : indica il servizio di amministrazione delle Garanzie nel quale Monte Titoli opera la liquidazione e il regolamento delle Operazioni e gestisce le Garanzie. 2. - Servizio X-TRM 2.1 Nel presente articolo per Cliente si intende il soggetto che può partecipare al Servizio X-TRM ai sensi del Regolamento Operativo. 2.2 Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, Monte Titoli fornisce, secondo quanto previsto dagli Allegati, il Servizio X-TRM. 2.3 Può partecipare al Servizio X-TRM il soggetto che negozia sui mercati, regolamentati e non, e/o immette le operazioni in detto servizio. 2.4 La partecipazione del Cliente al Servizio X-TRM può avvenire in nome e per conto proprio o avvalendosi di un soggetto terzo in possesso dei requisiti per operare nel servizio. In tale caso, il Cliente conferisce procura al terzo per l adesione al Servizio X-TRM, compilando il documento secondo il modello predisposto da Monte Titoli e disponibile nell ambito della Documentazione di Partecipazione. 2.5 Il Cliente del Servizio X-TRM, aderente diretto al sistema di liquidazione estero, o il diverso soggetto designato dal primo a regolare per suo conto le operazioni presso detto sistema forniscono la documentazione richiesta dal sistema estero al fine di liquidare le operazioni trasmesse per il tramite di Monte Titoli. Detta documentazione deve sempre essere fornita, in copia, a Monte Titoli da parte del Cliente o del soggetto che ha ricevuto procura ai sensi del comma 2.4. Il Cliente riconosce l applicabilità delle sole disposizioni previste dal sistema di liquidazione estero per quanto attiene alle modalità di regolamento delle operazioni e pertanto esonera Monte Titoli da ogni connessa responsabilità. 2.6 Il Cliente del Servizio X-TRM o il soggetto che ha ricevuto procura ai sensi del comma 2.4, che non aderisca direttamente ai Servizi di liquidazione italiani e/o esteri e/o al Servizio di regolamento estero, invia a Monte Titoli il modulo, disponibile nell ambito della Documentazione di Partecipazione, mediante il quale ciascun liquidatore designato esprime la propria accettazione a regolare per suo conto. 2.7 La fornitura del Servizio X-TRM è disciplinata, oltre che dalle presenti Condizioni Generali Parte II, dalle Condizioni Generali Parte I e, per le parti ad essi inerenti, dai Regolamento Operativo e dalle Istruzioni. Il Cliente dichiara inoltre di ben conoscere il D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e successive modifiche e/o integrazioni, il Regolamento Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione emanato congiuntamente da Consob e Banca d Italia il 22 febbraio 2008, e successive modifiche e integrazioni. 2.8 Il Cliente o il soggetto che ha ricevuto procura ai sensi del comma 2.4 si impegna a far pervenire a Monte Titoli, oltre alla Richiesta di Servizi, la Documentazione di Partecipazione nel formato predisposto da Monte Titoli. La ricezione della predetta documentazione è condizione necessaria al fine di rendere operativo il rapporto giuridico posto in essere fra le parti. Edizione febbraio 2015 2

3. - Servizio di Regolamento Estero 3.1 Nel presente articolo per Cliente si intende il soggetto che può partecipare al Servizio di Regolamento Estero ai sensi del Regolamento Operativo. 3.2 La fornitura del Servizio di Regolamento Estero è disciplinata oltre che dalle presenti Condizioni Generali Parte II, dalle Condizioni Generali Parte I, dal Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e successive modifiche e/o integrazioni, dal Regolamento Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione emanato congiuntamente da Banca d Italia e Consob il 22 Febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni, dal Regolamento Operativo e le Istruzioni del Servizio di Regolamento Estero, che il cliente dichiara di ben conoscere e accettare. 3.3 Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, Monte Titoli fornisce, secondo quanto stabilito negli Allegati, il Servizio di Regolamento Estero. 3.4 La partecipazione al Servizio di Regolamento Estero può avvenire in nome e per conto proprio ovvero in nome proprio e per conto di terzi. 3.5 Il Servizio di Regolamento Estero è prestato da Monte Titoli nel ruolo di agente di regolamento e in conformità alle condizioni, termini, norme e pratiche applicate o applicabili dal sistema di regolamento estero, unitamente alle norme di cui al comma 3.2. Resta pertanto a carico del Cliente ogni vincolo, restrizione, ritardo o perdita derivanti dall applicazione delle norme menzionate nonché per eventi derivanti dal rapporto tra il sistema di regolamento estero e la controparte del Cliente nelle operazioni da regolare o regolate. 3.6 Ogni operazione si intende irrevocabile e definitiva, ai sensi della normativa in materia di settlement finality, secondo le norme e procedure applicate dal sistema di regolamento estero nella quale la stessa è regolata per il tramite del Servizio di regolamento estero, con ciò il Cliente espressamente esonerando Monte Titoli da ogni eventuale connessa responsabilità. 3.7 Il Cliente ha facoltà di chiedere la cancellazione dell operazione sino al momento in cui non è irrevocabile e definitiva ai sensi del comma che precede, con ciò il Cliente espressamente esonerando Monte Titoli da ogni responsabilità eventualmente connessa alla cancellazione stessa. 3.8 E facoltà di Monte Titoli rifiutare l esecuzione di un ordine di regolamento su un sistema estero impartito dal Cliente, dandone tempestiva comunicazione al Cliente medesimo. 3.9 Fatto salvo quanto previsto nel comma 7 che precede, Monte Titoli e il Cliente, nei reciproci rapporti, assumono come valide e prevalenti le scritture contabili di Monte Titoli per la tracciabilità delle operazioni oggetto del Servizio di Regolamento Estero. 3.10 Il Cliente autorizza Monte Titoli a disporre operazioni di addebito/accredito della gamba contanti delle operazioni contro pagamento secondo le modalità illustrate nelle Istruzioni. 4. - Servizio di Gestione Accentrata intermediari 4.1 Nel presente articolo per Cliente si intende il soggetto che può partecipare al Servizio di Gestione Accentrata in qualità di Intermediario ai sensi del Regolamento dei Servizi. 4.2 Il Servizio di Gestione Accentrata è disciplinato, oltre che dalle Condizioni Generali Parte I, dal D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e successive modifiche e/o integrazioni, dal Regolamento Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione emanato congiuntamente da Consob e Banca d Italia il 22 febbraio 2008 e successive modifiche e/o integrazioni, dal Regolamento dei Servizi e dalle Istruzioni, che il Cliente dichiara di ben conoscere ed accettare. Edizione febbraio 2015 3

