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Civile Sent. Sez. L Num. 8884 Anno 2015 Presidente: MACIOCE LUIGI Relatore: BUFFA FRANCESCO Data pubblicazione: 04/05/2015 SENTENZA sul ricorso 22156-2008 proposto da: COMUNITA' MONTANA ZONA ALTO E MEDIO SELE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA POTO, giusta delega in atti; t L 2015 866 - ricorrente - contro TAGLIANETTI ANTONIO C.F. TGLNTN55P14C974E, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati RAFFAELE MAIENZA, GENNARO BORRIELLO, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 99/2008 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 14/01/2008 R.G.N. 1402/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per rigetto.

RG.22156/08 - Comunità montana Alto medio Sele c. Taglianetti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza 14/1/08, la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa sede del 7/4/06, rilevato lo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni -quale responsabile dell'area contabile- riconducibili a cat. D superiore e che erano state conferite con provvedimenti formali dell'ente (e considerata la soppressione dell'art. 56 co. 6 ad opera dell'art. 15 d.lgs. 387/98 con efficacia retroattiva, ha accolto la domanda del lavoratore, ritenendo (a differenza del tribunale) non esservi mera attribuzione di incarico e posizione organizzativa ma assegnazione di mansioni superiori, ed ha condannato il datore al pagamento della somma di 15.660 a titolo di differenze retributive per lo svolgimento delle dette mansioni superiori dal 1/1/99 al 30/6/03 ed a titolo di differenze di retribuzione di posizione e di risultato. 2. Avverso tale sentenza ricorre il datore per un motivo, cui resiste il lavoratore con controricorso. Con unico motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) violazione degli artt. 2 I. 191/98, 109 d.lgs. 267/00, 51 co. 3 ter I. 142/90, e, per altro verso e con distinto -benché analogoquesito, violazione dell'art. 11 =l 31.3.99, per aver trascurato le norme che consentono l'attribuzione ai responsabili di uffici e servizi dei compiti di attuazione dei programmi e degli obiettivi (negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale) e la norma del contratto collettivo che prevede l'attribuzione di retribuzione di posizione inferiore a quella dei dipendenti inquadrati nella qualifica superiore. MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso è infondato. Occorre premettere che l'art. 8 del contratto collettivo disciplina le posizioni di lavoro -quale quella di responsabile di area- che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione organizzative di particolari complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, e prevede che esse possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D (norma che trova corrispondenza nelle declaratorie di cui all'ali. A al contratto). L'art. 10 co. 2 e 3 prevede poi la retribuzione di posizione e di risultato per il personale della categoria D. 4. In correlazione con la facoltà prevista dall'art. 151 co. 3bis I. 142/90, l'art. 11 del contratto collettivo prevede, poi, in deroga at principio generale che vuole una corrispondenza tra mansioni di assegnazione e qualifica prevista, che i comuni con minori dimensioni demografiche, ove siano privi di posizioni dirigenziali di categoria D, applicano la disciplina di cui agli artt. 8 ss ai dipendenti di categoria C cui sia attribuita la responsabilità degli

., :. i ^. uffici e dei servizi, corrispondendo la retribuzione prevista dal citato art. 11. 5. Nella specie, dal decreto n. 2/2000 del Presidente dell'ente locale risulta univocamente che vi erano nell'ente diversi dipendenti di categoria D (almeno cinque), sicché la comunità non poteva far ricorso alla norma che consente attribuzione di responsabilità in deroga a personale con qualifiche inferiori, essendo questa prevista solo per gli enti locali privi di posizioni dirigenziali di categoria D. Resta invece irrilevante la circostanza dell'assenza di figure dirigenziali D nell'area specifica contabile di assegnazione del dipendente, atteso che la norma -quale condizione per l'operatività della deroga, da intendersi in via restrittiva per il suo carattere eccezionale- fa riferimento alla presenza o meno di figure dirigenziali in genere nell'ente locale, e non solo nella specifica area in questione. 6. Non potendo operare la deroga, ne risulta che il dipendente della categoria C che svolge mansioni rientranti nella categoria D ha diritto alla retribuzione prevista per quest'ultima, proprio quale diritto nascente dall'espletamento delle mansioni superiori, conformemente a quanto previsto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 25837 del 11/12/2007), che ha affermato che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall'ad. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell'art. 32 del cligs. n. 165 del 2001, l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; che deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (nello stesso senso, con specifico riferimento alle mansioni superiori svolte con continuità negli enti locali in relazione al carattere eccezionale e temporaneo della facoltà di cui all'art. 151 co. 3bis su richiamato, Sez. L, Sentenza n. 21477 del 2008). 7. La retribuzione per le mansioni rientranti nella qualifica D è prevista dall'ad. 10 co. 2 del cm!, che prevede anche una indennità di posizione e di risultato specificamente determinata nel suo ammontare, somme cui correttamente ha fatto riferimento la sentenza impugnata al fine di determinare le somme differenziali spettanti al lavoratore. 8. Le spese seguono la soccombenza. t

p.q.m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in C tremila per compensi, C cento per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2015. Il Preside e