e, ora, occhio alle lucciole questioni calde da chiarire Coassicurazione, polizza poliennale, ruolo del broker sono tre nodi intorno ai quali non c è chiarezza sul mercato a causa di informazioni distorte propagate ad arte da proposte commerciali che puntano solo al guadagno di chi le presenta e non si curano affatto del reale interesse delle istituzioni scolastiche. In alcuni casi si tratta di pratiche in netto contrasto con norme comunitarie o nazionali. COASSICURAZIONE.PREZZI INFERIORI E CONDIZIONI MIGLIORI La nota della Comunità Europea n. 134172007 punto 11, sul settore delle assicurazioni, afferma: la coriassicurazione e la coassicurazione sono entrambi importanti dispositivi di sostegno per il settore assicurativo della UE e per l assicurabilità dei grandi rischi accrescono la capacità e la diversificazione dei rischi e portano a prezzi inferiori e condizioni migliori per i clienti. In molte richieste di preventivo, ricevute da parte di altrettante amministrazioni scolastiche, abbiamo riscontrato l insorgere di uno strano fenomeno che riguarda l istituto della coassicurazione, e cioè la tendenza a non considerarlo correttamente. Infatti in particolari e singolari Kit di gara, consigliati e promossi da alcuni operatori, si penalizza l istituto della coassicurazione, asserendo, in aperto contrasto con le direttive europee, che la polizza in coassicurazione non sarebbe idonea a tutelare pienamente la scuola sotto il profilo della liquidazione dei sinistri. Appare pertanto utile esporre alcune considerazioni. Questa particolare forma di rapporto assicurativo è disciplinata dall art. 1911 del codice civile e prevede che un rischio assicurativo possa essere ripartito in percentuale tra più assicuratori. È altresì vero che tra le compagnie facenti parte del riparto di coassicurazione esistono degli accordi tali per cui una compagnia (delegataria) manterrà rapporti diretti con il contraente della polizza sia per l incasso dei premi che per la liquidazione TOTALE dei sinistri, mentre le altre compagnie (coassicuratrici) parteciperanno, con la prima, alla gestione del rischio, sotto il preciso controllo dell Ania e dell Isvap, per quanto concerne la corretta corresponsione degli indennizzi. È evidente, pertanto, che la circostanza tanto paventata dalle scuole di un risarcimento dei danni all assicurato, frazionato per quote di ogni singola compagnia partecipante al rischio, non verrà a configurarsi, proprio per l esistenza di questi accordi tra la compagnia delegataria e l impresa coassicuratrice. 18 / e, ora, occhio alle lucciole
POLIZZE POLIENNALI. IMPOSSIBILITÁ DI GODERE DEI MIGLIORAMENTI Va detto subito che i contratti assicurativi della scuola dovrebbero avere sempre durata annuale. Soltanto una durata annuale garantisce, infatti, alla scuola la possibilità di ricercare continuamente il miglior rapporto qualità/prezzo per l assicurazione scolastica che è in evoluzione permanente quanto a garanzie, servizi e tariffe. Con un contratto poliennale invece la scuola tende a non verificare annualmente la reale convenienza della polizza sottoscritta rispetto alle nuove condizioni più vantaggiose offerte dalle compagnie specializzate. È l esperienza che ci porta ad avvallare questo discorso. Come si è evoluto il nostro prodotto nel corso degli anni? Quante possibilità si sarebbe preclusa una scuola se avesse scelto tre anni fa di sottoscrivere una polizza poliennale? Il mercato assicurativo, dedicato ai rischi scolastici, è un settore di nicchia in continua evoluzione. La concorrenza serrata e la voglia di essere sempre i migliori portano gli operatori del settore a innovare annualmente le scelte a disposizione delle scuole. Anche noi di AmbienteScuola abbiamo migliorato di anno in anno le nostre polizze non solo accrescendo ed estendendo le garanzie ma anche riducendo i premi. Lo si vede scorrendo la tabella che mette a confronto massimali, rimborsi e premi delle precedenti quattro convenzioni. Se avessimo fatto sottoscrivere polizze triennali, per esempio, gli assicurati non avrebbero certo fatto un affare: avrebbero pagato