La fiscalità della separazione Firenze 21.03.2016



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La fiscalità della separazione Firenze 21.03.2016 Studio GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati Empoli Via Di Bonistallo 50/b - tel 057172296 fax 057177945 Relatori: Dott. Federico Pianigiani federico@studiograzzini.net Dott. ssa Valentina Montanelli valentina@studiograzzini.net Dott. GianMarco Sgherri gianmarco@studiograzzini.net Dott. Simone Baronti simone@studiograzzini.net 1 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati Empoli, Via Bonistallo 50b tel. 057172296

SPESE E ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO Dott. Gian Marco Sgherri gianmarco@studiograzzini.net 2 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Che cosa sono le deduzioni? Sono una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, che possono ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni. 3 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Quali sono queste spese ed oneri? 4 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Contributi previdenziali e assistenziali Contributi previdenziali e assistenziali (obbligatori o volontari) versati all ente pensionistico di appartenenza; Rientrano tra queste spese anche: i contributi versati per l assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe); i contributi versati facoltativamente all ente pensionistico di appartenenza, per la ricongiunzione di periodi assicurativi o per il riscatto degli anni di laurea; 5 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Assegno periodico corrisposto al coniuge Si tratta del cosiddetto assegno di mantenimento corrisposto al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, come indicato nel provvedimento dell autorità giudiziaria. Si specifica che tale assegno è deducibile anche se l ex coniuge è residente all estero! 6 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari I contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. L importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro. 7 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose Erogazioni liberali in denaro; Nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi viene fornito un elenco delle istituzioni religiose per cui è possibile godere della deducibilità; Ciascuna erogazione è deducibile fino ad un importo di 1.032,91 euro; deve essere documentata conservando le ricevute di versamento; 8 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità Sono le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica, necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell assegno di accompagnamento. Tale tipologia di spese è deducibile anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico: - coniuge; - generi e nuore; - figli, compresi quelli adottivi; - suoceri e suocere; - discendenti dei figli; - fratelli e sorelle; - genitori (compresi quelli adottivi); - nonni e nonne; 9 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Altri oneri deducibili Viene fatto un elenco di erogazioni liberali verso determinate organizzazioni per cui spetta la deducibilità del versamento effettuato, tra cui: Organizzazioni non governative (ONG); Organizzazioni non lucrative di utilità sociale; Enti universitari; Etc. Negli altri oneri deducibili vengono ricompresi gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell art. 433 c.c.), nella misura in cui risultino da provvedimenti dell autorità giudiziaria. 10 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

ASSEGNI DI MANTENIMENTO E ASSEGNI ALIMENTARI 11 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Normativa di riferimento: Art. 10 comma 1 lett. c) e d) del TUIR Oneri deducibili: Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile; Art. 50 comma 1 lett. i) del TUIR Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41; 12 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Principio generale per la tassazione: L assegno di mantenimento è una somma di denaro che fuoriesce dal reddito dell obbligato (coniuge separato, o ex coniuge separato in quanto divorziato) per entrare in quello del destinatario (coniuge separato o, ex coniuge in quanto divorziato, e/o figlio). Dunque non viene goduta dall obbligato ma dal beneficiario della stessa. Di qui il principio secondo il quale le imposte sui redditi derivanti dalla somma corrisposta non le paga l obbligato al mantenimento, ma colui che lo riceve. Di conseguenza, all obbligato, viene concessa la possibilità di dedurre tali somme dal reddito. 13 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Assegno di mantenimento Art. 10 comma 1 lett. c) TUIR: Dal reddito complessivo si deducono: gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; 14 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Esclusione della parte destinata al mantenimento dei figli Le quote dell assegno attribuite dal giudice per il mantenimento dei figli non sono deducibili. Come contropartita non è imponibile per chi lo riceve!. e se il provvedimento del giudice non effettua alcuna distinzione? L assegno si considera destinato al coniuge per ½ 15 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Necessità di un provvedimento dell autorità giudiziaria Presupposto per poter dedurre l assegno: Provvedimento dell autorità giudiziaria L ordinanza presidenziale; Il decreto di omologazione emesso dal Tribunale in caso di separazione consensuale; La sentenza emessa a seguito di separazione giudiziale; Ogni altro provvedimento modificativo; 16 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Concetto generale: Tutte quelle somme extra corrisposte al coniuge per liberalità o, comunque senza la preesistenza di un provvedimento giudiziario che lo imponga, non sono deducibili. e per le somme corrisposte volontariamente a titolo di adeguamento ISTAT?? In questo caso ci viene in aiuto la Risoluzione A.E. n. 448/E del 19 novembre 2008 17 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Risoluzione A.E. n. 448/E del 19 novembre 2008: «Pertanto, le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat potranno essere dedotte solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda un criterio di adeguamento automatico dell assegno dovuto al coniuge medesimo. In sostanza, resta esclusa la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente dal coniuge al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell assegno di mantenimento.» 18 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Assegno alimentare vs Assegno di mantenimento Ratio: Tali assegni sono pagati in adempimento dell art. 433 c.c., che prevede un obbligazione alimentare reciproca in caso di bisogno. Sono deducibili dal reddito del debitore limitatamente alla misura fissata dall autorità giudiziaria; Non è previsto alcun limite alla deducibilità per la quota riferita ai figli è deducibile tutto l importo (Circolare AE n. 95/E del 12/05/2000 paragrafo 1.5.2); È prevista una diversa collocazione all interno della dichiarazione dei redditi; 19 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

