contratto concordato da: UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI



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CONTRATTO-TIPO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW FUNZIONANTE A GAS contratto concordato da: UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Savona Aprile 2001

CONTRATTO-TIPO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE DI POTENZA INFERIORE A 35 KW FUNZIONANTE A GAS L'impresa prima di assumere l'incarico di manutenzione accerta la conformità dell'impianto, degli apparecchi e dei loro collegamenti, delle predisposizioni esistenti per l'areazione dei locali e per l'evacuazione dei fumi, alle norme vigenti e si impegna, nel caso, a rilevarne le condizioni di difformità ed a quantificarne, anche economicamente, gli interventi necessari alla messa a norma. ART. 1 Per "impianto termico individuale" si intende, ai sensi dell'art.l lettera f) del D.P.R 26.8.1993, n. 412, un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e/o sanitari, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzo del calore, nonché gli organi di regolazione e controllo. Sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari. L'impianto termico destinato alla climatizzazione degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e/o sanitari, costituito da due o più generatori di calore aventi singolarmente potenza nominale inferiore a 35 kw ma complessivamente superiore a 35 kw, serventi un unico impianto di distribuzione ed utilizzo del calore con relativi organi di regolazione e controllo, non rientrano nel presente contratto. ART. 2 L'impresa dichiara di possedere i requisiti tecnico-professionali, previsti dall'art. 3 della Legge 5.3.1990, n. 46 per l'espletamento delle prestazioni indicate dal presente contratto, ed in particolare l'attestato di Qualificazione rilasciato dalla CPA e/o dal Registro Imprese della CCIAA, ai sensi dell'art. l, comma 1, lettere c-e) della Legge n. 46/1990. I dipendenti che saranno eventualmente inviati a fare le verifiche degli impianti, oltre ad essere professionalmente in grado di svolgere il compito loro assegnato, saranno dotati di tesserino di riconoscimento. ART. 3 L'impresa eseguirà le operazioni di manutenzione indicate ai successivi artt. 4 e 5 dell'impianto termico, secondo le norme di buona tecnica e comunque a regola d'arte. L'impresa dichiara che il servizio di manutenzione espletato risponde alle prescrizioni di cui all'art. 1 lettera h ed art. 11 comma 4 del D.P.R. n. 412/93 ed è svolto secondo le norme UNI-CIG e CEI in vigore dalla data di esecuzione degli interventi. Per danni a cose e persone che eventualmente dovessero verificarsi nel corso e in conseguenza e in dipendenza delle prestazioni erogate, fatti salvi i casi imputabili alle condizioni di degrado dell'impianto, il costo del contratto è comprensivo della copertura assicurativa con un massimale minimo di L. 1.000.000.000.

ART. 4 Il servizio si articola in una visita annuale comprendente le seguenti operazioni: prova di tenuta dell'impianto a gas; verifica del sistema di areazione dei locali; controllo dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza dell'impianto; controllo della funzionalità della caldaia con segnalazione o sostituzione dei componenti eventualmente non funzionanti (il costo della sostituzione non è compreso nel presente contratto); controllo della regolarità dell'accensione della caldaia e del suo funzionamento; pulizia del bruciatore principale e del bruciatore pilota (se esiste); pulizia dello scambiatore lato fumi; controllo dell'evacuazione fumi, con verifica del tiraggio; regolazione della portata termica, se necessaria; controllo dei dispositivi di sicurezza relativi all'acqua; controllo dell'efficienza dello scambiatore relativo all'acqua; controllo ed eventuale taratura del bruciatore principale; compilazione del rapporto di controllo. ART. 5 Alla stipula del contratto e, successivamente con cadenza biennale, l'impresa, in occasione della visita annuale di cui all'art. 5, utilizzando idonea apparecchiatura, effettuerà i seguenti controlli previsti dal D.P.R. n. 412/93, art. 11, comma 12: temperatura dei fumi; temperatura ambiente; percentuale di ossigeno (0 2 ) percentuale di anidride carbonica (C0 2 ); percentuale di monossido di carbonio (CO); perdita di calore sensibile (%); rendimento di combustione a potenzialità nominale (%); stato delle coibentazioni; stato della canna fumaria; funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo; verifica del sistema di areazione secondo norma UNI 7129; Nel caso in cui i controlli di cui sopra debbano essere eseguiti su un generatore di calore di tipo C (stagno) non ancora predisposto, l'impresa addebiterà al cliente il costo aggiuntivo sostenuto per l'adeguamento necessario applicando il costo orario di cui alle tariffe consigliate (allegato A) nonché i prezzi di listino vigenti al momento per gli eventuali ulteriori componenti che si rendesse necessario installare. Al termine dell'intervento di verifica il tecnico dell'impresa comunicherà al cliente il risultato del controllo, che dovrà essere riportato sul Libretto di Impianto di cui all'art. 11, comma 6 del D.P.R.412/93, rilasciando nel contempo copia del rapporto di prova di cui alla norma UNI 10389.