4.3 Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, Monte Titoli fornisce, secondo quanto previsto dagli Allegati, il Servizio di Gestione Accentrata intermediari. 4.4 Il Cliente conferisce a Monte Titoli gli strumenti finanziari ammessi al Servizio di Gestione Accentrata di proprietà del Cliente e/o amministrati per conto di soggetti terzi. Monte Titoli apre conti tioli di proprietà distinti da quelli di terzi secondo quanto previsto dal Regolamento Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione emanato da Consob e Banca d Italia il 22 febbraio 2008 e successive modifiche e/o integrazioni. 4.5 Il Cliente sostituisce Monte Titoli nell espletamento degli adempimenti oggetto del mandato conferito dall Emittente a Monte Titoli ai sensi del comma 5.4 delle presenti Condizioni Generali Parte II, che implicano la conoscenza diretta del titolare degli strumenti finanziari. 4.6 Nel caso di ammissione al Servizio di Gestione Accentrata di strumenti finanziari in forma cartolare, per gli effetti dell individuazione iniziale dei certificati immessi nel sistema direttamente dall intermediario, fa fede la distinta numerica redatta da Monte Titoli. 4.7 La temporanea mancanza di strumenti finanziari su un conto titoli del Cliente non comporta la risoluzione del Contratto. 4.8 Il Cliente autorizza Monte Titoli ad accreditare, sui conti indicati dal Cliente stesso nella Documentazione di Partecipazione, i corrispettivi di competenza del Cliente per le attività dallo stesso svolte, di cui al comma 7.5 lettera c), e accreditare/addebitare i fondi relativi alle operazioni effettuate sugli strumenti finanziari accentrati, ivi inclusi gli importi derivanti dall assolvimento degli adempimenti fiscali prescritti dalla normativa nazionale e/o estera applicabile. 4.9 Per il regolamento degli importi di cui al comma precedente, il Cliente può conferire mandato ad una o più Enti Pagatori in rapporto con il Cliente stesso. Il Cliente si impegna a far pervenire a Monte Titoli l accettazione del mandato da parte dell Ente Pagatore, secondo i termini e le modalità previste dalle Istruzioni. Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a Monte Titoli ogni variazione relativa all Ente Pagatore, inclusa la nomina di un nuovo Ente Pagatore a seguito dell estinzione del suddetto mandato. 4.9 bis Il Cliente, in conformità a quanto previsto dall art. 8.3 delle Condizioni Generali Parte I, si impegna a manlevare e tenere indenne Monte Titoli da ogni responsabilità, ivi incluso il caso di richieste di risarcimento conseguenti ad azioni di terzi, nei casi in cui: a) il regolamento degli importi di cui al comma 4.8 non possa essere effettuato per mancanza di fondi sul conto dell Ente Pagatore incaricato dall emittente o, comunque, in assenza di messa a disposizione dei fondi stessi sul conto indicato da Monte Titoli da parte dell emittente, dei sistemi gestiti da soggetti esteri che offrono servizi analoghi al Servizio di Gestione Accentrata ((I)CSD) o dei rispettivi Enti Pagatori; b) il regolamento degli importi di cui al comma 4.8 non possa essere effettuato per mancata nomina dell Ente Pagatore dell emittente, anche a seguito di revoca del mandato a cura del precedente Ente Pagatore, e a decorrere dalla notifica dell estinzione del suddetto mandato; c) Monte Titoli debba stornare l operazione di pagamento degli importi di cui al comma 4.8 nel caso in cui non sia stato possibile eliminare, nel sistema di regolamento Target 2, l operazione revocata dall Ente Pagatore incaricato dall Emittente. 4.10 Nel caso siano oggetto del Servizio di Gestione Accentrata strumenti finanziari immessi, anche per il tramite di banche estere, in sistemi gestiti da soggetti esteri che offrono servizi analoghi al Servizio di Gestione Accentrata ((I)CSD), il Cliente autorizza Monte Titoli ad addebitare/accreditare direttamente il cliente degli strumenti finanziari e/o il contante precedentemente accreditati/addebitati dai soggetti esteri a Monte Titoli in caso di: a) erronea istruzione del Cliente o del (I)CSD, relativamente ad operazioni societarie. In caso di errore del Cliente, lo stesso dovrà darne tempestiva segnalazione a Monte Titoli affinché si attivi per le comunicazioni necessarie alla rettifica; in caso di errore dell (I)CSD, Monte Titoli si attiverà per la rettifica, ricevuta la comunicazione da parte dello stesso (I)CSD; Edizione febbraio 2015 4

b) regolamenti di fondi conseguenti ad operazioni societarie, che non siano definitivi perché subordinati alla provvista presso l (I)CSD da parte dell emittente o che siano stati effettuati anteriormente al costituirsi di detta provvista; c) leggi, regolamenti, provvedimenti, sentenze, ingiunzioni, sequestri conservativi, o altre azioni promananti da qualunque autorità, volte al ripristino di ogni posizione di credito e debito; d) claims e compensations e operazioni societarie di sottoscrizione fra le quali, a titolo esemplificativo, gli aumenti di capitale e l esercizio warrant secondo quanto previsto dalle Istruzioni. Nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti, in caso di impossibilità a procedere all addebito diretto dei fondi, il Cliente sarà comunque tenuto all immediata restituzione/conferimento dei fondi ricevuti ed al risarcimento dell eventuale danno, ivi comprese le spese relative agli interessi passivi e al cambio valuta. Qualora il Cliente non provveda alla restituzione/conferimento dei fondi, il Cliente e Monte Titoli convengono che si verifichi la compensazione tra il credito vantato da Monte Titoli relativo alla restituzione/conferimento dei fondi e ogni credito del Cliente relativo a trasferimento da parte di Monte Titoli di fondi relativi a strumenti finanziari di pertinenza dello stesso, anche diversi da quelli oggetto del presente articolo. Il Cliente autorizza pertanto Monte Titoli a detrarre gli importi di propria spettanza dai successivi pagamenti da effettuarsi a favore del Cliente. 