Le cambiali più utilizzate in campo internazionale sono di due tipi: le cambiali- pagherò e le cambiali-tratte.



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CAPITOLO QUINTO LA METODOLOGIA DI APPLICAZIONE 5.1. Lo smobilizzo del credito Il credito è rappresentato da titoli cambiari. Le modalità di concessione di un credito assumono un preciso rilievo e perciò debbono trovare una loro precisa collocazione nel testo contrattuale, unico per la fornitura e il credito. Qualora queste clausole dovessero mancare, non essendoci di fatto alcun riferimento esplicito alla normativa internazionale in vigore in materia, le condizioni di praticabilità del credito all'esportazione sarebbero del tutto inesistenti, e di fatto, sarebbe pressoché impossibile acquisire il sussidio governativo agli interessi. Di norma alle clausole contrattuali che regolamentano l'accesso al credito vanno a aggiungersi quelle riguardanti la tutela del credito, la sua bancabilità ed il sostegno governativo ai sensi della ex legge 227/77. Le cambiali più utilizzate in campo internazionale sono di due tipi: le cambiali- pagherò e le cambiali-tratte. Queste ultime esprimono l'impegno dell'importatore in qualità di obbligato principale (o trassato) a pagare il loro valore facciale, sempre ché da questi sottoscritte per accettazione. Sono emesse dall'esportatore in favore di se stesso, in qualità di primo beneficiario, e accettate dal trassato (vedi.tav.8). 64

Tavola 8 La cambiale-tratta..(place) (1) (dated) amount in foreign currency (2). On/at..(expiry date) (3).For value received, pay against this bill of exchange for the order of.. (exporter) (4).. the sum of.(5). effective payment to be made in (currency).without deduction for and free of any taxes, impost,levies or duties present or future of any nature. This BILL OF EXCHANGE is payable at (collecting bank) (6).. Drawn on..(7)......for acceptance (10).. Per aval for account of the drawee (9).. Acceptance signature(s) verified (11).. (8) (drawer s signature) 1) Luogo e data di emissione 7) Nome e indirizzo del trassato 2) Divisa e importo in cifre 8) Firma e timbro del traente 3) Data di scadenza 9) Timbro dell ente che firma per avallo 4) Nome del beneficiario 10) Timbro e firma di accettazione del trassato 5) Divisa e importo in lettere 11) Verifica bancaria della firma del debitore 65

Viceversa le cambiali-pagherò esprimono la promessa di pagare dell importatore in qualità di obbligato principale il loro valore facciale alle debite scadenze. Sono emesse dall'importatore direttamente in favore dell'esportatore (vedi.tav.9). Le cambiali, una volta che sono state debitamente compilate e sottoscritte dall'obbligato principale, dovranno essere consegnate all'esportatore in accordo ad un piano di rilascio che dovrà essere concordato tra le parti contraenti e che dovrà tenere conto dello svolgimento nel tempo della fornitura. Di solito la consegna delle cambiali all'esportatore avviene per il tramite di una banca fiduciaria ("trustee bank") la quale sarà, a seconda dei casi, la banca finanziatrice italiana o se banca estera la sua filiale italiana oppure la sua corrispondente italiana. Questa banca sulla base di quanto dispone una lettera di istruzioni irrevocabili, emessa dall'importatore nello stesso momento in cui firma il contratto di fornitura o, solo pochi giorni dopo la firma, rilascerà i titoli cambiari all'esportatore pro-rata espletamento della fornitura (vedi. tav.10). 66

Tavola 9 La cambiale-pagherò..(place) (1) (dated) amount in foreign currency (2). On/at..(expiry date) (3).For value received, pay against this PROMISSORY NOTE for the order of..(exporter) (4)..The sum of (5). effective payment to be made in (currency).without deduction for and free of any taxes, impost,levies or duties present or future of any nature. This promissory note is payable at (collecting bank) (6)....(7) Debtor s full address......for acceptance (10) Per aval (9) Debtor s signature(s) verified (10) (8) (debtor s signature) 1) Luogo e data di emissione 6) Domicilio di pagamento (banca presentatrice) 2) Divisa e importo in cifre 7) Nome e indirizzo del trassato (debitore) 3) Data di scadenza 8) Firma e timbro del trassato(debitore) 4) Nome del beneficiario 9) Timbro dell ente che firma per avallo 5) Divisa e importo in lettere 10) Verifica bancaria della firma del debitore 67