ART. 6 L'impresa, al termine delle operazioni di controlli e manutenzione dell'impianto, redige e sottoscrive il rapporto di cui all'art. 11 comma 4 bis del D.P.R. n. 412/93. ART. 7 L'impresa, su richiesta del cliente per eventuali interventi di assistenza in corso di contratto, interverrà nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 36 ore; in tal caso sarà addebitato al cliente il diritto di chiamata e la manodopera necessaria valutate secondo i prezzi di cui alle tariffe consigliate (allegato A), nonchè il costo di eventuali pezzi di ricambio desunti dai listini in vigore al momento dell'intervento. ART. 8 Dal presente contratto sono esclusi gli interventi, le forniture e le prestazioni non espressamente richiamate agli artt. 5 e 6. In particolare sono esclusi gli interventi di rimozione di eventuali pensili. ART. 9 La visita annuale verrà annunciata dall'impresa al cliente con un anticipo di almeno 10 giorni; il cliente avrà facoltà di richiederne lo spostamento con almeno 2 giorni feriali di anticipo rispetto alla data fissata per la visita. Nel caso la visita non abbia luogo per assenza del cliente, verrà rilasciato un avviso da parte del tecnico incaricato, si procederà a fissare un nuovo appuntamento e l'impresa addebiterà al cliente il diritto di chiamata. ART. 10 L'impresa si impegna a comunicare al cliente gli interventi di adeguamento a normativa di nuova emanazione, sopravvenute durante la vigenza del contratto. Il cliente si impegna ad interpellare l'impresa per ogni variazione che abbia intenzione di apportare o far apportare all'impianto stesso. ART. 11 Il presente contratto decorre dalla data della firma ed ha validità di 24 mesi. Nel corso di tale periodo saranno eseguiti due interventi di manutenzione ed una misurazione del rendimento di combustione. Il cliente, qualora non si tratti di un'impresa, può recedere dal contratto entro 7 giorni decorrenti dalla stipulazione, così come previsto dalla Direttiva CEE 85/87, recepita con D.lgs. 15.1.1992, n. 50, inviando una raccomandata a.r. all'impresa. Il contratto, alla scadenza biennale, si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo, salvo che una delle parti comunichi disdetta con raccomandata a.r. con un preavviso di almeno 60 giorni.

ART. 12 Il corrispettivo e gli importi indicati convenuti tra le parti restano invariati per tutta la durata contrattuale; all'atto del rinnovo, il corrispettivo e gli importi saranno adeguati applicando l'indice ISTAT costo vita. Le tariffe consigliate di cui all'allegato A si intendono automaticamente variate in relazione all'indice ISTAT costo vita dalla data del 1 gennaio di ogni anno. ART. 13 In caso di controversia, il cliente e l'impresa, se non raggiungono l'accordo bonario con l'eventuale assistenza delle associazioni dei consumatori e degli imprenditori ricorrono alla Camera di Conciliazione, costituita presso la Camera di Commercio di Savona, per un tentativo di risoluzione non contenzioso.

ALLEGATO A Tariffe consigliate sul territorio della provincia di Savona (IVA compresa) anno 2001-2002 1) Contratto biennale L. 250.000 (ε 129,11) 2) Diritto di chiamata per chiamate al di fuori del contratto biennale L. 50.000 (ε 25,82) 3) Mano d'opera oraria per lavori richiesti dall'utente nel corso dell'intervento L. 60.000 (ε 30,99)