4.11 Il Cliente autorizza Monte Titoli a procedere agli addebiti/accrediti del conto del Cliente in Euro anziché in valuta estera in caso addebiti/accrediti in valuta estera e/o in caso di mancata indicazione del conto per le operazioni in valuta estera, secondo i criteri e le modalità previste dalle Istruzioni. 4.12 Fermo quanto previsto all art. 8 delle Condizioni Generali Parte I, il Cliente dichiara di esonerare Monte Titoli da ogni responsabilità che possa essergli attribuita in conseguenza del possesso di strumenti finanziari immessi dall intermediario stesso e, in particolare, per il caso in cui gli stessi risultassero irregolari. 5. Servizio di Gestione Accentrata - emittenti 5.1 Nel presente articolo per Cliente si intende il soggetto che può partecipare al Servizio di Gestione Accentrata in qualità di Emittente ai sensi del Regolamento dei Servizi. 5.2 Il Servizio di Gestione Accentrata è disciplinato oltre che dalle Condizioni Generali, dal D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e successive modifiche e/o integrazioni, il Regolamento Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione emanato congiuntamente da Consob e Banca d Italia il 22 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni, dal Regolamento dei Servizi e le Istruzioni che il Cliente dichiara di ben conoscere e accettare. 5.3 Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, Monte Titoli fornisce, secondo quanto previsto dagli Allegati, il Servizio di Gestione Accentrata - emittenti. 5.4 Il Cliente conferisce mandato a Monte Titoli per lo svolgimento di tutte le attività di gestione degli strumenti finanziari accentrati, secondo quanto previsto dal Regolamento dei Servizi. 5.5 Ai sensi dell articolo 1717 del Codice Civile, il Cliente autorizza Monte Titoli a farsi sostituire dagli Intermediari che abbiano nei propri conti strumenti finanziari emessi dall Emittente per l espletamento delle attività oggetto del mandato di cui al comma precedente che comportano la conoscenza diretta del titolare degli strumenti finanziari accentrati. 5.6 Il Cliente autorizza Monte Titoli per ogni singolo incarico concernente il Servizio di Gestione Accentrata, a disporre sui conti indicati dal Cliente, il regolamento degli importi derivanti dal pagamento dividendi, pagamento proventi per rimborso di quote di fondi, pagamento interessi e rimborso del capitale, aumenti di capitale, conversioni ed esercizi di facoltà. 5.7 Per il regolamento degli importi di cui al comma 5.6 che precede, il Cliente conferisce mandato ad uno o più Enti Pagatori in rapporto con il Cliente stesso. Il Cliente si impegna a far pervenire a Monte Titoli l accettazione del mandato da parte dell Ente Pagatore, secondo i termini e le modalità previste Edizione febbraio 2015 5

dalle Istruzioni a comunicare tempestivamente a Monte Titoli ogni variazione relativa all Ente Pagatore, incluso la nomina di un nuovo Ente Pagatore a seguito dell estinzione totale o parziale del suddetto mandato. Qualora la cessazione dell incarico avvenga su iniziativa dell Ente Pagatore, il Cliente autorizza Monte Titoli a riconoscere la comunicazione dell estinzione totale o parziale del mandato inviata dall Ente Pagatore a Monte Titoli quale valida notifica di tale estinzione. 5.7 bis Il Cliente, in conformità a quanto previsto dall art. 8.3 delle Condizioni Generali Parte I, si impegna a manlevare e tenere indenne Monte Titoli da ogni responsabilità, ivi incluso il caso di richieste di risarcimento conseguenti ad azioni di terzi: a) nei casi in cui il regolamento degli importi relativi alle operazioni pagamento dividendi, pagamento proventi per rimborso di quote di fondi, pagamento interessi e rimborso del capitale, di cui al comma 5.6 e il regolamento dei corrispettivi di competenza degli intermediari, di cui al comma 7.5 lettera c), non possa essere effettuato: i. per mancanza di fondi sul conto dell Ente Pagatore incaricato dall emittente o, comunque, in assenza di messa a disposizione dei fondi stessi, sul conto indicato da Monte Titoli, da parte dell emittente, dei sistemi gestiti da soggetti esteri che offrono servizi analoghi al Servizio di Gestione Accentrata ((I)CSD) o dei rispettivi Enti Pagatori; ii. qualora il Cliente non provveda alla nomina di un Ente Pagatore, anche a seguito di revoca esercitata dal precedente Ente Pagatore, e a decorrere dalla notifica dell estinzione del suddetto mandato; b) nei casi in cui il regolamento degli importi relativi alle operazioni pagamento dividendi, pagamento proventi per rimborso di quote di fondi, pagamento interessi e rimborso del capitale di cui al comma 5.6 e il regolamento dei corrispettivi di competenza degli intermediari, di cui al comma 7.5 lettera c), debba essere stornato da Monte Titoli, secondo quanto precisato nelle Istruzioni: i. per errore del Cliente o dell Ente Pagatore incaricato, previa richiesta da inoltrare a Monte Titoli, congiuntamente alla quale deve essere inviata l eventuale istruzione di riproposizione del regolamento; ii. nel caso in cui non sia stato possibile eliminare, nel sistema di regolamento Target2, l operazione revocata dall Ente Pagatore incaricato. 5.8 Limitatamente agli strumenti finanziari ammessi al Sistema in forma cartolare, il Cliente assicura la tempestiva esecuzione delle operazioni di deposito, raggruppamento, frazionamento e di sostituzione di certificati temporanei. Tali operazioni sono eseguite senza oneri a carico di Monte Titoli. 5.9 Limitatamente agli strumenti finanziari ammessi al Sistema in forma cartolare, il Cliente comunica tempestivamente a Monte Titoli le specifiche numeriche degli strumenti finanziari di propria emissione soggetti ad estrazione o soggetti a procedura di ammortamento nonché tutti i dati relativi a strumenti finanziari sottratti, smarriti o comunque irregolari e ne autorizza la diffusione a terzi 5.10 Limitatamente agli strumenti finanziari ammessi al Sistema in forma cartolare, il Cliente, su richiesta di Monte Titoli, consegna a Monte Titoli i certificati sostitutivi di quelli smarriti, sottratti o accidentalmente distrutti durante il trasferimento all emittente stesso o durante la permanenza nei locali di Monte Titoli. Qualora lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione riguardino le cedole staccate dai certificati il Cliente autorizza Monte Titoli a riconoscere ai partecipanti le competenze e i diritti relativi a tali cedole. 