Tavola 10 - La lettera di istruzioni irrevocabili di rilascio delle cambiali indirizzata dal committente estero alla trustee bank. PIZANO SA P-029-82 Bogotà, March 30th, 1982 BANQUE DE PARIS ET DES PAYS BAS Via dell'annunciata,14 20121 Milano - Italy Dear Sirs, We Pizano SA, taking into account the supply contract between us and Technipetrol S.p.A., signed on August 18th,1981, give you irrevocable instructions to release to Technipetrol S.p.A. each of the following twenty (20) bills of exchange in your safe custody in the order of their maturity: A) FIRST SERIE: N.o of bills of Exchange Place and date of issue Maturity date Total Amount US$ 1 Rome, february 25th,1982 18/9/83 251.281 2 Rome, february 25th,1982 18/3/84 244.428 3 Rome, february 25th,1982 18/9/84 237.575 4 Rome, february 25th,1982 18/3/85 230.722 5 Rome, february 25th,1982 18/9/85 223.869 6 Rome, february 25th,1982 18/3/86 217.015 7 Rome, february 25th,1982 18/9/86 210.162 8 Rome, february 25th,1982 18/3/87 203.309 9 Rome, february 25th,1982 18/9/87 196.456 Rome, february 25th,1982 18/3/88 189.603 68

B) SECOND SERIE Place and Maturity Total N.o of bills of date of issue date Amount Exchange US$ 1 Rome, february 25th,1982 18/9/83 99.344 2 Rome, february 25th,1982 18/3/84 96.634 3 Rome, february 25th,1982 18/9/84 93.925 4 Rome, february 25th,1982 18/3/85 91.216 5 Rome, february 25th,1982 18/9/85 88.506 6 Rome, february 25th,1982 18/3/86 85.797 7 Rome, february 25th,1982 18/9/86 83.087 8 Rome, february 25th,1982 18/3/87 80.378 9 Rome, february 25th,1982 18/9/87 77.669 10 Rome, february 25th,1982 18/3/88 74.959 Each bill of exchange will be released against presentation by Technipetrol S.p.A. of the relevant invoice, according to the following program of payments, as provided for in the Clausula Segunda of the Otrosi n.1 to the above mentioned contract, signed between us and Technipetrol S.p.A. on March 4th, 1982: Month,starting from August 18th,1981 No. Of bills of exchange Amount of Principal in US$ 2 4 510.000 4 4 510.000 7 2 255.000 10 4 510.000 12 2 255.000 15 2 255.000 19 2 255.000 69

These bills of exchange, when released to Technipetrol S.p.A. constitute unconditional and irrevocable obligation of payment when they fall due. Upon payment by us at the maturity date, the corresponding bill of exchange shall be returned immediately to us, Yours truly PIZANO SA 70

Spesso succede che la banca fiduciaria assuma anche il ruolo di banca domiciliataria dell'operazione di esportazione cioè di banca per il tramite della quale avviene la movimentazione del denaro da e per l'estero. Inoltre le cambiali dovranno essere negoziabili e rispondere ai requisiti ed alle condizioni internazionali di negoziabilità richieste dal mercato dei capitali, dal luogo di domiciliazione e di pagamento. Alle loro rispettive scadenze, il pagamento delle cambiali dovrà essere irrevocabile ed incondizionale per cui il loro pagamento non potrà e non dovrà essere né ritardato né rifiutato per una qualsivoglia ragione. Il numero delle cambiali dovrà essere pari al numero delle rate di credito da rimborsare mentre la loro data di emissione dovrà essere unica e coincidere con la data di completamento della fornitura. La quota capitale di ciascuna cambiale é costante e pari a 1/n dell importo del credito in quota capitale; dunque il suo valore facciale sarà dato da una quota capitale costante più una quota interessi variabile (decrescente). La data di scadenza della prima cambiale dovrà coincidere con la scadenza del sesto mese a decorrere dal punto di partenza del credito mentre la data di scadenza di ogni cambiale, successiva alla prima, coinciderà con la data di scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza della precedente cambiale. Lo smobilizzo del credito può avvenire in due modi: a) in "rischio pro-solvendo, quando il rischio di non pagamento delle cambiali resta a carico dell esportatore o quando la banca finanziatrice non assume il rischio dell operazione di sconto; b) in "rischio pro-soluto, quando l'esportatore vende simultaneamente ad una banca finanziatrice sia il credito, rappresentato dalle cambiali, sia i rischi legati al credito che sono impliciti nell operazione di sconto. 71

