STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA LAUREATI IN SCIENZE FORESTALI



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STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA LAUREATI IN SCIENZE FORESTALI Articolo 1 È costituita, con sede in Roma presso la Federazione Italiana dei Dottori in Agraria e Forestali, di seguito detta FIDAF, l Associazione Italiana Laureati in Scienze Forestali, di seguito detta Associazione, ente senza scopo di lucro e a durata illimitata. La Associazione ha attualmente sede in Roma, in via Livenza 6. Acronimo dell Associazione è ALIFOR. Articolo 2 L Associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi culturali, morali, giuridici e professionali dei laureati in scienze e tecniche forestali. Per il perseguimento di questo scopo l Associazione: a) assume iniziative e svolge ogni opportuna azione che valga a tutelare la professione dei laureati in scienze e tecniche forestali; b) svolge ogni opportuna azione che valga, in relazione agli studi specifici da essi seguiti per il conseguimento dei titoli accademici, a inserire laureati in scienze e tecniche forestali: - negli organi e nei ruoli di qualsiasi Ente pubblico o struttura privata che gestisca un patrimonio agro-silvo-pastorale; - negli organi e nei ruoli delle pubbliche amministrazioni preposte alla difesa del suolo, nel settore delle sistemazioni idrauliche integrate e in quello degli interventi sistematori a presidio di opere pubbliche e di abitati, nei servizi tecnici dell erario, nell amministrazione dei beni fondiari dello Stato, nella tutela del paesaggio e dei beni monumentali rappresentati da formazioni forestali naturali o seminaturali, nel settore del verde urbano, nelle aree protette e in altri settori affini connessi alla tutela e valorizzazione delle risorse forestali;

- negli albi dei consulenti giudiziari e negli albi ed elenchi di consulenti, istruttori, progettisti, collaudatori ed altri incaricati di pubbliche funzioni professionali; - nell insegnamento di discipline scientifiche e tecniche e nell educazione ambientale; c) assume ogni utile iniziativa in materia di aggiornamento e di perfezionamento professionale, in concorso sia con istruzioni accademiche, culturali e di studio, sia con le pubbliche amministrazioni preposte alla tutela dei boschi, del paesaggio e dei territori montani in genere; d) assume o promuove lo studio dei problemi economici e di applicazioni tecniche per il progresso dell economia montana, per la tutela idrogeologica e la difesa vegetale del territorio nazionale, per l incremento della selvicoltura e per lo sviluppo delle industrie che utilizzano e trasformano prodotti forestali; e) promuove iniziative a carattere culturale e divulgativo con lo scopo di sensibilizzare l opinione pubblica e le amministrazioni locali e centrali. Articolo 3 La Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le quote degli iscritti, le rendite del suo eventuale patrimonio e con finanziamenti pubblici e privati. Il patrimonio potrà essere incrementato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di Enti e privati che intendano concorrere al potenziamento della istituzione, con gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali, nonché con le riserve che potranno essere accompagnate con gli eventuali avanzi di gestione. Esclusivamente in funzione del miglior conseguimento dello scopo fondativo ed in coerenza alla propria natura di Ente senza scopo di lucro, la Associazione potrà svolgere ogni attività funzionale a tale scopo, ivi comprese la partecipazione a società, associazioni, consorzi e comitati. 2

Articolo 4 Possono essere membri dell Associazione i laureati in scienze e tecniche forestali con titolo ottenuto a seguito di cicli di studi universitari di durata almeno triennale, in regola con almeno uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione alle Associazioni provinciali, interprovinciali e regionali di I grado aderenti alla FIDAF; b) iscrizione diretta all Associazione; c) iscrizione a una delle Sezioni regionali di cui all art. 5. In conformità all art. 3, il Consiglio Direttivo dell Associazione, di cui all art. 9, può determinare una quota annua di iscrizione diretta all Associazione. Articolo 5 L Associazione promuove, riconosce e coordina Sezioni a livello regionale. Ogni Sezione gode di autonomia e di libertà di iniziativa ed azione ed è retta da un proprio Regolamento e dalle deliberazioni approvate dalla propria Assemblea Generale. Detto Regolamento e le sue riforme non saranno esecutivi se non dopo la ratifica del Consiglio Direttivo dell Associazione, di cui all art. 9. L Assemblea di ciascuna Sezione può determinare una quota associativa per la parte eccedente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo dell Associazione. Articolo 6 Sono Organi della Associazione: 1. il Presidente; 2. l'assemblea dei Soci; 3. il Consiglio Direttivo; 4. il Collegio delle Sezioni regionali; 5. il Collegio dei Revisori. 3