6. - Servizi di Liquidazione 6.1 Nel presente articolo per Cliente si intende il soggetto che può partecipare ai Servizi di Liquidazione ai sensi del Regolamento Operativo. 6.2 I Servizi di Liquidazione sono disciplinati oltre che dalle Condizioni Generali, dal D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e successive modifiche e/o integrazioni, il Regolamento Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione emanato congiuntamente da Consob e Banca Edizione febbraio 2015 6

d Italia il 22 febbraio 2008 e successive modifiche e/o integrazioni, dal Regolamento Operativo e dalle Istruzioni che il Cliente dichiara di ben conoscere ed accettare. 6.3 Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, Monte Titoli fornisce, secondo quanto previsto dagli Allegati, il Servizio di Liquidazione. 6.4 Possono partecipare ai Servizi di Liquidazione i soggetti previsti dal Regolamento Operativo che partecipano al Servizio di Gestione Accentrata in qualità di intermediari. La partecipazione al servizio di liquidazione netta comporta la necessaria partecipazione al servizio di liquidazione lorda nonché al Servizio X-TRM. 6.5 La partecipazione ai Servizi di Liquidazione può avvenire in nome e per conto proprio ovvero in nome proprio e per conto di terzi, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni. 6.6 Il Cliente che non dispone di conti per il regolamento del contante o non intende utilizzarli si impegna a conferire l incarico di effettuare il regolamento del contante secondo quanto previsto dal Regolamento Operativo e dalla Documentazione di Partecipazione. 6.7 Ai fini di accedere ai meccanismi di anticipazione del contante da parte di Banca d Italia, il Cliente autorizza Monte Titoli ad accreditare con funzione di garanzia a favore di Banca d Italia gli strumenti finanziari di volta in volta segnalati, secondo quanto previsto dal Regolamento Operativo. 7. - Servizio RCC 7.1 Nel presente articolo, per Cliente si intende l Emittente e/o l Intermediario aderenti al Servizio RCC come definiti ai sensi del Regolamento dei Servizi. 7.2 Il Servizio RCC è disciplinato dalle Istruzioni e dal Sistema tariffario per corporate actions e dal Protocollo di applicazione del nuovo sistema tariffario per corporate actions, allegati alle Istruzioni, che costituiscono parte integrante del presente Contratto e che l Intermediario e l Emittente dichiarano di ben conoscere e accettare. 7.3 Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, Monte Titoli fornisce, secondo quanto previsto dagli Allegati, il Servizio RCC. 7.4 La partecipazione dell Intermediario e dell Emittente al Servizio RCC è subordinata: a) all adesione al sistema di Gestione Accentrata; b) all adesione alla piattaforma MT-X organizzata e gestita da Monte Titoli, unicamente nel caso di adesione al Servizio RCC con modalità interattiva. 7.5 L erogazione del Servizio RCC prevede le seguenti attività: a) il calcolo dei corrispettivi dovuti dall Emittente all Intermediario per i servizi prestati dall Intermediario, in relazione alle operazioni societarie su strumenti finanziari accentrati e gestiti nel Sistema di Gestione Accentrata, anche qualora l Intermediario non partecipi al Servizio RCC; b) la produzione di report di dettaglio riepilogativi dei corrispettivi dovuti per ciascuna operazione; c) il regolamento degli ammontari determinati ai sensi del punto che precede sui conti intrattenuti dall Intermediario presso l Ente Pagatore ad uopo indicato a Monte Titoli; il regolamento è operato alla data di cut-off indicata nelle Istruzioni del Servizio RCC secondo le risultanze presenti alla data; d) la messa a disposizione di modulistica per via telematica per la predisposizione delle fatture relative ai pagamenti di cui sopra; qualora tale funzione del Servizio RCC non venga richiesta, Monte Titoli regolerà gli importi determinati attraverso il Servizio RCC alla data prestabilita. Resta a carico dell Intermediario, quale unico destinatario dell obbligo fiscale, l emissione della relativa fattura secondo modalità autonome, fermo restando che il Servizio RCC non include l attività di fatturazione relativa agli importi di cui alla lettera a) che precede. Qualora il Cliente partecipi al Servizio RCC per il tramite di un soggetto terzo, secondo quanto previsto dalle Istruzioni, questi rimane comunque responsabile dell operato di tale soggetto terzo. Edizione febbraio 2015 7

7.6 Il Servizio RCC raccoglie, controlla e organizza i dati e le informazioni inviate dall Intermediario e dispone i relativi pagamenti a carico degli Emittenti secondo i tempi e le modalità indicate nelle Istruzioni. 7.7 L Intermediario accetta che gli Emittenti accedano al Servizio RCC al fine di provvedere alla rettifica dei calcoli di cui all art. 7.5, lettera (a). 7.8 Il corrispettivo dovuto dall Emittente all Intermediario sarà calcolato dal Servizio RCC avuto a riferimento il Protocollo di applicazione del nuovo sistema tariffario per corporate actions, fermo restando quanto previsto al comma 7.7 che precede. L Emittente si impegna a comunicare a Monte Titoli eventuali modifiche intervenute al predetto protocollo. 