Oggetto: ( 147 10/07/2013) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL ART 194 COMMA 1 LETTERA a) D.LGS. 267/2000 CONSEGUENTE SENTENZA DI CONDANNA TRIBUNALE DI ANCONA, SEZ.NE DISTACCATA DI FABRIANO, N. 94/2013 PREMESSO CHE: IL DIRIGENTE Il Tribunale di Ancona, sez.ne distaccata di Fabriano, con sentenza n. 94/2013 emessa a definizione la causa n. rg. 5136/2007 era a condannare il Comune di Fabriano come da dispositivo qui di seguito ritrascritto: a) condanna il Comune di Fabriano al pagamento, nei confronti di Ditta Moscoloni Mauro Lavorazioni Metalliche, di euro 10.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla data presente provvedimento al saldo; b) rigetta le altre domande proposte dalla ditta Moscoloni Mauro nei confronti Comune di Fabriano; c) rigetta le domande proposte dal Comune di Fabriano nei confronti di Bergantini Mario e Torretti Nazario; d) rigetta le domande proposte dal Comune di Fabriano nei confronti di INA ASSITALIA SPA e di ASS.NI GENERALI SPA; e) condanna il Comune di Fabriano alla rifusione, nei confronti di Ditta Moscoloni Mauro Lavorazioni Metalliche, le spese procedimento di a.t.p. (accertamento tecnico preventivo) RG 101030/2003 Tribunale di Ancona, che si liquidano in euro 1.065,55 per compenso professionale di avvocato, oltre iva e cpa, come per legge, ed in euro 2.144,31 per esborsi, nonché le spese presente giudizio, che si liquidano in euro 382,83 per esborsi ed in euro 3.150,00 per compenso professionale di avvocato, oltre ad iva, se indetraibile, e cpa, come per legge; f) condanna il Comune di Fabriano alla rifusione, nei confronti di Bergantini Mario, le spese presente giudizio, che si liquidano in euro 3.150,00 per compenso professionale di avvocato, oltre iva, se indetraibile, e cpa come per legge; g) condanna il Comune di Fabriano alla rifusione, nei confronti di Torretti Nazario, le spese presente giudizio, che si liquidano in euro 3.150,00 per compenso professionale di avvocato, oltre ad iva, se indetraibile, e cpa, come per legge; h) condanna il Comune di Fabriano alla rifusione, nei confronti di INA ASSITALIA SPA, le spese presente giudizio che si liquidano in euro 3.150,00, per compenso professionale di avvocato, oltre ad iva, se indetraibile, e cpa come per legge; i) condanna il Comune di Fabriano alla rifusione, nei confronti di ASSICURAZIONI GENERALI SPA, le spese presente giudizio, che si liquidano in euro 2.200,00 per compenso professionale di avvocato, oltre ad iva, se indetraibile, e cpa, come per legge; j) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreto GI 7/04/2010, a carico Comune di Fabriano.
La presente causa di merito definita con la sentenza di cui sopra, origina da un precedente contenzioso con la ditta Moscoloni Mauro Lavorazioni Metalliche corrente alla Via G.Di Vittorio 25 la quale, in data 07/07/2003, era a notificare all Ente, ricorso per accertamento tecnico preventivo; Tale accertamento avente ad oggetto gli immobili di parte ricorrente e piazzale che circonda gli stessi nonchè la Via G. Di Vittorio di proprietà Comune, era stato richiesto al fine di verificare lo stato dei luoghi e l'esistenza o meno le opere atte e sufficienti allo smaltimento le acque piovane sulla strada comunale; L allora ricorrente, infatti, lamentava danni a causa l'acqua piovana che nei primi mese di giugno 2003 avrebbe invaso, dalla Via G. Di Vittorio n. 25, il proprio piazzale e il laboratorio fino ad infiltrarsi nei locali adibiti ad uffici danneggiando il mobilio, il computer ed altre attrezzature. Detta acqua avrebbe anche provocato lo smottamento piazzale; La ditta in parola aveva chiesto con l'accertamento tecnico preventivo non solo la "fotografia" lo stato dei luoghi ma, altresì, l' illustrazione le cause che avevano provocato lo smottamento e gli altri danni, il tutto al fine di acquisire elementi probatori (CTU) che sarebbero stati poi utilizzati nel corso la causa di merito; Visto il decreto in calce al ricorso con cui il giudice FISSAVA l'udienza per il 14/07/03, ravvisata la necessità di procedere quanto prima al conferimento immediato di incarico ad un legale affinchè provvedesse alla costituzione l'ente nel procedimento de quo onde nominare un consulente tecnico di parte, si provvedeva in tal senso con atto giuntale n. 194 10/07/03 conferendo idoneo mandato difensivo all Avv. Claudio Alianello foro di Ancona con studio in Fabriano Via Cialdini 12; Espletato l accertamento tecnico preventivo la ditta Moscoloni Mauro, Lavorazioni Metalliche corrente in Fabriano Via G.Di Vittorio 25, era a notificare all Ente in data 16/04/2007 atto di citazione per la causa di merito al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: Piaccia all Ecc.mo Giudice Unico Tribunale Civile di ANCONA, Sez.ne distaccata di Fabriano, contrariis reiectis, condannare il Comune di Fabriano, nella persona suo Sindaco pro-tempore: 1) a rifondere alla ditta Moscoloni Mauro, Lavorazioni Metalliche, corrente in