La banca finanziatrice può essere una banca italiana residente in Italia o all estero, una banca straniera oppure una società finanziaria di forfetizzazione. La ragione di essere di un operazione di sconto delle cambiali in rischio pro-soluto risiede nella totale e contemporanea fiducia che la banca finanziatrice nutre, allo stesso modo, nei confronti sia del committente estero (obbligato principale) di essere solvibile cioè nella sua capacità di rimborsare il debito, sia del paese di destinazione della fornitura che offre le più ampie assicurazioni per quanto riguarda il non verificarsi di eventi politici o di atti del principe che potrebbero impedire o ostacolare gli adempimenti contrattuali. Proprio per questo motivo, ad una simile operazione non si accompagna quasi mai una garanzia assicurativa Isace a copertura del rischio di insolvenza! Tuttavia Il Comitato Isace, in una sua recente delibera, ha autorizzato la garanzia assicurativa Isace anche nel caso di rischio pro-soluto. Questa nuova copertura va nella direzione di un ulteriore rafforzamento delle probabilità che la banca non incorra nel rischio di un mancato rimborso del credito da parte del prenditore di denaro. Per cui l'intervento di una società di forfetizzazione é praticamente molto più agevole. La tavola 11 rappresenta, per l'appunto, lo schema di funzionamento di un'operazione di sconto pro-soluto quando interviene la garanzia Isace. La stessa cosa non si può dire di un operazione di sconto in rischio pro-solvendo. In questo caso la banca finanziatrice dovrà affidare il richiedente, dovrà valutare quale é la sua capacità di essere solvibile ed accertarsi che il denaro anticipato le verrà restituito. Anzi, contrariamente a quanto accade nel caso di rischio pro-soluto, la copertura assicurativa Isace del rischio di insolvenza costituisce l aspetto cardine di questa operazione, é l elemento che attribuisce solidità e credibilità alla richiesta di sconto dell esportatore per la ragione che la polizza Isace, essendo garantita dallo Stato italiano, esprime certezza di pagamento del debito. 72

Due sono le modalità di realizzo di uno sconto pro-solvendo: l impegno bancario a scontare gli effetti cambiari o l anticipazione a tasso variabile. Nel primo caso, all'atto del rilascio dell'impegno a scontare gli effetti cambiari, la banca finanziatrice (o forfaiter ) si limita a definire l'entità del margine da applicare, rinviando l esatta determinazione del fattore di sconto in un momento successivo. Il tasso variabile è il "libor a sei mesi. Esso varia al variare delle date in cui si effettuano le operazioni di sconto. Il fattore di sconto si calcola sommando il margine al "libor ". Di fatto i fattori di sconto sono tanti quanti sono le operazioni di sconto da effettuare. L anticipazione a tasso variabile é un vero accordo di prestito stipulato tra la banca finanziatrice e l'esportatore per mezzo del quale la banca finanziatrice anticipa il denaro e si fa pagare gli interessi di avvenuta anticipazione dei fondi dall esportatore. Per una rappresentazione grafica di come funziona lo smobilizzo in rischio prosolvendo si rinvia alla tavola 12. 73

Tavola 11 - Lo smobilizzo di un credito-fornitore in rischio pro-soluto Mincomes Committente estero (pubblico o privato) Richiesta e ottenimento autorizzazione merceologica e/o valutaria Isace Domanda assicurativa (2) Concessione garanzia assicurativa (3) Ordine di fornitura (1) Esportazione (4) Esportatore italiano Domanda di finanziamento (2) Finanziamento del credito capitale (7) Titoli di credito(5) Cessione garanzia ISACE cambiali tratte (6) Rimborso interessi (9) Pagamenti alla scadenza di ogni singola rata di credito capitale interessi (10) Simest SpA Banca italiana Contributo (8) 74