7.9 L Intermediario o l Emittente saranno gli unici responsabili della correttezza, tempestività e veridicità delle informazioni inviate dall Intermediario e pertanto manleveranno e terranno indenne Monte Titoli in relazione a ogni contestazione o azione da chiunque proposta in qualunque sede con riferimento alle attività prestate da Monte Titoli in esecuzione del presente Contratto sulla base delle informazioni medesime. L Intermediario o l Emittente accettano sin d ora i pagamenti effettuati ai sensi del comma 7.5, lettera c), espressamente dichiarando di non opporre eccezioni o contestazioni di sorta circa le operazioni di pagamento effettuate secondo le modalità ivi previste, salvo manifesto errore tecnico di calcolo imputabile a Monte Titoli, per cui troverà applicazione quanto disposto nelle Condizioni Generali Parte I. 7.10 Monte Titoli sospende il Cliente dal Servizio RCC qualora: a) non sia temporaneamente in possesso dei requisiti di partecipazione previsti all art. 7.4 di cui sopra; b) non si attenga alle disposizioni previste nelle Condizioni Generali o comunque tenga comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento del Servizio RCC. Nei casi di cui alle precedenti lettere (a) e (b) del presente comma, Monte Titoli sospende il Cliente provvedendo a fornire adeguata informativa indicante la decorrenza degli effetti della sospensione. In tutti i casi di sospensione, il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento dei corrispettivi relativi al Servizio RCC, fatto salvo l eventuale risarcimento del danno procurato a Monte Titoli. 7.11 Monte Titoli esclude il Cliente dal Servizio RCC qualora: a) sia privo dei requisiti di partecipazione previsti al comma 7.2 per il periodo indicato nelle Istruzioni; b) non si attenga reiteratamente alle disposizioni previste nelle Condizioni Generali o comunque sia recidivo nella tenuta di comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento del Servizio RCC. 8. - Servizio ATIE 8.1 Nel presente articolo, per Cliente si intende l Emittente e/o l Intermediario come definiti ai sensi del Regolamento dei Servizi, anche qualora non aderiscano al Servizio di Gestione Accentrata. 8.2 Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, Monte Titoli fornisce, secondo quanto previsto dagli Allegati, il Servizio ATIE. 8.3 Il Servizio ATIE è articolato in due procedure ATI - Anagrafe Titoli Impediti e ATE Anagrafe Titoli Estratti, le cui funzionalità sono dettagliate nelle Istruzioni. 8.4 Il Servizio ATIE è alimentato dalle informazioni presenti in un archivio generale, che comprende dati relativi: a) alle caratteristiche degli strumenti finanziari rilevate dai dati forniti dall Ufficio Italiano Cambi e dalle informazioni raccolte direttamente presso gli emittenti; b) ai partecipanti al Servizio ATIE; c) alle comunicazioni fornite dai soggetti segnalanti in merito a strumenti finanziari (certificati e/o cedole); d) colpiti da provvedimenti che ne limitino la circolazione; Edizione febbraio 2015 8

e) estratti per premi o rimborso di capitale; f) non più impediti nella circolazione. 8.5 Relativamente alla procedura ATE, il Cliente é tenuto a: a) verificare la correttezza dei dati riportati nei calendari delle emissioni e a segnalare a Monte Titoli eventuali difformità riscontrate; b) segnalare a Monte Titoli per via telematica, entro 3 (tre) giorni dalla data di estrazione delle obbligazioni di propria emissione (i) le specifiche numeriche estratte in quella estrazione; (ii) tutte le specifiche numeriche, della medesima estrazione, estratte in precedenti estrazioni e non ancora presentate per il rimborso; e (iii) le specifiche numeriche delle obbligazioni di precedenti estrazioni, cadute in prescrizione. 8.6 Relativamente alla procedura ATI, il Cliente si impegna a trasmettere per via telematica a Monte Titoli i dati relativi a strumenti finanziari colpiti da provvedimenti impeditivi o non più sottoposti a vincoli di circolazione dei quali sia in possesso all atto della sottoscrizione del presente contratto, nonché quelli dei quali venga in possesso successivamente. 9. Servizio Prestito Titoli 9.1 Nel presente articolo per Cliente si intende l Intermediario che può partecipare al Servizio Prestito Titoli ai sensi del Regolamento dei Servizi in qualità di prestatore o prenditore. 9.2 Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta di Servizi, Monte Titoli fornisce, secondo quanto previsto dagli Allegati, il Servizio Prestito Titoli. 9.3 Il Servizio Prestito Titoli è disciplinato, oltre che dalle Condizioni Generali, dal Regolamento dei Servizi e dalle Istruzioni del Servizio Prestito Titoli e dal Contratto Quadro per le operazioni di prestito titoli effettuate tra le parti tramite Monte Titoli, allegato alle Istruzioni, che il Cliente dichiara di ben conoscere ed accettare. 9.4 Il Servizio Prestito Titoli a supporto dei cicli di liquidazione, si compone delle seguenti fasi: a) prestito titoli notturno, nell ambito del ciclo notturno della liquidazione netta; b) prestito titoli diurno, nell ambito dei cicli diurni di liquidazione. 9.5 Il Servizio di Prestito Titoli consente concludere operazioni di prestito titoli in qualità di prestatore e/o prenditore secondo le modalità previste dalle fonti di cui al comma 9.3 e secondo quanto indicato dai partecipanti nella Documentazione di Partecipazione. 9.6 Il Cliente, attraverso la Documentazione di Partecipazione, conferisce a Monte Titoli un mandato a concludere in suo nome e per suo conto contratti di prestito titoli. I partecipanti autorizzano espressamente Monte Titoli, ai sensi e per gli effetti dell art. 1395 c.c., a concludere i suddetti contratti. 9.7 In caso di Sospensione o esclusione del Cliente dal Servizio di Prestito Titoli nei casi previsti dal Regolamento, qualunque operazione di prestito titoli, pendente al giorno lavorativo in cui acquista efficacia la sospensione, continuerà a essere vincolante fra prestatore e prenditore ai sensi e per gli effetti del Contratto Quadro. 9.8 In caso di insolvenza del Cliente, gli obblighi tra le parti saranno disciplinati dalle disposizioni di legge in materia di definitività di cui al D.lgs n. 210 del 12 Aprile 2001. 10. - Servizio EPAG 10.1 Nel presente articolo per Cliente si intende l Ente Pagatore. Edizione febbraio 2015 9

