Direzione Centrale Entrate. Roma, 03-02-2016. Messaggio n. 459



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Direzione Centrale Entrate Roma, 03-02-2016 Messaggio n. 459 Allegati n.3 OGGETTO: Esonero contributivo ex art.1, comma 118 e ss., L.190/2014. Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla spettanza del beneficio in ipotesi di assunzione effettuata dai Gruppi Parlamentari (n. 30/2015), di riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accesso ispettivo (n. 2/2016) e di assunzione di lavoratore percettore del trattamento pensionistico (n. 4/2016). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l Attività Ispettiva - ha recentemente fornito precisazioni in materia di accesso all esonero contributivo triennale previsto dall art.1, comma 118 e seguenti, della Legge n.190/2014. Con il presente messaggio si provvede ad illustrare il contenuto degli interpelli in oggetto (cfr. allegati), a beneficio delle strutture territoriali. 1. Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato Gruppi parlamentari. Su richiesta del Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero ha chiarito che il beneficio contributivo introdotto dalla legge n.190/2014 può essere riconosciuto anche a favore dei gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell anno 2015 (all. n. 1). Al riguardo, il Dicastero rileva che l art. 1, comma 118, della legge 190/2014, nel fare esplicito riferimento ai datori di lavoro privati, non sembra restringere la platea dei beneficiari ai soli datori di lavoro imprenditori ; tale interpretazione letterale ed estensiva della disposizione

normativa è stata confermata anche dall INPS che, nella circolare n.17/2015, ha ritenuto il beneficio applicabile a tutti i datori di lavoro, anche non imprenditori. 2. Riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accertamento ispettivo e fruizione degli sgravi contributivi di cui alla L. n. 190/2014. Nell ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, e quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha escluso la possibilità di usufruire, in relazione a tali lavoratori, dello sgravio contributivo ex art. 1, comma 118 e ss., della L.190/2014 (all. n. 2). La decisione del Ministero si fonda su tre ordini di ragioni: innanzitutto, in applicazione dell art. 1, comma 1175, della L.296/2006 che subordina la fruizione dei benefici contributivi e normativi, tra l altro, al rispetto degli altri obblighi di legge, è escluso che si possa accedere all incentivo nell ipotesi in cui non siano stati rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale. In secondo luogo, poiché la disposizione di legge, nell intento di creare stabile occupazione, vuole sollecitare ed incentivare l assunzione spontanea di personale, sarebbe contrario allo spirito della legge premiare una situazione che non ha tali caratteristiche essendo inoltre instaurata in violazione della legge. Infine, il Ministero richiama l art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015, con il quale, nell ipotesi di stabilizzazione di collaboratori o titolari di partita IVA, si prevede l estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione. In tal caso il legislatore ha escluso la possibilità di avvantaggiarsi della estinzione degli illeciti qualora sia già iniziato un accertamento ispettivo; a maggior ragione, deve escludersi la possibilità di usufruire di un esonero contributivo dopo la definizione dell accertamento che ha riqualificato il rapporto di lavoro. 3. Esonero contributivo ex art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 lavoratore percettore di trattamento pensionistico. Con la risposta al terzo interpello (all. n. 3), il Ministero comprende, tra i possibili destinatari dell assunzione agevolata ex L.190/2014, anche i percettori di un trattamento pensionistico, in quanto il disposto dell art.1, comma 118, della citata legge non limita in alcun modo la platea dei lavoratori che possono essere assunti con lo sgravio in questione. In assenza di una preclusione espressa, previo il rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla legge, si deve, pertanto, ritenere possibile il riconoscimento del sopra citato beneficio anche nell ipotesi di assunzione di titolari di trattamento pensionistico. Il Direttore Generale Cioffi

INTERPELLO N. 4/2016 Roma, 20 gennaio 2016 Direzione generale per l Attività Ispettiva Prot. 37/0001048 Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 esonero contributivo ex art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 lavoratore percettore di trattamento pensionistico. Il Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, concernente l esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell anno 2015. In particolare, l istante chiede se il suddetto beneficio possa essere riconosciuto anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratore percettore di trattamento pensionistico, con riferimento al quale non viene concessa alcuna ulteriore agevolazione contributiva. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. e dell Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, si evidenzia che l art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), all evidente scopo di incentivare la stabilità dell occupazione, ha introdotto l esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi, in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno. Ai sensi della disposizione in argomento, l esonero può essere concesso solo nella misura in cui nei sei mesi precedenti all assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato. Il Legislatore ha escluso, inoltre, l applicazione del beneficio con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio stesso sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché laddove nell arco dei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della Legge in esame, il lavoratore assunto abbia avuto 1

rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro richiedente l incentivo, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso datore di lavoro. Ciò premesso, al fine di fornire la soluzione al quesito avanzato, va evidenziato che la lettera dell art. 1 comma 118 non circoscrive la platea dei lavoratori per i quali è possibile godere dell esonero contributivo a coloro che non percepiscono un trattamento pensionistico. Si ritiene pertanto che, in assenza di una preclusione espressa da parte del Legislatore, l ipotesi di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già percettori di trattamento pensionistico possa rientrare nel campo di applicazione della disposizione di cui all art. 1, comma 118, L. n. 190/2014. IL DIRETTORE GENERALE (f.to Danilo Papa) IF sc/adb 2

