Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012)



Похожие документы
Codice civile svizzero

Modifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre , decreta:

Codice civile svizzero

Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero. Minoranza: Codice civile svizzero. (Autorità parentale)

Convenzione sulle conseguenze del divorzio 1

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Ordinanza sull'anticipo di contributi per il mantenimento di figli aventi diritto al mantenimento *

Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm)

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca)

Testo originale. Art. 1

3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

FIAS. Indennità di perdita di guadagno (IPG), Indennità di maternità (IPG-mat), Assegni familiari (AF)

Codice delle obbligazioni

Codice civile svizzero

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sull assicurazione malattie

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sugli assegni familiari

Legge federale sul commercio ambulante

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Traduzione 1 Intesa in materia di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Quebec

Codice civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio)

Codice civile svizzero

IV REVISIONE DELLA LEGGE AI TEMA INDENNITA' DI ASSISTENZA

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Codice civile svizzero (Atti pubblici)

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

Legge federale sull assicurazione per la maternità

1.03 Stato al 1 gennaio 2012

Codice delle obbligazioni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

3.03 Stato al 1 gennaio 2011

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

FIAS. Indennità di perdita di guadagno (IPG), Indennità di maternità (IPG-mat), Assegni familiari (AF)

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008

Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

6.02 Stato al 1 gennaio 2010

Legge federale sulle professioni mediche universitarie

Codice delle obbligazioni

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Il calcolo del contributo di mantenimento. Emanuela Epiney-Colombo

CANTONE DEI GRIGIONI REGOLAMENTO PER IL PROMUOVIMENTO DELLE ABITAZIONI PRIMARIE

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

Ordinanza concernente gli esami professionali particolari per Svizzeri dell estero e Svizzeri naturalizzati

Traduzione 1. Conchiuso il 9 luglio 1947 Entrato in vigore il 9 luglio 1947

Legge federale sulle professioni mediche universitarie

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI SUSSIDI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA E A FAMIGLIE ECONOMICAMENTE DISAGIATE CON MINORI

Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

STATUTO. della Fondazione AROMED

6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità

Commissione federale delle case da gioco

Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria

AFFIDO CONDIVISO Diversamente genitori. Avvocato Cristina Ceci 1

Транскрипт:

Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012) (Mantenimento del figlio) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del... 1, decreta: I 1. Il Codice civile 2 è modificato come segue: Art. 125 cpv. 2 n. 6 Abrogato IV. Esecuzione 1. Aiuto all incasso Art. 131 1 Se l obbligo di mantenimento non è adempiuto, l autorità di protezione dei minori, o un altro servizio specializzato designato dal diritto cantonale, aiuta in maniera adeguata e di regola gratuitamente l avente diritto che ne faccia richiesta a ottenere l esecuzione del contributo di mantenimento. 2 Il Consiglio federale definisce le prestazioni dell aiuto all incasso in un ordinanza. 2. Anticipi Art. 131a (nuovo) 1 Il diritto pubblico disciplina l erogazione di anticipi allorché l obbligato non adempia l obbligo di mantenimento. 2 La pretesa di mantenimento passa, con i diritti ad essa connessi, all ente pubblico nella misura in cui quest ultimo assuma il mantenimento dell avente diritto. 3. Avviso ai debitori e garanzia Art. 132 titolo marginale 1 FF 2012... 2 RS 210 2012-... 1

Art. 176 cpv. 1 frase introduttiva (concerne solo il francese) e n. 1 1 Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi: 1. stabilisce i contributi pecuniari che un coniuge deve versare all altro e a ciascun figlio; 4 Esecuzione a. Aiuto all incasso e anticipi b. Avviso ai debitori Art. 176a (nuovo) Le disposizioni relative all aiuto all incasso e agli anticipi in caso di divorzio si applicano per analogia. Art. 177 titolo marginale A. In generale 1. Oggetto e estensione Art. 276 titolo marginale e cpv. 2 2 Il mantenimento consiste nella cura e nell educazione, fino a quando lo esige il bene del figlio. Se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, il suo mantenimento consiste in prestazioni pecuniarie. 2. Priorità dell obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minorenne IV. Commisurazione del contributo di mantenimento 1. Contributo dei genitori Art. 276a (nuovo) L obbligo di mantenimento verso un figlio minorenne prevale sugli altri obblighi di mantenimento del diritto di famiglia. Art. 285 1 Il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori. Esso deve tener conto della sostanza e dei redditi del figlio. 2 Esso deve inoltre tener conto dei costi legati all accudimento del figlio da parte dei genitori e di terzi. 3 Esso è pagato anticipatamente. Il giudice fissa le scadenze. 2. Altri contributi destinati al mantenimento del figlio Art. 285a (nuovo) 1 Salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite delle assicurazioni sociali e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagati in aggiunta al contributo. 2 L obbligato al mantenimento che, per motivi d età o invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il 2

precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell importo di tali nuove prestazioni. VI. Miglioramento straordinario della situazione economica in caso di contributo insufficiente II. Esecuzione 1. Aiuto all incasso Art. 286a (nuovo) 1 Se il contratto o la decisione circa il contributo di mantenimento indica che non è stato possibile fissare un contributo sufficiente per garantire il debito mantenimento del figlio e la situazione economica dell obbligato è da allora migliorata in modo straordinario, il figlio può chiedere il versamento dell importo che sarebbe stato necessario per garantirgli il debito mantenimento durante gli ultimi cinque anni. 2 La pretesa passa all ente pubblico se quest ultimo ha assunto il mantenimento del figlio. Art. 290 titolo marginale e cpv. 1 e 2 1 Se il padre o la madre non adempie l obbligo di mantenimento, l autorità di protezione dei minori o un altro servizio specializzato designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e gratuitamente il figlio o l altro genitore che ne faccia richiesta a ottenere l esecuzione della pretesa di mantenimento. 2 Il Consiglio federale definisce le prestazioni dell aiuto all incasso in un ordinanza. Art. 295 cpv. 1 n. 2 1 La madre può, entro un anno dalla nascita del figlio, convenirne il padre o i suoi eredi chiedendo la rifusione: 2. delle spese di mantenimento per almeno quattro settimane prima della nascita; Art. 329 cpv. 1 bis (nuovo) 1bis Essa è esclusa se una persona è caduta nel bisogno in seguito a una separazione o un divorzio poiché ha ridotto la sua attività lucrativa per accudire i propri figli. 3

II Le leggi qui appresso sono modificate come segue: 1. Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 3 Art. 296a Contributi di mantenimento (nuovo) La convenzione o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare: a. quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore e di ciascun figlio sono stato presi in considerazione per il calcolo; b. quale importo è assegnato a ciascun figlio; c. quale importo manca per coprire il debito mantenimento di ciascun figlio, qualora non sia stato possibile assegnare loro l importo intero; d. se e in quale misura il contributo deve essere adattato alle variazioni del costo della vita. 2. Legge federale del 24 giugno 1977 4 sull assistenza Art. 7 Minorenni 1 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori o del genitore che ha l esercizio esclusivo dell autorità parentale. 2 Se i genitori esercitano congiuntamente l autorità parentale senza avere un domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale vive. 3 Se non vive con i suoi genitori o con uno di loro, il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale presso: a. la sede dell autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela; o b. il luogo di cui all articolo 4, se esercita un attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento; o c. l ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2; o d. il suo luogo di dimora, negli altri casi. 3 RS 272 4 RS 851.1 4

III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. 5

6

7