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cüéä Çv t w exzz É VtÄtuÜ t REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI MINORATI DELLA VISTA E DELL UDITO Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n 53 del 01/06/2010 e modificato con delibere di Consiglio Provinciale n 19 del 04/04/2011, n 74 del 20/09/2011 e n 14 del 17/04/2015

cüéä Çv t w exzz É VtÄtuÜ t REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI MINORATI DELLA VISTA E DELL UDITO Art. 1 1 Finalità La Provincia di Reggio Calabria, nell assolvere alle funzioni di assistenza in favore delle persone non vedenti e non udenti, di cui all art. 1 della Legge Regionale 8 gennaio 2002 n 1, intende perseguire i seguenti obiettivi: - Promuovere e sostenere forme di intervento socio-assistenziale al fine di consentire alle persone non udenti e non vedenti, sin dall insorgere della minorazione, il superamento delle limitazioni all autonomia individuale ed al pieno dispiegarsi della personalità, derivanti da situazioni di emarginazione socio-culturale; - Favorire la permanenza delle persone non vedenti e non udenti nel proprio ambito familiare, sociale e territoriale e sostenere l inserimento e l integrazione nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, in conformità al principio di de istituzionalizzazione che costituisce uno degli obiettivi primari dell attività socio-assistenziale. Art. 2 2 Aventi diritto Agli interventi di cui al successivo art.3, hanno diritto le persone, residenti nel territorio di competenza della Provincia di Reggio Calabria, con disabilità sensoriale dell udito e della vista. Le persone di cui al precedente comma sono così individuate: a) coloro che-così come identificati dalla Legge n 382 del 27 maggio 1970 e s.m.i. e dalla Legge n 138 del 3 aprile 2001 sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione ; b) il minorato sensoriale dell udito così come definito dal comma 2 dell art. 1 della Legge n 381 del 26 maggio 1970, così come modificata dalla Legge n 95 del 20 febbraio 2006 affetto da sordità congenita o acquisita durante l età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio ; c) le persone sordocieche così come definite dal comma 1 dell art.2 della Legge n 107 del 24.06.2010 cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni sulla base della legislazione vigente in materia di sordità civile e di cecità civile. 1 Articolo modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n 14 del 17/04/2015 2 Articolo modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n 14 del 17/04/2015

Art. 3 3 Tipologia di interventi La Provincia di Reggio Calabria intende raggiungere le finalità di cui all art. 1 attraverso le seguenti forme di intervento: a) Concessione di sussidi economici a sostegno della persona con minorazione sensoriale e del nucleo familiare in cui è inserito, correlati a cure, terapie o all uso di strumentazioni necessarie per garantire la possibilità di apprendimento anche con il supporto di assistenza specializzata; b) Assunzione di oneri relativi all ammissione delle persone di cui all art. 2 del presente Regolamento, in istituti o strutture specializzate nella riabilitazione e nel recupero dei minorati sensoriali della vista e dell udito, sia in regime di convitto che di semiconvitto, ubicati nella Provincia di Reggio Calabria, ovvero fuori provincia o fuori regione, nel rispetto del diritto di libera scelta dell assistito. c) Assunzione di oneri relativi alla frequenza di istituti o strutture specializzate nella formazione professionale delle persone di cui all art. 2 del presente Regolamento. Le forme di intervento di cui alle lettere a) e b) sono alternative e non cumulabili se relative allo stesso periodo di tempo. Gli interventi di cui al primo comma del presente articolo, sono compatibili, in quanto aggiuntivi e non sostitutivi, con gli interventi assistenziali previsti nell ambito dell Accordo di Programma Quadro Provinciale per l inclusione scolastica degli allievi con disabilità, sottoscritto in data 4 febbraio 2009. Gli interventi di cui alla lettera c) vengono attuati fatta salva la disponibilità di bilancio. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione delle forme di assistenza di cui al primo comma. Art. 4 Requisiti di ammissibilità I requisiti necessari ed indispensabili per aver diritto alle prestazioni indicate nel presente Regolamento sono: 1) Il possesso di una delle condizioni di disabilità di cui al precedente art.2; 2) La residenza in uno dei comuni della Provincia di Reggio Calabria. Art. 5 4 Modalità per la richiesta delle prestazioni L accesso alle prestazioni previste dal presente Regolamento avviene su istanza dell interessato, se maggiorenne o, se minorenne, dall esercente la potestà genitoriale o dal tutore legale. L istanza redatta secondo l apposito modello predisposto dall Amministrazione Provinciale (Allegato A) dovrà contenere, tra l altro, la forma di assistenza prescelta nonché la dichiarazione di non usufruire dello stesso intervento assistenziale erogato da altra Provincia e/o Ente Pubblico. All istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti, in originale o in copia conforme all originale: 1. Certificazione di invalidità rilasciata dall Autorità competente attestante lo stato di cecità o ipovisione grave o sordità o sordocecità di cui al secondo comma dell art. 2 del presente 3 Articolo modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n 14 del 17/04/2015 4 Articolo modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n 14 del 17/04/2015