premi più alti e goduto di garanzie economiche minori rispetto a chi avesse annualmente sottoscritto la stessa polizza. I numeri parlano chiaro. Garanzie (valori in euro) 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 Rc verso Terzi 8.000.000 10.000.000 10.000.000 15.000.000 RCT itinere alunni (Responsabilità genitoriale) // // 10.000.000 15.000.000 Rc patrimoniale 400.000 400.000 400.000 1.000.000 Caso morte 160.000 160.000 160.000 160.000 Invalidità permanente 170.000 170.000 170.000 180.000 Invalidità permanente da malattia 150.000 150.000 150.000 180.000 Critical illness // // 15.000 45.000 Rimborso spese mediche 45.000 45.000 45.000 80.000 Diaria da gesso 900 900 900 fino a 1.350 Rimborso apparecchio ortodontico // 200 250 500 Mancato guadagno genitore // // // 750 Furto portavalori // // // 2.000 Kasko Revisori dei Conti // 5.000 5.000 15.000 Premi (valori in euro) Premio Alunni 6,80 6,50 6,50 6,50 Premio Operatori - compreso itinere 8,20 7,80 7,70 6,50 Full Operator (op con itinere) 8,50 8,10 7,60 7,60 Solo con polizze annuali la scuola può ottenere le garanzie e le condizioni migliori, oltre che i prezzi più bassi. Così è in grado di beneficiare delle offerte sempre più vantaggiose che le compagnie lanciano ogni anno e, ora, occhio alle lucciole / 19
BROKER E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. INTERVENTO ONEROSO E GARA PUBBLICA NECESSARIA Molto si è detto e scritto sul rapporto tra broker e pubblica amministrazione. Ma è da chiarire una questione fondamentale: da chi vengono pagate le spettanze del broker? Essendo parte in causa, preferiamo non esprimere il nostro parere ma lasciar parlare dei soggetti istituzionali (l Ufficio scolastico regionale dell Emilia Romagna e il Tar di Napoli) che sono privi di interessi particolari, per definire la migliore scelta tra agente assicurativo o broker per la pubblica amministrazione. L Ufficio scolastico regionale dell Emilia Romagna ha annullato una convenzione con un broker (Tecnobroker srl) proprio perché ha ribadito l onerosità dell intervento del broker e, di conseguenza, la necessità di una gara pubblica tra broker prima di indire la gara per l assegnazione del prodotto assicurativo. Inoltre, a sostenere l onerosità della figura del broker è anche il Tar di Napoli in una recentissima sentenza (n. 1449 del 6 febbraio/ 20 marzo 2008), in cui si legge: il collegio ritiene di condividere l opinione più rigorosa, secondo cui, tendenzialmente, il contratto di brokeraggio, al pari di qualsiasi altra prestazione contrattuale avente ad oggetto servizi, deve essere stipulato previo espletamento di una procedura di gara, in attuazione dei principi, di matrice anche comunitaria, di trasparenza, buon andamento e concorrenzialità. E più avanti per i giudici del Tar è evidente che l operazione, considerata nella sua globalità (lo scopo che persegue il broker nell effettuare il servizio di individuazione della preferibile soluzione assicurativa è quello di promuovere il contratto di assicurazione), pone a carico dell amministrazione, sotto forma di compenso indiretto, la percentuale dovuta al broker per la sua attività di intermediazione. Non c è dubbio, proseguono i giudici, che, materialmente, il pagamento della commissione di brokeraggio spetta alla società assicurativa, la quale però carica tale prezzo sul premio di assicurazione, di tal chè il soggetto economico inciso dalla prestazione di intermediazione va individuato nel committente. Anche per la scelta del broker occorre sempre procedere con regolare gara, indipendentemente dall ammontare del valore del contratto assicurativo. In caso contrario la scuola si pone in contrasto con le normative previste dal Codice degli appalti 20 / e, ora, occhio alle lucciole