La periodicità degli assegni di mantenimento Due diverse tipologie di definizione dei rapporti economici tra i coniugi: 1. Pagamento periodico dell assegno di mantenimento; 2. Pagamento una tantum, ex art. 5 comma 8 del L. 898/1970; Mettiamo a confronto le due diverse fattispecie! 20 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

La ratio sottostante: L assegno di mantenimento: ha natura assistenziale, ovvero permette, all ex-coniuge che lo percepisce, di mantenere il medesimo tenore di vita in costanza di matrimonio; È ancorato alla situazione esistente alla momento della decisione del giudice, ma può essere variato nel tempo; Il pagamento una tantum: È libero nella determinazione e definisce una volta per tutte le posizioni tra gli ex coniugi; È equiparabile ad un accordo transattivo teso ad eliminare qualsiasi pendenza di carattere familiare, patrimoniale e personale (Cass. n.9336 del 08/05/2015) 21 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Differente trattamento fiscale per il pagamento una tantum: In ragione della natura che lo caratterizza il pagamento una tantum (Circolare AE n. 50/E del 12/06/2002 paragrafo 3.1): - Non è deducibile per chi lo corrisponde; - Non è imponibile per chi lo percepisce; Importante: Nella valorizzazione delle posizioni dei coniugi in sede di separazione, l aspetto fiscale assume un ruolo di primo piano, potendo far valere la non tassazione in caso di erogazione una tantum, da controbilanciare, ovviamente, con i mancati benefici per il soggetto erogatore. 22 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Caso particolare n.1: Pagamento rateizzato della somma unica (una tantum) Risoluzione AE n. 153/E del 11/06/2009 Il Caso: richiesta riguardante il pagamento di una rata fissa per un determinato periodo di tempo. «La particolare connotazione giuridica che caratterizza la liquidazione una tantum dell ammontare stabilito per il mantenimento del coniuge si deve ritenere che permanga anche nell ipotesi in cui sia prevista la corresponsione di un importo complessivo, il cui versamento sia frazionato in un numero definito di rate qualora la corresponsione del predetto importo escluda la possibilità di presentare una successiva domanda di contenuto economico. In tal caso, invero, la possibilità di rateizzare il pagamento costituisce, infatti, solo una diversa modalità di liquidazione dell importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo.» 23 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Caso particolare n. 2: Pagamento delle rate del mutuo in sostituzione dell assegno di mantenimento Circolare AE n. 50/E del 12/06/2002 paragrafo 3.2 Caso: In una sentenza di separazione consensuale viene previsto che le rate del mutuo sulla casa saranno pagate dall ex marito per l intero ammontare, come corrispettivo, la ex moglie rinuncia all assegno di mantenimento. «Nel caso prospettato non è possibile considerare l importo del mutuo come onere deducibile ai sensi dell art. 10, comma 1, lett.c), del Tuir, in quanto il coniuge ha espressamente rinunciato all assegno di mantenimento. Inoltre, le somme destinate alle rate di mutuo, che non vengono corrisposte al coniuge stesso, bensì direttamente all istituto mutuante, non sembrano collegate ai medesimi presupposti dell assegno di mantenimento.» Attenzione!! Cass. n. 6794 del 02/04/2015 ha stabilito la deducibilità delle rate del mutuo pagate a favore dell ex coniuge. 24 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Caso particolare n. 3: Se l assegno di mantenimento non viene corrisposto, ma viene compensato con un credito dell ex-coniuge. Risoluzione AE n. 157/E del 15/06/2009 Caso: - divorzio con condanna al pagamento di un assegno di mantenimento attraverso trattenuta INPS dalla pensione; - Successivamente, azione legale nei confronti della ex moglie per avergli corrisposto una somma eccesiva, a titolo di liquidazione; - Riconoscimento del credito e pagamento dell assegno di mantenimento mediante la non applicazione della trattenuta INPS sulla pensione fino ad esaurimento del credito; 25 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

«Quanto disposto dal giudice, in merito alla sospensione della erogazione dell assegno periodico, realizza pertanto una compensazione tra due diversi emolumenti, gli assegni periodici spettanti alla moglie e la quota di liquidazione che la stessa deve restituire al marito. In sostanza nel nuovo assetto dei rapporti economici conseguenti allo scioglimento del matrimonio, delineato dal giudice, permane a carico dell istante l obbligo degli alimenti nei confronti dell ex moglie, che è assolto, peraltro, attraverso la descritta procedura di compensazione. In tale contesto si è dell avviso che l istante possa dedurre l importo corrispondente all assegno alimentare» Inoltre l Agenzia precisa un altro concetto importante: «Nel caso in esame la percezione si deve ritenere realizzata per effetto della intervenuta compensazione. Pertanto la ex moglie deve continuare ad assoggettare ad imposizione l importo dell assegno alimentare in questione» 26 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Caso particolare n.4 Se l assegno di mantenimento è formato da una parte fissa e da una variabile. Cass. n. 9148 del 3 maggio 2005 Caso: - In sede di separazione l ex marito si obbligava a corrispondere una cifra fissa oltre al rimborso dell'irpef che la ex moglie sarebbe stata tenuta a pagare al Fisco. - In sede di dichiarazione dei redditi l ex marito deduceva sia la cifra fissa, sia il rimborso. 27 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

