Documenti analoghi
ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

contro nei confronti di per la riforma

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Scritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57

ha pronunciato la presente

Esame avvocato, plagio, annullamento prove

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA. contro. per la riforma


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

contro nei confronti di per la riforma

ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

- DirittoScolastico.it -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

contro per la riforma ha pronunciato la presente SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

contro per la riforma

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

N /2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per la riforma

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale ORDINANZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda SENTENZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Pubblico impiego e irrilevanza delle mansioni superiori

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

contro nei confronti di per l'annullamento

Revoca attestazione SOA

REPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA

N /2011REG.PROV.COLL. N /2011 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) contro

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor ; Visti tutti gli atti della causa;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

N /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter)

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di contro nei confronti di per la riforma

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

per la declaratoria della nullità e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, n. 5 del 27 marzo 2007.

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Transcript:

N. 05019/2014REG.PROV.COLL. N. 00583/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 583 del 2010, proposto da: Università degli Studi di Milano e dal Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca, nelle persone rispettivamente del rettore e del ministro in carica, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Gianfranco Gaffuri, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Gaffuri, Gabriele Pafundi e Alberto Gaffuri, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, 14; per la riforma della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 04868/2009, resa tra le parti, concernente durata del collocamento fuori ruolo di docente ordinario universitario Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gianfranco Gaffuri; Viste le memorie difensive; 1

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2014 il Cons. Vito Carella e uditi per le parti gli avvocati dello stato Pizzi e Pafundi; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO I.- Risulta dalla sentenza appellata che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, disattesa la questione di costituzionalità sollevata, ha accolto il ricorso proposto dal docente universitario ricorrente (nato il 2 maggio 1936) avverso il di lui collocamento in fuori ruolo dall 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2009 (quindi, per un solo anno), con conseguente accertamento del diritto dell interessato a rimanere in fuori ruolo sino al 31 ottobre 2010 (in corretta applicazione della norma transitoria prevista dall art. 2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). I primi giudici hanno affermato che il professore ricorrente, collocato in fuori ruolo a partire dal 1 novembre 2008, doveva vedersi assegnato due anni accademici in tale posizione, poiché la norma sarebbe chiara nell affermare che a decorrere dal 1 gennaio 2008 il periodo di fuori ruolo è ridotto a due anni e non a uno come invece disposto; la stessa espressione a decorrere di cui si è avvalso il legislatore chiarirebbe infatti che l efficacia della norma deve ricondursi al momento della disposizione del collocamento fuori ruolo e non all anno accademico di fuori ruolo di riferimento ; ancora, l interpretazione contraria non sarebbe condivisibile, poiché conduce ad applicare retroattivamente anche ai professori ora ricordati la riduzione del fuori ruolo ad un anno (riduzione disponibile soltanto dal 1 gennaio 2009) in modo contrastante con la disciplina esplicita, con il principio tempus regit actum e con la ratio della stessa disciplina transitoria. II.- Con l appello in esame le amministrazioni ricorrenti (Università e Miur) hanno denunciato la sentenza con unica ed articolata censura per erroneità, falsa interpretazione ed applicazione della citata norma transitoria, facendo rilevare come detta disciplina, necessariamente da rapportarsi alla nozione del c.d. fuori ruolo (cioè, il periodo di cui potevano godere i docenti, che avevano raggiunto l età pensionabile, per prolungare la propria attività lavorativa), assumerebbe invece, a termine iniziale di decorrenza dei nuovi periodi di fuori ruolo, l inizio dell anno accademico, alla stregua delle indicazioni fornite dal Miur con la nota n. 915 del 18 marzo 2008. Secondo la prospettazione, è ben vero che la norma individua la data dell 1 gennaio quale termine di decorrenza del regime transitorio, ma sarebbe altrettanto pacifico che la medesima norma, ad esempio, preveda che i docenti, i quali già si trovano in fuori ruolo, verranno posti in quiescenza al termine dell'anno accademico, rispettivamente coloro che al 1.11.2008 sono in servizio come 2

