Compiti e responsabilità del Medico Competente



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sommario Breve storia del m.c. nella nostra Azienda Ruolo e responsabilità Promotore della cultura della salute e sicurezza Consulente del Datore di lavoro Rapporti e flussi informativi

Il medico competente E nominato dal datore di lavoro ed è suo Consulente per quanto attiene alla salute dei lavoratori Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia" SANZIONI: nell'art. 58 del T.U. punisce il medico competente con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'art. 25 comma 1 lett. a) con riferimento esplicito alla mancata collaborazione con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi.

Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla: valutazione dei rischi programmazione della sorveglianza sanitaria predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza) organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute» secondo i principi della responsabilità sociale Sottoscrive il documento di valutazione dei rischi Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO Istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria La cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente La cartella va compilata con i dati contenuti nell all. 3 A Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima L originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto Nella nostra azienda

INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI RAPPRESENTANTI Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti Fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all anno una riunione a cui partecipa il medico competente, ove nominato Comunica per iscritto i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori

SORVEGLIANZA SANITARIA La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati

La sorveglianza sanitaria comprende: visita medica preventiva intesa a constatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; visita medica preventiva in fase preassuntiva visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di saluta di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l idoneità alla mansione specifica

Aspetti particolari Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente Le visite mediche a cura e a spese del datore di lavoro, comprendono accertamenti clinici strumentali e di laboratorio, mirate al rischio, ritenuti necessari dal medico competente Nei casi ed alle condizioni previste dal ordinamento, le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio

Giudizi di idoneità Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica idoneità: - idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o imitazioni - inidoneità temporanea - inidoneità permanente Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro Nei casi di espressione di giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità

RICORSO ALL ORGANO DI VIGILANZA Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all organo di vigilanza competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso

Articolo 20. Obblighi dei lavoratori I lavoratori devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente, pena la reclusione o l ammenda da 200 a 600 euro (art.59) 12