10.2 Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta Servizi, Monte Titoli fornisce, secondo quanto previsto dagli Allegati, il Servizio EPAG. 10.3 Il Servizio EPAG è disciplinato oltre che dalle Condizioni Generali, dalle Istruzioni del Servizio di Gestione Accentrata. La partecipazione al Servizio EPAG è subordinata: a) al conferimento dell incarico di Ente Pagatore da parte di un partecipante al Servizio di Gestione e/o al Servizio RCC; b) all adesione alla piattaforma MT-X, organizzata e gestita da Monte Titoli; 10.4 Il Servizio EPAG ha ad oggetto un insieme di funzionalità informative relative al regolamento del contante; in particolare il servizio EPAG: a) consente di memorizzate, organizzare e gestire, con modalità telematica e standardizzata, gli incarichi attribuiti o revocati dai partecipanti al Servizio di Gestione Accentrata al Cliente nonché le relative accettazioni e rifiuti di tali incarichi; b) produce, per ogni essenziale fase del processo di conferimento, revoca o accettazione degli incarichi, apposite notifiche, secondo le modalità previste dalle Istruzioni; c) fornisce un elenco completo ed aggiornato di tutti gli incarichi conferiti ed accettati dal Cliente; d) fornisce una completa ed aggiornata anagrafica degli incarichi, organizzata per molteplici criteri di ricerca, e la produzione di report di dettaglio riepilogativi degli incarichi assunti, secondo le modalità previste dalle Istruzioni. 10.5 Monte Titoli può sospendere il Servizio EPAG per effettuare attività di manutenzione o miglioria previa comunicazione a mezzo e-mail al Cliente con congruo anticipo. 10.6 Monte Titoli sospende il Cliente dal servizio EPAG qualora a) non sia temporaneamente in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al comma 10.3; b) non si attenga alle disposizioni delle Istruzioni o comunque tenga comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento del Servizio EPAG. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del presente comma Monte Titoli sospende il Cliente fornendo adeguata informativa indicante la decorrenza degli effetti della sospensione, secondo quanto previsto dalle Istruzioni. 10.7 Monte Titoli esclude dal Servizio EPAG il Cliente qualora: a) sia definitivamente privo dei requisiti di partecipazione previsti al comma 10.3; b) non si attenga reiteratamente alle disposizioni previste dalle Istruzioni o comunque sia recidivo nella tenuta di comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento del Servizio EPAG; c) non ottemperi all obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui all articolo 10 delle Condizioni Generali Parte I per 3 (tre) mesi consecutivi. 11. - Servizio FIS 11.1 Nel presente articolo per Cliente si intende l Intermediario o l Emittente partecipante al Servizio di Gestione Accentrata. 11.2 Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta Servizi, Monte Titoli fornisce, secondo quanto previsto dagli Allegati, il Servizio FIS. 11.3 Il Servizio FIS è disciplinato oltre che dalle Condizioni Generali, dal Regolamento dei Servizi e dal Manuale dei Servizi. La partecipazione al Servizio FIS è subordinata all adesione alla piattaforma MT-X, organizzata e gestita da Monte Titoli, secondo quanto previsto dal Regolamento dei Servizi. Edizione febbraio 2015 10

11.4 Il Servizio FIS ha per oggetto la gestione di flussi informativi standardizzati per l inoltro delle segnalazioni dei nominativi degli azionisti agli Emittenti, sotto forma di flussi riepilogativi, secondo le modalità previste dal Manuale dei Servizi. 11.5 In particolare, il Servizio FIS, secondo le modalità specificatamente previste nel Manuale dei Servizi: a) consente di predeterminare, sulla base delle evidenze contabili elaborate nel Sistema di Gestione Accentrata, il totale delle segnalazioni nominative che gli Intermediari sono tenuti ad inoltrare agli Emittenti nei casi previsti dal D.Lgs 58/98. b) gestisce la veicolazione telematica dei flussi informativi relativi alle suddette segnalazioni supportando ogni fase del processo di predisposizione ed invio degli stessi attraverso strumenti di controllo, monitoraggio e quadratura; c) predispone di report sulla qualità delle informazioni trattate e inoltra specifica informativa per agevolare la presa in carico dei flussi trattati; d) consente di memorizzate, organizzare e gestire, tutti i flussi informativi veicolati e fornisce tempestivo aggiornamento sullo stato di completamento del processo di veicolazione e gestione dei flussi informativi; e) garantisce l autenticazione dei soggetti autorizzati ad operare sul sistema ed assicura la riservatezza dei flussi informativi veicolati; f) assicura la correlazione delle informazioni con il Servizio RCC per il riconoscimento dei corrispettivi dovuti dall Emittente all Intermediario per i flussi informativi veicolati. 11.6 Il Cliente può inoltrare le suddette segnalazioni per conto di altri intermediari subdepositari previa comunicazione dei dati anagrafici previsti nella Documentazione di Partecipazione. 11.7 Monte Titoli può sospendere il Servizio FIS per effettuare attività di manutenzione o miglioria previa comunicazione secondo le modalità previste all articolo 6 delle Condizioni Generali Parte I. 11.8 Monte Titoli sospende il Cliente dal servizio FIS qualora a) non sia temporaneamente in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalle presenti Condizioni Generali Parte II; b) non si attenga alle disposizioni delle istruzioni e Manuale dei Servizi o comunque tenga comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento del Servizio FIS. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del presente comma, Monte Titoli sospende il Cliente fornendo adeguata informativa indicante la decorrenza degli effetti della sospensione, secondo quanto previsto dalle Istruzioni. 11.9 Monte Titoli esclude il Cliente dal Servizio FIS qualora: a) sia definitivamente privo dei requisiti di partecipazione previsti dalle Presenti Condizioni Generali Parte II; b) non si attenga reiteratamente alle disposizioni previste dalle Istruzioni e dal Manuale dei Servizi o comunque sia recidivo nella tenuta di comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento del Servizio FIS; c) non ottemperi all obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui all articolo 10 delle Condizioni Generali Parte I per 3 (tre) mesi consecutivi. 12.- Servizio CPA 12.1 Nel presente articolo per Cliente si intende l Intermediario o l Emittente partecipante al Servizio di Gestione Accentrata. 12.2 Dal momento in cui acquista piena efficacia, ai sensi del comma 2.5 delle Condizioni Generali Parte I, il Contratto di cui alla Richiesta Servizi, Monte Titoli fornisce, secondo quanto previsto dagli Allegati, il Servizio CPA. Edizione febbraio 2015 11