ma il broker allora? solo a certe condizioni Come sostengono gli stessi broker quando si propongono alle scuole come consulenti/intermediari, il costo del loro intervento non va affatto a gravare sugli istituti. Ma perchè mai il broker dovrebbe essere pagato dalla compagnia di assicurazione? Secondo la tradizione anglosassone che è entrata da tempo anche nella prassi italiana ed europea, il broker è pagato dal cliente, al pari dell avvocato, del commercialista e di ogni altro consulente. E la ragione è chiara. Facciamo un esempio. Se devo costruire una casa, scelgo il mio architetto di fiducia come coordinatore dei lavori e, tramite le sue competenze, scelgo l impresa che costruisce e tutti gli altri vari fornitori. Ma il costo del mio architetto, di colui cioè che mi consiglia, lo sostengo io. E non potrebbe essere altrimenti. Solo in questo modo ho l assoluta certezza che l architetto faccia i miei interessi. Se il mio architetto fosse pagato dall impresa che costruisce, non avrei affatto l assoluta certezza della sua imparzialità, perchè sarebbe sempre condizionato nelle scelte. Situazione identica a quella del broker nei confronti della scuola e della compagnia. C è poi da fare qualche considerazione di ordine legale. Secondo il nuovo Codice degli appalti, entrato in vigore nel 2006 e in conformità a una giurisprudenza ormai consolidata nel tempo, non è più consentito alle pubbliche amministrazioni scegliere fiduciariamente, vale a dire a trattativa privata pura, i propri consulenti assicurativi, tra cui il broker, qualunque sia il costo dei servizi dagli stessi espletati e il valore dei contratti assicurativi da stipulare. In relazione alla non obbligatorietà dei bandi di gara per i contratti non superiori alla soglia di 2.000 euro, la legge stabilisce che, anche negli appalti pubblici di servizi, di valore inferiore alla soglia comunitaria, e persino nei cottimi fiduciari, il contraente privato deve essere sempre selezionato nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e comunque previa consultazione di più operatori economici. La legge inoltre è chiara! Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell appalto è, a seconda dei casi, il seguente: a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione. Chi sostiene il contrario non conosce l articolo citato, che è l art.29 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/06, noto come Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. In materia di appalti assicurativi la trasparenza, rotazione e parità di trattamento non devono essere riferite esclusivamente alla scelta delle compagnie di assicurazione, ma anche agli intermediari assicurativi, in modo particolare a quelli principali, ossia gli agenti di assicurazione e i broker di assicurazione, che hanno comunque l obbligo istituzionale di realizzare la migliore tutela del consumatore finale. e, ora, occhio alle lucciole / 21
polizza di R.C. Patrimoniale gratuita? giusto o sbagliato? un parere legale che fa chiarezza. In ordine alla affermazione secondo la quale la copertura di responsabilità civile patrimoniale non potrebbe essere fornita gratuitamente dalle compagnie alle scuole, nell ambito del c.d. pacchetto scuole, i nostri legali ci hanno fornito la seguente opinione: Non pare condivisibile l assunto per cui in alcun modo la Compagnia possa offrire a titolo gratuito la copertura relativa alla responsabilità civile patrimoniale. Ciò è sicuramente ammissibile purché la Compagnia non aumenti il costo del premio o dei premi che si riferiscono alle altre garanzie assicurative facenti parte del c.d. pacchetto scuole, costituendo quindi una sorta di sconto del tutto ammissibile come operazione di marketing. Inoltre, anche se le varie garanzie assicurative relative a tale pacchetto, si riferiscono a differenti soggetti assicurati, intesi come portatori dell interesse alla assicurazione, ciò non muta la soluzione del problema, trattandosi comunque di una offerta relativa la fabbisogno assicurativo della scuola. Quanto al profilo delle riserve tecniche si tratta evidentemente di un problema tipicamente della impresa di assicurazione che dovrà comunque soddisfare tale onere di corrispondenza tra rischi assunti e premi, in osservanza alle normative di settore, le quali impongono il possesso dei c.d. standard quantitativi delle imprese assicurative, ma che di per sé non può costituire ostacolo all operazione. 22 / guide operative