COMUNE DI POGGIO PICENZE PROVINCIA DI L AQUILA. Ufficio Tributi. Avviso alla cittadinanza Imposta Unica Comunale - I.U.C.



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COMUNE DI POGGIO PICENZE PROVINCIA DI L AQUILA Ufficio Tributi Avviso alla cittadinanza Imposta Unica Comunale - I.U.C. Il Comune di Poggio Picenze con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 10.09.2014 ha approvato il regolamento dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.), istituita dalla Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) con decorrenza 01.01.2014. La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, per servizi indivisibili comunali (es: illuminazione pubblica, manutenzione strade, ecc.); - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. IMU (imposta municipale propria) Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 10.09.2014 ha fissato le seguenti aliquote per l imposta municipale propria: - aliquota altri immobili comprese aree edificabili: 7,60 per mille; - aliquota prevista per l abitazione principale rientrante nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 4,00 per mille. Per tali categorie è prevista la detrazione di euro 200,00 spettante sull'imposta relativa all'abitazione principale. - Aliquota per immobili compresi nel gruppo catastale D immobili produttivi con esclusione della categoria D10 immobili produttivi e strumenti agricoli esenti dal 1 Gennaio 2014: 7,60 per mille Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale e quindi esenti da IMU le seguenti unità immobiliari: :

1. l unità immobiliare concessa in uso gratuito agli ascendenti ed ai discendenti fino al primo grado che la utilizzano come abitazione principale ; l agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00; in caso di più unita immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 2. l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui sopra dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentare all Ufficio Tributi del Comune. Le regole per il calcolo dell IMU sono quelle applicate per l'anno 2013 mentre il pagamento dovrà avvenire mediante versamento diretto da parte del contribuente,utilizzando il modello F24, entro le seguenti date: - 16 Giugno 2014: acconto - 16 Dicembre 2014 : saldo - unica soluzione: 16 Giugno 2014 Di seguito la sintesi dei codici tributo da utilizzare. IMU TABELLA CODICI F24 Codice Catastale : G766 Descrizione Codice IMU - imposta municipale propria su abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 3912 IMU - imposta municipale propria per i terreni 3914 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d stato 3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d incremento Comune 3930 TASI (tributo servizi indivisibili) Il versamento della TASI è in autoliquidazione, quindi al contribuente non verrà inviato nessun modello da parte degli Uffici Comunali ma sarà lo stesso utente che dovrà provvedere al calcolo ed alla compilazione del modello F24. La T.A.S.I. viene calcolata applicando, le aliquote deliberate, alla rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, moltiplicata per gli stessi moltiplicatori previsti per l'i.m.u.. La T.A.S.I. viene pagata: interamente dal proprietario o dall'usufruttuario. L occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del 30 per cento dell ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare. Il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare le aliquote TASI (Deliberazione n. 20 del 10.09.2014) nelle seguente misure: Aliquota TASI di base Aliquota TASI abitazione principale di categoria A2, A3, Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come

A4, A5, A6 ed A7 e relative pertinenze Aliquota TASI abitazione principale di categoria A1, A8 ed A9 e relative pertinenze IMMOBILI IN COMODATO Aliquota TASI immobili concessi in comodato d uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado ed utilizzati dagli stessi come abitazione principale ANZIANI E DISABILI Aliquota TASI l unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL ESTERO immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 0,00% unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l effettività dell esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Gli immobili in oggetto devono, tuttavia, versare l IMU con l aliquota stabilita per l abitazione principale L aliquota si applica anche alle pertinenze degli immobili dati in comodato L aliquota agevolata può essere applicata solamente ad una unità immobiliare purché la stessa non risulti locata.. CASA CONIUGALE ASSEGNATA In caso di separazione legale, scioglimento,

AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE Aliquota TASI per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio FORZE DI POLIZIA Aliquota TASI sull unico immobile, corredato delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica COOPERATIVE A PROPRIETA INDIVISA immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze IMMOBILI MERCE immobiliari realizzate e destinate dall impresa costruttrice alla vendita AREE EDIFICABILI Aliquota TASI per le aree edificabili annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell imposta è il coniuge assegnatario, in quanto la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell imposta, a titolo di diritto di abitazione

E prevista l esenzione totale per gli immobili inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Il versamento andrà effettuato entro le seguenti date: - 16 Ottobre 2014: acconto - 16 Dicembre 2014: saldo con possibilità di versamento di una rata unica entro il 16 Ottobre 2014. Di seguito la sintesi dei codici tributo da utilizzare. TASI- TABELLA CODICI F24 Descrizione Codice TASI -tributo servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze 3958 TASI Altri Fabbricati comprese aree edificabili 3961 TARI (tributo servizio rifiuti) La TARI a partire dal 1 gennaio 2014, sostituisce la TARSU. Ai contribuenti saranno recapitati gli avvisi di pagamento del tributo. Di seguito si riepilogano le informazioni generali per gli adempimenti della TARI 2014. Scadenze di pagamento per l anno 2014 - in due rate semestrali: Prima rata 31 Ottobre 2014 Seconda rata: 16 Dicembre 2014 -con possibilità di versamento di una rata unica entro il 31 Ottobre 2014. Modalità di versamento L unica modalità di pagamento consentita per la TARI è tramite il modello F24 pagabile presso gli sportelli di qualunque agente della riscossione o banca convenzionata e presso qualsiasi ufficio postale (o tramite i canali internet abilitati al pagamento online del modello F24), utilizzando il modello precompilato allegato all avviso di pagamento che verrà inviato a tutti i contribuenti iscritti nella banca dati comunale della Tari. INFORMAZIONI Sono presenti sul sito del Comune di Poggio Picenze www.comunepoggiopicenze.it le deliberazioni che approvano le tariffe IMU TASI e TARI nonché il Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale (IUC) Per qualsiasi informazione, si può contattare l Ufficio Tributi ai seguenti recapiti: Tel: 0862/80142 Fax: 0862/80440. Orario di apertura al pubblico: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00-12.00. Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Marina Accili