DAU e pratiche doganali Anno 2007
Il Documento Amministrativo Unificato La bolletta doganale DAU (Documento Amministrativo Unificato) è stata applicata all interno dei Paesi dell Unione Europea e prevede due tipologie: modello tradizionale (8 fogli numerati in forma distinta); modello elettronico (4+4 foglio numerati in modo bivalente). Il DAU è costituito da numerose caselle, alcune delle quali devono essere obbligatoriamente compilate. La loro individuazione dipende, naturalmente, dal regime doganale al quale vengono vincolate le merci. Le modalità di compilazione sono contenute nell allegato 37 alle disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario.
Il Documento Amministrativo Unificato La bolletta doganale DAU è emessa al fine di poter effettuare le operazioni doganali relative alle merci trasportate. Il Codice Doganale Comunitario stabilisce l obbligo dell attribuzione delle destinazioni doganali alle merci comunitarie presentate in Dogana. La destinazione doganale ordinaria delle merci è connessa a due importanti adempimenti: la scelta del regime doganale; la presentazione della dichiarazione doganale.
Il Documento Amministrativo Unificato Il DAU o bolla doganale deve, di regola, essere redatto per iscritto, utilizzando l'apposito formulario composto da 8 esemplari: l'esemplare 1 è per l'ufficio doganale di esportazione; l'esemplare 2 per uso statistico; l'esemplare 3 per lo speditore, da esibire all'ufficio doganale di uscita per i necessari visti e che dovrà essere conservato quale prova dell'avvenuta esportazione; l'esemplare 4 per l'ufficio di destinazione; l'esemplare 5 per il rinvio - transito comunitario; l'esemplare 6 per il paese di destinazione; l'esemplare 7 per la statistica del paese di destinazione; l'esemplare 8 per il destinatario.
Il Documento Amministrativo Unificato In Italia sono presenti anche gli esemplari aggiuntivi nº 3/a e 3/b, rispettivamente nel caso di beni ammessi alla restituzione all'esportazione (es. rimborso dazi) e di prodotti che beneficiano del rimborso o dell'abbuono delle accise. Ciascuna dichiarazione doganale può riguardare soltanto merci caricate su un unico mezzo di trasporto. Per le esportazioni riguardanti più articoli, con diversa voce doganale, va presentata per ciascun articolo una dichiarazione separata. Tuttavia, per merci della stessa specie, pur con diversa voce doganale, è possibile presentare un unica dichiarazione utilizzando modelli complementari.
Il Documento Amministrativo Unificato
Le procedure doganali: modalità e documentazione Le procedure doganali si suddividono a seconda di: - tempo di movimentazione Ordinarie (coincidenti con la movimentazione) A posteriori (successive alla movimentazione) - tipo di procedura Normale Semplificata (o domiciliata) Automatizzata (CAD Centri Autorizzati Doganali)
Le procedure a posteriori In merito al tempo di movimentazione delle merci, le procedure doganali a posteriori costituiscono una mera eccezione la cui applicazione va documentata e comprovata con elementi oggettivamente certi in modo da far apparire le cause non imputabili a soggetti coinvolti nelle operazioni medesime. Un esempio di procedura doganale a posteriori è quella relativa a beni pervenuti da Paesi terzi mediante corrispondenza o pacchetti postali (es. libri, riviste, piccola ricambistica ), senza che siano state fatte le operazioni doganali all atto dell introduzione dei plichi nell UE. Per la pratica attuazione della procedura, è indispensabile che l importatore si presenti con il plico alla Dogana competente.
La procedura normale Circa il tipo di procedura, si fa presente che la procedura normale consiste nell assegnare alle merci uno dei regimi doganali, ai fini dell applicazione dei dazi, dei diritti doganali e delle obbligazioni che ne scaturiscono. Essa consiste nell espletamento delle seguenti operazioni in caso di importazione delle merci nell UE. 1) Presentazione in Dogana delle merci: le merci in arrivo dall estero e introdotte nel territorio doganale UE devono essere presentate a cura del trasportatore, all ufficio doganale indicato nel documento accompagnatorio (in cui figurano i dati necessari per identificare le merci), o in altro luogo autorizzato dall autorità doganale. Le merci presentate alla Dogana possono essere introdotte in magazzini di temporanea custodia, in attesa che venga loro assegnata una destinazione.
La procedura normale 2) Presentazione in Dogana della dichiarazione doganale: le merci estere devono ricevere una destinazione doganale entro i seguenti termini dalla data di presentazione della dichiarazione sommaria: 45 giorni per le merci inoltrate via mare; 20 giorni per le merci inoltrate per via diversa da quella marittima. 3) Accettazione e registrazione della dichiarazione: la Dogana accetta la dichiarazione e la registra sul registro corrispondente al regime doganale richiesto, con l indicazione del numero e della data (detti di allibramento ). 4) Pagamento dei diritti: l operatore deve pagare alla Dogana i diritti doganali calcolati secondo i dati di qualità, quantità, valore e origine delle merci da lui stesso dichiarati. In alternativa, se l operatore è ammesso al pagamento periodico e/o differito, la Dogana annota i diritti nel conto del debito intestatogli.
La procedura normale 5) Controllo della dichiarazione e dei documenti a essa allegati: la dichiarazione e i documenti allegati sono verificati a cura della Dogana, che può anche richiedere al dichiarante di presentarle altri documenti per controllare l esattezza delle indicazioni che figurano nella dichiarazione doganale. 6) Verifica fisica della merce (eventuale): la Dogana può procedere alla verifica fisica, totale o parziale, delle merci e, ove occorra, anche al prelevamento di campioni. La scelta delle partite da sottoporre a verifica è fatta applicando criteri e metodi relativi alle analisi dei rischi. 7) Svincolo della merce: completando l iter procedurale, la merce è messa a disposizione dell operatore. All uscita dagli spazi doganali, essa è sottoposta anche a riscontro da parte della Guardia di Finanza, la quale verifica che le merci presentate per l uscita siano quelle descritte nella bolletta doganale.
La procedura semplificata La procedura semplificata (o domiciliata) è quella posta in essere direttamente dagli operatori autorizzati dall Amministrazione doganale, in base alla normativa contenuta nell art. 253 del Regolamento CE 2454/93. Possono essere autorizzati a tale procedura i soggetti che: pongono in essere abituali e ricorrenti operazioni di scambio di merci con l estero; possiedono un organizzazione contabile atta ad assicurare un controllo efficiente delle operazioni doganali effettuate e dell osservanza dei divieti; non sono incorsi negli ultimi tre anni in sanzioni rilevanti per infrazioni in materia fiscale o alle norme che disciplinano gli scambi con l estero; garantiscono un affidabilità finanziaria, in base a idonea garanzia globale, salvo eventuale esonero; non sono stati sottoposti a procedure concorsuali o amministrative; non sono incorsi in sanzioni penali per delitti finanziari, fiscali e valutari.
La procedura semplificata In particolare sono i seguenti soggetti a richiedere e ottenere la procedura semplificata: le case di spedizione; i magazzini generali; gli spedizionieri doganali; i corrieri aerei internazionali.
La procedura semplificata
La procedura semplificata
La procedura semplificata
Occorre che al DAU siano allegati alcuni documenti.
Valore doganale