Tavola 12 - Lo smobilizzo di un credito-fornitore in rischio pro-solvendo. Mincomes Richiesta e ottenimento autorizzazione merceologica e/o valutaria Isace Domanda assicurativa (2) Committente estero (pubblico o privato) Ordine di fornitura (1) Esportazione (4) Esportatore italiano Titoli di credito (5) Pagamenti alla scadenza di ogni singola rata di credito capitale interessi (10) Contributo agli interessi (8) Concessione garanzia assicurativa (3) Domanda di finanziamento (2) Finanziamento del credito capitale (7) Cessione garanzia ISACE (6) Rimborso interessi (9) Simest SpA Banca italiana 75

Un'ulteriore aspetto da non trascurare é la quantità di denaro che può essere effettivamente anticipata dalla banca finanziatrice. Tanto più positiva sarà la valutazione della banca finanziatrice del grado di solvibilità dell'esportatore tanto più questi sarà affidato dal punto di vista del credito. E tanto più significativa sarà la presenza di eventuali garanzie ("security package") a supporto dei futuri rimborsi del prestito, tanto più consistenti saranno le somme che verranno messe a disposizione del fornitore italiano. Riguardo all'agevolazione finanziaria, nel caso di sconto pro-solvendo, l'entità del sussidio governativo agli interessi non potrà mai raggiungere il suo limite massimo (2%) previsto dalla normativa in vigore. L'entità del sussidio si aggirerà piuttosto al disotto del suo limite massimo, avrà un valore più correlato alla qualità del rischio che é presente nell'operazione di sconto. Di fatto, in questo caso, poiché sussiste la garanzia di rimborso dello Stato italiano a copertura della quasi totalità del credito, il rischio e quindi la sua misura é correlata al rischio d'insolvenza "Italia"; invece nel caso di sconto pro-soluto, mancando la copertura assicurativa Isace, il sussidio governativo agli interessi potrebbe raggiungere il 2%. Nello sconto pro-solvendo l'incombenza di acquisire il contributo agli interessi da parte della Simest spetta all'esportatore mentre nel caso di un sconto pro-soluto spetta invece alla banca finanziatrice. 5.2. Lo sconto pro-soluto La forfetizzazione o sconto pro-soluto, come si é visto, é uno strumento di finanziamento a lungo termine di un'operazione di esportazione. Il forfetizzatore é di norma una società finanziaria specializzata o una banca finanziatrice. Questi istituti acquistano i crediti da forfetizzare direttamente dalle imprese esportatrici, in parte per conto proprio, in parte in qualità di intemediario. Esiste, in effetti, un vero mercato secondario nel quale vengono trattati e ceduti tra banche e società finanziarie crediti forfetizzati. 76

Capita anche che enti pubblici o privati acquistino crediti di questo genere a titolo di investimento. La società finanziaria specializzata o la banca finanziatrice acquista "senza regresso" dal venditore il credito che egli vanta nei confronti del compratore estero e che gli deriva dall'avergli fornito i beni. In virtù di questo strumento, l'istituto che provvede alla forfetizzazione assume pertanto tutti i rischi politici ed economici che sono insiti nell'operazione di sconto e versa al venditore l'importo relativo al credito della sua fornitura previa deduzione dei costi della forfetizzazione. Il venditore procede dunque ad un'operazione per contanti ". Da una parte egli ha esaudito l'esigenza del compratore estero nel concedergli un credito per il pagamento della fornitura e, dall'altra parte ha esaudito se stesso nell'ottenere, per il tramite della forfetizzazione, la monetizzazione del suo credito, il denaro che gli serve per approntare la fornitura. a) il rapporto contrattuale. Questo rapporto si divide in due parti: il rapporto tra il venditore e il forfetizzatore e quello tra il forfetizzatore e il compratore estero. Nel primo rapporto, il venditore si impegna a cedere al forfetizzatore il suo credito a lungo termine verso il compratore estero non appena questo credito é formalmente maturato. Di regola, quando la vendita ha per oggetto beni strumentali, si verifica a fornitura avvenuta mentre quando si tratta di vendita di un impianto, la disponibilità del credito matura in maniera progressiva all'evolversi della fornitura. Mentre la società finanziaria o la banca che forfetizza si impegna ad accettare il credito senza regresso, alle condizioni pattuite e contro i documenti previsti che dovranno essere incondizionati cioè indipendenti e senza riferimento ai termini contrattuali della fornitura, il fornitore italiano rimane comunque responsabile per i difetti dei beni forniti o dell'impianto costruito. 77