professori nel terzo anno accademico fuori ruolo, coloro che al 1.11.2009 sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo e coloro che al 1.11.2010 sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo. La misura cautelare di sospensione della sentenza appellata è stata accolta con l ordinanza n. 881 del 24 febbraio 2010. III.- Il docente appellato ha resistito come da memoria versata il 15 febbraio 2010 e con quella successiva depositata il 26 marzo 2014 ha in particolare opposto il sopravvenuto difetto d interesse della parte appellante ad ulteriormente coltivare l odierno gravame, dato che il docente interessato per il tempo decorso non potrebbe più essere reintegrato in servizio e l importo della pensione percepita, sostanzialmente equivalente all ultimo stipendio goduto, escluderebbe qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti dell amministrazione. All udienza del 6 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1.- E oggetto di controversia la durata del fuori ruolo di docente universitario ordinario, nato il 2 maggio 1936, a termini della norma transitoria contenuta nell art. 2, comma 434, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.). La predetta disposizione, concernente la riduzione progressiva della durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari e abolizione del fuori ruolo dal 2010, recita che A decorrere dal 1 gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell anno accademico. A decorrere dal 1 gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell anno accademico. A decorrere dal 1 gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell anno accademico. In argomento questo Consiglio si è già pronunciato sulle questioni controverse tra la parti, con una consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è ragione alcuna per discostarsi ed alla quale si rinvia (Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6476 e precedenti ivi riportati). 2.- In linea preliminare, deve essere disattesa l istanza dell appellato volta a suffragare una pronuncia di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dell odierno appello, atteso che il 3

docente interessato per il tempo decorso non potrebbe più essere reintegrato in servizio e l importo della pensione percepita, in quanto sostanzialmente equivalente all ultimo stipendio goduto, escluderebbe anche qualsiasi pretesa risarcitoria a carico dell amministrazione. Come da art. 35, lettera c) del Codice del processo amministrativo, la dichiarazione di improcedibilità presuppone l'accertamento del sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia nel merito di una domanda e, conseguentemente, dell inutilità della decisione stessa; d altronde, l attuale appellato non ha rinunciato alla vittoriosa impugnativa di primo grado e agli effetti della relativa sentenza, tanto è vero che ha formulato richieste conclusionali subordinate. Le amministrazioni appellanti conservano viceversa interesse alla riforma della sentenza impugnata, sia ai fini dell affermazione del principio della non spettanza nel caso concreto del beneficio riconosciuto al fuori ruolo sino al 31 ottobre 2010, sia ai fini di una decisione che possa valere quale regola per i casi simili. 3.- Nel merito l appello è da respingere perché infondato, a tenore della norma richiamata e in relazione alla circostanza che la rettorale impugnata in primo grado, adottata nel 2008, ha limitato il collocamento fuori ruolo del ricorrente originario ad un solo anno accademico (dall 1.11.2008 al 31.10.2009), quando la disposizione in argomento prevede invece che A decorrere dal 1 gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici. Accedendo alla contraria tesi delle amministrazioni appellanti, e al di là della formale inosservanza del dato testuale normativo, si verrebbe innanzitutto ad omologare, con la riduzione ad un solo anno, la differenziata posizione sostanziale di coloro che vengono collocati in fuori ruolo nel 2008 a quella di chi acquisisce tale status nel 2009. 4.- Nella vicenda, peraltro, possono essere svolte ulteriori e diverse considerazioni a confutazione delle censure in esame, che nel concreto si fondano su una presupposta imprecisione del legislatore ovvero assimilazione di trattamento tra chi si trovi in posizione di fuori ruolo alla data di entrata in vigore della norma abolitrice e chi invece dovrà essere collocato in fuori ruolo per i periodi scanditi dalla disposizione stessa, in quanto tali perciò improponibili all analisi interpretativa del chiaro dettato legislativo e, del resto, già sanzionata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 236 del 2009. In realtà, nell erronea prospettazione di parte appellante che assume a riferimento la decorrenza dell anno accademico e finisce per tal via a computare anche l anno accademico 2007-2008, l appellato non versava in situazione di fuori ruolo alla data del 31 ottobre 2008, ma in servizio attivo perché nato il 2 maggio 1936 e, quindi, l interessato si è trovato alla fine dell anno accademico nel 2008 in posizione di servizio prolungato, dovendo essere collocato a riposo a 4

decorrere dal 1 novembre successivo al compimento (nella specie) del 72esimo anno di età, a termini della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 5.- Di conseguenza, l appello va respinto e la sentenza deve essere confermata, spettando al docente qui interessato, in base alla citata legge n. 244 del 2007 (art. 2, comma 434), un periodo di fuori ruolo ridotto a due anni accademici, anziché uno come disposto dalla rettorale giustamente annullata in primo grado. In considerazione della particolarità della controversia le spese di lite relative al grado possono essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto (ricorso numero: 583 del 2010), respinge l appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese del grado compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati: Stefano Baccarini, Presidente Maurizio Meschino, Consigliere Vito Carella, Consigliere, Estensore Claudio Contessa, Consigliere Roberta Vigotti, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/10/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 5

6