PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 372 DEL 19/08/2015 OGGETTO: CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA - COMUNE DI FORMIGINE CONTRO SPORTITALIA SCRL - AZIONE DI REVOCAZIONE DELLA SENTENZA N. 15/2010: LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA N 1213/2012 SEGRETARIO COMUNALE SEGRETARIO GENERALE Premesso che: 1) con atto di citazione davanti al Tribunale Civile di Modena notificato al Sindaco protempore del Comune di Formigine in data 01.12.1994 (protocollato in data 02.12.1994 al n. 21960) SPORTITALIA s.r.l. chiedeva la condanna del Comune di Formigine al pagamento della somma di L. 457.000.000 oltre I.V.A. a titolo di corrispettivo dovuto per la progettazione di impianti sportivi, come da convenzione stipulata con il Comune in data 26.11.1988; 2) il Comune di Formigine con deliberazione di G.C. n. 622 del 19.12.1994 ha affidato incarico all avv. Costanzo Frattin del foro di Modena per la difesa del Comune nella citazione promossa dalla società Sportitalia s.r.l.; 3) in data 07.05.2001, con sentenza n. 351, depositata in data 16.05.2001, il Tribunale Civile di Modena respingeva le domande proposte da Sportitalia s.r.l.; 4) con atto notificato al Sindaco pro-tempore del Comune di Formigine in data 27.07.2001 (atto trasmesso dall avv. Costanzo Frattin e protocollato in data 04.08.2001 al n. 19435) Sportitalia s.r.l. proponeva appello, presso la Corte di Appello di Bologna, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Modena n. 351/2001; 5) con sentenza della Corte di Appello di Bologna, seconda sezione civile, n. 15/2010, decisa nella camera di consiglio del 23.10.2009, depositata in data 13.01.2010, veniva accolto l'appello di Sportitalia S.r.l. e condannato il Comune al pagamento: a) della somma di 267.422,00, oltre interessi legali dalla sentenza, per progettazione b) delle spese di CTU; c) di 17.890,00 per spese processuali primo grado ed 21.040,45 per spese processuali secondo grado, oltre spese generali, tributi e contributi come per legge; 6) con atto di precetto notificato al Comune di Formigine in data 05.03.2010 (atto protocollato in data 11.03.2010 al n. 5134) Sportitalia S.c. a r.l. chiedeva il pagamento della complessiva somma di 493.570,80 in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Bologna, seconda sezione civile, n. 15/2010; 7) le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore 1 di 5
non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto, come previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito dalla legge n. 30 del 28/02/1997; 8) la sentenza esecutiva è stata notificata al Comune di Formigine insieme all atto di precetto predetto in data 05.03.2010; 9) con lettera del 18.03.2010, trasmessa al legale del Comune di Formigine (protocollo del Comune del 19.03.2010, n. 5823) l avv. Manlio Marino, legale di Sportitalia S.c. a r.l.., comunicava che, in base alla normativa vigente, intendeva rinunciare all atto di precetto e che la società avrebbe aspettato i 120 giorni previsti dalla legge per il pagamento di quanto dovuto; 10) il Comune di Formigine con deliberazione C.C. n. 17 del 14.04.2010 ha riconosciuto, ai sensi e per gli effetti del comma 1, lett. a) dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio derivante dalla suddetta sentenza della Corte di Appello di Bologna, seconda sezione civile, n. 15/2010, per l importo complessivo di 493.570,80, dovute a Sportitalia S.c. a r.l., precisando che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva non costituiva acquiescenza della stessa e pertanto non ne escludeva l'impugnazione; 11) il Comune di Formigine con deliberazione G.C. n. 59 del 22.04.2010 ha autorizzato il Sindaco pro-tempore a ricorrere in Cassazione avverso la succitata sentenza della Corte di Appello di Bologna, seconda sezione civile, n. 15/2010, individuando, quale legale del Comune, l'avv. Costanzo Frattin, con studio legale in Modena in Viale Martiri della Libertà n. 18, unitamente ma anche disgiuntamente con l avv. Lucia Buononato con studio in Roma, Viale delle Milizie n. 114; 12) il Comune di Formigine con deliberazione G.C. n. 74 del 31.05.2010 ha autorizzato il Sindaco pro-tempore a: a) proporre domanda di revocazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna, seconda sezione civile, n. 15/2010, davanti alla stessa Corte, conferendo l'incarico all'avv. Costanzo Frattin e, anche disgiuntamente, all'avv. Nicola Chirco con studio in Bologna alla Piazza dei Tribunali n. 6; b) proporre ricorso, davanti alla stessa Corte di Appello, per la sospensione della suddetta sentenza ex art. 401 c.p.c. e per il procedimento di sospensione ex art. 373 c.p.c., conferendo l'incarico all'avv. Costanzo Frattin e, anche disgiuntamente, all'avv. Nicola Chirco con studio in Bologna alla Piazza dei Tribunali n. 6; c) proporre ricorso, per Cassazione, per vizi ulteriori e diversi, avverso la suddetta sentenza della Corte di Appello di Bologna, seconda sezione civile, n. 15/2010, conferendo l'incarico all'avv. Costanzo Frattin e, anche disgiuntamente, all'avv. Lucia Buononato con studio in Roma, Viale delle Milizie n. 114 13) in data 27.07.2010 il Comune di Formigine ha presentato alla Corte d'appello di Bologna, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 401 e 373 del c.p.c., istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 15/2010; 14) il Comune di Formigine ha presentato ricorso per Cassazione, R.G. n. 17890/2010, contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 15/2010; 15) con ordinanza R.G. 1489-1/2010, depositata in cancelleria il 30.10.2010, la Corte di Appello di Bologna ha accolto la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 15/2010; 2 di 5