L'esborso netto all'esportatore avviene quando il credito é costituito in modo incondizionato e privo di eccezioni ed obiezioni e quando la documentazione prevista nel contratto di finanziamento é completa. A seguito della cessione del credito dal venditore al forfetizzatore si realizza, sorge il rapporto diretto tra il compratore e il forfetizzatore. b) la natura del credito La validità di una transazione di forfetizzazione ha origine dallo standing creditizio dell'esportatore cioè dalla sua capacità di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di vendita e dalla qualità dei suoi prodotti esportati o, nel caso di impianti, dalla sua capacità di garantire la "perfomance" di produzione per quale un impianto é stato venduto. Succede di frequente che i rimborsi dei crediti incontrino delle difficoltà, in primo luogo, perché le macchine fornite o l'impianto non funziona correttamente, secondariamente perché i prodotti venduti non corrispondono alle esigenze di qualità indicate dal compratore estero. Per superare questo inconveniente é stato pattuito che il credito debba possedere il requisito della incondizionalità cioè esso deve essere staccato e completamente indipendente dall'operazione commerciale, di base, affinché non siano possibili obiezioni di alcun genere derivanti dalla vendita sottostante. Esso deve essere inoltre liberamente trasferibile: una regola essenziale per poter permettere al forfetizzatore di collocare parte o l'intero credito nel corso della sua durata. Di regola il credito é assistito da una garanzia bancaria incondizionata che dovrà essere emessa da parte di una primaria banca del paese dell'importatore; tuttavia l'operazione di sconto é comunque possibile anche senza garanzia a condizione però che il compratore sia di primo ordine e che il paese di destinazione della fornitura sia un paese rassicurante sotto il profilo politico ed economico. 78

Nell'eventualità che il compratore sia considerato un buon debitore ma non di primo ordine, la forfetizzazione all'occorrenza é possibile, sempre ché vi sia una polizza assicurativa Isace che copra il rischio del credito e sia accertata la solvibilità del debitore. I crediti forfetizzati sono in genere rappresentati da "pagherò" o da "accettazioni cambiarie". Entrambe le cambiali sono girate senza regresso dal beneficiario in favore del forfetizzatore. In sostituzione dell'avallo bancario sulle cambiali, a tutela del pagamento, può essere stipulata una garanzia separata la quale, una volta che la fornitura é avvenuta, dovrà essere sostituita dalla banca garante cioé dovrà essere resa indipendente dall'operazione commerciale sottostante. Mentre le cambiali sono cedute mediante girata, la garanzia separata é ceduta al forfetizzatore con dichiarazione scritta di cessione. c) l termini di un'operazione di forfetizzazione. Nella generalità dei casi le operazioni di sconto hanno una durata da tre a cinque anni con rimborsi semestrali. Tuttavia é possibile che in relazione al paese di destinazione della fornitura o alla consistenza degli importi da scontare, la durata possa essere più lunga o più corta, a seconda dei casi. Nulla é definito riguardo agli importi da forfetizzare. Gli importi massimi sono stabiliti in funzione di come è composta l'operazione: rischio paese, durata, garanzie, periodo di attesa, ecc., nonché della possibilità che il forfetizzatore ha di rifinanziarsi. Per transazioni per le quali non é previsto il rilascio di alcuna garanzia bancaria, gli istituti finanziatori di solito accettano come limite minimo non più di 25.000 dollari usa o il suo controvalore per ogni singola scadenza; mentre non esistono limiti per le transazioni che sono garantite da fideiussione bancaria. 79

