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1 Standard Politica dell Organizzazione BENESSERE ORGANIZZATIVO VALUTAZIONE STRESS LAVORO CORRELATO Tonel Ennio, Della Vedova Anna 1,2,3 febbraio e 1,2,3 marzo 2011

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108) TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, succedutesi nell arco di sessantanni in un unico testo normativo

TITOLO I PRINCIPI COMUNI CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO SEZIONE I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell accordo europeo dell 8 ottobre 2004

(D.Lgs 3 agosto 2009 n.106) 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro a far data dal 01.08.2010 circolare approvata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro del 18.11. 2010 che stabilisce le indicazioni e la metodologia per la valutazione del rischio 31 dicembre 2010 è da considerarsi data di avvio delle attività di valutazione dello stress lavoro-correlato.

SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI Articolo 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi. 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all art.17 comma 1 lettera a) in collaborazione con il responsabile del servizio prevenzione e protezione e il medico competente

SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione 1. Salvo quanto previsto dall articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell espletamento del proprio incarico. 3. Nell ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l azione di prevenzione e protezione del servizio.

4.Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all interno dell azienda ovvero dell unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all articolo 32. 5.Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

6. L istituzione del servizio di prevenzione e protezione all interno dell azienda, ovvero dell unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali (soggette all osservanza del D.Lgs.334 Seveso II) b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni nucleari (soggette all osservanza del D.Lgs 230) d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Articolo 31 Compiti del servizio di prevenzione e protezione INDIVIDUAZIONE dei fattori di rischio VALUTAZIONE dei rischi INDIVIDUAZIONE delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione aziendale ELABORARE per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure ELABORARE le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali PROPORRE i programmi di informazione e formazione dei lavoratori FORNIRE ai lavoratori le informazioni sui rischi e sull organizzazione del sistema di gestione della sicurezza

Capo II D.Lgs 81/08 Sistema istituzionale Art. 13 La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e' svolta dalla Azienda Sanitaria locale competente per territorio.. All interno del Dipartimento di Prevenzione è compreso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro che ha funzione di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sulle aziende site nel territorio di competenza, compresa l Azienda Sanitaria stessa.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO Accordo europeo sullo stress sul lavoro (8/10/2004) Secondo tale accordo, siglato il 9 giugno 2008 dalle associazioni dei datori di lavoro e dai lavoratori è emerso che un n alto assenteismo un elevata rotazione del personale conflitti interpersonali lamentele frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO Accordo europeo sullo stress sul lavoro (8/10/2004) Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. L obiettivo è offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori un modello che consenta di individuare e di prevenire o gestire i problemi di stress da lavoro. Attirare la loro attenzione sui sintomi che possono indicare l insorgenza di problemi di stress da lavoro;

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO Accordo europeo sullo stress sul lavoro (8/10/2004) Art.1 Introduzione Potenzialmente lo stress può riguardare - ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore - indipendentemente dalle dimensioni dell azienda - indipendentemente dal settore di attività - indipendentemente dalla tipologia del contatto o rapporto di lavoro Ciò non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori ne siano necessariamente interessati

