ANATOCISMO ED USURA BANCARIA ANOMALIE RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANOMALIE RELATIVE AI MUTUI ED ALTRI FINANZIAMENTI



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ANATOCISMO ED USURA BANCARIA ANOMALIE RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANOMALIE RELATIVE AI MUTUI ED ALTRI FINANZIAMENTI Relatore dr. Piero Luigi Mangano Busto Arsizio 12 dicembre 2014

2 Anatocismo: definizione Anatocismo: fenomeno che consente agli interessi maturati di assumere, con cadenza predefinita (capitalizzazione), natura di debito produttiva di altri interessi. Capitalizzazione periodica (mensile, trimestrale, semestrale ) degli interessi : meccanismo contabile in forza del quale una certa misura d interessi viene tramutata in sorte capitale, con conseguente trasformazione di un obbligazione accessoria in principale (Corte d Appello di Torino, 27 aprile 2012).

3 L anatocismo bancario: i riferimenti normativi Art. 1283 c.c: In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi Usi contrari: tali si intendono usi normativi e non negoziali (usi piazza)

4 L anatocismo: la genesi giurisprudenziale Cass., 16.3.99 n. 2374: Gli usi contrari normativi (art. 1283 c.c.) consistono nella ripetizione generale, uniforme costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratti di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, e cioè conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba fare parte dell ordinamento Sono invece usi negoziali quelli che consistono nella semplice reiterazione di comportamenti a opera delle parti di un rapporto contrattuale, indipendentemente non solo dall elemento psicologico, ma anche dalla ricorrenza del requisito della generalità

5 L anatocismo bancario: riferimenti normativi Legge n. 154/92 - Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (abrogata dalla D.Lgs. 385/1993, ad eccezione dell art. 10) Art. 4 : I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. [ ] Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle.

6 L anatocismo bancario: riferimenti normativi Art. 6 : I tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni previsti nei contratti di durata possono essere variati in senso sfavorevole al cliente, purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato. Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate della struttura dei tassi, la comunicazione di cui al comma 1 potrà avvenire in modo impersonale tramite inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'italia può prevedere diverse modalità di comunicazione per le variazioni riguardanti determinate categorie di operazioni e servizi ove ciò sia giustificato da motivate ragioni tecniche. [ ] Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere. Ove siano ammesse forme di comunicazione impersonali, il termine suddetto decorre dalla pubblicazione dei relativi avvisi.

7 Corte di Cassazione Sez. Un. del 4 novembre 2004, n. 21095 Della insuperabile valenza retroattiva dell accertamento di nullità delle clausole anatocistiche, contenuto nelle pronunzie del 1999, si è mostrato subito, del resto, ben consapevole anche il legislatore. Il quale - nell intento di evitare un prevedibile diffuso contenzioso nei confronti degli istituti di credito - ha dettato, nel comma 3 dell articolo 25 del già citato D.Lgs 342/99, una norma ad hoc, volta appunto ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina, paritetica, della materia, di cui ai precedenti commi primo e secondo del medesimo articolo 25. Quella norma di sanatoria è stata, però, come noto, dichiarata incostituzionale [ ]. [Pertanto, le clausole di capitalizzazione trimestrale precedenti alla deliberazione CICR 2000] non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell articolo 1283 cc (cfr. Cassazione 4490/02).

8 Testo Unico Bancario D.Lgs. n. 385/93, modificato dal D.Lgs. n. 324/99, dalla sentenza della Corte Cost. n. 425/2000 e D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 Art. 120 - (Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi) 01. [ ] 1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute: [ ] 1-bis. Il CICR può stabilire termini inferiori a quelli previsti nei commi 1 e 1-bis in relazione all evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni. 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell esercizio dell attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. 3. [ ].

9 Delibera CICR del 9 febbraio 2000 (entrata in vigore il 22 aprile 2000) Art. 2 Conto corrente Nel conto corrente l accredito e l addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

10 Delibera CICR del 9 febbraio 2000 (entrata in vigore il 22 aprile 2000) Art. 3 Finanziamenti con piano di rimborso rateale Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Suquesti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica[ ].

