PROPOSTE IN TEMA DI FALSO IN BILANCIO



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PROPOSTE IN TEMA DI FALSO IN BILANCIO

1. Premessa La riforma del falso in bilancio, oggi contenuta nel disegno di legge approvato in Senato e all esame della Camera dei Deputati 1, era considerata improcrastinabile ormai da tempo. Si riteneva, infatti, che l ultimo intervento del legislatore, il quale con il d.lgs. n. 61/2002 aveva sostanzialmente depenalizzato il reato di false comunicazioni sociali (limitatamente alle società non quotate) e introdotto con riferimento a numerose fattispecie alcune cautele (quali la soglia di non punibilità, la procedibilità a querela e le cause di non punibilità), avesse depotenziato l efficacia della disciplina dei reati societari tanto sotto il profilo della prevenzione che della repressione. Invero, la riforma in atto muove proprio dalla considerazione della inadeguatezza del sistema vigente e della necessità di riaffermare l efficacia preventiva della sanzione, al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione delle autorità preposte all azione di contrasto alla corruzione e ai reati che normalmente si relazionano ad essa in modo funzionale, tra cui appunto il falso in bilancio. Dalla Relazione illustrativa al Ddl anticorruzione (AS 19), recante disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, emergeva chiaramente come il principio ispiratore di questa riforma fosse il ripristino della punibilità del falso in bilancio quale atto necessario a garantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza. L esigenza di rinnovare integralmente la disciplina de qua, attraverso la riformulazione degli artt. 2621 False comunicazioni sociali e 2622 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori c.c. (ora integrata dalla creazione del nuovo 2621 bis c.c. per i fatti di lieve entità e dell art. 2621 ter c.c. per i fatti di particolare tenuità) si ricollega, dunque, alla necessità di ripristinare la trasparenza delle vicende societarie e il conseguente affidamento dei terzi relativamente all andamento delle società. Rispetto al sistema vigente, le disposizioni legislative in itinere mirano a ricondurre le false comunicazioni sociali di cui all art. 2621 c.c., attualmente configurate quali reati contravvenzionali e illeciti amministrativi, al novero dei delitti punibili con la pena della reclusione; le relative fattispecie conservano la natura di reato proprio (in quanto realizzabile unicamente da soggetti qualificati) e configurano reati di pericolo perseguibili d ufficio. Il bene giuridico unico e unitario tutelato dalla norma dovrebbe essere, infatti, quello della trasparenza, completezza e correttezza dell informazione societaria. Assolutamente centrale, nella nuova disciplina del falso in bilancio, è poi la decisione di eliminare le soglie di punibilità, che attualmente limitano in modo consistente la possibilità di imputare il reato al soggetto agente, e di introdurre invece la 1 Il 1 aprile 2015 è stato approvato dal Sentato il disegno di legge recante Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. Per una puntuale ricostruzione dell iter legislativo: http://www.senato.it/leg/17/bgt/schede/ddliter/39392.htm. 2

definizione di fatti di lieve entità e di particolare tenuità per i quali si applica rispettivamente una pena meno grave e una causa di esclusione della punibilità. Sono questi alcuni degli elementi attraverso i quali l intervento riformatore mira a ripristinare un sistema punitivo dei reati societari mediante il quale individuare e colpire quei fenomeni di corruzione cui sovente sono sottesi alcuni reati societari. Nel prosieguo sono analizzate le proposte di modifica contenute nel Ddl anticorruzione, approvato definitivamente dal Senato e attualmente all esame della Camera. Sulla scorta del futuro quadro normativo, i cui contorni sono ormai sempre più precisamente delineati, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili intende formulare alcune considerazioni propositive, atteso l evidente interesse della categoria ad una riforma equilibrata del sistema sanzionatorio che, pur colpendo le condotte effettivamente criminose, di fatto non degeneri in un intervento punitivo generalizzato. 2. Le modifiche normative in corso Il testo approvato dal Senato prevede l integrale revisione degli artt. 2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 (False Comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) c.c. Varrà ricordare che, con emendamento governativo del 16 marzo u.s., sono state proposte ulteriori modifiche e inserite due nuove norme: gli artt. 2621 bis (Fatti di lieve entità) e 2621 ter (Non punibilità per particolare tenuità) c.c. Di seguito si riporta, per maggiore semplicità di consultazione, il testo normativo nella versione attualmente vigente e in quella da ultimo approvata dal Senato: NORMA ATTUALMENTE VIGENTE TESTO APPROVATO DAL SENATO Art. 2621. False comunicazioni sociali 1 Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono Art. 2621. False comunicazioni sociali 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a 3

puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 2. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. 3. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. 4. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa. cinque anni. 2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Art. 2621 bis. Fatti di lieve entità 1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. 2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Art. 2621 ter. Non punibilità per particolare tenuità 1. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 bis. Dal testo di riforma approvato in Senato emergono i seguenti profili di novità. È confermata, rispetto al progetto di modifica (Ddl AS 19), la pena della reclusione da uno a cinque anni per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge: espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero; omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene. Il testo emendato dal Governo richiede che tali falsità od omissioni, ai fini della punibilità, debbano essere concretamente idonee ad indurre altri in errore. La precisazione del requisito dell idoneità ingannatoria mira ad evidenziare la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie, escludendo dunque le condotte che non si traducono in una effettiva offesa del bene giuridico tutelato. 4

Come nel previgente testo, si specifica che la medesima pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (ad esempio, nel caso delle comunicazioni di società di investimento collettivo del risparmio riguardanti il denaro dei loro clienti). Il riferimento all omissione di fatti materiali rilevanti anziché di informazioni, come nella norma attualmente vigente, unitamente alla mancata riproposizione dell inciso ancorché oggetto di valutazioni in relazione alla esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero implica evidentemente una volontà di non attribuire rilevanza penale alle attività di mera valutazione. A differenza del progetto di modifica, che manteneva la previsione delle soglie di punibilità, il testo definitivamente approvato dal Senato propone infine l inserimento di due nuove norme, gli artt. 2621 bis e 2621 ter c.c., che introducono clausole attenuanti ed esimenti correlate all entità dell offesa al bene giuridico tutelato. In dettaglio, il nuovo art. 2621 bis c.c., inserito con l emendamento governativo al Ddl n. AS 19, prevede che la pena possa essere ridotta (da sei mesi a tre anni) nel caso in cui gli illeciti siano di lieve entità, tenuto conto sia della natura e delle dimensioni della società, sia delle modalità o degli effetti della condotta ovvero, nel caso in cui si tratti di società non soggette a fallimento, prevedendone la procedibilità a querela; mentre con l art. 2621 ter c.c. si individua l ulteriore fattispecie della non punibilità per particolare tenuità di cui al nuovo art. 131 bis c.p. 2, precisando che detta qualificazione dovrà essere oggetto di accertamento da parte del giudice, chiamato a valutare ( in modo prevalente ) l entità dell eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621 bis c.c. 2 Con il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, recante Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, G.U. Serie generale n. 64 del 18 marzo 2015, è stato, fra l altro, introdotto l art. 131 bis c.p. (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) il quale stabilisce che: «1. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell articolo 133, primo comma, l offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. 2. L offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. 3. Il comportamento è abituale nel caso in cui l autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 4. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest ultimo caso ai fini dell applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all articolo 69. 5. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.». 5

