DECRETO LEGGE n. 101 del 31/8/2013



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DECRETO LEGGE n. 101 del 31/8/2013 Il Decreto Legge n. 101 del 31/8/2013 è da ritenersi complessivamente insufficiente a recepire, da parte del Governo, le risposte che da tempo i lavoratori, sopratutto precari, e le OO.SS. attendono in materia di lavoro. In particolare, le OO.SS hanno più volte messo in luce la necessità di avviare un organico progetto di riforma della PA e di avanzamento del sistema dei servizi che sia in grado di rilanciare il valore economico e sociale della funzione amministrativa dello Stato. Al contrario, il decreto presentato manca di una visione progettuale e ripropone vecchi schemi e riforme spot, nella scia della peggiore legislazione in materia di tagli alla spesa pubblica. Nel confermare, quindi, lʹimportanza di interventi strutturali per la PA che, partendo dal cittadino e dai suoi bisogni, mettano al centro il ruolo e la dignità del lavoro pubblico, FPCGIL, CISL FP e UIL PA hanno predisposto una serie di emendamenti al testo del decreto attualmente allʹesame delle Camere. Tra gli emendamenti rivestono importanza prioritaria quelli proposti allʹart. 4 del Decreto Legge per un approccio più complessivo al problema della precarietà. In particolare la proposta di proroga triennale dei rapporti di lavoro in essere deve essere considerata unʹazione indispensabile e propedeutica ad una più generale operazione di ripensamento dellʹintero sistema dellʹamministrazione pubblica 1

PROPOSTE EMENDATIVE Articolo 4 comma 1 relazione La proposta di emendamento ha lo scopo di mantenere in capo ai CCNL la funzione di definizione delle tipologie contrattuali. Articolo 4 comma 1 testo Alla lettera a) dopo le parole: temporanee ed eccezionali aggiungere le parole: definite nei CCNL. Alla lettera b) dopo le parole: a tempo determinato aggiungere le parole: definite nei CCNL. Articolo 4 comma 3 relazione Lʹemendamento sostituisce il corrispondente comma del Decreto Legge e fissa entro termini precisi e prima delle procedure di autorizzazione, il numero di posti che non possono essere messi a concorso per le finalità di superamento del precariato attingendo alle graduatorie di concorso, anche di eventuali tirocini, già espletati. Articolo 4 comma 3 testo Entro 90 giorni dalla data di cui al comma 5, con DPCM da adottarsi su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dellʹeconomia e delle Finanze, vengono definiti gli obiettivi di assorbimento delle graduatorie di concorso, anche dei tirocini, presso le singole Amministrazioni, ferme rimanendo le procedure di proroga dei contratti in corso di cui al comma 9 del presente articolo. I posti così coperti vengono resi indisponibili per le procedure concorsuali che le Amministrazioni di cui al presente comma possono avviare previa autorizzazione, ai sensi dellʹart. 35, comma 4, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001. Articolo 4 comma 6 relazione Lʹemendamento è volto a garantire lʹomogeneità dei requisiti per la partecipazione alle procedure concorsuali e la parità di trattamento per tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno avuto un rapporto di lavoro con la PA. Articolo 4 comma 6 testo Dopo le parole: riservate esclusivamente a coloro che inserire le parole: allʹentrata in vigore del presente decreto. Articolo 4 comma 7 relazione Lʹemendamento evidenzia il nesso eziologico tra il comma 4 e il comma 6 dellʹart. 4 e 2