11 Delibera CICR del 9 febbraio 2000 (entrata in vigore il 22 aprile 2000) Art. 7 Disposizioni transitorie Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.

12 Alla luce della deliberazione CICR 2000 e delle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, l imposizione di interessi anatocistici su saldi in conto corrente dovrebbe essere ammissibile allorquando: 1. il contratto di apertura conto corrente o di mutuo sia successivo al 22 aprile 2000 (ex multis, Corte di Cassazione 30 maggio 2011, n. 9695) o, comunque, 2. sia stata bilateralmente sancita per iscritto con espressa accettazione da parte del cliente (ex multis, Trib. Torino 31 luglio 2012, n. 5292/12 e Deliberazione CICR art. 7) e, in ogni caso, 3. venga rispettato il principio di parità di trattamento tra il criterio di capitalizzazione degli interessi passivi e di quelli attivi, con applicazione del medesimo regime di calcolo dei relativi interessi composti (Deliberazione CICR art. 2).

13 Problema di coordinamento con l art. 1283 c.c. La delibera CICR del 9 febbraio 2000 è una norma regolamentare secondaria, priva della forza necessaria per derogare alla fonte superiore di natura legislativa (art. 1283 cod. civ.) e, come tale, dovrebbe essere disapplicata in tutti quei casi in cui si configuri un conflitto con essa (Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009). Due possibilità alternative: - Cassazione sez. Unite per dirimere il contrasto; - nuovo intervento del Legislatore.

14 Conseguenze della declaratoria di nullità della clausola sulla capitalizzazione degli interessi L art. 1283 c.c. non specifica quale siano le conseguenze e le sanzioni in caso di clausola di capitalizzazione nulla. Pertanto non abbiamo un caso di nullità ordinaria ex art. 1418 c.c.. La Corte di Cassazione sez. Unite chiarisce che in caso di invalidità della clausola di capitalizzazione comporta la fondatezza della pretesa del correntista di ripetere quanto indebitamente versato a titolo di interessi illegittimamente computati a suo carico dalla banca [ ] (Corte di Cassazione sez. Unite 2 dicembre 2010, n. 24418).

15 Conseguenze della declaratoria di nullità della clausola sulla capitalizzazione degli interessi La nullità della singola clausola non determina nullità dell intero contratto. Secondo la disposizione generale la nullità di singole clausole importa la nullità dell intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità (art. 1419, 1 co., c.c.); La clausola sulla capitalizzazione degli interessi si considera come non apposta, con la conseguenza che è improduttiva di effetti. Si configura un indebito oggettivo ai sensi dell art. 2033 c.c., con diritto di ripetere ciò che si è già pagato o di non provvedere a saldo degli interessi ancora non saldati. Gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna. Andrà pertanto operata una distinzione fra interessi legittimi e interessi illegittimi. Gli interessi legittimamente addebitati non potranno essere chiesti in restituzione.

16 L anatocismo: la genesi giurisprudenziale I comma D.Lgs 4.8.1999, n. 342, art. 25 Regime pro futuro (secondo comma): Dopo il comma 1 dell'art. 120 t.u. è aggiunto il seguente: " 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". II comma Regime transitorio (terzo comma): Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente.

17 L anatocismo: Corte Costituzionale Corte Cost 17.10.2000 n. 425: ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega l art. 25, comma 3, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti bancari stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR), siano valide ed efficaci.

18 L anatocismo: normativa vigente Art. 7 delibera CICR 9.2.2000 Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.

19 L anatocismo: normativa vigente Art. 117 T.U.B. 1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. 4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

20 L anatocismo: normativa vigente Art. 118 T.U.B. 1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all applicazione delle condizioni precedentemente praticate 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. 4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

21 Ius variandi L attuale disciplina (art. 118 t.u.b) Contratti a tempo indeterminato: è consentita la facoltà di modificare unilateralmente: 1) tassi di interesse; 2) prezzi; 3) altre condizioni previste dal contratto al ricorrere di due condizioni: la specifica approvazione della clausola che consente lo ius variandi La presenza di un giustificato motivo Altri contratti di durata: è consentita la modifica delle clausole contrattuali che non riguardino i tassi di interesse se ricorre un giustificato motivo Per le imprese (diverse dalle microimprese) non possono essere inserite clausole specificamente approvate dal cliente che consentano la modifica dei tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati nel contratto.