Infine, il disegno di legge approvato dal Senato introduce un autonoma ipotesi criminosa contenuta nell art. 2622 c.c. che punisce con una pena più grave (la reclusione da tre a otto anni) le false comunicazioni sociali afferenti le società quotate e le altre società ad esse equiparate. 3. Le proposte del CNDCEC Alla luce dell iter legislativo brevemente descritto, si ritiene utile suggerire talune proposte di modifica all art. 2621 c.c. In particolare: avendo riguardo al bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame, sembrerebbe opportuno rimarcare che l interesse unico e unitario dovrebbe essere quello della trasparenza, completezza e correttezza dell informazione societaria; per quel che concerne gli elementi qualificanti il reato, sembrerebbe necessario specificarne maggiormente la valenza intenzionale, al fine di evitare il pericolo di un allargamento a dismisura dell ambito applicativo della norma, escludendo il dolo eventuale e a rigore anche quello indiretto e diretto; per quanto riguarda la formulazione letterale della fattispecie in esame, occorrerebbe individuare una espressione più chiara dell avverbio consapevolmente (contenuto nella attuale formulazione del testo emendato dal Governo e si riferisce al momento rappresentativo), inserendo l avverbio intenzionalmente, che presuppone la pienezza del momento volitivo e meglio si presta a comprendere al contempo i tre elementi di animus nocendi (intenzione di fornire un informativa sociale non veritiera), animus discipiendi (intenzione di ingannare), animus lucrandi (intenzione di trarre un ingiusto profitto dall evento dannoso). L animus nocendi, in particolare, andrebbe inteso come offesa oggettivamente arrecata all interesse tutelato. Tale concezione, a ben vedere, non risulta affatto estranea al principio in virtù del quale, nell ambito dei reati di infedeltà patrimoniale, il fatto compiuto dagli organi preposti alla governance societaria deve essere sanzionato esclusivamente se compiuto al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e laddove abbia cagionato un danno patrimoniale alla società; in merito all elemento oggettivo del reato, poi, necessiterebbe una maggiore delimitazione del perimetro nell ambito del quale declinare correttamente la nozione di bilancio falso. In tal senso, è imprescindibile il riferimento ai principi contabili nazionali elaborati dall Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nonché ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, quale criterio di tipo sia 6

qualitativo che quantitativo (atteso il richiamo al principio di significatività) idoneo a determinare la correttezza o meno della formazione del bilancio 3 ; con riferimento alla pressoché totale eliminazione delle soglie di punibilità (nell emendamento governativo è prevista una attenuazione della pena per le sole società non fallibili), sembrerebbe opportuno valutare anche la possibilità di reintrodurre le soglie quantitative introdotte dalla norma attualmente in vigore e previste, pur se parzialmente, anche dal progetto di riforma redatto dal Senato (Ddl AS 19). Tuttavia, si segnale l esigenza di individuare le giuste soglie di punibilità all esito di una analisi economico statistica del sistema imprenditoriale italiano, idonea a determinare limiti di punibilità effettivamente significativi. Analoghe considerazioni possono essere formulate con riferimento alla fattispecie delittuosa delineata dall art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate). 3 In senso conforme M. Boella A. Solidoro, Sul falso in bilancio la guida dei principi contabili, Il Sole 24 Ore, 11 marzo 2015, p. 42 e ASSIREVI, La riforma degli artt.2621 e 2622 cod.civ. reato di false comunicazioni sociali attualmente allo studio: note sull elemento oggettivo del reato, 18 marzo 2015. 7

4. Gli emendamenti Da quanto finora esposto, il CNDCEC propone le seguenti modifiche all art. 2621 c.c.: PROPOSTA CNDCEC TESTO APPROVATO DAL SENATO Art. 2621. False comunicazioni sociali 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, in violazione delle disposizioni di legge relative alla redazione dei bilanci o dei principi contabili nazionali o internazioni applicabili in base alla normativa vigente, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, intenzionalmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Art. 2621 bis. Fatti di lieve entità IDEM Art. 2621. False comunicazioni sociali 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Art. 2621 bis. Fatti di lieve entità Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Art. 2621 ter. Non punibilità per particolare tenuità. IDEM Art. 2621 ter. Non punibilità per particolare tenuità Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o 8

ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 bis." Art. 2622. False comunicazioni sociali delle società quotate 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci,, in violazione delle disposizioni di legge relative alla redazione dei bilanci o dei principi internazioni applicabili in base alla normativa vigente, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente intenzionalmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Ai fini del comma precedente, alle società indicate sono equiparate: a) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea; b) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; c) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea; d) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche se le false o omesse informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Art. 2622. False comunicazioni sociali delle società quotate 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: a) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea; b) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; c) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea; d) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 9