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CODICE PROCEDURA CIVILE AGGIORNATO AL 5 MARZO. LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI (ART. 1 ART. 162) TITOLO I DEGLI ORGANI GIUDIZIARI CAPO I DEL GIUDICE

SEZIONE I DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE Articolo 1. Giurisdizione dei giudici ordinari. I. La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice [102, 103 Cost.; 2907 c.c.]. Articolo 2 [Inderogabilità convenzionale della giurisdizione] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, come sostituito, da ultimo, dall'art. 10, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, conv. con modif., nella L. 23 dicembre 1996, n. 649. Per l'ambito della giurisdizione italiana, si vedano artt. 3 s., L. 31 maggio 1995, n. 218. Il testo precedente disponeva: «La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri che pronuncino all'estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto». Articolo 3 [Pendenza di lite davanti a giudice straniero] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, come sostituito, da ultimo, dall'art. 10, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, conv., con modif., nella L. 23 dicembre 1996, n. 649. Il testo precedente disponeva: «La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa». Si veda art. 7, L. 31 maggio 1995, n. 218. Articolo 4 [Giurisdizione rispetto allo straniero] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, come sostituito, da ultimo, dall'art. 10, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, conv., con modif., nella L. 23 dicembre 1996, n. 649. Il testo precedente disponeva: «Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica: 1) se quivi è residente o domiciliato, anche elettivamente, o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana,

salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero; 2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte nella Repubblica, oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi; 3) se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere; 4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano». Per l'ambito della giurisdizione italiana, si vedano artt. 3 s., L. 31 maggio 1995, n. 218. Articolo 5 Momento determinante della giurisdizione e della competenza (1). I. La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda [99, 163, 167, 414, 416, 638, 669-bis; 70-ter att.], e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo precedente disponeva: «I. La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti dello stato medesimo». Articolo 6 Inderogabilità convenzionale della competenza. I. La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge [28; 1341 c. 2 c.c.]. SEZIONE II DELLA COMPETENZA PER MATERIA E VALORE Articolo 7 Competenza del giudice di pace (1) (2). I. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando

dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice (3). II. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro (4). III. È competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità. 3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (5) (6). (1) Articolo così sostituito dall'art. 17, L. 21 novembre 1991, n. 374. Il testo precedente disponeva: «Competenza del conciliatore. - I. Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. È altresì competente per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali». (2) L'originario comma 3 dell'articolo è stato abrogato dall'art. 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella L. 20 dicembre 1995, n. 534. Il testo precedente disponeva: «Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al comma 2, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie». In materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione, si veda art. 6, D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150. (3) Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito alle parole "lire cinque milioni" le parole "cinquemila euro". (4) Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69 che ha sostituito alle parole "lire trenta milioni" le parole "ventimila euro" (5) Numero introdotto dall'art. 45, comma 1, lett. c), L. 18 giugno 2009, n. 69. (6) Seguiva un quarto numero abrogato dall'art. 1, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella L. 20 dicembre 1995, n. 534. Il testo disponeva: «4) - per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art.

75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309». Articolo 8 [Competenza del pretore] (1). (1) Articolo sostituito dall'art. 3, L. 26 novembre 1990, n. 353 e poi abrogato dall'art. 49, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dal 2 giugno 1999. Articolo 9 Competenza del tribunale (1). I. Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. II. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone [706 ss.; 418-432 c.c.] e ai diritti onorifici, per la querela di falso [221], per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile [153]. (1) Articolo così sostituito dall'art. 50, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dal 2 giugno 1999. Il testo previgente (quale modificato, con la sostituzione dell'espressione «giudice di pace» a quella «conciliatore» dall'art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374), disponeva: «I. Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza del giudice di pace o del pretore. II. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile». Articolo 10 Determinazione del valore. I. Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. II. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti [1282 c.c.], le spese e i danni [1223 ss., 2043 c.c.], anteriori alla proposizione si sommano col capitale [311, 1041].