16) con sentenza della Corte di Appello di Bologna, seconda sezione civile, n. 1213/2012, decisa nella camera di consiglio del 03.04.2012, depositata in data 29.08.2012: a) è stata respinta l'impugnazione per revocazione proposta dal Comune di Formigine contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 15/2010; b) è stato condannato il Comune al rimborso in favore della parte appellata delle spese della fase liquidate in euro 2.200,00 per diritti ed in euro 3.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge (già rimborsate dal Comune alla controparte come da determinazione dirigenziale n. 533 del 28.11.2012); c) è stato precisato dalla Corte d'appello che le doglianze avanzate dal Comune di Formigine dovranno essere sottoposte al vaglio della Suprema Corte presso la quale pende il relativo ricorso proposto da parte dell'amministrazione; 17) il Comune di Formigine, con deliberazione G.C. n. 138 del 25.10.2012, stabiliva di non proporre ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, seconda sezione civile, n. 1213/2012, e di reiterare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 15/2010 con riferimento al già pendente ricorso per Cassazione proposto dal Comune di Formigine con R.G. n. 17890/2010; 18) con atto di precetto notificato al Comune di Formigine a mezzo del servizio postale in data 18.12.2012 (atto protocollato in data 08.01.2013 al n. 368) Sportitalia S.c. a r.l. chiedeva il pagamento della complessiva somma di 505.462,04 oltre tutte le spese successive occorrende; 19) i legali delle parti hanno raggiunto un accordo transattivo per la chiusura della vertenza, accettato dalle parti come da deliberazione della G.C. di Formigine n. 34 del 07.03.2013; 20) la transazione è stata formalizzata con scrittura privata autenticata repertorio n. 11805 del 12.03.2013, e le obbligazioni previste dalle parti sono state eseguite con chiusura della vertenza; Dato atto che l Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bologna, Ufficio Territoriale di Bologna 2 (TG6), ha notificato a questo Comune l avviso di liquidazione n. 2012/002/SC/000001213/0/001 del 13.05.2015, assunto al protocollo generale dell'ente in data 18.05.2015 al n. 11263, relativo alle spese di registrazione della sentenza civile n. 1213/2012 emessa dalla Corte di Appello di Bologna relativa all impugnazione per revocazione come sopra specificato; Dato atto che l'importo indicato nell'avviso di liquidazione ammonta a complessivi euro 176,75 (di cui euro 168,00 per spese di registrazione - cod. 109T, ed euro 8,75 per entr. event. Ag. delle Entrate - cod. 806T); Richiamato il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 "Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" ed, in particolare: - l'art. 37 Atti dell'autorità giudiziaria il quale al comma 1 dispone che: Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato. - l'art. 57 Soggetti obbligati al pagamento il quale al comma 1 dispone che: 3 di 5
Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 633, 796, 800 e 825 del Codice di procedura civile. - l'art. 8, comma 1, della allegata Tariffa - Parte prima. Atti soggetti a registrazione in termine fisso: 1. Atti dell'autorità Giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:... omississ... b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura 3%... omississ... Ritenuto di dover provvedere al pagamento dell'importo indicato nel succitato avviso di liquidazione n. 2012/002/SC/000001213/0/001 del 13.05.2015 (protocollo n. 11263 del 18.05.2015);, Viste: a) la Deliberazione di C.C. n. 24 del 26/03/2015 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2015 e relativi allegati" b) la Deliberazione di G.C. n. 42 del 02/04/2015 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015 parte finanziaria" c) la Deliberazione di C.C. n. 52 del 18/06/2015 di approvazione salvaguardia degli equilibri di bilancio; d) la Deliberazione di G.C. n. 71 del 25/06/2015 di approvazione variazione PEG 2015 parte finanziaria; D E T E R M I N A 1) di provvedere al pagamento di 176,75 per spese di registrazione della sentenza civile n. 1213/2012 emessa dalla Corte di Appello di Bologna, come specificato in premessa, come richiesto dall Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bologna, Ufficio Territoriale di Bologna 2 (TG6), con l avviso di liquidazione n. 2012/002/SC/000001213/0/001 del 13.05.2015, assunto al protocollo generale dell'ente in data 18.05.2015 al n. 11263; 2) di dare atto che a tal fine la somma di 176,75 trova copertura al cap. 120, rigo 45, del bilancio corrente; 3) di liquidare la suddetta somma di euro 176,75 a favore dell'agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bologna, Ufficio Territoriale di Bologna 2 (TG6), mediante utilizzo del mod. F23, per la registrazione della citata sentenza, come da avviso sopra richiamato; 4) di trasmettere copia del versamento mod. F23 al citato ufficio dell Agenzia delle Entrate; 5) di dare atto che, ai sensi del criterio della competenza potenziata introdotto con il D.Lsg 118/2011, la suddetta somma diventerà debito entro il 2015. 4 di 5
SEGRETARIO GENERALE SEGRETARIO COMUNALE Rosa Lucente / INFOCERT SPA Atto sottoscritto digitalmente 5 di 5