Fabriano, tutti i danni alla stessa provocati, sia agli immobili che alle cose mobili, dalle inondazioni le acque provenienti da Via G. Di Vittorio e da Via B. Buozzi nella giornata 1/06/03 nella misura che verrà determinata nel corso presente giudizio da apposita C.T.U.. Danni che, nelle conclusioni depositate in giudizio, venivano quantificati da controparte in euro 63.223,91, o nella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata nel corso giudizio; 2) a risarcire tutti i danni derivanti all attrice dalla interruzione l attività e dalla riduzione degli spazi di lavorazione a causa l evento per cui è causa nella misura che verrà determinata dal C.T.U., o dal Giudice con equità e che, sempre nelle predette conclusioni, venivano indicati in euro 20.000,00, o la maggiore o minore somma che dovesse essere accertata nel corso giudizio; 3) a rifondere alla ditta attrice tutte le spese dalla stessa sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo nella somma di euro 3.209,86, iva e cap esclusi, di cui euro 1.065,55 per spese legali, euro 155,00 per contributo unificato, euro 727,58 per spese tecniche di CTU, euro 1.261,73 per spese tecniche di ctp ; 4) a rifondere alla ditta attrice le spese sostenute per la realizzazione di tutte le opere dalla stessa poste in essere per la riparazione dei danni subiti a seguito l allagamento 1 GIUGNO 2003 e per l adeguamento ed il potenziamento l impianto di raccolta e smaltimento le acque piovane così come individuate dalla relazione direttore dei lavori le stesse o nella minore maggiore somma che si dovesse determinare nel corso presente giudizio tramite CTU; 5) ad eseguire, nei tempi stabiliti dalla emananda sentenza, a cura e spese di esso Comune, sulle strade comunali denominate Via Bruno Buozzi e Via G. Di Vittorio, tutti i
lavori necessari ed opportuni per convogliare e smaltire le acque piovane e qualunque altro tipo di acqua e preservare così la proprietà l attrice da eventuali futuri allagamenti. Il tutto con maggiorazione di interessi, la rivalutazione le somme dovute e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio ivi comprese le spese per la CTU e per la CTP di parte attrice. Salvis Juribus. Tutto quanto sopra premesso e considerato, vista la relazione CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo, Dott. Ing.Claudio Bartolucci 25/09/2003, vista altresì la relazione Consulente Tecnico di Parte Comunale, Geom. Urbano Cotichella n. prot. 45652 2/12/03, si appalesava, ex ante, quanto mai opportuna la presenza l Ente nel giudizio de quo anche al fine di accertare le eventuali responsabilità e/o corresponsabilità nella causazione dei sopra descritti danni, sia da parte l odierno attore che da parte proprietario l area confinante a monte con quella Moscoloni, Sig. Torretti Nazzario. Inoltre nella denegata ipotesi di condanna l Ente, la costituzione in giudizio con un idonea assistenza legale e tecnico-peritale, era finalizzata anche a contenere la richiesta di risarcimento danni e, conseguentemente, con atto di Giunta Comunale n. 171 09/08/2007 si conferiva all uopo incarico professionale ad altro legale, Avv. Carlo Angelici, essendo l Avv. Claudio Alianello divenuto incompatibile per essere stato eletto Consigliere Comunale. Da ultimo avendo il giudice disposto la Consulenza Tecnica d Ufficio risultò opportuno procedere alla nomina di un proprio Consulente Tecnico di Parte che ben poteva essere individuato, come è stato poi individuato e nominato, nella persona tecnico dipendente comunale Geom. Urbano Cotichella, peraltro già officiato nel precedente procedimento, l accertamento tecnico preventivo, che inoltre ha consentito all Ente un risparmio di spesa non dovendo corrispondere, al dipendente, alcun onorario. A fronte le richieste formulate da controparte, ditta Moscoloni, a titolo di risarcimento danni per un totale di circa 83.000,00 euro più interessi legali e rivalutazione il Tribunale non ha riconosciuto alcuna somma a titolo di danno posto che, la somma di euro 10.000,00 cui è stato condannato il Comune, è stata riconosciuta in favore la ditta Moscoloni a titolo di valore corrispondente alle opere realizzate dalla ditta e alla servitù di scarico che il Comune ha imposto sul fondo di proprietà Moscoloni. Con riferimento alla parte Torretti Nazario la somma complessiva da corrispondere per le spese legali è pari ad euro 3.963,96 somma comprensiva di IVA E CPA come per legge con riferimento alla parte Bergantini Mario la somma complessiva da corrispondere per le spese legali è pari ad euro 3.963,96 somma comprensiva di IVA E CPA come per legge con riferimento alla parte Moscoloni Mauro Lavorazioni Metalliche la somma complessiva da corrispondere è pari ad euro 17.449,76, somma comprensiva la sorte liquidata in sentenza pari ad euro 10.000,00 e le spese legali sempre liquidate in sentenza con riferimento alla parte Ina Assitalia Spa la somma complessiva da corrispondere è pari ad euro 3.276,00, somma comprensiva di Cpa mentre l Iva non è dovuta essendo la compagnia ass.va una società commerciale con conseguente detraibilità l Iva che andrà a pagare con riferimento alla parte Assicurazioni Generali Spa la somma complessiva da corrispondere è pari ad euro 2.288,00 somma comprensiva di Cpa mentre l Iva non è dovuta essendo la compagnia ass.va una società commerciale con conseguente detraibilità l Iva che andrà a pagare e così si dovrà corrispondere la complessiva somma di euro 30.941,68 Visto l art. 23 comma 5 la legge 289/02;