Articolo 11 Cause relative a quote di obbligazione tra più parti. I. Se è chiesto da più persone o contro più persone [103 c. 1] l'adempimento per quote di un'obbligazione [1314 c.c.], il valore della causa si determina dall'intera obbligazione. Articolo 12 Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni. I. Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio [1173 ss. c.c.] si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione. II. Il valore delle cause per divisione [784; 713 c.c.] si determina da quello della massa attiva da dividersi (1). (1) L'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353 ha abrogato l'originario comma 2, il cui testo disponeva: «Nelle cause per finita locazione d'immobili il valore si determina in base all'ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso». Articolo 13 Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite. I. Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche [433 c.c.], se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni. II. Nelle cause relative a rendite perpetue [553 c. 3; 1861 c.c.], se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie [1872 c.c.], cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci. III. Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente [568 c. 2; 957 ss. c.c.]. Articolo 14 Cause relative a somme di danaro e a beni mobili.

I. Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili [812 c. 3 c.c.], il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito. II. Il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa [167, 416], il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione. III. Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito. Articolo 15 Cause relative a beni immobili (1). I. Il valore delle cause relative a beni immobili [812 c. 1 e 2 c.c.] è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda [568 c. 1]: per duecento per le cause relative alla proprietà [832 c.c.]; per cento per le cause relative all'usufrutto [978 c.c.], all'uso [1021 c.c.], all'abitazione [1022 c.c.], alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta [959 c.c.]; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitù [1027 c.c.]. II. Il valore delle cause per il regolamento di confini [950 c.c.] si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente. III. Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile [92]. (1) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 30 luglio 1984, n. 399.

Articolo 16 [Esecuzione forzata] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 51, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dal 2 giugno 1999. Il testo precedente disponeva: «I. Per la consegna e il rilascio di cose e per l'espropriazione forzata di cose mobili e di crediti è competente il pretore. II. Per l'espropriazione forzata di cose immobili è competente il tribunale. III. Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse. IV. Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il pretore». Articolo 17 Cause relative all'esecuzione forzata. I. Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata [615] si determina dal credito per cui si procede; quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'articolo 619, dal valore dei beni controversi; quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione [512, 598], dal valore del maggiore dei crediti contestati. SEZIONE III DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO Articolo 18 Foro generale delle persone fisiche. I. Salvo che la legge disponga altrimenti [20-27, 413, 444, 637, 661, 669-ter, 669-quater, 669-quinquies, 688], è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio [43, 2196 n. 4 c.c.], e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. II. Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore [142, 143]. Articolo 19

Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. I. Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica [13, 46 c.c.], è competente il giudice del luogo dove essa ha sede [2328 c. 2 n. 2, 2463 c. 2 n. 2, 2521 c. 3 n. 2 c.c.]. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda [77]. II. Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica [2251, 2291, 2313 c.c.], le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo (1). (1) Comma così modificato dal R.D. 20 aprile 1942, n. 504. Articolo 20 Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione. I. Per le cause relative a diritti di obbligazione [1173 ss., 1182 c.c.] è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio [12 c. 1; 1182, 1326, 1327 c.c.]. Articolo 21 Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie. I. Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda (1). Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato; quando non è

sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile. II. Per le azioni possessorie [703; 1168, 1170 c.c.] e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto [688; 1171, 1172 c.c.] è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato. (1) Il primo periodo è stato così sostituito dall'art. 52, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto dal 2 giugno 1999. Premesso che il riferimento contenuto al n. 2 dell'art. 8 c.p.c. era da intendersi fatto al n. 1 dell'art. 7, comma 4, l art. previgente disponeva: «Per le cause relative a diritti reali su beni immobili e per quelle di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 8 è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile». Articolo 22 Foro per le cause ereditarie. I. È competente il giudice del luogo dell'aperta successione [456 c.c.] per le cause: 1) relative a petizione [533 c.c.] o divisione di eredità [12 c. 2, 784; 713 c. 1 c.c.] e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione; 2) relative alla rescissione della divisione [763 c.c.] e alla garanzia delle quote [758 c.c.], purché proposte entro un biennio dalla divisione; 3) relative a crediti verso il defunto [752 c.c.] o a legati dovuti dall'erede [662 c.c.], purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione; 4) contro l'esecutore testamentario [700 ss. c.c.], purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente. II. Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza [43 c.c.] del convenuto o di alcuno dei convenuti. [ ]