Articolo 7 Il Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo hanno la rappresentanza legale della Associazione. Inoltre il Presidente: a) convoca l'assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo e li presiede, proponendo le materie nelle rispettive adunanze; b) firma gli atti e tutto quanto occorra per l'esplicazione degli affari deliberati; c) vigila sul buon andamento della Associazione; d) amministra la Associazione nei limiti delle attribuzioni delegategli dal Consiglio Direttivo; e) in situazioni di urgenza può adottare i provvedimenti necessari, sui quali deve riferire al Consiglio Direttivo nella prima riunione; f) esercita ogni compito e funzioni a lui demandati dal presente statuto. Il Presidente presiede l Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l esecuzione delle deliberazioni consiliari, sovraintende al buon andamento e all amministrazione dell Associazione, esercita i poteri e le funzioni per i quali abbia avuto delega dal Consiglio. Articolo 8 L Assemblea costituita da Soci in regola ai sensi dell art. 3 si riunisce in via ordinaria una volta all anno, entro il primo bimestre, su convocazione del Presidente, per avviso spedito per posta elettronica almeno quattordici giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Essa delibera sul bilancio preventivo dell anno e sul conto consuntivo di quello precedente, prende in esame l attività dell Associazione su relazione del Consiglio e del Presidente e delibera sulle questioni di maggiore importanza concernenti l attività stessa, sulle norme di ordinamento interno dell Associazione, sugli affari patrimoniali, sulla eventuale esclusione dei soci. Per quanto riguarda 4

la validità dell Assemblea e delle sue deliberazioni sia in sede ordinaria che straordinaria, si fa espresso riferimento all art. 2 del Codice Civile. È altresì di competenza dell Assemblea l elezione, a maggioranza relativa, dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. In prima convocazione l Assemblea è valida con la presenza della meta più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che può avere luogo nello stesso giorno e a mezz ora di distanza da quella fissata per la prima convocazione, l Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. L Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti: in caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede l Assemblea. Articolo 9 Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri rappresentativi delle varie figure professionali del laureato in scienze e tecniche forestali. All atto della costituzione della Associazione il Consiglio Direttivo è composto dai fondatori. Al Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza, spetta: a) di eleggere il Presidente ed un Vice Presidente al suo interno; b) di curare il conseguimento dei fini dell Associazione e la esecuzione delle deliberazioni dell Assemblea; c) di deliberare sull ammissione dei Soci; d) di proporre all Assemblea, in relazione alle documentate necessità, la misura del contributo annuale associativo; e) di approvare i regolamenti delle Sezioni regionali e le loro modifiche; f) formulare eventuali proposte all Assemblea sui programmi e sulle iniziative da intraprendere per realizzare gli scopi della Associazione; g) di provvedere sulla devoluzione del patrimonio netto residuo, in caso di definitiva liquidazione della Associazione; h) di provvedere sulle modifiche dello Statuto; 5

i) di cooptare nel Consiglio medesimo nuovi membri in caso di cariche rese vacanti, fino alla scadenza del mandato; j) di deliberare in ordine alla trasformazione o estinzione della Associazione Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma in seduta ordinaria una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito per posta elettronica almeno sette giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora della riunione. Articolo 10 Il Presidente, i Consiglieri e i Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; le loro funzioni si protraggono, comunque, oltre la data di scadenza del mandato, o eventualmente di rinuncia, fino alla prima Assemblea, che deve provvedere a nuove elezioni. I predetti, ove nominati a cariche resesi vacanti, nel corso del triennio, scadono a fine del triennio stesso. Articolo 11 Nella Associazione è istituito e funziona un Collegio dei Revisori, composto da tre Revisori anche non soci, i quali debbono vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, accertare la regolare tenuta della contabilità e controllare la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili. Uno dei tre Revisori presiede il Collegio. I Revisori hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Articolo 12 I componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'incarico. 6

Articolo 13 L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Articolo 14 Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e quelle specifiche dello Statuto della FIDAF. 7