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Statuto dell Associazione IRIS, approvato all unanimità dalla Assemblea straordinaria dei soci di IRIS del 21 febbraio 2012 in base alle revisioni proposte all'unanimità dal Consiglio Direttivo DENOMINAZIONE SEDE FINALITÀ Art. 1 È costituita in Milano un Associazione denominata IRIS Insegnamento e Ricerca Interdisciplinare di Storia, d ora in poi denominata l Associazione. Essa ha sede in Milano, via Petrella n.7. L Associazione ha durata illimitata. Art. 2 L Associazione non ha scopi di lucro, ha struttura democratica e opera nell ambito della ricerca didattica, della divulgazione culturale e della formazione storicointerdisciplinare degli insegnanti e degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, degli operatori dei Beni culturali e delle istituzioni educative e dei cittadini. L Associazione ispira la sua attività ai principi della Costituzione repubblicana e delle Carte internazionali dei diritti e persegue le seguenti finalità solidaristiche: a) la promozione della ricerca didattica storico-interdisciplinare; b) il sostegno all innovazione e alla sperimentazione didattica, con particolare riferimento alla costruzione di laboratori didattici e reti telematiche; c) l aggiornamento e la formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e degli operatori dei Beni culturali e delle istituzioni educative; d) la documentazione sulla ricerca didattica e sulla formazione degli insegnanti; e) la diffusione delle informazioni su iniziative di ricerca didattica, di sperimentazione, di aggiornamento e formazione; f) l elaborazione e la pubblicazione di percorsi curricolari e materiali per la formazione in servizio e per l innovazione e la sperimentazione didattica; g) la divulgazione della cultura storica per studenti e cittadini. Le finalità e le attività dell Associazione sono ispirate ai principi dell educazione alla cittadinanza (in una dimensione non solo nazionale e locale, ma anche europea e planetaria), interculturale, alle pari opportunità, ai diritti umani, alla pace, alla legalità, al patrimonio, ai media e allo sviluppo sostenibile. PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI Art. 3 Il finanziamento dell Associazione è assicurato: a) dalle quote sociali annuali; b) dai contributi volontari di soci e di esterni; c) dai proventi derivanti dalle pubblicazioni e dalle altre attività dell Associazione, secondo le modalità stabilite dall Assemblea dei soci. SOCI Art. 4 Possono divenire soci a) tutte le persone, interessate alla ricerca didattica e alla formazione storicointerdisciplinare, che ne facciano specifica richiesta, accolta dal Consiglio Direttivo dell Associazione; b) un rappresentante per ogni soggetto collettivo (associazione, ente o istituzione) che intrattenga con l Associazione forme di collaborazione ratificate dai rispettivi organi direttivi. Tutti i soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo e di delega, nonché i diritti d informazione e controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

Sono previsti tre tipi di soci: ordinari, sostenitori e onorari. Ai soci ordinari è richiesta una quota di associazione fissata dall Assemblea dei soci. I soci sostenitori sostengono le attività dell Associazione con quote maggiorate, per libera scelta, rispetto alle quote fissate dall Assemblea dei soci per i soci ordinari. Possono essere nominati soci onorari, su proposta del Consiglio Direttivo, ratificata dall Assemblea dei soci, persone che abbiano particolari meriti negli ambiti di pertinenza dell Associazione. Non viene loro richiesta la quota sociale. L organo competente a deliberare sulle domande d ammissione degli aspiranti soci ordinari e sostenitori è il Consiglio Direttivo. L eventuale non accettazione di una domanda di ammissione deve essere motivata. La qualifica di socio ordinario si acquisisce: a) con l accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di iscrizione all Associazione; b) con il pagamento della quota di autofinanziamento annuale stabilita dall Assemblea dei soci. La qualifica di socio sostenitore si acquisisce: a) con l accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di iscrizione all Associazione; b) con il pagamento della quota maggiorata, per libera scelta, rispetto alla quota stabilita dall Assemblea per i soci ordinari. L adesione all Associazione implica l accettazione del presente statuto. Nei confronti dell Associazione il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. Si decade da socio: a) per dimissioni, da notificare almeno tre mesi prima della fine di ogni anno; b) per esclusione, in caso di inadempienza dei doveri previsti dall art. 4 o per altri gravi motivi che abbiano recato danno morale e/o materiale all Associazione. L esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo insieme alle motivazioni che hanno dato luogo all esclusione e ratificata dall Assemblea dei soci nella prima riunione utile. Il socio escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri. ORGANI DELL ASSOCIAZIONE Art. 5 Sono Organi dell Associazione: a) l Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Probiviri; e) il Revisore dei conti. ASSEMBLEA Art. 6 L Assemblea dei soci, presieduta dal Presidente, si riunisce in seduta ordinaria e in seduta straordinaria. Essa si riunisce di norma presso la sede sociale e comunque in Italia. In seduta ordinaria l Assemblea dei soci: a) elegge con distinte votazioni il Presidente, gli altri membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri, il Revisore dei conti; b) approva la relazione sulle attività svolte, il programma di attività, il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali predisposti dal Consiglio Direttivo; c) fissa annualmente l importo delle quote sociali di adesione per i soci ordinari;