22 L anatocismo: normativa vigente Art. 119 T.U.B. 1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. 3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

23 USURA RELATIVA AI CONTI CORRENTI Art. 644 c.p. Comma I «Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari [ ]» Comma III «La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.» Comma IV «Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.»

24 Modalità di computo dell interesse T.A.N. : Tasso Annuo Nominale T.A.E.G. (ISC) : Tasso Annuo Effettivo Globale (Comprensivo di tutti gli oneri strumentali all accesso al credito)

25 Giurisprudenza: calcolo del tasso d interesse effettivo Anche la commissione di massimo scoperto deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito e ciò indipendentemente dalle istruzioni o dalle direttive della Banca d'italia nelle quali si prevede che la commissione di massimo scoperto non debba essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale, traducendosi questa interpretazione in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (Cassazione penale, 19 dicembre 2011, n. 46669); Il chiaro tenore letterale del comma IV dell art. 644 c.p. [ ] impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente legato all erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l onere, a cui l intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente (Cassazione penale n. 12028/102; conf. Tribunale Alba, 18 dicembre 2011).

26 Usura Formula Banca d Italia Tasso Effettivo Globale = O.F. X 36500 NUMERI DEBITORI + COMMISSIONI ACCORDATO X 100 Capitale x giorni FORMULA CORRETTA O.F. X 365.000 + COMMISSIONI X 4 X 100 NUMERI DEBITORI ACCORDATO T.A.E.G. > T.A.E.G.M USURA SOGGETTIVA 644 III comma T.A.E.G. > Tasso soglia USURA OGGETTIVA 644 I comma

27 La prova del saldo debitorio e il c.d. saldo zero Art. 50 T.U.B: La Banca d Italia e le Banche possono chiedere il decreto di ingiunzione previsto dall art. 633 del codice di procedura civile anche in base all estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido L estratto conto «autocertificato» dalla banca stessa può consentire alla medesima di ottenere il decreto ingiuntivo In caso di opposizione al decreto ingiuntivo da parte del correntista, l estratto del conto corrente non costituisce la prova del saldo debitorio del conto corrente

28 La giurisprudenza in materia di saldo debitorio «Saldo Zero» cfr. ex multis: Cass., 3 maggio 2011, n. 9695: L'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 d.lg. 1º settembre 1993 n. 385, in caso di contestazione non costituisce di per sé prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista

29 La giurisprudenza in materia di saldo debitorio «Saldo Zero» continua Cass., 2 dicembre 2011, n. 25857: «Nel procedimento a cognizione piena introdotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., il certificato di saldaconto ha valore indiziario e può assolvere l'onere della prova dell'ammontare del credito in forza della clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, con la quale il cliente riconosca che i libri e le altre scritture contabili della banca facciano piena prova nei suoi confronti, trattandosi di clausola immune da nullità, agli effetti dell'art. 2698 c.c., in quanto non integrante una non consentita inversione dell'onere probatorio su diritti di cui le parti non possano disporre, né un aggravamento eccessivo dell'esercizio del diritto» Nello stesso senso cfr. Cass., 19 marzo 2009, n. 6705. Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca non può dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710 c.c., di estratto notarile delle sue scritture contabili dalle quali risulti il mero saldo del conto, atteso che soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto stesso consente, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca, sempreché la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dagli interessi non dovuti.

30 La giurisprudenza in materia di saldo debitorio «Saldo Zero» Cass. 26.1.2011, n. 1842 e Cass. 25.11.2012, n. 23974): «Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultra legali a carico del correntista, la banca non può dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, ai sensi dell'art. 2710 c.c., dell'estratto notarile delle sue scritture contabili dalle quali risulti il mero saldo del conto, ma ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto. Né la banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito». Sintesi

31 La giurisprudenza in materia di saldo debitorio «Saldo Zero» Qualora la banca non provi il proprio credito mediante la produzione in giudizio degli estratti del conto corrente dall apertura del proprio credito (specialmente in caso di credito contestato) il saldo del conto deve essere ricostruito partendo da un saldo iniziale pari a zero Cfr. App. Milano, 6.12.12; Trib. Bari, 17.11.12; Trib. Napoli, 8.1.09; Trib. Pescara, 23.11.05

32 La giurisprudenza in materia di saldo debitorio «Saldo Zero» Art. 119, 4 co. t.u.b. Il cliente ha diritto di ottenere a proprie spese entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni Qual è l effetto della previsione che limita a 10 anni l obbligo di conservazione della documentazione da parte della banca? La banca può provare il saldo finale del conto producendo il saldo iniziale risalente al decennio precedente e non all apertura del conto corrente?

