Approvvigionamento di beni e servizi



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Approvvigionamento di beni e servizi Sistemi e procedure di affidamento A cura dell Ufficio Risorse (ultimo aggiornato del 01/10/2012)

Procedure di affidamento ordinarie soprasoglia e sottosoglia La soglia di rilievo comunitario è attualmente pari ad 130.000 (IVA esclusa), ai sensi del REGOLAMENTO (CE) n. 1251/2011 del 30 novembre 2011, che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti. PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE: Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il nuovo codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2012, n. 207, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici. 2

Sistemi di affidamento alle procedure ordinarie (sopra e sottosoglia) ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP (SOPRA E SOTTOSOGLIA) MERCATO ELETTRONICO (SOTTOSOGLIA) PROCEDURE IN ECONOMIA (COTTIMO FIDUCIARIO) nei limiti di spesa previsti dal Codice dei contratti pubblici e nelle specifiche categorie merceologiche indicate nel regolamento interno della Scuola. 3

Convenzione Consip 1) ADESIONE OBBLIGATORIA L art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) impone alle amministrazioni centrali e periferiche, il ricorso obbligatorio alle convenzioni quadro Consip per l acquisto di talune tipologie di beni e servizi da individuare con Decreto del ministro dell Economia e delle Finanze; Il Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 15 marzo 2012, ha individuato per l anno 2012 e, in ogni caso, fino all emanazione del successivo decreto, le tipologie di beni e servizi per i quali l adesione alle Convenzioni diviene obbligatoria: Arredi per ufficio; Carburanti da autotrazione (specificamente: carburanti in rete ed extrarete, buoni carburante e fuel card); Macchine per ufficio e prodotti hardware (specificamente: fotocopiatrici multifunzione, in acquisto e noleggio, personal computer, desktop e portatili, server entry e midrange, stampanti); Noleggio e acquisto di autoveicoli; Servizio di buoni pasto; Servizi di telefonia fissa; Servizi di telefonia mobile; Apparati e servizi di telefonia e trasmissione dati (specificamente reti locali, centrali telefoniche). 4

L art. 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto l obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa telefonia mobile. 5

Convenzione Consip 2) IMPOSSIBILITA DI ADESIONE L obbligo di adesione alle Convenzioni Consip viene meno in caso di: a) mancanza di convenzioni Consip attive; b) inutilizzabilità delle convenzioni attive (sia in via obbligatoria che facoltativa) in quanto: sono relative a beni e servizi non corrispondenti e/o che non soddisfano le specifiche necessità di acquisto dell amministrazione; presentano vincoli quantitativi di acquisto superiori alle effettive necessità dell amministrazione. 6

Convenzione Consip 3) ADESIONE FACOLTATIVA a) per tutti i beni e servizi per i quali sono disponibili Convenzioni Consip attive escluse dal decreto ministeriale; b) in caso di non adesione alle convenzioni attive, nel ricorrere a sistemi non convenzionali (procedure ordinarie, market place e procedure in economia) se ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse. 7

Articolo 26 (Acquisto di beni e servizi) legge 23 dicembre 1999, n. 488 Comma 3. (comma così sostituito dall art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003 e dall art. 1, legge n. 191 del 2004) Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse(.). La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. ( ) Comma 3-bis. (comma aggiunto dall art. 1, della legge n. 191 del 2004) I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3. Comma 4. Nell ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno. 8

Articolo 1 (Riduzione della spesa per l acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure) decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 Comma 1. (.) i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto (.) Comma 3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. (.) possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione. Comma 7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche (.) relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. (.) e dalle centrali di committenza regionali (.), ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. (.) È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e 9

accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. Comma 8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto. Comma 9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8. Comma 13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. (.). 10

Mercato Elettronico (acquisti sottosoglia) L art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006 n. 296 prevede che le amministrazioni statali, centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenute dal 01/07/2007 a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; l adesione al market place presuppone il rispetto del criterio generale del parametro prezzo qualità della relativa Convenzione come limite massimo per l acquisto. PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE Art. 328 Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture, di cui all art. 5, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 11

Procedure in economia (cottimo fiduciario) Per specifici beni e servizi individuati dalle singole amministrazioni ed entro determinati limiti di importo fissati dalla normativa vigente. Procedura sulla base di: - almeno 5 preventivi Anche il cottimo fiduciario presuppone il rispetto del criterio generale parametro prezzo qualità della relativa Convenzione (se sussistente) come limite massimo per l acquisto. PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE Art. 125, Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Artt. 329-338, Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui all art. 5, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 12