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO Accordo europeo sullo stress sul lavoro (8/10/2004) Art.2 Finalità 1. Accrescere la consapevolezza e la comprensione dello stress lavoro-correlato da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, e attirare la loro attenzione sui segnali che potrebbero denotare problemi di stress lavoro-correlato 2. Offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori un quadro di riferimento per individuare e prevenire o gestire problemi di stress lavorocorrelato. Non è invece quello di attribuire la responsabilità dello stress all individuo 3. Non concerne la violenza, le molestie o stress post-traumatico.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO Gli indicatori dello stress Le condizioni (fattori di stress) che nell ambiente di lavoro possono favorire le risposte dei lavoratori in termini di patologie ed alterazioni dei comportamenti sono molteplici. condizioni microclimatiche disagevoli; presenza di fattori chimici e fisici con intensità disturbante; isolamento o sovraffollamento; non trasparenza del modello organizzativo; ambiguità e conflitto di ruolo; mancanza di formazione; aspettative disattese o irrealistiche; squilibrio tra responsabilità e competenze; stile di leadership inadeguato alle aspettative o al livello di maturità dei collaboratori; pressione del gruppo; rapporti interpersonali insoddisfacenti; pressioni di carriera; clima e struttura dell organizzazione; minaccia per la libertà e l autonomia; modalità dei processi decisionali; qualità degli scambi tra vita lavorativa e non lavorativa.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO La valutazione del rischio da stress lavoro correlato, parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è effettuata dal Datore di Lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Medico Competente previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO In linea generale il processo di valutazione dei rischi si articola concretamente in tre momenti: identificazione dei pericoli stima del rischio (valutazione preliminare/ valutazione semplificata) valutazione approfondita In base all esito di questo processo vengono adottati interventi di eliminazione o riduzione del rischio e una successiva rivalutazione di verifica dei cambiamenti ottenuti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO Metodologia applicata nella valutazione del rischio stress Le indicazioni della Commissione Consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato riportate dalla lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 novembre 2010 indicano la metodologia per condurre la valutazione di tale specifico fattore di rischio; in particolare vengono definite due fasi principali; una prima necessaria (la valutazione preliminare) una seconda, eventuale, da attivare nel caso che la valutazione preliminare abbia rivelato elementi di rischio derivanti da situazioni di stress lavoro correlato.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO Valutazione preliminare La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, riferibili a gruppi omogenei di lavoratori (mansioni, partizioni organizzative, ecc.), e riconducibili quanto meno a tre distinte famiglie:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO I. Eventi sentinella Indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi in base a parametri omogenei individuati internamente all azienda. In tale fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e riferita ai suddetti punti. II. Fattori di contesto del lavoro ruolo nell ambito dell organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione. III. Fattori di contenuto del lavoro ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro a turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti. Per la valutazione dei fattori di contesto e contenuto è previsto il coinvolgimento dell RLS/RLST e/o di campioni rappresentativi dei lavoratori;

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO A - AREA INDICATORI AZIENDALI (10 indicatori) B - AREA CONTESTO DEL LAVORO (6 aree di indicatori) C - AREA CONTENUTO DEL LAVORO (4 aree di indicatori)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO L analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possano determinare la presenza di stress correlato al lavoro Ripetere la valutazione/aggiornamento del DVR, secondo quanto previsto dall art art.. 29 D.Lgs 81/08 L analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro Per ogni condizione di rischio identificata si devono adottare le azioni di miglioramento mirate.. Se queste non determinano miglioramento entro un anno, sarà necessario procedere al secondo livello di approfondimento L analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative con sicura presenza di stress correlato al lavoro Si deve effettuare il secondo livello di approfondimento con la valutazione della percezione dello stress dei lavoratori E necessario provvedere alla verifica dell efficacia efficacia delle azioni di miglioramento entro un anno

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO Valutazione approfondita La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, attraverso vari strumenti quali questionari, focus group, interviste semistrutturate, ecc. Tale fase fa riferimento ai lavoratori quali appartenenti ai gruppi omogenei definiti all atto della valutazione preliminare e, nelle aziende di maggiori dimensioni, è previsto il coinvolgimento di un gruppo rappresentativo di lavoratori.

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Dalla valutazione dello stress lavoro-correlato agli standard per la promozione di un posto di lavoro sano Manuale e schede per l autovalutazione 1 Standard STANDARD POLITICA DELL ORGANIZZAZIONE L organizzazione ha una politica scritta per la promozione della salute. La politica è implementata come parte del sistema complessivo di miglioramento della qualità dell organizzazione, mirando al miglioramento della qualità dei risultati di salute. La politica è rivola a pazienti, familiari e personale. Obiettivo Descrivere la struttura delle attività dell organizzazione inerenti la promozione della salute come una parte integrante del sistema di gestione per la qualità.

Dalla valutazione dello stress lavoro-correlato agli standard per la promozione di un posto di lavoro sano Manuale e schede per l autovalutazione 4 Standard PROMUOVERE UN POSTO DI LAVORO SANO L organizzazione favorisce le condizioni per lo sviluppo dell ospedale come un ambiente di lavoro sano. Obiettivo Supportare lo sviluppo di un ambiente di lavoro sano e sicuro per il personale e sostenere le attività di promozione della salute del personale stesso.