ISTRUZIONI E ADEMPIMENTI A CARICO DEI PROFESSIONISTI PER LA RICHIESTA DELL ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA



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Direzione Regionale della Toscana Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione Tributi ISTRUZIONI E ADEMPIMENTI A CARICO DEI PROFESSIONISTI PER LA RICHIESTA DELL ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA (Aggiornato al 1 marzo 2015) Ai sensi dell art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 09/07/1997 rilasciano il visto di conformità sulle dichiarazioni i soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3, dell articolo 3, del DPR n. 322/98. Pertanto, legittimati al rilascio del visto di conformità sono i professionisti: 1. iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro; 2. iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Si precisa che l attività di assistenza fiscale e di apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni 730 è riservata agli iscritti nell Albo dei dottori commercialisti ed Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Toscana Settore Servizi e Consulenze Ufficio Gestione Tributi

esperti contabili e agli iscritti nell Albo dei consulenti del lavoro, restando esclusi da tali attività i soggetti di cui al punto 2. Tali soggetti, per poter rilasciare il visto di conformità, devono preventivamente essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite il canale Entratel, ex art. 3, comma 3, del DPR 322/1998, ed inoltre devono essere iscritti in un apposito elenco informatizzato tenuto a cura della Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale. A breve saranno consultabili sul sito internet dell Agenzia delle entrate i dati dei professionisti legittimati al rilascio del visto, con espressa indicazione dell abilitazione all apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni modello 730, il luogo di svolgimento dell attività, l eventuale svolgimento dell attività in forma associata ovvero l utilizzo di società di servizi. Richiesta di iscrizione nell elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità Per la richiesta di iscrizione nel menzionato elenco informatizzato, l art. 21 del D.M. n.164 del 31/05/1999, prevede che i professionisti debbano comunicare preventivamente all Agenzia delle Entrate: dati anagrafici, requisiti professionali, numero di codice fiscale e partita I.V.A.; il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale; denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, e, ove previsto, del collegio sindacale, dell eventuale società di servizi della quale il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale, con l indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse; la denominazione e i dati anagrafici dell eventuale associazione professionale, in cui almeno la metà degli associati sia costituita dai soggetti indicati ai

precedenti punti 1. e 2., nell ambito della quale il professionista esercita l attività di assistenza fiscale. A tale richiesta sono allegati: a) copia della polizza assicurativa di cui all art. 22 del D.M. 164/99; b) dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all articolo 8, comma 1, del D.M. 164/99 : 1. non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell art. 444 c.p.p. per reati finanziari; 2. non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; 3. non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria; 4. non trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali, previste dall art. 15, comma1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16); 5. non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell art. 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti. c) dichiarazione relativa all insussistenza di provvedimenti di sospensione dell ordine di appartenenza. Le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegando fotocopia di un documento d identità del sottoscrittore. Ai fini della predisposizione della comunicazione e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sono messi a disposizione sul sito dell Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it) i relativi modelli editabili, rinvenibili seguendo il

percorso: COSA DEVI FARE > COMUNICARE DATI > VISTO DI CONFORMITA > MODELLI. Occorre precisare che nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l attività di assistenza fiscale nell ambito di una associazione professionale di cui all art. 5, comma 3, lett. c) del DPR n. 917/86 (TUIR), in cui almeno la metà degli associati sia costituita dai soggetti indicati all art. 3, comma 3, lettere a) e b) del DPR 322/98, è solo il singolo professionista ad essere iscritto nell elenco informatizzato e conseguentemente abilitato al rilascio del visto di conformità. Ogni altro professionista appartenente all associazione professionale che non sia personalmente iscritto nell elenco degli abilitati non è autorizzato ad apporre il visto di conformità. Decorrenza della facoltà di apporre il visto di conformità sul Modello 730. La circolare n. 14/E del 2013 ha chiarito che il professionista, per l attività di assistenza fiscale, deve essere abilitato ad apporre il visto di conformità a far data dl 30 giugno dell anno nel corso del quale presta assistenza. Per l anno 2015, in considerazione del nuovo termine per la presentazione delle dichiarazioni, la Circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015 ha chiarito che il professionista deve essere abilitato dalla data di apertura del canale per la trasmissione delle dichiarazioni precompilate, che sarà pubblicata sul sito internet dell Agenzia delle entrate, e comunque prima della trasmissione delle dichiarazioni. Qualora il professionista risulti abilitato in data successiva al 7 luglio 2015, potrà prestare l assistenza fiscale per la presentazione 730 solo a partire dall anno seguente. Garanzie La polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al citato art. 22 del D.M. 164/99 deve rispettare le seguenti condizioni: 1. deve essere riferita alla prestazione dell assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell art. 35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997;