Regolamento (verbale di visita medica collegiale per l accertamento delle minorazioni uditive o visive o sordocecità); OPPURE verbale di visita medica collegiale attestante l accertamento delle minorazioni uditive o visive o sordo cecità ovvero, se in attesa di rilascio, certificato medico dell ASP competente OPPURE sentenza di accertamento giudiziale; 2. Certificazione cumulativa, rilasciata in data non anteriore a sei mesi, relativa alla nascita, allo stato di famiglia ed alla residenza del soggetto a favore del quale viene richiesto l intervento assistenziale; 3. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità dell assistito (se minorenne copia del documento di riconoscimento in corso di validità dell esercente la potestà genitoriale); 4. Copia del permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno in corso di validità dell assistito, qualora si tratti di persona straniera; 5. Copia del provvedimento di nomina del tutore; 6. Codice fiscale del soggetto quietanzante, qualora si tratti di interventi rientranti nella tipologia di cui alla lettera b) dell art. 3; nonché codice fiscale dell assistito o dell esercente la potestà genitoriale; 7. Attestazione ISEE del nucleo familiare relativa all anno precedente a quello della richiesta, rilasciata da un Centro di Assistenza Fiscale autorizzato (CAF-INPS-Comune di residenza); 8. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR n 445/2000, delle provvidenze economiche (pensioni, indennità, assegni, ) percepite dalla persona con minorazione sensoriale a titolo assistenziale; 9. Preventivo di spesa datato e sottoscritto dal soggetto erogatore del servizio, relativo all intervento assistenziale richiesto. In luogo del preventivo di spesa per interventi in istituto è ammissibile eventuale certificato, datato e sottoscritto dal soggetto erogatore del servizio, relativo al costo complessivo dell anno precedente. Qualora gli interventi consistano nel ricovero presso istituti specializzati, convitti o semiconvitti, l importo delle rette e le finalità del ricovero dovranno risultare da certificazione rilasciata dai medesimi enti. Art. 6 5 Termine per la richiesta di concessione di sussidi economici a sostegno della persona con minorazione sensoriale e del nucleo familiare in cui è inserito, di cui all art. 3 lettera a) del Regolamento. L istanza e la necessaria documentazione per richiedere le prestazioni indicate, devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre dell anno precedente a quello per cui si richiede l assistenza. Le istanze dovranno essere redatte sull apposita modulistica predisposta dal settore competente, scaricabili dal sito web dell Ente, ed indirizzate alla Provincia di Reggio Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Calabria, a seguito della pubblicazione di Avviso Pubblico sul sito istituzionale della Provincia. In caso di mancata o errata presentazione della documentazione prevista dal precedente art. 5, il Settore incaricato dell istruttoria valuterà l opportunità di chiedere all interessato i chiarimenti e/o l integrazione necessaria. Parimenti, potranno essere richiesti chiarimenti e/o approfondimenti alle associazioni riconosciute che a titolo specifico supportano le persone con minorazioni sensoriali della vista e dell udito nonché ai Servizi Sociali del Comune di residenza degli interessati. 5 Articolo modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n 14 del 17/04/2015