Ritenuto che il presente debito fuori bilancio rientri nella lettera a) comma 1 l art 194 D.LGS. 267/2000; Ai sensi l art.147 bis comma 1 D.LGS 267/2000 si attesta che sul presente atto è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con riferimento al rispetto le vigenti normative e alla compatibilità la spesa con le risorse finanziarie e con le norme di settore Ritenuto di dover acquisire altresì il parere Collegio Dei revisori dei Conti ai sensi e per gli effetti di cui all art. 239 D.LGS. 267/2000 per cui la presente proposta verrà trasmessa a detto Collegio PROPONE 1) di dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali presente atto iberativo; 2) di riconoscere ai sensi e per gli effetti di cui all art 194 comma 1 lett. a) D.LGS. 267/2000 la legittimità presente debito fuori bilancio, scaturente dalla sentenza Tribunale di Ancona, sez.ne distaccata di Fabriano, n. 94/2013, in favore dei seguenti soggetti e per le rispettive somme di pertinenza come di seguito riportate: con riferimento alla parte Torretti Nazario la somma complessiva da corrispondere per le spese legali è pari ad euro 3.963,96 somma comprensiva di IVA E CPA come per legge con riferimento alla parte Bergantini Mario la somma complessiva da corrispondere per le spese legali è pari ad euro 3.963,96 somma comprensiva di IVA E CPA come per legge con riferimento alla parte Moscoloni Mauro Lavorazioni Metalliche la somma complessiva da corrispondere è pari ad euro 17.449,76, somma comprensiva la sorte liquidata in sentenza pari ad euro 10.000,00 e le spese legali sempre liquidate in sentenza con riferimento alla parte Ina Assitalia Spa la somma complessiva da corrispondere per le spese legali è pari ad euro 3.276,00, somma comprensiva di Cpa mentre l Iva non è dovuta essendo la compagnia ass.va una società commerciale con conseguente detraibilità l Iva che andrà a pagare con riferimento alla parte Assicurazioni Generali Spa la somma complessiva da corrispondere per le spese legali è pari ad euro 2.288,00 somma comprensiva di Cpa mentre l Iva non è dovuta essendo la compagnia ass.va una società commerciale con conseguente detraibilità l Iva che andrà a pagare e così per la complessiva somma di euro 30.941,68; 3) di dare atto che la spesa pari ad euro 30.941,68 trova copertura finanziaria e imputazione al cap. 1880 debiti fuori bilancio esercizio provvisorio 2013, che contiene adeguata disponibilità; 4) di inviare il presente atto alla competente Corte Dei Conti nonché agli organi di controllo, Collegio Dei Revisori Dei Conti, come previsto dall art. 23 la legge 289/2002; 5) di rendere la presente iberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all art. 134 D.LGS.267 2000. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott.ssa Stefania Orlandi) IL DIRIGENTE DEL SETTORE (Dott.ssa Renata Buschi)
( 147 10/07/2013) Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012. PARERE DI REGOLARITA TECNICA: Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica; IL DIRIGENTE DEL SETTORE ( BUSCHI Dott. RENATA ) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE: Il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità contabile IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI (dott.sa IMMACOLATA DE SIMONE) --------------------------------------------
IL ESAMINATA la sopra riportata proposta di iberazione formulata da Ufficio Legale e qui allegata ad oggetto RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL ART 194 COMMA 1 LETTERA a) D.LGS. 267/2000 CONSEGU ENTE SENTENZA DI CONDANNA TRIBUNALE DI ANCONA, SEZ.NE DISTACCATA DI FABRIANO, N. 94/2013 Visto l'art. 42 T.U.E.L.. n.267 18/08/2000 e. s.m.i.; VISTI i pareri favorevoli di cui all art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; Visto il parere la competente Commissione Consiliare espresso in data [...]; Preso Atto degli interventi dei Consiglieri come da trascrizione integrale da nastro magnetico custodita agli atti perche' ne formi parte integrante, documentale e probatoria; Con voti favorevoli n.[..] espressi mediante sistema elettronico; DELIBERA 1) di prendere atto la proposta di iberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente In considerazione l'urgenza che riveste l'adempimento; IL Con voti favorevoli n.[..] espressi mediante sistema elettronico; DELIBERA di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi l'art. 134, comma 4, T.U.E.L. n.267 18/08/2000 e s.m.i.