12.3 Il Servizio CPA è disciplinato oltre che dalle Condizioni Generali, dal Regolamento dei Servizi e dal Manuale dei Servizi. La partecipazione al Servizio CPA è subordinata all adesione alla piattaforma MT- X, organizzata e gestita da Monte Titoli. 12.4 Il Servizio CPA ha per oggetto la gestione delle comunicazioni da parte degli Intermediari agli Emittenti per l intervento in assemblea da parte dei soggetti legittimati ai sensi del D.lgs 58/98 e del Regolamento Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione emanato congiuntamente da Consob e Banca d Italia il 22 febbraio 2008 e successive modifiche e/o integrazioni. 12.5 In particolare, il Servizio CPA, secondo le modalità indicate nel Manuale dei Servizi: a) consente di gestire, sulla base delle evidenze del Sistema di Gestione Accentrata, flussi informativi standardizzati relativi alle segnalazioni nominative e le informazioni anagrafiche degli azionisti legittimati che intendono intervenire in assemblea.; b) gestisce la veicolazione telematica di tali flussi informativi supportando ogni fase del processo di predisposizione ed invio attraverso strumenti di controllo, monitoraggio e verifica di coerenza; g) predispone di report sulla qualità delle informazioni trattate e inoltra specifica informativa per agevolare la presa in carico dei flussi trattati; d) consente di memorizzare, organizzare e gestire, tutti i flussi informativi veicolati e fornisce tempestivo aggiornamento sullo stato di completamento del processo di veicolazione e gestione dei flussi tra intermediari ed emittenti; e) garantisce l autenticazione dei soggetti autorizzati ad operare sul sistema ed assicura la riservatezza dei flussi informativi veicolati; f) assicura la correlazione delle informazioni con il Servizio RCC per il riconoscimento dei corrispettivi dovuti dall Emittente all Intermediario per i flussi informativi veicolati. 12.6 Monte Titoli può sospendere il Servizio CPA per effettuare attività di manutenzione o miglioria previa comunicazione secondo le modalità previste all articolo 6 delle Condizioni Generali Parte I. 12.7 Monte Titoli sospende il Cliente dal servizio CPA qualora a) non sia temporaneamente in possesso dei requisiti di partecipazione di cui alle presenti Condizioni Generali Parte II; b) non si attenga alle disposizioni del Manuale dei Servizi o delle Istruzioni o comunque tenga comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento del Servizio CPA. Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente comma Monte Titoli sospende il Cliente fornendo adeguata informativa indicante la decorrenza degli effetti della sospensione. 12.8 Monte Titoli esclude dal Servizio CPA il Partecipante qualora: a) sia definitivamente privo dei requisiti di partecipazione previsti dalle presenti Condizioni Generali Parte II; b) non si attenga reiteratamente alle disposizioni previste dalle Istruzioni o comunque sia recidivo nella tenuta di comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento del Servizio CPA; c) non ottemperi all obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui all articolo 10 delle Condizioni Generali Parte I per 3 (tre) mesi consecutivi. 13.- Servizio X-COM 13.1 Nel presente articolo per Cliente o Partecipante si intende il soggetto che può partecipare al Servizio X-COM (di seguito anche definito Servizio ) in qualità di Datore e/o di Prenditore di Garanzie secondo quanto disciplinato nel Regolamento del Servizio X-COM e nelle Istruzioni relative al Servizio X-COM. Edizione febbraio 2015 12

13.2 La partecipazione al Servizio avviene in nome e per conto proprio secondo i requisiti e le modalità indicati nel Regolamento e nelle Istruzioni relative al Servizio X-COM. Il Partecipante ha facoltà di aderire a uno o più Comparti Operativi e può operare direttamente o avvalersi di un soggetto terzo (delegato operativo) che aderisce alla piattaforma MT-X o può utilizzare altra modalità di comunicazione telematica prevista nelle Istruzioni, limitatamente all esercizio di alcune funzioni. 13.3 Qualora il Partecipante si avvalga di un soggetto terzo, conferisce a quest ultimo il mandato operativo attraverso la compilazione e invio a Monte Titoli dell apposito modulo della Documentazione di Partecipazione. 13.4 E possibile avvalersi di un Agente di regolamento che mette a disposizione del Cliente i conti di gestione accentrata e/o i conti PM nel Sistema Target 2 gestito da Banca d Italia ai fini dell operatività del Servizio X-COM. L Agente di regolamento deve aderire alla piattaforma MT-X o può utilizzare altra modalità di comunicazione telematica prevista nelle Istruzioni, limitatamente all esercizio di alcune funzioni. La designazione dell Agente di regolamento avviene attraverso la compilazione e invio a Monte Titoli dell apposita sezione della Documentazione di Partecipazione e dell Accordo Partecipante X- COM-Agente di regolamento redatto sulla base del modello predisposto da Monte Titoli. 13.5 Il Partecipante si impegna a manlevare e tenere indenne Monte Titoli da ogni responsabilità, ivi incluso il caso di richieste di risarcimento conseguenti ad azioni di terzi per eventuali danni derivanti e/o connessi: a) a dati e/o informazioni non corretti o incompleti forniti da fonti terze di cui Monte Titoli si avvale per la fornitura del Servizio; b) a obbligazioni e/o facoltà derivanti dal contratto di garanzia finanziaria concluso tra i Partecipanti al Servizio; c) all esecuzione delle operazioni poste in essere da Monte Titoli su richiesta e sotto la responsabilità del Partecipante stesso per la gestione delle Esposizioni Bilaterali nei confronti delle controparti che non adempiano agli obblighi connessi ai processi d integrazione, svincolo o di restituzione delle Garanzie nei modi e nei termini previsti dal Regolamento del Servizio X- COM e relative Istruzioni. 