d) ratifica le eventuali esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo; e) ratifica le nomine dei soci onorari proposte dal Consiglio Direttivo; f) ratifica le proposte di affiliazione o associazione, necessarie o opportune per il raggiungimento degli scopi sociali, formulate dal Consiglio Direttivo. La seduta ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. L Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all anno per l approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 giugno, dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice, o via fax o e-mail, agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l adunanza. Deve inoltre essere convocata quando lo richieda almeno un decimo dei soci. In seduta straordinaria l Assemblea dei soci: a) approva eventuali modifiche allo statuto proposte dal Consiglio Direttivo con la presenza di almeno la metà dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; b) scioglie l Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Un socio onorario (o un socio ordinario o sostenitore in regola con la quota associativa) può delegare un membro dell Assemblea nelle sedute sia ordinarie sia straordinarie. Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente dell Assemblea dei soci appositamente nominato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall estensore, è conservato su apposito registro. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e di chiederne una copia. CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 7 Il Consiglio Direttivo è formato da sette persone, viene eletto dall Assemblea dei soci, dura in carica due anni ed è presieduto dal Presidente dell Associazione. Al Consiglio Direttivo spetta il governo dell Associazione rimanendo ad esso conferiti, nessuno escluso, tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il conseguimento degli scopi associativi, compreso quello di delegare parte dei propri poteri e la firma sociale anche a uno o più Consiglieri Delegati scelti tra i suoi componenti. Il Consiglio Direttivo in particolare: a) nomina al proprio interno il Vicepresidente; b) predispone la relazione sulle attività svolte, il programma di attività, il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali; c) delibera sull accettazione delle domande di associazione e sull eventuale esclusione dei soci; d) propone all Assemblea dei soci eventuali modifiche allo statuto; e) redige l elenco dei soci autorizzati a condurre esperienze di formazione in nome dell Associazione; f) autorizza la pubblicazione di saggi, materiale didattico e per l aggiornamento e la formazione in servizio, con il marchio dell Associazione; g) propone all Assemblea eventuali regolamenti interni relativi all organizzazione dell attività dell ente; h) propone alla ratifica dell Assemblea la nomina di soci onorari; i) sottopone alla ratifica dell Assemblea proposte di affiliazione o associazione, necessarie o opportune per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte l anno ed ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno con lettera (o altro avviso idoneo) spedita con almeno cinque giorni di preavviso con l indicazione dell ordine del giorno. Si riunisce inoltre su iniziativa di almeno tre dei suoi membri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre sia presente la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi è stato chiamato a farne le veci. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire anche mediante consultazione telematica, telefonica o fax, seguita dall invio, al domicilio di ciascuno, della proposta di delibera da restituirsi da parte dei membri con le modalità e nei termini di volta in volta indicati. PRESIDENTE Art. 9 Il Presidente è eletto dall Assemblea dei soci e dura in carica due anni. Presiede l Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Presenta all Assemblea dei soci la relazione sulle attività svolte, il programma di attività, il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali. Ha la rappresentanza legale dell ente di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente. COLLEGIO DEI PROBIVIRI Art. 10 Il Collegio dei Probiviri è eletto ogni due anni dall Assemblea dei soci. È formato da tre membri. Tutte le eventuali controversie tra i soci relative al rapporto associativo o tra essi e l Associazione e i suoi organi saranno devolute al Collegio dei Probiviri, che giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. REVISORE DEI CONTI Art. 11 Il Revisore dei conti ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell Associazione e di controllare le risultanze del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali. Il Revisore dei conti viene eletto dall Assemblea dei soci, dura in carica due anni e deve essere scelto tra soggetti non soci. GESTIONE DEL BILANCIO E PATRIMONIO Art. 12 La gestione annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno con la compilazione del bilancio accompagnato dalla relazione illustrativa del Consiglio Direttivo e dal rapporto del Revisore dei conti. Tali documenti saranno a disposizione dei soci che vorranno prenderne visione e verranno inviati dal Presidente ai soci che ne faranno richiesta prima della data fissata per l Assemblea dei soci. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o di capitale, salvo che le destinazioni non siano imposte dalla legge. Art. 13 Delle obbligazioni dell ente risponde l Associazione con tutto il suo patrimonio. In caso di morte, recesso o esclusione di un socio i contributi e le quote da questo versati restano acquisiti al patrimonio dell Associazione. Art. 14

L Associazione è obbligata a tenere oltre ai libri di natura contabile fiscale anche i libri relativi ai soci e agli Organi dell Associazione. Art. 15 Tutti gli incarichi svolti nell Associazione, eccettuati quelli specificamente autorizzati dal Consiglio Direttivo, sono gratuiti e possono essere rinnovati per una o più volte. È comunque dovuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nell interesse e per conto dell Associazione, secondo quanto richiesto da chi ne ha la responsabilità gestionale. Ogni incarico sarà eseguito nel rispetto delle finalità dell Associazione e in armonia con le direttive impartite dall Organo competente. SCIOGLIMENTO Art. 16 L eventuale scioglimento dell Associazione deve essere deliberato dall Assemblea dei soci con la maggioranza dei tre quarti dei soci. Il patrimonio residuo sarà devoluto a enti operanti nel campo della ricerca didattica o culturale individuati dall Assemblea dei soci, sentito, se ne ricorre l obbligo, l organismo di controllo di cui all art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. DISPOSIZIONI FINALI Art. 17 Per quanto riguarda quel che non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia. Milano, 21 febbraio 2013