Le Associazioni che supportano le persone con minorazione della vista e dell udito possono coadiuvare i soggetti interessati in fase di predisposizione delle domande e della documentazione richiesta, fermo restando che le dichiarazioni rese e le documentazioni richieste dovranno provenire direttamente dagli interessati. Successivamente ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Settore competente, espletata l istruttoria delle istanze presentate nei termini indicati, provvederà a redigere una proposta di piano di riparto che sarà sottoposta all approvazione da parte della Giunta Provinciale. Gli importi finanziabili per ciascun beneficiario, risulteranno dall applicazione dei parametri indicati nel successivo art. 9 Modalità di erogazione delle prestazioni. Art. 7 6 Termine per la richiesta di assunzione di oneri relativi all ammissione delle persone con minorazione sensoriale, di cui all art. 3 lettera b) del Regolamento, in istituti o strutture specializzate nella riabilitazione e nel recupero dei minorati sensoriali della vista e dell udito. L istanza e la necessaria documentazione per richiedere le prestazioni devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre dell anno scolastico per il quale si richiede il contributo assistenziale. Le istanze dovranno essere redatte sull apposita modulistica predisposta dal settore competente, scaricabili dal sito web dell Ente, ed indirizzate alla Provincia di Reggio Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Calabria, a seguito della pubblicazione di Avviso Pubblico sul sito istituzionale della Provincia. In caso di mancata o errata presentazione della documentazione prevista dal precedente art. 5, il Settore incaricato dell istruttoria valuterà l opportunità di chiedere all interessato i chiarimenti e/o l integrazione necessaria. Parimenti, potranno essere richiesti chiarimenti e/o approfondimenti alle associazioni riconosciute che a titolo specifico supportano le persone con minorazioni sensoriali della vista e dell udito nonché ai Servizi Sociali del Comune di residenza degli interessati. Le Associazioni che supportano le persone con minorazione della vista e dell udito possono coadiuvare i soggetti interessati in fase di predisposizione delle domande e della documentazione richiesta, fermo restando che le dichiarazioni rese e le documentazioni richieste dovranno provenire direttamente dagli interessati. Successivamente ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Settore competente, espletata l istruttoria delle istanze presentate nei termini indicati, provvederà a redigere una proposta di piano di riparto per anno scolastico, relativo alla frequenza degli istituti o strutture specializzate nella riabilitazione e nel recupero dei minorati sensoriali della vista e dell udito, che sarà sottoposta all approvazione da parte della Giunta Provinciale. Gli importi finanziabili per ciascun beneficiario, risulteranno dall applicazione dei parametri indicati nel successivo art.9 Modalità di erogazione delle prestazioni. Art. 8 7 Termine per la richiesta di ammissione alle prestazioni assistenziali finalizzate all istruzione e alla formazione professionale, di cui all art 3 lett. c) del Regolamento. L istanza e la necessaria documentazione devono essere presentate almeno tre mesi prima dell inizio del corso di istruzione o formazione professionale. 6 Articolo inserito con Delibera di Consiglio Provinciale n 14 del 17/04/2015 7 Articolo inserito con Delibera di Consiglio Provinciale n 14 del 17/04/2015

Le istanze dovranno essere redatte sull apposita modulistica predisposta dal settore competente, scaricabili dal sito web dell Ente, ed indirizzate alla Provincia di Reggio Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Calabria, a seguito della pubblicazione di Avviso Pubblico sul sito istituzionale della Provincia. In caso di mancata o errata presentazione della documentazione prevista dal precedente art. 5, il Settore incaricato dell istruttoria valuterà l opportunità di chiedere all interessato i chiarimenti e/o l integrazione necessaria. Parimenti, potranno essere richiesti chiarimenti e/o approfondimenti alle associazioni riconosciute che a titolo specifico supportano le persone con minorazioni sensoriali della vista e dell udito nonché ai Servizi Sociali del Comune di residenza degli interessati. Le Associazioni che supportano le persone con minorazione della vista e dell udito possono coadiuvare i soggetti interessati in fase di predisposizione delle domande e della documentazione richiesta, fermo restando che le dichiarazioni rese e le documentazioni richieste dovranno provenire direttamente dagli interessati. Il Settore competente, espletata l istruttoria delle istanze presentate, provvederà a redigere l atto deliberativo di autorizzazione, che sarà sottoposta all approvazione da parte della Giunta Provinciale. Gli importi finanziabili per ciascun beneficiario, risulteranno dall applicazione dei parametri indicati nel successivo art. 9 Modalità di erogazione delle prestazioni. Art. 9 8 Modalità di erogazione delle prestazioni I criteri di valutazione in base ai quali assegnare gli importi saranno definiti tenendo conto delle condizioni economiche del richiedente, risultanti dall indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Di seguito si riportano i parametri previsti: FASCE DI REDDITO ISEE PERCENTUALE IMPORTO Da 0 a 5.000,00 100% Da 5.000,01 a 10.500,00 70% Da 10.500,01 a 20.500,00 50% Da 20.500,01 a 30.500,00 40% Da 30.500,01 oltre 20% In ogni caso, vengono fissati i seguenti importi massimi erogabili nei limiti dello stanziamento di bilancio annuale: - 5.000,00 nel caso di interventi rientranti nella tipologia di cui alla lettera a) e lettera b) dell art.3. - 10.000,00 nel caso di interventi rientranti nella tipologia di cui alla lettera c) dell art. 3. Per la tipologia di intervento di cui alla lettera a) dell art. 3 del presente Regolamento, la liquidazione del sussidio è subordinata alla presentazione di ordinaria documentazione giustificativa delle spese sostenute attestante che le prestazioni per le quali il sussidio è stato concesso, sono state effettuate, con indicazione della sede, dell orario e dei giorni di svolgimento dell attività, nonché l importo complessivo corrisposto per le prestazioni medesime. 8 Articolo modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n 14 del 17/04/2015