2. il massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non deve essere inferiore a 3.000.000,00. I professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità sono tenuti ad adeguare il massimale della polizza al nuovo importo fissato dal D. Lgs. n. 175/2014, prima dell apposizione del visto, anche nell ipotesi in cui la stessa non sia ancora scaduta alla data del 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del c.d. decreto semplificazioni ( si veda anche la Circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015) 3. non deve contenere franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire totalmente il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull assicurato per l importo rientrante in franchigia; 4. deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo; 5. non deve contenere, in alcun modo, l indicazione di un modello di dichiarazione specifico, in quanto, i soggetti in possesso dei prescritti requisiti e che hanno presentato regolare documentazione, sono legittimati ad apporre il visto di conformità, ove previsto, su tutte le dichiarazione fiscali. 6. il professionista che deve apporre il visto di conformità sulla dichiarazione 730 è tenuto, inoltre, ad integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio, relativo al rilascio del visto infedele, previsto dall art. 39 del D. Lgs. n. 241/97. Ovvero al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ai sensi dell art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Quindi coloro che non intendono apporre tale tipologia di visto non sono tenuti ad

integrare la polizza con la previsione esplicita di detto nuovo rischio (Circolare n. 7/E del 26 febbraio 20159. Il professionista cha abbia già comunicato all Agenzia delle entrate di voler apporre il visto di conformità e intenda apporre il visto di conformità anche ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dall art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, all Irap, alle ritenute alla fonte, ed alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, per importi superiori ad euro 15.000 annui), non è tenuto a presentare una nuova comunicazione ai sensi dell art. 21 del decreto n. 164 del 1999, a condizione che la polizza assicurativa già presentata all Agenzia delle entrate non sia limitata a determinate dichiarazioni (ad esempio, visto di conformità ai fini IVA). In quest ultimo caso la documentazione deve essere integrata con una polizza assicurativa che garantisca anche l ulteriore attività di visto (Circolare N. 28/E del 25 settembre 2014). Il professionista che intende utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, all Irap ed alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, come chiarito nella risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014, può autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligato a rivolgersi a terzi. Di tale facoltà il professionista può avvalersi anche per le compensazioni orizzontali dei crediti IVA. Il professionista che svolge l attività nell ambito di uno studio associato può anche utilizzare, quale garanzia di cui al citato art. 22 del D.M. n. 164 del 1999, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un autonoma copertura assicurativa per l attività di assistenza fiscale, non inferiore a 3.000.000,00, a garanzia dell attività prestata da ogni singolo professionista (del quale vanno specificati i dati in polizza), in relazione ai visti di conformità complessivamente rilasciati, a prescindere dal numero dei professionisti abilitati, e rispetti le condizioni sopra richiamate. In tal caso nella polizza devono essere elencati i singoli professionisti che la stessa intende garantire, e questi ultimi

dovranno presentare autonoma richiesta di iscrizione (Cfr. circolare 57/E del 23/12/2009). Non è possibile utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla società di servizi di cui il professionista si avvalga per lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale. Tale eventualità è ammessa unicamente nel caso in cui nel contratto di assicurazione risulti come contraente la società di servizi e come soggetto assicurato il professionista. Ai sensi del comma 3, dell art. 21, del D.M. 164/99, eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti sopra indicati, devono essere comunicati alla competente Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla data in cui si verificano. I professionisti aventi domicilio fiscale nella Regione Toscana devono inviare la richiesta di iscrizione nell elenco informatizzato tramite la propria PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo e-mail: dr.toscana.gtpec@pce.agenziaentrate.it oppure, in alternativa, a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale della Toscana Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione Tributi Via della Fortezza 8 50129 FIRENZE oppure mediante presentazione diretta all Ufficio protocollo di questa Direzione regionale.