«la Commissione Tributaria Regionale (e prima di essa la Commissione Tributaria Provinciale) ha ritenuto che il It. Ri. abbia pattuito con la moglie un assegno unitario, formato da una parte fissa e da una variabile pari all'importo dell'irpef. Tale assegno, ripetesi, è stato dichiarato unico dal giudice di merito con motivazione esauriente, congruamente e logicamente argomentata, talché si sottrae ad ogni censura da parte di questa Corte di legittimità. In sostanza, la Commissione Tributaria Regionale ha ricostruito la volontà delle parti "come se" esse avessero pattuito una cifra globale tale che alla moglie sarebbe in ogni caso residuata una cifra netta mensile di lire tre milioni. La statuizione secondo la quale tale somma è integralmente deducibile non appare contestabile.» 28 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Caso particolare n. 5: Pagamento in un unica soluzione di arretrati di assegni periodici di mantenimento Risoluzione AE n. 153/E del 11/06/2009 e Cass. n. 4402 del 24/02/2014 Caso: Corresponsione in sede di divorzio di una somma complessiva corrispondente all ammontare dei mancati versamenti mensili degli assegni di mantenimento stabiliti in sede di separazione e di una somma una tantum in sostituzione dell assegno divorzile. In questo caso viene ammessa la deducibilità dell importo versato in unica soluzione dei mancati versamenti mensili dell assegno di mantenimento, in quanto, ciò che rileva è la «natura originaria» del versamento! Vale il concetto generale: a fronte della deducibilità nell anno del pagamento, consegue l imponibilità in capo al soggetto percettore, nell anno della riscossione. Ma per gli anni precedenti in cui l ex coniuge non ha percepito il reddito cosa succede? L art. 52 comma 1 let. c): «si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli» In questo caso la prova è agevole, il mancato pagamento dell assegno di mantenimento risulta accertato dalla sentenza di divorzio. 29 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

T.F.R. Art. 12 Bis della L. 898/1970: 1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. 2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. 30 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Trattamento fiscale del TFR cui ha diritto l ex-coniuge Fiscalmente il TFR cui ha diritto l ex-coniuge è considerato al pari del pagamento una tantum Risoluzione AE n. 157/E del 15/06/2009 «La percentuale di indennità di fine rapporto cui ha diritto il coniuge separato (o divorziato) deve essere intesa al netto delle imposte che sono calcolate dal datore di lavoro erogante la medesima indennità, secondo le disposizioni del Tuir. Con riferimento a detta somma, in quanto erogata una tantum, non deve essere operata nessuna tassazione in capo al coniuge separato né è possibile per il coniuge erogante beneficiare della deduzione dal reddito» 31 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

L Agenzia delle Entrate nella Risoluzione precisa un aspetto importante: «Non può richiedersi la quota di TFR se la corresponsione dell'assegno di mantenimento in sede di divorzio sia stata concordata in unica soluzione» 32 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Assegno al nucleo familiare (ANF) Art. 211 della L. 151/1975: «Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge.» 33 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Che cosa è l ANF? L'assegno al nucleo familiare costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge. A chi spetta l ANF? - ai lavoratori dipendenti; - ai lavoratori iscritti alla gestione separata; - ai titolari di pensioni INPS; Come viene calcolato l ANF? È calcolato secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili). L importo dell assegno viene aggiornato ogni anno con una Ciacolare dell INPS. 34 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Come si compone il nucleo familiare ai fini dall ANF? - il richiedente lavoratore o il titolare della pensione; - il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente; - i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno; - i figli ed equiparati maggiorenni inabili; 35 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

L ANF in caso di separazione o divorzio L art. 211 parla di diritto alla percezione del coniuge affidatario.... Ma come ci si comporta in caso di affidamento congiunto e mancato accordo? L INPS risponde: «Nel caso di affidamento condiviso entrambi i genitori affidatari hanno diritto all ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa ad un accordo tra le parti. In mancanza di accordo l autorizzazione alla percezione dell assegno viene concessa al genitore convivente con i figli» 36 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

. In caso di separazione o divorzio qual è il nucleo familiare a cui fare riferimento? Circolare INPS 48/1992 «Il nucleo è costituito dall affidatario e dai figli affidati e il reddito familiare è quello corrispondente a tale composizione» 37 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati

Trattamento fiscale dell ANF L art. 3 comma 3 let. d) del TUIR: «Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a). b) c) d) Gli assegni familiari e l assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e nelle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;» Ai fini fiscali l ANF è non imponibile per colui che lo percepisce! 38 STUDIO GRAZZINI Dottori e Ragionieri Commercialisti Associati