INTERPELLO N. 2/2016 Roma, 20 gennaio 2016 Direzione generale per l Attività Ispettiva Prot. 37/0001042 Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accertamento ispettivo e fruizione degli sgravi contributivi di cui alla L. n. 190/2014. Il Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione della disposizione di cui all art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 concernente l esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell anno 2015. In particolare l istante chiede se, nell ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo con o senza partita I.V.A. o parasubordinato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a seguito di accertamento ispettivo, sia possibile fruire dello sgravio contributivo di cui sopra in presenza dei requisiti previsti dalla legge. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per gli Ammortizzatori sociali e I.O., e dell Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, occorre muovere dalla dettato dell art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Dal testo della disposizione in argomento, si evince come il Legislatore abbia inteso perseguire lo scopo di incentivare la stabilità dell occupazione, attraverso l introduzione dell esonero dal versamento dei contributi previdenziali in favore di datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato nel periodo intercorrente dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno, per un periodo massimo di trentasei mesi. L esonero può essere concesso solo in presenza di determinati requisiti, tra i quali la circostanza che nei sei mesi precedenti l assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato, qualificandosi dunque l esonero come forma di incentivo all occupazione (cfr. INPS circ. n.17 e n. 178 del 2015). 1

Ciò premesso occorre chiarire che, nelle ipotesi di riqualificazione a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto è evidentemente trasformato, sin dal suo inizio (ovvero a far data dal momento in cui si verificano i requisiti della etero-direzione), in un rapporto di lavoro subordinato. È pertanto questo il momento in cui va collocata temporalmente la stabilizzazione del personale. Sennonché in tal caso occorre richiamare l art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 che richiede, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, non solo il possesso del DURC e l osservanza degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali ( ) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche il rispetto degli altri obblighi di legge. Ciò significa che lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato non possa essere riconosciuto, pur in presenza delle condizioni contemplate dall art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 laddove non vengano rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale. Sotto altro profilo va peraltro evidenziato che la disposizione in questione vuole evidentemente sollecitare l assunzione spontanea di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma, il che certamente non avviene nel caso in esame. Tant è che la concessione dell esonero assumerebbe una natura premiale nei confronti di chi nulla ha fatto per contribuire ad una maggiore e stabile occupazione ma, viceversa, ha violato diverse diposizioni di legge. Da ultimo non può dimenticarsi che, con specifico riferimento alla stabilizzazione di lavoratori autonomi, il Legislatore è intervenuto con l art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015, prevedendo uno specifico incentivo costituito dalla estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione. In tal caso il Legislatore ha escluso la possibilità di avvantaggiarsi della estinzione degli illeciti qualora sia già iniziato un accertamento ispettivo il che, a maggior ragione, comporta l impossibilità di avvantaggiarsi di un esonero contributivo addirittura dopo la definizione dello stesso accertamento. Alla luce delle osservazioni sopra svolte, si ritiene pertanto che non sia possibile fruire dello sgravio di cui all art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo. IF ADB/SC IL DIRETTORE GENERALE (f.to Danilo Papa) 2

INTERPELLO N. 30/2015 Roma, 16 dicembre 2015 Direzione generale per l Attività Ispettiva Prot. 37/0022256 Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 esonero contributivo ex art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 gruppi parlamentari. Il Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, concernente l esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato. In particolare, l istante chiede se il suddetto esonero possa essere riconosciuto in favore dei gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, nel caso in cui l assunzione del lavoratore a tempo indeterminato sia effettuata nel corso dell anno 2015. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e I.O., della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali nonché dell Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, si ricorda che ai sensi dell art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. In virtù della disposizione in argomento, l esonero può essere concesso solo nella misura in cui nei sei mesi precedenti all assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di 1

lavoro con contratto a tempo indeterminato. Il Legislatore ha escluso, inoltre, l applicazione del beneficio con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio stesso sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché laddove nell arco dei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della Legge in esame, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro richiedente l incentivo, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso datore di lavoro. Ciò premesso, al fine di fornire la soluzione al quesito avanzato, occorre rilevare che l art. 1, comma 118, della legge 190/2014 nel fare esplicito riferimento ai datori di lavoro privati, non sembra restringere la platea dei beneficiari ai soli datori di lavoro imprenditori. In coerenza con la formulazione letterale della norma, la circolare INPS n. 17/2015, ha infatti ritenuto che l esonero contributivo vada riconosciuto anche a tutti i datori di lavoro che non svolgano attività imprenditoriale ai sensi dell art. 2082 c.c. quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali ecc. In linea con le osservazioni sopra svolte, ferme restando le altre condizioni di legge, non sembrano sussistere ostacoli al riconoscimento dell esonero in questione anche in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato da parte dei Gruppi parlamentari. IL DIRETTORE GENERALE (f.to Danilo Papa) IF SC/ADB 2