ha, appunto, il preciso scopo di prolungare i rapporti di lavoro in essere con la PA per un periodo di tre anni necessari alla realizzazione di quanto previsto dallʹart. 4, comma 6. Articolo 4 comma 7 testo Dopo le parole: del comma 6 aggiungere le parole: i rapporti di lavoro in essere con la Pubblica Amministrazione possono essere prorogati fino al compimento del processo di cui allʹart. 4 comma 6, per un periodo di 36 mesi dallʹentrata in vigore del presente decreto, nei limiti della spesa per il personale già prevista da ciascuna Amministrazione in sede di bilancio Articolo 4 comma 9 bis relazione Lʹinserimento nel testo del decreto 101 del nuovo comma 9bis si giustifica in ragione della peculiarità propria delle competenze affidate al Ministero dellʹinterno. Infatti, i compiti di gestione dei processi migratori e la tenuta degli albi dei Segretari comunali non sono da considerarsi di carattere straordinario, bensì rientranti nellʹalveo delle attività istituzionali del Ministero. Ciò giustifica la previsione di una deroga allʹindividuazione dei fabbisogni di personale, oltre il limite del turn over previsto per le altre pubbliche amministrazioni, e lʹinserimento, in detti fabbisogni, del personale di lavoro con contratto a tempo determinato assunto ex legge del 24 dicembre 2007 n. 244. Articolo 4 comma 9 bis testo Per la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui allʹart. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, del Ministero dellʹinterno non si applica lʹart. 14, comma 2, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in virtù delle particolari esigenze di gestione dei processi migratori e di tenuta degli albi dei segretari comunali. Articolo 4, comma 10 Relazione L emendamento ha lo scopo di risolvere negli IRCCS le problematiche del cosiddetto precariato non strutturato, impegnato nell attuazione dei programmi di ricerca finalizzata, consentendo di continuare ad avvalersi della professionalità di personale che ha acquisito capacità e competenze specifiche, in quanto appositamente formato secondo l organizzazione, il funzionamento, gli obiettivi e le finalità proprie degli stessi. Articolo 4, comma 10 Testo L articolo 4, comma 10, secondo periodo è così modificato: Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede allʹattuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario a fattispecie diverse dal contratto di lavoro a tempo determinato per il solo personale impegnato nella ricerca in sanità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dellʹeconomia e delle finanze e 3

con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Articolo 4, comma 10 Relazione L emendamento ha lo scopo di rispondere, in via transitoria, all esigenza di definire procedure specifiche di reclutamento, dettata dalla multidisciplinarità degli IRCCS, nonché di salvaguardare esperienze e professionalità del personale maturate in attività di assoluta particolarità. Articolo 4, comma 10 Testo All articolo 4, comma 10, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: Nel decreto del Presidente del Consiglio di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all individuazione quali requisiti per l accesso ai concorsi dei titoli di studio post laurea e di lauree in possesso del personale precario. Articolo 2 comma 5 bis e comma 5 ter relazione La proposta emendativa allʹart. 2 del Decreto Legge ha lo scopo di ricomprendere gli esonerati della Pubblica Amministrazione ex art. 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n.133, nei procedimenti di applicazione della spending review, per quanto attiene ai pensionamenti anticipati. Solo in tal modo è possibile realizzare una parità di trattamento per tutti i dipendenti pubblici e superare il pregiudizio che, altrimenti, deriverebbe ai dipendenti esonerati dallʹutilizzo della dichiarazione di esubero da parte della Pubblica Amministrazione. Articolo 2 comma 5 bis testo L articolo 24, comma 14, lett. e), primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti regionali e delle Aziende Sanitarie Locali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso lʹistituto dellʹesonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell istituto dell esonero dal servizio di cui allʹarticolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n.133. Articolo 2 comma 5 ter testo L articolo 24, comma 14, lett. e), secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che lʹistituto dellʹesonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011; Articolo 3 comma 1 relazione Lʹemendamento mira ad indirizzare le procedure di mobilità verso un percorso 4

maggiormente qualificato che possa far fronte al reale fabbisogno del Ministero della Giustizia, sia rispetto alle qualifiche professionali di cui è carente, sia rispetto alle specifiche vacanze territoriali. Lʹinserimento di un preciso riferimento alla concertazione con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, risponde ad esigenze di trasparenza e di partecipazione che sono imprescindibili per la definizione dei criteri di un bando di selezione volto a valutare le esperienze professionali dei lavoratori. Articolo 3 comma 1 testo Dopo le parole: il passaggio diretto a domanda aggiungere le parole :, per profili professionali omogenei, Dopo le parole : secondo criteri prefissati, aggiungere le parole:, di concerto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, Articolo 3 comma 1 bis relazione Il nuovo comma ha lʹobiettivo di introdurre, a vantaggio dello smaltimento dellʹarretrato, e, quindi, con il carattere della temporaneità ed eccezionalità, lo strumento del contratto di lavoro a tempo determinato per tutti i lavoratori che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia. La copertura finanziaria allʹassunzione è garantita dallo stanziamento che, proprio a tale scopo, è stato previsto nella Legge di stabilità per il 2013, opportunamente richiamata. Articolo 3 comma 1 bis testo In considerazione della grande mole di arretrato di civile, è prevista a supporto dellʹattività giudiziaria di smaltimento dellʹarretrato, a partire dal gennaio 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui allʹ art. 1 comma 25 lettera c) legge del 24 dicembre 2012, n 228, la stipula di 3000 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, lsu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia in virtù di detto stanziamento. 5