Quando gli importi, ad ogni singola scadenza, superano anche parecchi milioni di dollari usa, che un istituto da solo non é in grado di assorbire, si costituisce un sindacato ad hoc con altri forfetizzatori. Precedentemente, si é visto, che il credito da forfettizzare nasce nel momento della fornitura dei beni o pro-rata espletamento della fornitura quando si tratta della vendita di un impianto. Tuttavia tra la conclusione del contratto di vendita e la concretizzazione del credito trascorre spesso molto tempo, addirittura diversi mesi in dipendenza del termine di consegna, durante il quale il fornitore ha la possibilità di concludere un contratto di finanziamento con il forfetizzatore. Il periodo di tempo che intercorre tra la conclusione del contratto di finanziamento e il perfezionamento del credito cioè il momento in cui sono resi disponibili i documenti necessari per la forfetizzazione é chiamato "periodo di attesa". Le offerte di forfetizzazione possono contemplare periodi di attesa che raggiungono anche due anni a tassi di sconto con clausola variabile (legata ai tassi di interesse dell'euromercato nella valuta estera in cui é espresso il credito) o a tassi di sconto fissi. E' evidente che mentre a tasso di sconto fisso l'intero rischio dell'interesse a partire dalla conclusione del contratto di finanziamento resta a carico della società o banca finanziatrice, nel caso di contratto di finanziamento con tasso di sconto a clausola variabile, il rischio dovuto ad eventuali variazioni dell'interesse é unicamente a carico del fornitore fino a due giorni prima dell'esborso. Solamente, a partire da questo momento, in corrispondenza del quale sarà fissato il tasso di sconto, il tasso applicato resterà tale per l'intero periodo dell'operazione. Nel caso di mancata presentazione dei documenti per lo sconto cioè in caso di non adempimento unilaterale del contratto da parte del venditore, questi sarà soggetto ad una penale che di norma é del 2% "flat". 80

Le operazioni di forfetizzazione sono conteggiate con il sistema dello sconto o deduzione anticipata cioè viene pagato il ricavo dedotto l'importo dello sconto per l'intera durata della transazione. Per definire le modalità del contratto di fornitura e giungere così alla sua firma spesso succede che il venditore si rivolga, a priori, alla banca finanziatrice per chiedergli il rilascio di un impegno fermo a scontare le cambiali. In genere, i finanziatori, proprio per permettere al fornitore di concludere l'affare col compratore ed essere certo di essersi assicurato la forfetizzazione, dispongono di concedere un'opzione per un periodo di uno o più mesi dietro pagamento di una commissione. Questa commissione é di fatto più onerosa della commissione di messa a disposizione perché viene offerta al fornitore la possibilità di rinunciare unilateralmente al contratto di finanziamento cioè il contratto diventa operante solo nel caso in cui il fornitore fa valere la sua opzione. d) i documenti necessari per la forfetizzazione. Di solito, la società di forfetizzazione chiede la conferma ad una banca del paese debitore, la banca garante, che tutte le autorizzazioni per l'importazione, il pagamento ed il trasferimento all'estero delle somme spettanti siano state ottenute e che i pagamenti alla scadenza siano effettuati senza deduzione di qualsiasi genere, di qualsiasi imposta, tassa, diritto o contributo, presente o futuro, che possa avere origine nel paese di destinazione della fornitura; oltre a ciò, alla banca garante é altresì richiesto di confermare l'autenticità delle firme del debitore sulle cambiali. Mentre le firme della banca garante sono controllate da una diversa banca, quelle del fornitore sono controllate mediante l'elenco firme. Quando un'operazione di forfetizzazione é coperta da garanzia bancaria di pagamento, essa dovrà essere emessa da una primaria banca domestica, in maniera irrevocabile, incondizionata e liberamente trasferibile. 81

Normalmente il compratore estero è solito ricevere dalla sua banca, alla conclusione del contratto di fornitura, una garanzia di "performance" che é condizionata all'esecuzione conforme del contratto da parte del venditore. A consegna avvenuta cioè ad adempimento del contratto da parte del venditore, succede spesso che al fine di garantire al forfetizzatore il rimborso del suo credito, l'esportatore anziché richiedere indietro dal compratore estero la garanzia di buona esecuzione del contratto, dia invece istruzioni alla stessa banca di convertirla in una garanzia irrevocabile, incondizionata e trasferibile e di rilasciarla a favore della società di forfetizzazione, in considerazione del fatto che la garanzia bancaria, quando é prevista, deve ottenere la sua validità in maniera separata ed indipendente dall'affare sottostante. Inoltre il fornitore ha l'obbligo di cedere con una dichiarazione separata tutti i diritti e le pretese verso il debitore estero, derivanti dal suo credito per la fornitura come pure ha l'obbligo di notificare al debitore ed al garante estero la cessione alla società di forfetizzazione di tutti i suoi crediti e diritti. 5.3. I costi di un'operazione di credito fornitore. A fronte del credito concesso, il committente estero pagherà all'esportatore gli interessi dovuti durante tutto il periodo che va dal momento in cui i fondi sono stati erogati dalla banca finanziatrice fino al momento della loro restituzione cioè i cosiddetti " interessi attivi". Questo periodo si compone di un periodo di pre-ammortamento del debito (o periodo di grazia) e di un periodo di rimborso del credito. Il periodo di grazia corrisponde, di norma, al periodo di erogazione del denaro o a quello di completamento della fornitura o di costruzione dell impianto. In genere gli interessi di pre-ammortamento sono calcolati per semestri, e in via posticipata, sull'ammontare di ciascuna erogazione, per il periodo che va dalla data di effettiva 82