33 La prescrizione nei rapporti bancari Qualora la banca venga condannata a restituire le somme illecitamente addebitate, ne consegue l azione di ripetizione dell indebito L azione di nullità è imprescrittibile ex art. 1422 c.c. L azione di ripetizione dell indebito conseguente alla nullità si prescrive invece nel termine di dieci anni Qual è il dies a quo della prescrizione 1 interpretazione: dalla chiusura del conto corrente poiché il rapporto costituisce «unicum» 2 interpretazione: dalla data del pagamento in subordine dall annotazione dei movimenti

34 La prescrizione nei rapporti bancari Cass. S.U. 2.12.2010, n. 24418 La prescrizione dell azione di ripetizione si prescrive in 10 anni decorrenti: Se trattasi di operazioni entro il Fido dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto poiché i versamenti effettivi hanno natura ripristinatoria della provvista Se trattasi di operazioni Extra Fido Poiché i versamenti effettivi hanno natura solutoria In queste situazioni infatti il versamento non ha la natura di ripristinare la provvista ma ha la natura di un pagamento diretto all estinzione di un debito sorto con la banca, nonostante il carattere unitario del rapporto.

35 La prescrizione nei rapporti bancari Art. 2, co. 61 della l. 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del d.l. n. 225/2010 ( decreto milleproroghe ): <<In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>> Corte Cost. 5 aprile 2012, n. 78 Il decreto milleproroghe, avendo efficacia retroattiva, lede il principio di ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost, art. 6 CEDU) in considerazione del fatto che la stessa è intervenuta in via di interpretazione autentica in una situazione nella quale non v era alcuna incertezza interpretativa e in considerazione dell assenza di interessi generali idonei a giustificare l effetto retroattivo della norma

36 USURA CONTRATTI DI DURATA (MUTUI LEASING FINANZIAMENTI)

37 Applicazione Normativa 644 c.p. L. 108/96 Conseguenza Art. 1815 II comma c.c. In caso di usura la clausola determinativa degli interessi è nulla

38 Applicazione Giurispridenziale La Suprema Corte di Cassazione Civile, con sentenza 2/4/00 n. 5286, così si è espressa sugli interessi di mora: «Non v'e ragione per escluderne l applicabilità anche nell'ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia: va rilevato, infatti, che la legge 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell'accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell'art. 1, 3 comma, ha valore assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente un principia di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione, come emerge anche dall'art. 1224, 1 comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale "gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Il ritardo colpevole, poi, non giustifica di per se il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge»

39 Applicazione Giurispridenziale Cassazione Civile 5324/2003 «In tema di contratto di mutuo l art. 1 della Legge 108/1996 che prevede la fissazione di un tasso di soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono considerarsi usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi, che gli interessi di mora...»

40 Applicazione Giurispridenziale Cassazione Penale 46669/2011 che sancisce il principio dell'irretroattività del decreto sviluppo 13.05.2011 n. 70, ciò ai sensi dell'art. 2, comma 3 codice penale in relazione al tasso di soglia precedentemente previsto per la mancata modifica della norma incriminatrice.

41 Applicazione Giurispridenziale Cassazione Civile 350/2013 «... ai fini dell applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art.1815 c.c. comma 2 si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla Legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi di mora (Corte Cost. 25.02.2002 n. 29: " il riferimento contenuto nel d.l. 394/2000 art. 1 comma 1 agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile, senza necessita di specifica motivazione, l assunto secondo cui il tasso di soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori (Cass. Civile 5324/2003)» Corte Appello Venezia n. 342 del 18/02/2013