14. - Obblighi del Cliente dei Servizi 14.1 Il Cliente, nell aderire ad uno o più Servizi di cui alle presenti Condizioni Generali Parte II, dichiara (a) di aver effettuato, con esito positivo, i test e/o i collaudi delle funzionalità connesse ai singoli Servizi, testando, in particolare, le specifiche funzioni indicate nelle Istruzioni relative agli specifici Servizi; (b) di avere un assetto organizzativo e tecnologico idoneo al corretto utilizzo dei Servizi e avente, nello specifico, le seguenti caratteristiche: i. esistenza di un adeguato presidio organizzativo di riferimento al quale Monte Titoli possa rivolgersi per ogni necessità o informazione operativa; ii. compatibilità tecnica con le strutture telematiche relative ai Servizi; iii. esistenza di procedure che consentano, in caso di disfunzioni tecniche, di ricostruire in tempo utile la situazione delle operazioni immesse nei Servizi; iv. tempestività di ripristino delle capacità operative a seguito di disfunzioni dei Servizi; v. efficienza in termini di tempestività di risposta nell interazione con le procedure relative ai Servizi, nonché in termini di allocazione delle risorse dedicate in relazione ai volumi trattati; vi. elevato livello di sicurezza, in termini di riservatezza e di integrità, al fine di assicurare che le informazioni non siano state generate da fonti o attività non autorizzate. 14.2 Il Cliente è tenuto a cooperare con Monte Titoli, o con i soggetti terzi da questa designati, anche permettendo l accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire: Edizione febbraio 2015 13

a) la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (hardware e software) utilizzate dal Cliente che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento dei Servizi; b) lo svolgimento di indagini di customer satisfaction, previo accordo con il Cliente sul giorno e l ora dell accesso; c) l effettuazione di operazioni di collaudo delle procedure di avviamento e di verifica del funzionamento del sistema di disaster recovery di pertinenza di Monte Titoli; d) la verifica dell idoneità dell assetto organizzativo e tecnologico secondo quanto previsto dal comma 13.1 che precede. 14.3 Il Cliente si impegna ad eseguire i test e/i collaudi connessi al rilascio di nuove funzionalità o nuove versioni dei singoli Servizi nonché a fornire a Monte Titoli, ove richiesto, riscontro circa l esito di tali test e/o collaudi, secondo i termini, le modalità e le specifiche di volta in volta comunicate da Monte Titoli ai sensi dell articolo 6 delle Condizioni Generali Parte I. Il Cliente prende atto ed accetta che Monte Titoli potrà considerare l assenza di riscontro o la mancata esecuzione dei suddetti test o collaudi quale silenzio assenso all avvio delle nuove funzionalità o nuove versioni dei Servizi. 14.4 Il Cliente è tenuto ad utilizzare i Dati dei Servizi fatta eccezione per i dati immessi dallo stesso nei Servizi per effetto della partecipazione agli stessi e dei quali lo stesso mantiene la più ampia disponibilità - esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative ai Servizi stessi. Resta pertanto escluso il diritto di copiare, registrare, riprodurre, trasferire a commercializzare ovvero sfruttare economicamente in qualunque altro modo, in tutto o in parte, tali Dati dei Servizi. 15. - Corrispettivi 15.1 Impregiudicato quanto previsto all articolo 10 delle Condizioni Generali Parte I, il Cliente autorizza Monte Titoli ad addebitare direttamente i corrispettivi previsti nella Price List sui conti indicati dal Cliente nella Documentazione di Partecipazione. 16. Connessioni telematiche 16.1 Il Cliente è tenuto a dotarsi delle connessioni telematiche necessarie per la fruizione dei Servizi e per interfacciarsi con Monte Titoli e a indicare, compilando le apposite sezioni della Documentazione di Partecipazione, il mezzo attraverso cui intende operare, secondo le modalità indicate nei relativi manuali tecnici. 16.2 Il Cliente che si connette al sistema gestito da Monte Titoli per il tramite della RNI dichiara di aver già provveduto a formalizzare con la CIPA (Comitato interministeriale per l automazione) la propria posizione al fine dell utilizzo di detta rete. 16.3 L utilizzo della RNI, di MT-X e di MT-A2A, può avvenire anche per il tramite di altri soggetti compilando l apposita Documentazione di Partecipazione. 16.4 Al ricevimento da parte di Monte Titoli delle chiavi di cifratura per le modalità RNI e/o dei profili utente (user e password) per il Servizio di connessione telematica MT-X, il Cliente comunica a Monte Titoli la data di attivazione della connessione alla RNI e/o a MT-X mediante la compilazione della Documentazione di Partecipazione; tale data sarà posteriore di almeno 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione della documentazione stessa da parte di Monte Titoli. 16.5 La Partecipazione al servizio di connessione telematica MT-A2A richiede la previa partecipazione al servizio di connessione telematica MT-X e il superamento con esito positivo dei test di connessione secondo termini e condizioni stabiliti da Monte Titoli. 16.6 Il Cliente che intenda recedere dal sistema CAMT e/o RNI, e/o dai servizi di connessione telematica MT-X e/o MT-A2A deve comunicarlo a Monte Titoli con un preavviso di 30 (trenta) giorni secondo le modalità indicate nelle Condizioni Generali Parte I. Edizione febbraio 2015 14

17. Diritti di proprietà intellettuale e/o industriale 17.1 I marchi Monte Titoli, X-TRM e MT-X sono di proprietà di Monte Titoli S.p.A,. Il marchio London Stock Exchange ed il relativo logo sono di proprietà di London Stock Exchange plc. I predetti marchi, nonché gli ulteriori marchi di proprietà del London Stock Exchange Group, non possono essere utilizzati senza il preventivo consenso scritto della società del London Stock Exchange Group proprietaria del marchio. 17.2 I Servizi, nonché i layout e i contenuti del sito www.montetitoli.it, www.bit-club.it e www.borsaitaliana.it e dei Servizi, inclusi a titolo esemplificativo tutti i dati, informazioni, comunicazioni, contenuti redazionali, software, foto, video, grafici, musica, disegni, suoni, procedure di acquisizione e gestione dei dati e in generale qualsiasi materiale e servizio ivi presente, ove non diversamente indicato, sono di esclusiva proprietà della relativa Società del London Stock Exchange Group plc. indicata nei siti stessi e sono tutelati ai sensi delle leggi sul diritto d'autore e sul diritto di proprietà industriale. Edizione febbraio 2015 15