erogazione dei fondi da parte della banca finanziatrice fino alla data di partenza del credito, al tasso di interesse Cirr, in vigore alla firma del contratto di fornitura, sulla base del numero esatto di giorni diviso per un anno di 360 giorni. Il tasso Cirr é il tasso di interesse stabilito in ambito Ocse dall intesa Consensus e, dunque beneficia di agevolazione creditizia governativa. E' determinato con cadenza mensile, e una volta applicato, resta fisso per tutto il periodo di rimborso. Gli interessi di ammortamento del debito sono invece calcolati con le stesse modalità di cui sopra, per il periodo che va dalla data di partenza del credito fino alla data di scadenza del periodo di rimborso, sul debito residuo cioè sulla quota capitale del prestito che resta ancora da pagare, sulla base del numero esatto di giorni diviso per un anno di 360 giorni. Entrambi gli interessi dovranno essere pagati dal debitore nella valuta contrattuale. A fronte dell'operazione di sconto, l esportatore pagherà, a sua volta, alla banca finanziatrice o al "forfaiter" gli interessi per avvenuta anticipazione dei fondi i quali, in un ipotetico conto economico dell'esportatore, sono considerati come "interessi passivi". Generalmente essi sono calcolati per semestri, e in via anticipata, sull'ammontare di ciascuna anticipazione per il periodo che va dalla data di effettiva anticipazione dei fondi fino alla data di rimborso del corrispondente importo, sulla base del numero esatto di giorni diviso per un anno di 360 giorni, al tasso d'interesse di mercato praticato dalla banca finanziatrice. Nella realtà l'esportatore é addebitato soltanto della quota di interessi che non sarà né rimborsata dal cliente né tantomeno rimborsata dal Governo come sussidio agli interessi. Ciò succede quando lo schema di "security package" che è stato contemplato per l'operazione di sconto non é sufficiente a garantire alla banca finanziatrice l'assoluta certezza di essere rimborsata per cui l'intervento bancario ha ragione di costare più di quanto il Governo Italiano abbia deciso di riconoscere come congruo. 83

Come può succedere che il Governo riconosca esattamente la differenza che esiste tra il tasso debitore, pagato dal cliente estero, ed il costo della provvista bancaria dei fondi, per cui l'esportatore non si vedrà aggravato di alcun onere aggiuntivo in tema di interessi, perché paga tanto quanto riceve. Di norma, in un operazione di sconto, al pagamento degli interessi si accompagna quasi sempre il pagamento di altre commissioni e/o oneri, somme più direttamente legate all operazione come sconto in sé, le quali insieme agli interessi concorrono a determinare la "fee" che remunera il servizio prestato dall'istituto finanziatore. Vedremo più avanti quale é la loro natura e come si calcolano quando esamineremo dei case studies. Un'ulteriore costo per l'esportatore ha origine dal fatto di dover gestire direttamente il credito. Si é visto che il credito fornitore di fatto attribuisce al venditore la gestione del credito. Nella circostanza questi potrebbe trovarsi impreparato sia perché non possiede nella sua struttura organizzativa un servizio adeguato a svolgere questa attività - ciò é tanto vero quando si tratta di una PMI - sia perché la gestione del credito non rientra tra le sue principali attività. Malgrado ciò dovendo procedere lungo la strada intrapresa, egli dovrà provvedervi in una qualche maniera, acquisendo dall'esterno ex novo uno specialista oppure riconvertendo del suo personale ma, sia nell'uno che nell'altro caso, egli si troverà a dover affrontare dei costi aggiuntivi. Nell eventualità che l'esportatore avesse forza negoziale potrebbe anche tentare e riuscire di farsi riconoscere dal committente estero una commissione di agenzia ("agent fee") per il lavoro svolto e da svolgere cioè una sorta di compenso che riconosca lo sforzo fatto per aver finalizzato positivamente il finanziamento! 84