I professionisti che effettuano la richiesta di iscrizione è opportuno che indichino il proprio numero di telefono, di fax, il proprio indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC) per eventuali richieste di integrazione alla documentazione prodotta. A seguito della verifica, da parte della Direzione Regionale, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il professionista viene iscritto nell elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità dalla data di invio della comunicazione. Casi particolari Professionista senza partita IVA e senza abilitazione telematica che opera in una associazione professionale. Nel caso in cui un professionista svolga la propria attività all interno di una associazione professionale in cui almeno la metà degli associati sia costituita dai soggetti indicati all art. 3, comma 3, lettere a) e b) del DPR 322/98, e sia privo di una propria partita IVA e di propria abilitazione telematica Entratel, lo stesso può essere validamente iscritto nell elenco informatizzato qualora i requisiti del possesso della partita IVA e dell abilitazione alla trasmissione telematica sussistano in capo all associazione professionale. La trasmissione telematica dovrà essere effettuata comunque sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista. Professionista in possesso di partita IVA e senza abilitazione telematica che si avvale della società di servizi. In tal caso il professionista può essere validamente iscritto nell elenco se il requisito del possesso dell abilitazione telematica sussiste in capo alla società di servizi di cui possegga la maggioranza assoluta del capitale (51%). Nella domanda di iscrizione devono essere indicati tutti i dati della società di servizi unitamente alla titolarità delle quote di partecipazione nella stessa. La trasmissione telematica dovrà essere effettuata comunque sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista. Si precisa che per l attività di assistenza fiscale sulle dichiarazioni 730 il professionista non può avvalersi di una società di servizi.

Professionista senza partita IVA e senza abilitazione telematica che opera in una associazione professionale che si avvale di una società di servizi. Anche in tal caso il professionista può comunque avvalersi di una società di servizi abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, sempreché il capitale sociale della stessa sia posseduto a maggioranza assoluta da uno o più professionisti. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati tutti i dati della società di servizi unitamente alla titolarità delle quote di partecipazione nella stessa. La trasmissione telematica dovrà essere effettuata comunque sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista. Rinnovo della polizza. I professionisti abilitati già iscritti nell elenco informatizzato sono esentati, al momento del rinnovo della copertura assicurativa, dalla presentazione di una nuova domanda redatta secondo l art. 21 del D.M. 164/99. Nel caso in cui il professionista abilitato intenda mantenere l iscrizione nell elenco informatizzato, deve provvedere entro trenta giorni dalla data di scadenza della polizza (art. 21, comma 3, D.M. 164/99), a far pervenire alla Direzione Regionale con le modalità e agli indirizzi sopra riportati, copia del rinnovo della polizza assicurativa o copia dell attestato della quietanza di pagamento rilasciata dalla compagnia assicurativa. Nel caso in cui il professionista contragga una diversa polizza assicurativa (differente compagnia assicurativa o stessa compagnia con numero di polizza differente) rispetto a quella inizialmente comunicata, è necessario produrre copia integrale della stessa, insieme alla quietanza di pagamento. I professionisti che non inviano la polizza vengono invitati con e-mail o fax a provvedervi tempestivamente con l avvertenza che in mancanza di regolarizzazione non possono apporre visti di conformità. Qualora non ottemperino alla successiva richiesta formale di sanare la posizione entro il termine di quindici giorni saranno cancellati dall elenco per rinuncia all iscrizione.

Discontinuità della copertura assicurativa. Il professionista deve sempre garantire la continuità della copertura assicurativa, pertanto, avrà cura di verificare che la data di validità del rinnovo o la stipula del nuovo contratto assicurativo coincida con il giorno di scadenza del contratto precedente. Ulteriori informazioni possono essere richieste all indirizzo e-mail dr.toscana.getr@agenziaentrate.it, inoltre è possibile rivolgersi ai seguenti funzionari dell Ufficio Gestione Tributi della Direzione Regionale della Toscana: Silvia Fantoni Tel. 055-4978403 Mario Tievoli Tel. 055-4978416 Di Maria Ezechiele Tel. 055-4978456