Per la tipologia di intervento di cui alla lettera b) e c) dell art. 3 la liquidazione degli importi sarà effettuata, a trimestri posticipati, previa presentazione, da parte degli Istituti, di regolare contabilità, nelle quali dovrà essere indicato il periodo cui si riferiscono, il nome, il cognome ed i dati anagrafici dell assistito, gli estremi della deliberazione con la quale è stato autorizzato il ricovero o il semiconvitto, le giornate di effettiva presenza, l importo da corrispondere. L importo verrà erogato direttamente all istituto che ospita l assistito, con comunicazione di avvenuto pagamento al soggetto. Il richiedente provvederà a versare le rimanenti quote di partecipazione a proprio carico direttamente all Istituto presso il quale è ospite il soggetto per il quale si richiede l intervento. L Ente Provincia non risponde in alcun caso per il mancato versamento delle quote residue. Art. 10 9 Rendicontazione In fase di rendicontazione, in allegato ai giustificativi delle spese sostenute, dovrà essere presentata anche Autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47, 75 e 76 del DPR n 445/2000, corredata da documento di identità del dichiarante, in ordine alla inesistenza di altro finanziamento della medesima spesa rendicontata ovvero parziale finanziamento con indicazione dell importo. Art. 11 Revoca sussidi Qualora durante il periodo di erogazione del sussidio le condizioni che ne hanno determinato la concessione dovessero cessare o subire notevoli modifiche, l Amministrazione Provinciale potrà revocare o modificare il provvedimento di concessione. A tal fine si riserva di effettuare i controlli e le verifiche che riterrà opportune, nonché di richiedere ulteriore documentazione. Qualora dai controlli e dalle verifiche emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese in atti, o l alterazione di tutto o parte dei documenti prodotti, il dichiarante decade dal diritto al sussidio e dovrà procedere alla restituzione degli importi, se già percepiti, fermo restando l applicazione delle più gravi sanzioni penali di competenza dell autorità giudiziaria. Art. 12 Tutela della privacy Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente intervento avverrà nel rispetto di quanto disposto nel D. Lgs. n 196/2003. 9 Articolo inserito con Delibera di Consiglio Provinciale n 14 del 17/04/2015

Art. 13 10 Disposizioni transitorie e finali Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge che riguardano la specifica materia. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione ed alla intervenuta pubblicazione a termini di legge. Per garantire l accessibilità ai benefici previsti dal presente Regolamento, già in sede di prima applicazione per l anno 2014 si riapriranno i termini di cui all Avviso Pubblico per trenta giorni consecutivi. Il settore competente procederà con la presentazione, alla Giunta Provinciale, di un piano di riparto, corredato dagli estremi dei richiedenti e degli importi, predisposti sulla base dei criteri previsti dal presente regolamento e distinto per interventi a domicilio ed interventi presso istituti specialistici, in regime di convitto e semiconvitto. 10 Articolo modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n 14 del 17/04/2015