La violazione dei diritti di proprietà industriale: contraffazione e concorrenza sleale. Torino, 24 novembre 2014

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Transcript:

La violazione dei diritti di proprietà industriale: contraffazione e concorrenza sleale Torino, 24 novembre 2014 1

AGENDA 1. Norme di riferimento a) Tutela civile b) Tutela penale c) Concorrenza sleale 2. Cumulo delle tutele 3. Case histories 2

Proprietà Industriale Diritti e fonti Domain Name C.P.I. D. Lgs. n. 30/2005 Regole di naming Nuove varietà vegetali C.P.I. D. Lgs. n. 30/2005 Direttive Europee Convenzioni internazionali Marchio C.P.I. D. Lgs. n. 30/2005 Reg. CE n. 40/1994 IP Brevetti C.P.I. D. Lgs. n. 30/2005 C.B.E. Know How / Informazioni segrete C.P.I. D. Lgs. n. 30/2005 Design / Modello ornamentale C.P.I. D. Lgs. n. 30/2005 Reg. CE n. 6/2002 Copyright / Diritto d Autore L. 22 aprile 1941, n. 633 Convenzioni internazionali C.P.I. D. Lgs. n. 30/2005 3

La tutela civile Art. 20 C.P.I. Art. 41 C.P.I. Art. 56 C.P.I. 4

Tutela penale Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. Chiunque, potendo conoscere dell esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffati o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffati o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 5

Art. 473 c.p. Soggetto agente = chiunque (no reato proprio) Condotta = a) contraffà = riproduzione integrale b) altera = riproduzione parziale idonea a suscitare confusione c) usa, anche se non ha concorso nelle ipotesi a) e b) Elemento materiale = marchi, brevetti, disegni o modelli nazionali o internazionali Persona offesa = titolare diritto Interesse tutelato = pubblica fede 6

Tutela penale Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 7

Art. 474 c.p. Soggetto agente = chiunque (no reato proprio) Condotta = a) fuori dai casi di concorso nella contraffazione e/o alterazione b) introduce nello Stato per farne commercio c) detiene per vendere d) pone in vendita e) mette altrimenti in circolazione Elemento materiale = opera dell ingegno o prodotti con marchi e/o segni distintivi contraffatti Persona offesa = titolare diritto Interesse tutelato = pubblica fede 8

Tutela penale Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro. 9

Art. 517 c.p. Rispetto alla contraffazione si caratterizza per la necessità del nocumento all industria nazionale e per l attitudine ad ingannare il compratore Reato sussidiario Si tutela l ordine economico 10

Tutela penale Art. 648 c.p. (ricettazione) incauto acquisto (art. 712 C.P.I.) Elemento materiale Soggetto agente = anteriore commissione di un delitto al quale il ricettatore non abbia concorso = chiunque (no reato proprio) Condotta = a) acquistare comprare b) ricevere entrare in possesso c) intromissione mediazione Corpo reato = denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto (cioè: ottenuti attraverso il delitto presupposto) 11

Tutela penale Ricettazione (continua) Elemento soggettivo = dolo specifico: consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e del fine di procurare a sé o ad altri un profitto ricettazione in caso di sequestro per la vendita di musicassette contraffatte (Cass. N. 13560/92) Cass. 06/03/1997 n. 2098 in punto contraffazione marchio 12

Tutela penale Art. 712 c.p. Incauto acquisto Oggetto materiale sono beni che provengono da reato e per i quali si abbia modo di sospettare la provenienza da reato. Agente Condotta = chiunque = a) acquistare b) ricevere c) si adopera per far acquistare o ricevere NB. Senza averne prima accertata la legittima provenienza El. soggettivo = colpa differenza da ricettazione 13

Concorrenza sleale Art. 2598 c.c. - Atti di concorrenza sleale. Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. 14

Case histories Falsi d autore 17

Case histories 18

Cass. 14/01/2002 n. 1195 Configurato il delitto anche quando si è avvertito il consumatore del fatto che il marchio è contraffatto Cass. 14/02/2007 n. 6323 E sufficiente il deposito della domanda per configurare il delitto 19

Cass. 7/11/2007 n. 40874 Tutela l interesse della pubblica fede e non del titolare del marchio Cass. 7/06/2001 n. 23427 Il reato può concorrere con il delitto di ricettazione Cass. 2/07/2011 n. 26754 Esclusa la punibilità (ex art. 474 c.p.) della mera riproduzione figurativa dei prodotti se non c è un segno distintivo 20

Grazie per l attenzione. Avv. Emanuela Truffo Tel. 011 2413087 Fax 011 859804 etruffo@jacobacci-law.com